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Decisione

14.2013.44

Rigetto definitivo. Mancata assegnazione di un termine da parte del primo giudice per presentare la duplica, ma petitum limitato alla richiesta di reiezione dell'istanza. Eccezione di compensazione. R

24 aprile 2013Italiano16 min

Source ti.ch

Fatti

A. Con

precetto esecutivo n. __________ del 14/17 gennaio 2013 dell’Ufficio esecuzione e fallimenti __________ CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 1'500.-- oltre

interessi al 5% dal 3 maggio 2012, indicando quale titolo di credito: “Sentenza

del 3.05.2012”.

Interposta

tempestiva opposizione dall’escussa, il procedente ne ha chiesto il rigetto

definitivo al Giudice di pace __________.

B. L’istante

fonda la sua pretesa sulla decisione del 3 maggio 2012 della prima Camera civile del Tribunale d’appello, con la quale l’escussa è stata condannata a pagare al

procedente fr. 1'500.--per ripetibili (doc. B dispositivo n. 2).

C. Con

osservazioni dell’8 febbraio 2013 RE 1 ha in sostanza sollevato l’eccezione di

compensazione con alimenti a lei dovuti dall’istante fissati con una sentenza

del 16 agosto 2007 dal Pretore di __________ in fr. 375.-- al mese fino al

pensionamento e di fr. 285.-- al mese dopo il pensionamento, da adeguare

all’indice nazionale dei prezzi al consumo (doc. 1). La convenuta ha prodotto

un conteggio, secondo il quale gli alimenti arretrati ammontavano al 1. febbraio 2013 a fr. 20'936.97 (doc. 3).

Con

scritto del 25 febbraio 2013 CO 1 ha comunicato quanto segue: “Dalla sentenza

del 3.5.2012 è stato stabilito che io debba ricevere la somma di fr. 1'500.--.

Quindi: versamento unico con relativi interessi del 5% dalla suddetta data. Deduzione

dell’importo, sempre con i relativi interessi, dal mio precetto esecutivo. Astensione

dai prossimi versamenti sino alla somma di fr. 1'500.-- più interessi. PS: Io

mi impegno al pagamento sino all’estinzione del debito, ma non accetto più i

costi supplementari per altri precetti. Capito”.

D. Con

decisione del 2 marzo 2013 il Giudice di pace __________ ha ritenuto la sentenza

della prima Camera civile del Tribunale d’appello del 3 maggio 2012 valido titolo di rigetto definitivo dell’opposizione. Il primo giudice ha poi

considerato che l’importo richiesto dall’istante è stato chiaramente fissato

nella citata sentenza rimasta incontestata, ma che dal canto suo il procedente aveva

riconosciuto, nelle sue osservazioni del 25 febbraio 2013, di essere ancora in debito nei confronti dell’ex moglie. Pur ipotizzando una compensazione ai sensi

dell’art. 120 CO egli ha ritenuto la situazione finanziaria dell’istante

alquanto precaria, essendo il suo reddito pignorato ogni mese, mentre ha

considerato quella della convenuta più favorevole, avendo quest’ultima permesso

che il suo credito nei confronti dell’ex marito aumentasse fino ad un importo

di fr. 15'000.--/20'000.--. Sulla scorta di questa valutazione il primo giudice

ha accolto l’istanza.

E. Con

reclamo del 18 marzo 2013 RE 1 postula la reiezione dell’istanza, spiegando che

con sentenza del 16 agosto 2007 la Pretura di __________ ha condannato

l’istante a versarle un contributo alimentare (da adeguare al rincaro) di fr.

375.-- fino al suo pensionamento e di fr. 285.-- successivamente. In seguito al

rifiuto dell’istante di pagare il dovuto, ha dovuto promuovere delle procedure

esecutive. La procedura in corso è stata promossa per l’importo di fr. 14'287.48.

Al termine di questa dovrà essere spiccato un nuovo precetto esecutivo,

ritenuto che al 1° febbraio 2013 gli arretrati scoperti ammontavano a

complessivi fr. 20'936.97 (doc. 3). La reclamante puntualizza che con le sue osservazioni

scritte dell’8 febbraio 2013 ha dichiarato di porre in compensazione con il

credito di fr. 1'500.-- fatto valere dall’istante la pretesa esigibile che

vanta nei confronti di quest’ul­timo per contributi alimentari arretrati. In

merito alla procedura la reclamante rileva che il Giudice di pace ha assegnato

all’istante un termine per inoltrare la replica, che è stata presentata il 25

febbraio 2013, senza però concederle un termine per duplicare e senza intimarle

l’allegato di replica. Secondo la convenuta, con questo modo di procedere il Giudice

di pace ha violato il suo diritto di essere sentita. Infatti non solo non le è

stata concessa la facoltà di presentare un secondo allegato, ma la replica le è

stata recapitata solo con l’intimazione della sentenza, quando era troppo tardi

per presentare delle osservazioni spontanee. In prima sede la sua eccezione di

compensazione è poi stata respinta a torto, con argomenti in parte erronei e

del tutto inconferenti. L’istante con la replica del 25 febbraio 2013 non ha infatti contestato di essere debitore nei suoi confronti, anche se non ha precisato

l’esatto importo del suo debito. Non rientrando nelle eccezioni dell’art. 125

CO, il suo debito di fr. 1'500.-- è senz’altro compensabile con quanto le è dovuto

dal procedente. La reclamante puntualizza poi di avere inserito il suo debito

di fr. 1'500.-- nel conteggio degli arretrati, di cui al doc. 3, a deduzione dell’im­por­to scoperto. Infine ha chiesto di essere posta al beneficio

dell’assistenza giudiziaria, con gratuito patrocinio, producendo sei decisioni

dell’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento relative al periodo dal 1°

gennaio 2012 al 31 maggio 2013 (doc. B prodotto con il reclamo).

F. Delle

osservazioni di controparte si dirà, se del caso, in seguito.

Considerandi

in diritto:

1.

Secondo

l’art. 319 lett. a CPC sono impugnabili mediante reclamo, tra l’altro, le decisioni

inappellabili di prima istanza finali. Tale è il caso per le decisioni nelle

pratiche a tenore della LEF, segnatamente in tema di rigetto dell’opposizione

ex art. 80-84 LEF (cfr. art. 309 lett. b n. 3 CPC).

2.

In

base all’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia

l’applicazione errata del diritto (lett. a), sia l’accertamento manifestamente

errato dei fatti (lett. b).

3.

La

reclamante sostiene di essere stata lesa nel suo diritto di essere sentita,

atteso che non le è stato fissato un termine per presentare un allegato di duplica,

dopo che l’istante aveva potuto replicare alle sue osservazioni scritte di

risposta all’istanza, con un allegato di replica che le è stato intimato solo

con la decisione.

3.1

Il

diritto di essere sentito è una garanzia costituzionale formale (art. 29 cpv. 2

Cost.), che scaturisce dalla garanzia generale ad un equo processo di cui agli

art. 29 cpv. 1 Cost. e 6 n. 1 CEDU (sentenza del Tribunale federale 5A_19/2011

del 29 giugno 2011, consid. 2.2). Con l'entrata in vigore del nuovo diritto processuale

svizzero esso è stato concretizzato dall'art. 53 cpv. 1 CPC, norma per la quale

torna applicabile la prassi valida per l'art. 29 cpv. 2 Cost. (sentenza del

Tribunale federale 5A_31/ 2012 del 5 marzo 2012, consid. 4.3). Il diritto di essere sentito comprende il diritto di prendere conoscenza di ogni argomento

sottoposto al tribunale e di esprimersi al proposito, a prescindere che

contenga argomenti di fatto o di diritto nuovi o che si presti concretamente a

influire sul giudizio. Spetta infatti alle parti, e non al giudice, decidere se

una presa di posizione o un documento versato agli atti contiene elementi

determinanti che richiedono osservazioni (sentenza del Tribunale federale

5A_151/2007 del 22 gennaio 2008, consid. 3.2;5A_19/2011 del 29 giugno 2011, consid. 2.2;5A_31/2012 del 5 marzo 2012, consid. 4.4). Di conseguenza, ogni presa di posizione o documento versato agli atti deve essere

comunicato alle parti per permettere loro di decidere se vogliono fare uso

della loro facoltà di esprimersi (sentenza del Tribunale federale 5A_19/2011

del 29 giugno 2011, consid. 2.2 con rinvii;5A_31/ 2012 del 5 marzo 2012, consid. 4.4 rinvii).

3.2

Nonostante

le sue allegazioni in merito alla mancata assegnazione da parte del Giudice di

pace di un termine per presentare le sue osservazioni di duplica, nel suo

petitum la convenuta si è limitata ha chiedere la reiezione dell’istanza, non

proponendo l’annullamento della decisione e il rinvio dell’incarto al primo giudice

affinché procedesse ad assegnarle un termine per presentare la duplica e ad

emettere una nuova decisione. Orbene, la sua omissione, manifestata per di più

tramite un patrocinatore (avvocato), deve essere considerata quale rinuncia per

atto concludente a tale richiesta, ritenuto che in prima sede l’eccezione di

compensazione era già stata sollevata con le osservazioni di risposta

all’istanza e che tale eccezione, seppur non accolta, è stata considerata e riproposta

con il reclamo. Ipotizzandosi una modifica del giudizio impugnato a favore

della parte a cui il diritto di essere sentito è stato negato (infra consid. 4),

nulla giustifica un rinvio degli atti al primo giudice.

4.

Secondo l'art. 81 cpv. 1 LEF se il credito è fondato su una

decisione esecutiva di un tribunale svizzero o di un’autorità amministrativa

svizzera, l’opposizione è rigettata in via definitiva a meno che l’escusso

provi con documenti che dopo l’emanazione della decisione il debito è stato

estinto o il termine per il pagamento è stato prorogato ovvero che è

intervenuta la prescrizione. Il giudice deve verificare se

l’estinzione, la proroga o la prescrizione sono valide dal punto di vista del

diritto civile. Quale estinzione del debito la legge non prevede solo il

pagamento, ma pure ogni altra causa del diritto civile, in particolare la

compensazione (cfr. DTF 136 III 624 consid. 4.2.1 con rinvio a DTF 124 III 501

consid. 3b e rif. ivi). Una tale eccezione può tuttavia essere ammessa solo se

il credito compensante risulta esso stesso da un titolo esecutivo o se è stato

riconosciuto senza riserva dall’escutente (cfr. DTF 136 III 624 consid. 4.2.1

con rinvio a DTF 115 III 97 consid. 4 e rif. ivi; Staehelin, op. cit., n. 4 ad art. 81 LEF).

Nel caso

concreto, la pretesa posta in esecuzione dall’istante si fonda su una sentenza

emessa il 3 maggio 2012 dalla prima Camera civile del Tribunale d’appello,

mentre la contropretesa vantata dalla convenuta è fondata sulla decisione del

Pretore di __________ del 16 agosto 2007, con cui il procedente è stato condannato a versare all’escussa entro il 5 di ogni mese fr. 375.-- fino al

pensionamento rispettivamente fr. 285.-- dopo il pensionamento, da adeguare

ogni anno al rincaro, e pertanto su un titolo esecutivo. Secondo il conteggio

prodotto dalla reclamante, al 1° febbraio 2013 gli alimenti arretrati

ammontavano a fr. 20'936.97 (doc. 3). L’istante, con le sue osservazioni di

replica del 25 febbraio 2013, non ha contestato l’eccezione di compensazione sollevata

dalla convenuta, anzi l’ha ammessa, producendo un conteggio degli alimenti

arretrati ammontanti al 23 gennaio 2012 a fr. 14'027.48 (doc. E). Orbene, così facendo, l’istante ha riconosciuto, senza riserva, un suo debito di almeno

fr. 14'027.48 nei confronti della convenuta e pertanto abbondantemente più

elevato della pretesa posta in esecuzione dall’istan­te, per cui l’eccezione di

estinzione del debito di fr. 1'500.-- oltre interessi del 5% dal 3 maggio 2012 tramite compensazione con una sua contro pretesa per alimenti impagati, sollevata

dalla convenuta, va accolta e l’istanza di rigetto definitivo dell’opposizione

respinta. Con le sue osservazioni l’istante ha rilevato che nei suoi confronti

è in corso un’esecuzione promossa dalla sua ex moglie per alimenti arretrati già

sfociata in un pignoramento. Va da sé che dell’importo estinto per

compensazione va tenuto conto, se non già nella predetta procedura di pignoramento,

nel prossimo conteggio rispettivamente, se del caso, in una futura procedura

esecutiva.

5.

Ne

discende l’accoglimento del reclamo con conseguente riforma della decisione

impugnata.

La tassa

di giustizia e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 46 e 61 cpv. 1

OTLEF; art. 95 cpv. 2 e 3, 105 cpv. 1 e 2, 106 cpv. 1 CPC).

6.

RE

1.

chiede l’ammissione al beneficio del gratuito patrocinio.

6.1

Giusta

l’art. 117 CPC, ha diritto al gratuito patrocinio chiunque sia sprovvisto dei

mezzi necessari e la cui domanda non appaia priva di probabilità di successo.

Ciò può comprendere l’esenzio­ne dagli anticipi, dalle cauzioni e dalle spese

processuali nonché la designazione di un patrocinatore d’ufficio, se necessario

per tutelare i diritti dell’interessato, segnatamente se la controparte è

patrocinata da un avvocato (art. 118 cpv. 1 CPC). Di regola, il gratuito

patrocinio non può essere concesso con effetto retroattivo (art. 119 cpv. 4

CPC), ma si estende anche agli atti processuali eseguiti contestualmente alla

presentazione della relativa istanza (DTF 122 I 322 consid. 3b; Trezzini, Commentario al CPC, Lugano

2011, pag. 485 ad C). In sede di ricorso, l’istanza di gratuito patrocinio può

essere riproposta (art. 119 cpv. 5 CPC). Essa è decisa in procedura sommaria

(art. 119 cpv. 3 CPC). Il patrocinatore d’ufficio va remunerato dal Cantone

anche se la parte che rappresenta risulta vincente, qualora le ripetibili non

possano o non potranno presumibilmente essere riscosse presso la controparte

(art. 122 cpv. 2 CPC).

6.2

È sprovvista dei mezzi necessari a provvedere

agli oneri di procedura o alle spese di patrocinio la parte che non è in grado

di sopperire ai costi della procedura senza dover utilizzare le risorse proprie

indispensabili a soddisfare il suo minimo vitale e quello della sua famiglia (FF

2006, 6673 ad art. 115; DTF 128 I 232, consid. 2.5.1, con rif.; DTF 127 I 205,

consid. 3b; CRP 20 febbraio 2004 [60.03.409], RtiD I-2004, 33, consid. 2.2).

Decisivo è infatti l’interesse del richiedente a potersi difendere in giudizio

senza dover limitare eccessivamente le sue esigenze di vita e senza indebitarsi

ulteriormente (DTF 127 I 202; DTF 124 I 1). L’indigen­za processuale deve essere

valutata in base alla situazione economica globale del richiedente al momento

della presentazione della domanda (DTF 124 I 2, consid. 2a; 120 Ia 179). La

giurisprudenza anteriore all’entrata in vigore del CPC, fondata come l’art. 117

CPC sull’art. 29 cpv. 3 Cost., rimane valida per quanto riguarda i presupposti

per la concessione dell’assistenza giudiziaria (FF 2006, 6673 ad art. 115).

6.3

Nel

caso concreto, nonostante l’istante con le sue osservazioni contesti il

diritto della reclamante a ricevere prestazioni sociali, quest’ultima ha

prodotto sei decisioni dell’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento di

Bellinzona, con cui sono state accolte le sue richieste di prestazioni

assistenziali per il periodo dal 1° gennaio 2012 al 31 maggio 2013, il che indica la sua indigenza. Ora, considerato che alla reclamante erano

riconosciute tali prestazioni anche al momento della presentazione della

domanda di gratuito patrocinio, che la tutela dei suoi interessi, ritenuta l’in­con­ferente

motivazione del primo giudice, poteva necessitare in questa sede del patrocinio

di un avvocato e che il reclamo ha avuto esito positivo, la sua istanza di concessione

del beneficio del gratuito patrocinio va accolta, ritenuto inoltre che sussistono

fondati dubbi sul pagamento delle ripetibili da parte dell’istante, il quale è

già soggetto a pignoramento per il mancato pagamento degli alimenti alla

convenuta (cfr. DTF 122 I 322 consid. 3d).

Per quel

che riguarda l’indennità spettante al patrocinatore della reclamante, questi la

quantifica nella sua nota professionale del 16 aprile 2013 in fr. 1'035.-, di cui fr. 810.-- a titolo di onorario (+ fr. 64.80 di IVA) e fr. 149.- per

spese (+ fr. 11.92 di IVA). Sennonché parte delle prestazioni non direttamente

connesse con la redazione del reclamo sono lavori di cancelleria già inclusi

nelle spese. Inoltre, vista la relativa semplicità del caso, peraltro già noto

al patrocinatore, e considerato l’esiguo valore litigioso, un avvocato

ragionevolmente speditivo non avrebbe dovuto dedicare nell’assolvimento del

mandato più di 2.5 ore di lavoro, retribuite fr. 180.-- l’una (cfr. art. 4 cpv.

1.

del regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza

giudiziaria :RL 3.1.1.7.1). All’importo si aggiungono

le spese, di fr. 45.-- (10% dell’onorario, art. 6 cpv. 1 del regolamento)

e l'IVA (8%). L'indennità di patrocinio va fissata dunque in complessivi

fr. 550.-- (arrotondato).

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli art. 81 LEF e 117 CPC

pronuncia:

I. Il

reclamo è accolto. Di conseguenza i dispositivi n. 1 e 2 della decisione del 2 marzo 2013 del Giudice di pace __________ (inc. n. 0019-2013-s), sono così riformati:

“1. L’istanza

di rigetto definitivo dell’opposizione del 25 gennaio 2013 promossa da CO 1, __________,

contro RE 1, __________, è respinta.

2.

La tassa di giustizia di fr. 150.--, da

anticipare dalla parte istante, resta a carico di CO 1, il quale rifonderà a

RE 1 fr. 200.-- per ripetibili.”

II. La

tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 225.-- è posta a carico di CO 1,

il quale rifonderà a RE 1

fr. 550.--

per ripetibili.

III. RE

1 à ammessa al beneficio del gratuito patrocinio da parte dell’avv. PA 1. Lo Stato

del Canton Ticino verserà per la reclamante al patrocinatore un’indennità di

fr. 550.--.

IV. Notificazione

a:

-;

-.

Comunicazione

alla Giudicatura di pace __________.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente La

segretaria

Rimedi

giuridici

Giacché il

valore litigioso della vertenza, di fr. 1'500.--, non raggiunge il limite di

legge di fr. 30'000.--, contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni

dalla notificazione, solo se la controversia concerne una questione di diritto

di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF).

Nello

stesso termine è possibile proporre al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,

anche ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 e segg. LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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