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Decisione

14.2013.42

Fallimento. Esecuzione in oggetto estinta. Solvibilitâ resa verosimile. Annullamento del fallimento

10 aprile 2013Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

A.Nell’ambito dell’esecuzione n. __________

dell’Ufficio esecuzione di CO 1 ha chiesto il fallimento di RE 1 per il mancato

pagamento di fr. 2'119.80 oltre accessori, dedotti eventuali acconti.

B. All’udienza

di discussione del 20 febbraio 2013 il convenuto non è comparso.

C. Con

decisione del 7 marzo 2013 il Pretore del Distretto di __________ ha dichiarato

il fallimento di AP 1 a far tempo da venerdì 8 marzo 2013 alle ore 10.00.

D. Con il reclamo AP 1 asserisce di

aver nel frattempo pagato l’esecuzione in oggetto, producendo una ricevuta

dell’Ufficio esecuzione di Lugano del 14 marzo 2013 relativa al versamento di

fr. 2'409.10 a saldo dell’esecuzione promossa dall’istante (doc. D). Il

reclamante rileva poi di avere pagato tutte le esecuzioni pendenti nei suoi

confronti, escluse alcune contro le quali ha interposto opposizione, così come

tutti i debiti per i quali a suo carico sono stati emessi attestati di carenza

di beni e di avere versato all’Ufficio esecuzione un importo complessivo di

circa fr. 30'000.--, presentando 28 ricevute del citato ufficio di esecuzione

così come un estratto delle sue procedure esecutive all’8 marzo 2013 e uno aggiornato

al 14 marzo 2013 (doc. C, D e E).

Considerandi

in diritto:

1.

La

decisione del giudice del fallimento può essere impugnata entro dieci giorni

mediante reclamo secondo il CPC. In virtù dell’art. 174 cpv. 2 LEF

l'autorità giudiziaria superiore può annullare la dichiarazione di fallimento

se il debitore rende verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti

che nel frattempo:

1) il

debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto;

2) l'importo

dovuto è stato depositato presso l'autorità giudiziaria superiore a

disposizione del creditore; o che

3) il

creditore ha ritirato la domanda di fallimento.

a) L’autorità

giudiziaria superiore può considerare fatti e prove nuovi, subentrati dopo la

dichiarazione di fallimento (nova autentici o in senso proprio, ossia “echte

Nova”, in contrapposizione agli pseudonova, ossia “unechte Nova”), solo se

risultano adempiuti i presupposti elencati all’art. 174 cpv. 2 n. 1-3 LEF. I

nova autentici non vengono considerati d’ufficio, ma è il debitore che li deve

espressamente far valere e provare con documenti, sempre che renda verosimile

la sua solvibilità. Questa considerazione dei nova in senso proprio da parte

dell’autorità giudiziaria superiore ha come scopo di evitare fallimenti senza

senso di debitori ancora solvibili. La solvibilità può tra l’altro essere

determinata ricorrendo al concetto opposto di insolvibilità, concetto noto

nella LEF. L’illiquidità deve essere oggettiva. Essa deve impedire al debitore

di tacitare i suoi creditori alla scadenza dei loro crediti. Non deve infatti

trattarsi di una difficoltà passeggera, il debitore deve bensì trovarsi per un

periodo indeterminato in questa situazione. Un indizio di insolvibilità può

emergere dal numero e dal valore delle esecuzioni pendenti, così come pure da

eventuali nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al decreto di

fallimento in esame. Anche il fatto di non essere in grado di pagare modesti

importi indica insolvibilità. La solvibilità deve essere resa verosimile sulla

base di riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti pagamenti,

estratti bancari, contratti di credito ecc., mentre semplici dichiarazioni del

debitore sono insufficienti. Le esigenze poste al debitore per rendere

verosimile la sua solvibilità non devono però essere troppo severe. La

solvibilità è resa verosimile allorquando essa appare più verosimile che l'insolvibilità.

Dal debitore viene pretesa la produzione, già con l’atto di appello, di

estratti dell’Ufficio di esecuzione. La questione della solvibilità influenza

infatti pure la decisione sulla concessione dell’effetto sospensivo (Giroud, Basler

Kommentar zum SchKG II, 2a ed., Basilea 2010, n. 26 ad art. 174 LEF;

Amonn/Walther, Grundriss des

Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 8a ed., Berna 2008, § 36 n. 58

pag. 334/335, § 38 n. 14 pag. 347; Brönnimann, Novenrecht und Weiterziehung des

Entscheides des Konkursgerichtes gemäss Art. 174 E SchKG, pag. 446 ss. in

Festschrift H. U. Walder, Recht und Rechtsdurchsetzung, Zurigo 1994; SJZ 95

(1999) n. 8 pag. 172).

b) Nel

caso in esame, il reclamante ha prodotto una ricevuta del 14 marzo 2013

dell’Ufficio esecuzione di Lugano relativa al versamento di fr. 2'409.10 a

saldo dell’esecuzione in oggetto n. 1529739, per cui avendo provato di avere

saldato il suo debito nei confronti dell’istante posteriormente alla

dichiarazione di fallimento, il presupposto di cui all’art. 174 cpv. 2 n. 1 LEF

risulta adempiuto.

Per

quel che riguarda invece il requisito della solvibilità - condizione

indispensabile per ottenere l’annullamento della decisione impugnata poiché,

come visto, il pagamento della somma posta in esecuzione è avvenuto soltanto

dopo la pronuncia del fallimento - va osservato che dall’estratto dell’Ufficio

esecuzione di Lugano all’8 marzo 2013 emerge che nei confronti del reclamante

erano pendenti 45 procedure esecutive per un importo complessivo di fr.

32'155.35 e che a suo carico risultavano 6 attestati di carenza di beni. Dall’estratto

del suddetto ufficio aggiornato al 14 marzo 2013 si evince che nei confronti del

convenuto le procedure esecutive si sono ridotte a 29. Di queste 2 risultano

essere perente, 11 pagate, mentre in 16 procedure è stata interposta

opposizione, per cui a questo stadio di procedura i relativi presunti debiti

non sono ancora stati accertati. Dal predetto estratto emerge poi che a carico del

reclamante non vi sono più attestati di carenza di beni. Orbene il fatto che il

convenuto sia stato in grado di pagare oltre all’esecuzione in esame numerose

ulteriori procedure e gli attestati di carenza di beni e che pendenti sono solo

le esecuzioni, i cui debiti sono contestati, porta a ritenere che la sua

situazione finanziaria non sta peggiorando. A questo punto va poi osservato

che, secondo giurisprudenza e dottrina, non si possono imporre esigenze troppo

severe alla verosimiglianza della solvibilità. La ratio legis dell’art. 174 LEF

è infatti quella di evitare il fallimento quando il debitore sembra capace di

sopravvivere economicamente e la mancanza di liquidità sufficiente appare

passeggera (cfr. anche sentenza del Tribunale federale 5A_328/2011 dell’11. 8.

2011, consid. 2 con rif.). Nel caso che ci occupa si può affermare che la

capacità di pagamento del reclamante appare più probabile che la sua incapacità

di pagamento, per cui la prognosi in merito alla sua situazione finanziaria può

essere ritenuta favorevole. Le precedenti considerazioni portano a concludere

che il presupposto della solvibilità può essere considerato reso

sufficientemente verosimile.

Risultando

adempiuti i requisiti di cui all’art. 174 cpv. 2 LEF, il fallimento di AP 1 va

annullato.

2.

Il

reclamo è accolto.

La tassa

di giustizia è posta in ambo le sedi a carico del reclamante (art. 48, 61 cpv.

1.

OTLEF e 106 cpv. 1 CPC).

Le spese

dell’Ufficio fallimenti sono pure poste a carico del reclamante.

Alla

controparte non si assegnano ripetibili, il reclamo non essendole stato

intimato per osservazioni.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli art. 174 cpv. 2 LEF; 48, 61 cpv. 1

OTLEF e 106 cpv. 1 CPC;

pronuncia:

I. Il

reclamo è accolto e di conseguenza:

1. La

dichiarazione di fallimento dell’8 marzo 2013 pronunciata dal Pretore del

Distretto di __________ (inc. SO.2012.__________), nei confronti di AP 1, __________,

è annullata.

2. La tassa di giustizia di prima sede di fr. 80.--, da anticipare come

di rito, è posta a carico di AP 1RE 1Le spese dell’Ufficio fallimenti di __________,

da anticipare come di rito, sono poste a carico di AP 1.

II. La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.-- è posta a

carico

di AP 1.

III. Notificazione a:

-

- __________

- Ufficio esecuzione di Lugano, Lugano;

- Ufficio fallimenti di Lugano, Viganello;

- Ufficio cantonale del Registro di commercio,

Lugano;

- Ufficio del Registro fondiario del Distretto di

Lugano, Lugano.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di __________

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente

Il segretario

Rimedio

giuridico

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30

giorni dalla notificazione (art. 72 e segg. LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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