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Decisione

14.2013.43

Rigetto. Giudice decide se il titolo prodotto autorizza a concedere il rigetto definitivo o provvisorio dell'opposizione. Nessun documento né ex art. 80 cpv. 1 LEF, né ex art. 82 cpv. 1 LEF

8 maggio 2013Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

i mesi di settembre, ottobre e novembre 2009 ammontanti a fr. 7'200.-- oltre a

fr. 600.-- quali assegni famigliari, complessivamente fr. 7'800.-- e deducendo

l’importo versatole per quel periodo di fr. 7'549.40, risultava una somma di

fr. 250.60 a suo favore;

che con decisione del 5 marzo 2013 il Giudice di pace del circolo di Agno ha accolto l’istanza limitatamente a

fr. 419.40, ritenendo che gli alimenti erano stati fissati in fr. 2'400.-- oltre

fr. 200.-- per assegni famigliari al mese, che secondo la documentazione

prodotta l’istante aveva versato per i mesi di settembre e ottobre 2009, oltre

agli alimenti, i premi famigliari alla Swica per un importo mensile di fr. 722.--,

complessivamente fr. 1'444.--, che la differenza complessiva di quanto pagato

dall’istante di fr. 6'244.--, dedotto l’importo sottoscritto nella convenzione

di fr. 5'200.--, risultava di fr. 1'044.--, per cui deducendo la quota

assicurativa dell’istante quantificata per 2 mesi in fr. 624.60, risultava un

versamento eccessivo di fr. 419.40;

che contro la sentenza insorge la

convenuta con reclamo del 15 marzo 2013 sostenendo che, come previsto dalla convenzione di divorzio, l’istante era tenuto a versarle per i mesi di settembre,

ottobre e novembre 2009 complessivamente fr. 7'200.-- oltre a fr. 600.-- quali

assegni famigliari, per cui ammontando la somma versatale dall’istante a fr.

7'549.40, risulta una differenza a suo favore di fr. 250.60;

che, secondo l’art. 319 lett. a

CPC, sono impugnabili con reclamo, tra l’altro, le decisioni inappellabili

finali di prima istanza;

che tale è il caso per le

decisioni a tenore della LEF, segnatamente in materia di rigetto

dell’opposizione ex art. 80-84 LEF (art. 309 lett. b n. 3 CPC);

che secondo l’art. 320 CPC con il

reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia

l’accertamento manifestamente errato dei fatti;

che il giudice del rigetto

accerta d’ufficio ed in ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo)

se la documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto e se vi è

identità fra il creditore, il debitore ed il credito indicati nel precetto

esecutivo e nell’istanza, con il creditore, il debitore ed il credito di cui ai

documenti prodotti (Staehelin,

Basler Kommentar zum SchKG I, 2a ed., Basilea 2010, n. 50 ad art.

84; Gilliéron, Commentaire de la

LP, vol. II, Losanna 2000, n. 73 seg. ad art. 82; Stücheli, Die Rechtsöffnung, tesi, Zurigo 2000, pag. 112 e

169);

che il rigetto dell’opposizione è

retto dalle rigide esigenze della procedura sommaria, che permette al creditore

di evitare la procedura ordinaria e di ottenere il rigetto dell’opposizione

qualora egli disponga di un titolo di rigetto ai sensi dell’art. 80 cpv. 1 LEF o

dell’art. 82 cpv. 1 LEF (cfr. DTF 106 III 97 consid. 4);

che è compito del giudice

decidere se il titolo prodotto autorizza a concedere il rigetto definitivo o

provvisorio dell’opposizione (Staehelin,

op. cit., n. 38 e 39 ad art. 84; Panchaud/Caprez,

Die Rechtsöffnung, Zurigo 1980, § 154 n. 19-27; Stücheli,

op. cit., pag. 126);

che secondo l’art. 80 cpv. 1 LEF

se il credito è fondato su una decisione giudiziaria esecutiva, il creditore

può chiedere in giudizio il rigetto definitivo;

che l’istante non ha prodotto alcuna

decisione giudiziaria esecutiva, dalla quale si possa evincere la sua qualità

di creditore nei confronti della convenuta e l’obbligo di quest’ultima di rimborsargli

l’importo posto in esecuzione, per cui mancando un valido titolo di rigetto ai

sensi dell’art. 80 cpv. 1 LEF, l’opposizione non può essere rigettata in via

definitiva;

che in virtù dell’art. 82 cpv. 1

LEF se il credito si fonda su un riconoscimento di debito constatato mediante

atto pubblico o scrittura privata, il creditore può chiedere il rigetto

provvisorio dell’opposizione;

che il procedente non ha prodotto

alcun documento sottoscritto dalla convenuta, da cui si possa determinare la

volontà da parte di quest’ultima di pagargli l’importo posto in esecuzione e

ancora meno ha prodotto un atto pubblico in tal senso, per cui mancando un

riconoscimento di debito ex art. 82 cpv. 1 LEF, l’opposizione interposta dalla

reclamante non può essere rigettata nemmeno in via provvisoria;

che in mancanza sia di un titolo

di rigetto definitivo che provvisorio dell’opposizione, l’istanza va respinta;

che ne discende l’accoglimento

del reclamo con conseguente riforma della decisione impugnata;

che la tassa di giustizia segue

la soccombenza, mentre non si assegnano ripetibili, non essendo state

protestate dalla reclamante (art. 95 cpv. 2 e 3, 105 cpv. 1 e 2 e 106 cpv. 1

CPC);

per i quali motivi,

richiamati gli 48b LOG, art. 80 cpv. 1 e 82 cpv. 1 LEF;

pronuncia:

I. Il reclamo è accolto. Di conseguenza

la decisione del 5 marzo 2013 del Giudice di pace del Circolo di Agno, è così

riformata:

“1. L’istanza

di rigetto dell’opposizione del 23 ottobre 2012 presentata da CO 1, __________,

contro , __________, è respinta.

2. La

tassa di giustizia di fr. 100.--, da anticipare dalla parte istante, resta a

carico di CO 1.”

Considerandi

II. La tassa di giustizia e le

spese processuali, relative alla procedura di reclamo, per complessivi fr.

120.

--, già anticipate dalla reclamante, sono poste a carico di CO 1.

III. Notificazione a:

-

-

Comunicazione alla Giudicatura di

pace del circolo di Agno

Per

la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Giacché il valore litigioso

della vertenza, di fr. 419.--, non raggiunge il limite di legge di fr.

30'000.-- contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla

notificazione, solo se la controversia concerne una questione di diritto di

importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF).

Nello stesso termine è

possibile proporre al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso

sussidiario in materia costituzionale (art. 113 e segg. LTF).