14.2013.43
Rigetto. Giudice decide se il titolo prodotto autorizza a concedere il rigetto definitivo o provvisorio dell'opposizione. Nessun documento né ex art. 80 cpv. 1 LEF, né ex art. 82 cpv. 1 LEF
8 maggio 2013Italiano7 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2013.43
Lugano
8 maggio 2013
B/fp/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente della Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d'appello
sedente
quale giudice unico (art. 48b LOG) per statuire sul reclamo del 15 marzo 2013 di
CO
1 ioggio
contro
la decisione emanata il 5 marzo 2013 dal Giudice di pace del circolo di Agno nella causa a procedura sommaria in materia di esecuzione e fallimenti (inc.
n. 262/2013) promossa nei suoi confronti con istanza del 23 ottobre 2012 da
RE
1
esaminati gli atti;
ritenuto
in fatto e considerando in diritto:
che con precetto esecutivo n. __________
dell’8/11 ottobre 2012 dell’Ufficio esecuzione di Lugano CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 819.40 oltre alle spese esecutive, indicando quale causale del
credito: “Alimenti -pagamenti eccessivi non riconosciuti”;
che interposta tempestiva
opposizione da parte dell’escussa, con istanza del 23 ottobre 2012 il procedente ne ha chiesto il rigetto alla Giudicatura di pace del circolo di Agno;
che l’istante pretende il
rimborso di fr. 819.40, rinviando ad un suo scritto raccomandato del 5 ottobre 2012 spedito alla convenuta, con cui le ha comunicato di avere versato per i mesi
di settembre e ottobre 2009, oltre al contributo di mantenimento per lei e la
loro figlia di fr. 2'400.-- al mese, l’importo di fr. 722.--all’assicurazione Swica
quale premio per la polizza famigliare, in luogo di fr. 312.30 quale premio per
la sua polizza individuale, e pertanto di avere pagato fr. 409.70 in eccesso sia per il mese di settembre che ottobre 2009, per cui le chiedeva il rimborso di complessivamente
fr. 819.40;
che con osservazioni del 15 marzo 2013 la convenuta ha contestato l’istanza, rilevando, in sostanza, che tenuto
conto dell’importo dovutole dall’istante secondo la convenzione di divorzio per
Fatti
i mesi di settembre, ottobre e novembre 2009 ammontanti a fr. 7'200.-- oltre a
fr. 600.-- quali assegni famigliari, complessivamente fr. 7'800.-- e deducendo
l’importo versatole per quel periodo di fr. 7'549.40, risultava una somma di
fr. 250.60 a suo favore;
che con decisione del 5 marzo 2013 il Giudice di pace del circolo di Agno ha accolto l’istanza limitatamente a
fr. 419.40, ritenendo che gli alimenti erano stati fissati in fr. 2'400.-- oltre
fr. 200.-- per assegni famigliari al mese, che secondo la documentazione
prodotta l’istante aveva versato per i mesi di settembre e ottobre 2009, oltre
agli alimenti, i premi famigliari alla Swica per un importo mensile di fr. 722.--,
complessivamente fr. 1'444.--, che la differenza complessiva di quanto pagato
dall’istante di fr. 6'244.--, dedotto l’importo sottoscritto nella convenzione
di fr. 5'200.--, risultava di fr. 1'044.--, per cui deducendo la quota
assicurativa dell’istante quantificata per 2 mesi in fr. 624.60, risultava un
versamento eccessivo di fr. 419.40;
che contro la sentenza insorge la
convenuta con reclamo del 15 marzo 2013 sostenendo che, come previsto dalla convenzione di divorzio, l’istante era tenuto a versarle per i mesi di settembre,
ottobre e novembre 2009 complessivamente fr. 7'200.-- oltre a fr. 600.-- quali
assegni famigliari, per cui ammontando la somma versatale dall’istante a fr.
7'549.40, risulta una differenza a suo favore di fr. 250.60;
che, secondo l’art. 319 lett. a
CPC, sono impugnabili con reclamo, tra l’altro, le decisioni inappellabili
finali di prima istanza;
che tale è il caso per le
decisioni a tenore della LEF, segnatamente in materia di rigetto
dell’opposizione ex art. 80-84 LEF (art. 309 lett. b n. 3 CPC);
che secondo l’art. 320 CPC con il
reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia
l’accertamento manifestamente errato dei fatti;
che il giudice del rigetto
accerta d’ufficio ed in ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo)
se la documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto e se vi è
identità fra il creditore, il debitore ed il credito indicati nel precetto
esecutivo e nell’istanza, con il creditore, il debitore ed il credito di cui ai
documenti prodotti (Staehelin,
Basler Kommentar zum SchKG I, 2a ed., Basilea 2010, n. 50 ad art.
84; Gilliéron, Commentaire de la
LP, vol. II, Losanna 2000, n. 73 seg. ad art. 82; Stücheli, Die Rechtsöffnung, tesi, Zurigo 2000, pag. 112 e
169);
che il rigetto dell’opposizione è
retto dalle rigide esigenze della procedura sommaria, che permette al creditore
di evitare la procedura ordinaria e di ottenere il rigetto dell’opposizione
qualora egli disponga di un titolo di rigetto ai sensi dell’art. 80 cpv. 1 LEF o
dell’art. 82 cpv. 1 LEF (cfr. DTF 106 III 97 consid. 4);
che è compito del giudice
decidere se il titolo prodotto autorizza a concedere il rigetto definitivo o
provvisorio dell’opposizione (Staehelin,
op. cit., n. 38 e 39 ad art. 84; Panchaud/Caprez,
Die Rechtsöffnung, Zurigo 1980, § 154 n. 19-27; Stücheli,
op. cit., pag. 126);
che secondo l’art. 80 cpv. 1 LEF
se il credito è fondato su una decisione giudiziaria esecutiva, il creditore
può chiedere in giudizio il rigetto definitivo;
che l’istante non ha prodotto alcuna
decisione giudiziaria esecutiva, dalla quale si possa evincere la sua qualità
di creditore nei confronti della convenuta e l’obbligo di quest’ultima di rimborsargli
l’importo posto in esecuzione, per cui mancando un valido titolo di rigetto ai
sensi dell’art. 80 cpv. 1 LEF, l’opposizione non può essere rigettata in via
definitiva;
che in virtù dell’art. 82 cpv. 1
LEF se il credito si fonda su un riconoscimento di debito constatato mediante
atto pubblico o scrittura privata, il creditore può chiedere il rigetto
provvisorio dell’opposizione;
che il procedente non ha prodotto
alcun documento sottoscritto dalla convenuta, da cui si possa determinare la
volontà da parte di quest’ultima di pagargli l’importo posto in esecuzione e
ancora meno ha prodotto un atto pubblico in tal senso, per cui mancando un
riconoscimento di debito ex art. 82 cpv. 1 LEF, l’opposizione interposta dalla
reclamante non può essere rigettata nemmeno in via provvisoria;
che in mancanza sia di un titolo
di rigetto definitivo che provvisorio dell’opposizione, l’istanza va respinta;
che ne discende l’accoglimento
del reclamo con conseguente riforma della decisione impugnata;
che la tassa di giustizia segue
la soccombenza, mentre non si assegnano ripetibili, non essendo state
protestate dalla reclamante (art. 95 cpv. 2 e 3, 105 cpv. 1 e 2 e 106 cpv. 1
CPC);
per i quali motivi,
richiamati gli 48b LOG, art. 80 cpv. 1 e 82 cpv. 1 LEF;
pronuncia:
I. Il reclamo è accolto. Di conseguenza
la decisione del 5 marzo 2013 del Giudice di pace del Circolo di Agno, è così
riformata:
“1. L’istanza
di rigetto dell’opposizione del 23 ottobre 2012 presentata da CO 1, __________,
contro , __________, è respinta.
2. La
tassa di giustizia di fr. 100.--, da anticipare dalla parte istante, resta a
carico di CO 1.”
Considerandi
II. La tassa di giustizia e le
spese processuali, relative alla procedura di reclamo, per complessivi fr.
120.
--, già anticipate dalla reclamante, sono poste a carico di CO 1.
III. Notificazione a:
-
-
Comunicazione alla Giudicatura di
pace del circolo di Agno
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Giacché il valore litigioso
della vertenza, di fr. 419.--, non raggiunge il limite di legge di fr.
30'000.-- contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla
notificazione, solo se la controversia concerne una questione di diritto di
importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF).
Nello stesso termine è
possibile proporre al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso
sussidiario in materia costituzionale (art. 113 e segg. LTF).