14.2013.42
Fallimento. Esecuzione in oggetto estinta. Solvibilitâ resa verosimile. Annullamento del fallimento
10 aprile 2013Italiano8 min
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Numero d'incarto:
14.2013.42
Data decisione, Autorità:
10.04.2013, CEF
Titolo:
Fallimento. Esecuzione in oggetto estinta. Solvibilitâ resa verosimile. Annullamento del fallimento
RICORSO CONTRO IL FALLIMENTO
art. 174 cpv. 2 cf. 1 LEF
Incarto n.
14.2013.42
Lugano
10 aprile 2013
B/fp/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
Walser e Jaques
segretaria:
Baur Martinelli,
vicecancelliera
statuendo sulla causa a procedura sommaria in materia
di esecuzione e fallimenti promossa con istanza del 14 dicembre 2012 da
CO 1
contro
RE 1
sulla quale istanza il Pretore del Distretto di __________
con sentenza del 7 marzo 2013 (SO. 2012.__________) ha così deciso:
“1. È pronunciato il
fallimento di RE 1, __________, a far tempo da venerdì 8 marzo 2013 alle ore 10.00.
2./3./4. Omissis.”
decisione
impugnata da RE 1 che con reclamo del 14 marzo 2013 ne
postula
l’annullamento;
rilevato che a controparte non è stato intimato il
reclamo, il suo credito essendo
stato saldato;
ricordato che con decreto presidenziale del 15
marzo 2013 al reclamo
è stato concesso effetto sospensivo parziale;
ritenuto
Fatti
A.Nell’ambito dell’esecuzione n. __________
dell’Ufficio esecuzione di CO 1 ha chiesto il fallimento di RE 1 per il mancato
pagamento di fr. 2'119.80 oltre accessori, dedotti eventuali acconti.
B. All’udienza
di discussione del 20 febbraio 2013 il convenuto non è comparso.
C. Con
decisione del 7 marzo 2013 il Pretore del Distretto di __________ ha dichiarato
il fallimento di AP 1 a far tempo da venerdì 8 marzo 2013 alle ore 10.00.
D. Con il reclamo AP 1 asserisce di
aver nel frattempo pagato l’esecuzione in oggetto, producendo una ricevuta
dell’Ufficio esecuzione di Lugano del 14 marzo 2013 relativa al versamento di
fr. 2'409.10 a saldo dell’esecuzione promossa dall’istante (doc. D). Il
reclamante rileva poi di avere pagato tutte le esecuzioni pendenti nei suoi
confronti, escluse alcune contro le quali ha interposto opposizione, così come
tutti i debiti per i quali a suo carico sono stati emessi attestati di carenza
di beni e di avere versato all’Ufficio esecuzione un importo complessivo di
circa fr. 30'000.--, presentando 28 ricevute del citato ufficio di esecuzione
così come un estratto delle sue procedure esecutive all’8 marzo 2013 e uno aggiornato
al 14 marzo 2013 (doc. C, D e E).
Considerandi
in diritto:
1.
La
decisione del giudice del fallimento può essere impugnata entro dieci giorni
mediante reclamo secondo il CPC. In virtù dell’art. 174 cpv. 2 LEF
l'autorità giudiziaria superiore può annullare la dichiarazione di fallimento
se il debitore rende verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti
che nel frattempo:
1) il
debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto;
2) l'importo
dovuto è stato depositato presso l'autorità giudiziaria superiore a
disposizione del creditore; o che
3) il
creditore ha ritirato la domanda di fallimento.
a) L’autorità
giudiziaria superiore può considerare fatti e prove nuovi, subentrati dopo la
dichiarazione di fallimento (nova autentici o in senso proprio, ossia “echte
Nova”, in contrapposizione agli pseudonova, ossia “unechte Nova”), solo se
risultano adempiuti i presupposti elencati all’art. 174 cpv. 2 n. 1-3 LEF. I
nova autentici non vengono considerati d’ufficio, ma è il debitore che li deve
espressamente far valere e provare con documenti, sempre che renda verosimile
la sua solvibilità. Questa considerazione dei nova in senso proprio da parte
dell’autorità giudiziaria superiore ha come scopo di evitare fallimenti senza
senso di debitori ancora solvibili. La solvibilità può tra l’altro essere
determinata ricorrendo al concetto opposto di insolvibilità, concetto noto
nella LEF. L’illiquidità deve essere oggettiva. Essa deve impedire al debitore
di tacitare i suoi creditori alla scadenza dei loro crediti. Non deve infatti
trattarsi di una difficoltà passeggera, il debitore deve bensì trovarsi per un
periodo indeterminato in questa situazione. Un indizio di insolvibilità può
emergere dal numero e dal valore delle esecuzioni pendenti, così come pure da
eventuali nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al decreto di
fallimento in esame. Anche il fatto di non essere in grado di pagare modesti
importi indica insolvibilità. La solvibilità deve essere resa verosimile sulla
base di riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti pagamenti,
estratti bancari, contratti di credito ecc., mentre semplici dichiarazioni del
debitore sono insufficienti. Le esigenze poste al debitore per rendere
verosimile la sua solvibilità non devono però essere troppo severe. La
solvibilità è resa verosimile allorquando essa appare più verosimile che l'insolvibilità.
Dal debitore viene pretesa la produzione, già con l’atto di appello, di
estratti dell’Ufficio di esecuzione. La questione della solvibilità influenza
infatti pure la decisione sulla concessione dell’effetto sospensivo (Giroud, Basler
Kommentar zum SchKG II, 2a ed., Basilea 2010, n. 26 ad art. 174 LEF;
Amonn/Walther, Grundriss des
Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 8a ed., Berna 2008, § 36 n. 58
pag. 334/335, § 38 n. 14 pag. 347; Brönnimann, Novenrecht und Weiterziehung des
Entscheides des Konkursgerichtes gemäss Art. 174 E SchKG, pag. 446 ss. in
Festschrift H. U. Walder, Recht und Rechtsdurchsetzung, Zurigo 1994; SJZ 95
(1999) n. 8 pag. 172).
b) Nel
caso in esame, il reclamante ha prodotto una ricevuta del 14 marzo 2013
dell’Ufficio esecuzione di Lugano relativa al versamento di fr. 2'409.10 a
saldo dell’esecuzione in oggetto n. 1529739, per cui avendo provato di avere
saldato il suo debito nei confronti dell’istante posteriormente alla
dichiarazione di fallimento, il presupposto di cui all’art. 174 cpv. 2 n. 1 LEF
risulta adempiuto.
Per
quel che riguarda invece il requisito della solvibilità - condizione
indispensabile per ottenere l’annullamento della decisione impugnata poiché,
come visto, il pagamento della somma posta in esecuzione è avvenuto soltanto
dopo la pronuncia del fallimento - va osservato che dall’estratto dell’Ufficio
esecuzione di Lugano all’8 marzo 2013 emerge che nei confronti del reclamante
erano pendenti 45 procedure esecutive per un importo complessivo di fr.
32'155.35 e che a suo carico risultavano 6 attestati di carenza di beni. Dall’estratto
del suddetto ufficio aggiornato al 14 marzo 2013 si evince che nei confronti del
convenuto le procedure esecutive si sono ridotte a 29. Di queste 2 risultano
essere perente, 11 pagate, mentre in 16 procedure è stata interposta
opposizione, per cui a questo stadio di procedura i relativi presunti debiti
non sono ancora stati accertati. Dal predetto estratto emerge poi che a carico del
reclamante non vi sono più attestati di carenza di beni. Orbene il fatto che il
convenuto sia stato in grado di pagare oltre all’esecuzione in esame numerose
ulteriori procedure e gli attestati di carenza di beni e che pendenti sono solo
le esecuzioni, i cui debiti sono contestati, porta a ritenere che la sua
situazione finanziaria non sta peggiorando. A questo punto va poi osservato
che, secondo giurisprudenza e dottrina, non si possono imporre esigenze troppo
severe alla verosimiglianza della solvibilità. La ratio legis dell’art. 174 LEF
è infatti quella di evitare il fallimento quando il debitore sembra capace di
sopravvivere economicamente e la mancanza di liquidità sufficiente appare
passeggera (cfr. anche sentenza del Tribunale federale 5A_328/2011 dell’11. 8.
2011, consid. 2 con rif.). Nel caso che ci occupa si può affermare che la
capacità di pagamento del reclamante appare più probabile che la sua incapacità
di pagamento, per cui la prognosi in merito alla sua situazione finanziaria può
essere ritenuta favorevole. Le precedenti considerazioni portano a concludere
che il presupposto della solvibilità può essere considerato reso
sufficientemente verosimile.
Risultando
adempiuti i requisiti di cui all’art. 174 cpv. 2 LEF, il fallimento di AP 1 va
annullato.
2.
Il
reclamo è accolto.
La tassa
di giustizia è posta in ambo le sedi a carico del reclamante (art. 48, 61 cpv.
1.
OTLEF e 106 cpv. 1 CPC).
Le spese
dell’Ufficio fallimenti sono pure poste a carico del reclamante.
Alla
controparte non si assegnano ripetibili, il reclamo non essendole stato
intimato per osservazioni.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati gli art. 174 cpv. 2 LEF; 48, 61 cpv. 1
OTLEF e 106 cpv. 1 CPC;
pronuncia:
I. Il
reclamo è accolto e di conseguenza:
1. La
dichiarazione di fallimento dell’8 marzo 2013 pronunciata dal Pretore del
Distretto di __________ (inc. SO.2012.__________), nei confronti di AP 1, __________,
è annullata.
2. La tassa di giustizia di prima sede di fr. 80.--, da anticipare come
di rito, è posta a carico di AP 1RE 1Le spese dell’Ufficio fallimenti di __________,
da anticipare come di rito, sono poste a carico di AP 1.
II. La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.-- è posta a
carico
di AP 1.
III. Notificazione a:
-
- __________
- Ufficio esecuzione di Lugano, Lugano;
- Ufficio fallimenti di Lugano, Viganello;
- Ufficio cantonale del Registro di commercio,
Lugano;
- Ufficio del Registro fondiario del Distretto di
Lugano, Lugano.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di __________
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente
Il segretario
Rimedio
giuridico
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30
giorni dalla notificazione (art. 72 e segg. LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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