14.2013.44
Rigetto definitivo. Mancata assegnazione di un termine da parte del primo giudice per presentare la duplica, ma petitum limitato alla richiesta di reiezione dell'istanza. Eccezione di compensazione. R
24 aprile 2013Italiano16 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
14.2013.44
Data decisione, Autorità:
24.04.2013, CEF
Titolo:
Rigetto definitivo. Mancata assegnazione di un termine da parte del primo giudice per presentare la duplica, ma petitum limitato alla richiesta di reiezione dell'istanza. Eccezione di compensazione. Richiesta di ammissione al beneficio del gratuito patrocinio
RIGETTO DEFINITIVO DELL'OPPOSIZIONE
art. 117 CPC
art. 81 LEF
Incarto n.
14.2013.44
Lugano
24 aprile
2013
B/fp/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
Walser e Jaques
segretaria:
Baur Martinelli,
vicecancelliera
statuendo sulla causa a procedura sommaria in materia
di esecuzione e fallimenti promossa con istanza del 25 gennaio 2013 da
CO 1
contro
RE 1
patrocinata dall’ PA 1
tendente ad ottenere il rigetto definitivo dell’opposizione
interposta al precetto esecutivo n. __________ del 14/17 gennaio 2013 dell’Ufficio esecuzione e fallimenti __________ per il pagamento di fr. 1'500.-- oltre
interessi al 5% dal 3 maggio 2012;
sulla quale istanza il Giudice di pace __________ con
sentenza del 2 marzo 2013 (inc. no. 0019-2013-s) ha così deciso:
“1. L’istanza è accolta;
l’opposizione interposta dalla parte convenuta al precetto esecutivo n. __________
dell’Ufficio esecuzione e fallimenti __________ è respinta in via definitiva per
l’importo di fr. 1'500.-- oltre interessi al 5% dal 03.05.2012 e fr. 73.-- costi esecutivi PE __________, fr. 35.-- indennità e fr. 150.-- tassa di giustizia;
2. La tassa di giustizia, anticipata dalla parte
attrice, è a carico della parte convenuta.”
Decisione tempestivamente impugnata da RE 1 che
con reclamo del
18 marzo 2013 postula la
reiezione dell’istanza, protestate spese e ripetibili;
lette le osservazioni del 29 marzo 2013 di controparte;
preso atto che con disposizione ordinatoria del 20 marzo 2013 al reclamo è
stato concesso effetto sospensivo;
ritenuto
Fatti
A. Con
precetto esecutivo n. __________ del 14/17 gennaio 2013 dell’Ufficio esecuzione e fallimenti __________ CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 1'500.-- oltre
interessi al 5% dal 3 maggio 2012, indicando quale titolo di credito: “Sentenza
del 3.05.2012”.
Interposta
tempestiva opposizione dall’escussa, il procedente ne ha chiesto il rigetto
definitivo al Giudice di pace __________.
B. L’istante
fonda la sua pretesa sulla decisione del 3 maggio 2012 della prima Camera civile del Tribunale d’appello, con la quale l’escussa è stata condannata a pagare al
procedente fr. 1'500.--per ripetibili (doc. B dispositivo n. 2).
C. Con
osservazioni dell’8 febbraio 2013 RE 1 ha in sostanza sollevato l’eccezione di
compensazione con alimenti a lei dovuti dall’istante fissati con una sentenza
del 16 agosto 2007 dal Pretore di __________ in fr. 375.-- al mese fino al
pensionamento e di fr. 285.-- al mese dopo il pensionamento, da adeguare
all’indice nazionale dei prezzi al consumo (doc. 1). La convenuta ha prodotto
un conteggio, secondo il quale gli alimenti arretrati ammontavano al 1. febbraio 2013 a fr. 20'936.97 (doc. 3).
Con
scritto del 25 febbraio 2013 CO 1 ha comunicato quanto segue: “Dalla sentenza
del 3.5.2012 è stato stabilito che io debba ricevere la somma di fr. 1'500.--.
Quindi: versamento unico con relativi interessi del 5% dalla suddetta data. Deduzione
dell’importo, sempre con i relativi interessi, dal mio precetto esecutivo. Astensione
dai prossimi versamenti sino alla somma di fr. 1'500.-- più interessi. PS: Io
mi impegno al pagamento sino all’estinzione del debito, ma non accetto più i
costi supplementari per altri precetti. Capito”.
D. Con
decisione del 2 marzo 2013 il Giudice di pace __________ ha ritenuto la sentenza
della prima Camera civile del Tribunale d’appello del 3 maggio 2012 valido titolo di rigetto definitivo dell’opposizione. Il primo giudice ha poi
considerato che l’importo richiesto dall’istante è stato chiaramente fissato
nella citata sentenza rimasta incontestata, ma che dal canto suo il procedente aveva
riconosciuto, nelle sue osservazioni del 25 febbraio 2013, di essere ancora in debito nei confronti dell’ex moglie. Pur ipotizzando una compensazione ai sensi
dell’art. 120 CO egli ha ritenuto la situazione finanziaria dell’istante
alquanto precaria, essendo il suo reddito pignorato ogni mese, mentre ha
considerato quella della convenuta più favorevole, avendo quest’ultima permesso
che il suo credito nei confronti dell’ex marito aumentasse fino ad un importo
di fr. 15'000.--/20'000.--. Sulla scorta di questa valutazione il primo giudice
ha accolto l’istanza.
E. Con
reclamo del 18 marzo 2013 RE 1 postula la reiezione dell’istanza, spiegando che
con sentenza del 16 agosto 2007 la Pretura di __________ ha condannato
l’istante a versarle un contributo alimentare (da adeguare al rincaro) di fr.
375.-- fino al suo pensionamento e di fr. 285.-- successivamente. In seguito al
rifiuto dell’istante di pagare il dovuto, ha dovuto promuovere delle procedure
esecutive. La procedura in corso è stata promossa per l’importo di fr. 14'287.48.
Al termine di questa dovrà essere spiccato un nuovo precetto esecutivo,
ritenuto che al 1° febbraio 2013 gli arretrati scoperti ammontavano a
complessivi fr. 20'936.97 (doc. 3). La reclamante puntualizza che con le sue osservazioni
scritte dell’8 febbraio 2013 ha dichiarato di porre in compensazione con il
credito di fr. 1'500.-- fatto valere dall’istante la pretesa esigibile che
vanta nei confronti di quest’ultimo per contributi alimentari arretrati. In
merito alla procedura la reclamante rileva che il Giudice di pace ha assegnato
all’istante un termine per inoltrare la replica, che è stata presentata il 25
febbraio 2013, senza però concederle un termine per duplicare e senza intimarle
l’allegato di replica. Secondo la convenuta, con questo modo di procedere il Giudice
di pace ha violato il suo diritto di essere sentita. Infatti non solo non le è
stata concessa la facoltà di presentare un secondo allegato, ma la replica le è
stata recapitata solo con l’intimazione della sentenza, quando era troppo tardi
per presentare delle osservazioni spontanee. In prima sede la sua eccezione di
compensazione è poi stata respinta a torto, con argomenti in parte erronei e
del tutto inconferenti. L’istante con la replica del 25 febbraio 2013 non ha infatti contestato di essere debitore nei suoi confronti, anche se non ha precisato
l’esatto importo del suo debito. Non rientrando nelle eccezioni dell’art. 125
CO, il suo debito di fr. 1'500.-- è senz’altro compensabile con quanto le è dovuto
dal procedente. La reclamante puntualizza poi di avere inserito il suo debito
di fr. 1'500.-- nel conteggio degli arretrati, di cui al doc. 3, a deduzione dell’importo scoperto. Infine ha chiesto di essere posta al beneficio
dell’assistenza giudiziaria, con gratuito patrocinio, producendo sei decisioni
dell’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento relative al periodo dal 1°
gennaio 2012 al 31 maggio 2013 (doc. B prodotto con il reclamo).
F. Delle
osservazioni di controparte si dirà, se del caso, in seguito.
Considerandi
in diritto:
1.
Secondo
l’art. 319 lett. a CPC sono impugnabili mediante reclamo, tra l’altro, le decisioni
inappellabili di prima istanza finali. Tale è il caso per le decisioni nelle
pratiche a tenore della LEF, segnatamente in tema di rigetto dell’opposizione
ex art. 80-84 LEF (cfr. art. 309 lett. b n. 3 CPC).
2.
In
base all’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia
l’applicazione errata del diritto (lett. a), sia l’accertamento manifestamente
errato dei fatti (lett. b).
3.
La
reclamante sostiene di essere stata lesa nel suo diritto di essere sentita,
atteso che non le è stato fissato un termine per presentare un allegato di duplica,
dopo che l’istante aveva potuto replicare alle sue osservazioni scritte di
risposta all’istanza, con un allegato di replica che le è stato intimato solo
con la decisione.
3.1
Il
diritto di essere sentito è una garanzia costituzionale formale (art. 29 cpv. 2
Cost.), che scaturisce dalla garanzia generale ad un equo processo di cui agli
art. 29 cpv. 1 Cost. e 6 n. 1 CEDU (sentenza del Tribunale federale 5A_19/2011
del 29 giugno 2011, consid. 2.2). Con l'entrata in vigore del nuovo diritto processuale
svizzero esso è stato concretizzato dall'art. 53 cpv. 1 CPC, norma per la quale
torna applicabile la prassi valida per l'art. 29 cpv. 2 Cost. (sentenza del
Tribunale federale 5A_31/ 2012 del 5 marzo 2012, consid. 4.3). Il diritto di essere sentito comprende il diritto di prendere conoscenza di ogni argomento
sottoposto al tribunale e di esprimersi al proposito, a prescindere che
contenga argomenti di fatto o di diritto nuovi o che si presti concretamente a
influire sul giudizio. Spetta infatti alle parti, e non al giudice, decidere se
una presa di posizione o un documento versato agli atti contiene elementi
determinanti che richiedono osservazioni (sentenza del Tribunale federale
5A_151/2007 del 22 gennaio 2008, consid. 3.2;5A_19/2011 del 29 giugno 2011, consid. 2.2;5A_31/2012 del 5 marzo 2012, consid. 4.4). Di conseguenza, ogni presa di posizione o documento versato agli atti deve essere
comunicato alle parti per permettere loro di decidere se vogliono fare uso
della loro facoltà di esprimersi (sentenza del Tribunale federale 5A_19/2011
del 29 giugno 2011, consid. 2.2 con rinvii;5A_31/ 2012 del 5 marzo 2012, consid. 4.4 rinvii).
3.2
Nonostante
le sue allegazioni in merito alla mancata assegnazione da parte del Giudice di
pace di un termine per presentare le sue osservazioni di duplica, nel suo
petitum la convenuta si è limitata ha chiedere la reiezione dell’istanza, non
proponendo l’annullamento della decisione e il rinvio dell’incarto al primo giudice
affinché procedesse ad assegnarle un termine per presentare la duplica e ad
emettere una nuova decisione. Orbene, la sua omissione, manifestata per di più
tramite un patrocinatore (avvocato), deve essere considerata quale rinuncia per
atto concludente a tale richiesta, ritenuto che in prima sede l’eccezione di
compensazione era già stata sollevata con le osservazioni di risposta
all’istanza e che tale eccezione, seppur non accolta, è stata considerata e riproposta
con il reclamo. Ipotizzandosi una modifica del giudizio impugnato a favore
della parte a cui il diritto di essere sentito è stato negato (infra consid. 4),
nulla giustifica un rinvio degli atti al primo giudice.
4.
Secondo l'art. 81 cpv. 1 LEF se il credito è fondato su una
decisione esecutiva di un tribunale svizzero o di un’autorità amministrativa
svizzera, l’opposizione è rigettata in via definitiva a meno che l’escusso
provi con documenti che dopo l’emanazione della decisione il debito è stato
estinto o il termine per il pagamento è stato prorogato ovvero che è
intervenuta la prescrizione. Il giudice deve verificare se
l’estinzione, la proroga o la prescrizione sono valide dal punto di vista del
diritto civile. Quale estinzione del debito la legge non prevede solo il
pagamento, ma pure ogni altra causa del diritto civile, in particolare la
compensazione (cfr. DTF 136 III 624 consid. 4.2.1 con rinvio a DTF 124 III 501
consid. 3b e rif. ivi). Una tale eccezione può tuttavia essere ammessa solo se
il credito compensante risulta esso stesso da un titolo esecutivo o se è stato
riconosciuto senza riserva dall’escutente (cfr. DTF 136 III 624 consid. 4.2.1
con rinvio a DTF 115 III 97 consid. 4 e rif. ivi; Staehelin, op. cit., n. 4 ad art. 81 LEF).
Nel caso
concreto, la pretesa posta in esecuzione dall’istante si fonda su una sentenza
emessa il 3 maggio 2012 dalla prima Camera civile del Tribunale d’appello,
mentre la contropretesa vantata dalla convenuta è fondata sulla decisione del
Pretore di __________ del 16 agosto 2007, con cui il procedente è stato condannato a versare all’escussa entro il 5 di ogni mese fr. 375.-- fino al
pensionamento rispettivamente fr. 285.-- dopo il pensionamento, da adeguare
ogni anno al rincaro, e pertanto su un titolo esecutivo. Secondo il conteggio
prodotto dalla reclamante, al 1° febbraio 2013 gli alimenti arretrati
ammontavano a fr. 20'936.97 (doc. 3). L’istante, con le sue osservazioni di
replica del 25 febbraio 2013, non ha contestato l’eccezione di compensazione sollevata
dalla convenuta, anzi l’ha ammessa, producendo un conteggio degli alimenti
arretrati ammontanti al 23 gennaio 2012 a fr. 14'027.48 (doc. E). Orbene, così facendo, l’istante ha riconosciuto, senza riserva, un suo debito di almeno
fr. 14'027.48 nei confronti della convenuta e pertanto abbondantemente più
elevato della pretesa posta in esecuzione dall’istante, per cui l’eccezione di
estinzione del debito di fr. 1'500.-- oltre interessi del 5% dal 3 maggio 2012 tramite compensazione con una sua contro pretesa per alimenti impagati, sollevata
dalla convenuta, va accolta e l’istanza di rigetto definitivo dell’opposizione
respinta. Con le sue osservazioni l’istante ha rilevato che nei suoi confronti
è in corso un’esecuzione promossa dalla sua ex moglie per alimenti arretrati già
sfociata in un pignoramento. Va da sé che dell’importo estinto per
compensazione va tenuto conto, se non già nella predetta procedura di pignoramento,
nel prossimo conteggio rispettivamente, se del caso, in una futura procedura
esecutiva.
5.
Ne
discende l’accoglimento del reclamo con conseguente riforma della decisione
impugnata.
La tassa
di giustizia e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 46 e 61 cpv. 1
OTLEF; art. 95 cpv. 2 e 3, 105 cpv. 1 e 2, 106 cpv. 1 CPC).
6.
RE
1.
chiede l’ammissione al beneficio del gratuito patrocinio.
6.1
Giusta
l’art. 117 CPC, ha diritto al gratuito patrocinio chiunque sia sprovvisto dei
mezzi necessari e la cui domanda non appaia priva di probabilità di successo.
Ciò può comprendere l’esenzione dagli anticipi, dalle cauzioni e dalle spese
processuali nonché la designazione di un patrocinatore d’ufficio, se necessario
per tutelare i diritti dell’interessato, segnatamente se la controparte è
patrocinata da un avvocato (art. 118 cpv. 1 CPC). Di regola, il gratuito
patrocinio non può essere concesso con effetto retroattivo (art. 119 cpv. 4
CPC), ma si estende anche agli atti processuali eseguiti contestualmente alla
presentazione della relativa istanza (DTF 122 I 322 consid. 3b; Trezzini, Commentario al CPC, Lugano
2011, pag. 485 ad C). In sede di ricorso, l’istanza di gratuito patrocinio può
essere riproposta (art. 119 cpv. 5 CPC). Essa è decisa in procedura sommaria
(art. 119 cpv. 3 CPC). Il patrocinatore d’ufficio va remunerato dal Cantone
anche se la parte che rappresenta risulta vincente, qualora le ripetibili non
possano o non potranno presumibilmente essere riscosse presso la controparte
(art. 122 cpv. 2 CPC).
6.2
È sprovvista dei mezzi necessari a provvedere
agli oneri di procedura o alle spese di patrocinio la parte che non è in grado
di sopperire ai costi della procedura senza dover utilizzare le risorse proprie
indispensabili a soddisfare il suo minimo vitale e quello della sua famiglia (FF
2006, 6673 ad art. 115; DTF 128 I 232, consid. 2.5.1, con rif.; DTF 127 I 205,
consid. 3b; CRP 20 febbraio 2004 [60.03.409], RtiD I-2004, 33, consid. 2.2).
Decisivo è infatti l’interesse del richiedente a potersi difendere in giudizio
senza dover limitare eccessivamente le sue esigenze di vita e senza indebitarsi
ulteriormente (DTF 127 I 202; DTF 124 I 1). L’indigenza processuale deve essere
valutata in base alla situazione economica globale del richiedente al momento
della presentazione della domanda (DTF 124 I 2, consid. 2a; 120 Ia 179). La
giurisprudenza anteriore all’entrata in vigore del CPC, fondata come l’art. 117
CPC sull’art. 29 cpv. 3 Cost., rimane valida per quanto riguarda i presupposti
per la concessione dell’assistenza giudiziaria (FF 2006, 6673 ad art. 115).
6.3
Nel
caso concreto, nonostante l’istante con le sue osservazioni contesti il
diritto della reclamante a ricevere prestazioni sociali, quest’ultima ha
prodotto sei decisioni dell’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento di
Bellinzona, con cui sono state accolte le sue richieste di prestazioni
assistenziali per il periodo dal 1° gennaio 2012 al 31 maggio 2013, il che indica la sua indigenza. Ora, considerato che alla reclamante erano
riconosciute tali prestazioni anche al momento della presentazione della
domanda di gratuito patrocinio, che la tutela dei suoi interessi, ritenuta l’inconferente
motivazione del primo giudice, poteva necessitare in questa sede del patrocinio
di un avvocato e che il reclamo ha avuto esito positivo, la sua istanza di concessione
del beneficio del gratuito patrocinio va accolta, ritenuto inoltre che sussistono
fondati dubbi sul pagamento delle ripetibili da parte dell’istante, il quale è
già soggetto a pignoramento per il mancato pagamento degli alimenti alla
convenuta (cfr. DTF 122 I 322 consid. 3d).
Per quel
che riguarda l’indennità spettante al patrocinatore della reclamante, questi la
quantifica nella sua nota professionale del 16 aprile 2013 in fr. 1'035.-, di cui fr. 810.-- a titolo di onorario (+ fr. 64.80 di IVA) e fr. 149.- per
spese (+ fr. 11.92 di IVA). Sennonché parte delle prestazioni non direttamente
connesse con la redazione del reclamo sono lavori di cancelleria già inclusi
nelle spese. Inoltre, vista la relativa semplicità del caso, peraltro già noto
al patrocinatore, e considerato l’esiguo valore litigioso, un avvocato
ragionevolmente speditivo non avrebbe dovuto dedicare nell’assolvimento del
mandato più di 2.5 ore di lavoro, retribuite fr. 180.-- l’una (cfr. art. 4 cpv.
1.
del regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza
giudiziaria :RL 3.1.1.7.1). All’importo si aggiungono
le spese, di fr. 45.-- (10% dell’onorario, art. 6 cpv. 1 del regolamento)
e l'IVA (8%). L'indennità di patrocinio va fissata dunque in complessivi
fr. 550.-- (arrotondato).
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati gli art. 81 LEF e 117 CPC
pronuncia:
I. Il
reclamo è accolto. Di conseguenza i dispositivi n. 1 e 2 della decisione del 2 marzo 2013 del Giudice di pace __________ (inc. n. 0019-2013-s), sono così riformati:
“1. L’istanza
di rigetto definitivo dell’opposizione del 25 gennaio 2013 promossa da CO 1, __________,
contro RE 1, __________, è respinta.
2.
La tassa di giustizia di fr. 150.--, da
anticipare dalla parte istante, resta a carico di CO 1, il quale rifonderà a
RE 1 fr. 200.-- per ripetibili.”
II. La
tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 225.-- è posta a carico di CO 1,
il quale rifonderà a RE 1
fr. 550.--
per ripetibili.
III. RE
1 à ammessa al beneficio del gratuito patrocinio da parte dell’avv. PA 1. Lo Stato
del Canton Ticino verserà per la reclamante al patrocinatore un’indennità di
fr. 550.--.
IV. Notificazione
a:
-;
-.
Comunicazione
alla Giudicatura di pace __________.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente La
segretaria
Rimedi
giuridici
Giacché il
valore litigioso della vertenza, di fr. 1'500.--, non raggiunge il limite di
legge di fr. 30'000.--, contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni
dalla notificazione, solo se la controversia concerne una questione di diritto
di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF).
Nello
stesso termine è possibile proporre al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,
anche ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 e segg. LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster