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Decisione

14.2013.45

Decisione, con la quale l’autorità fiscale ha inflitto al convenuto una tassa di fr. 30.- per averlo dovuto diffidare, costituisce titolo di rigetto definitivo dell’opposizione

30 aprile 2013Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

il credito è fondato su una decisione giudiziaria esecutiva, il creditore può

chiedere in giudizio il rigetto definitivo dell’opposizione (art. 80 cpv. 1

LEF);

che

sono parificate a decisioni giudiziarie, tra l’altro, le decisioni di autorità

amministrative svizzere (art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF), segnatamente - per quanto

qui di rilievo - le decisioni emanate dall’autorità fiscale (ammon/walther, Grundriss des Schuldbetreibungs-

und Konkursrechts, 8a edizione, § 19, n. 45 e 46);

che,

come correttamente rilevato dal primo giudice, tale è il caso per il titolo di

rigetto costituito dalla decisione, con la quale l’autorità fiscale ha inflitto

al convenuto una tassa di fr. 30.- per averlo dovuto diffidare a inviare la

dichiarazione fiscale 2009/2010 entro 10 giorni una volta constatato che il precedente

richiamo si è rivelato infruttuoso (cfr. art. 198 LT e art. 19 del relativo

Regolamento di applicazione);

che al

riguardo all’insorgente non giova eccepire di non avere mai ricevuto la

decisione sulla quale l’escutente ha fondato la domanda di rigetto definitivo

dell’opposizione, di modo che non sarebbe data l’esecutività del titolo di

rigetto, la quale presuppone la sua regolare intimazione al destinatario, senza

che questi l’abbia impugnato nei termini stabiliti;

che,

secondo la certificazione in calce al provvedimento dell’autorità fiscale, la tassa

(di diffida) a monte della procedura esecutiva è invece passata in giudicato ed

è stata regolarmente intimata all’interessato;

che

facendo proprio tale riscontro il Giudice di pace supplente non ha violato il

diritto e nemmeno ha accertato i fatti in modo manifestamente errato, ove

soltanto si consideri che l’insorgente, posto di fronte alla citata sanzione,

di cui a suo modo di vedere avrebbe preso conoscenza soltanto in un secondo

tempo, ovvero nel corso della procedura esecutiva a suo carico, e di cui ne

contesta con fermezza la legittimità, non pretende di averlo impugnato facendo

capo al rimedio di diritto espressamente indicato nella relativa decisione

(come visto in suo possesso), segnatamente non pretende di essersi attivato al

fine di invalidare l’attestazione di esecutività rilasciata dalla competente

autorità fiscale, eccependo la non avvenuta notifica della diffida e implicitamente

del conseguente addebito di una tassa di fr. 30.- per la pretesa inadempienza;

che,

detto in altri termini, fosse vero quanto sostenuto nel gravame, il principio

della buona fede avrebbe infatti imposto al destinatario di protestare davanti

all’Ufficio circondariale di tassazione per il preteso torto subito - ancorché

solo in un secondo tempo (sull’argomento, cfr. la sentenza del Tribunale

federale 5A_570/2010 del 17 giugno 2010 consid. 3.3.3) - evitando così di

speculare sulla pretesa carenza formale - nonostante la certificazione di

passaggio in giudicato rilasciata dall’Ufficio esazione e condoni - davanti al

giudice del rigetto con argomenti non privi, per finire, di pretestuosità, come

del resto già segnalato all’insorgente nella decisione del 28 marzo 2012, inc.

n. 14.2012.24;

che, infine,

al reclamante non giova nemmeno invocare la compensazione di un suo presunto

credito di fr. 20.-, cosi come preteso in occasione della richiesta di

motivazione scritta della sentenza del 20 agosto 2012, dato che la facoltà di

cui all’art. 239 cpv. 2 primo periodo CPC non consente alle parti di sottoporre

al giudice nuove eccezioni e nuove domande;

che ne

discende pertanto la reiezione del reclamo, l’escusso non avendo per il resto sollevato

nessuna delle eccezioni liberatorie contemplate dall’art. 81 cpv. 1 LEF;

che

gli oneri processuali relativi al presente giudizio seguono la soccombenza,

ossia sono posti a carico del reclamante (art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF e 106 cpv. 1

CPC);

per

questi motivi

pronuncia:

1. Il reclamo è respinto.

Considerandi

2.

La tassa di giustizia di

fr. 80.- è posta a carico del reclamante.

3.

Notificazione a:

- avv. .

-

.

Comunicazione alla Giudicatura di pace del Ticino,

Monte Carasso

Per

la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il

presidente La

segretaria

Giacché il

valore litigioso della vertenza, di fr. 30.-, non raggiunge il limite di legge

di fr. 30’000.-, contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losana 14, entro 30 giorni dalla

notificazione, solo se la controversia concerne una questione di diritto di

importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF).

Nello stesso termine è possibile proporre al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso sussidiario in materia costituzionale

(art. 113 segg. LT).