14.2013.45
Decisione, con la quale l’autorità fiscale ha inflitto al convenuto una tassa di fr. 30.- per averlo dovuto diffidare, costituisce titolo di rigetto definitivo dell’opposizione
30 aprile 2013Italiano8 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2013.45
Lugano
30 aprile 2013
FP/b/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente della Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d'appello
sedente quale giudice unico
(art. 48b LOG) per statuire sul reclamo 7 marzo 2013 di
RE
1
contro
la decisione emanata 2 agosto 2012/14 febbraio 2013 dal Giudice di pace
supplente di circolo del Ticino nella causa a procedura sommaria in materia
di esecuzione e fallimenti (inc. n. 45/2012) promossa nei suoi confronti il
15 febbraio 2012 dallo
CO
1
rappresentato
dall’RA 1
esaminati gli atti,
ritenuto
in
fatto:
che
con precetto esecutivo nr. __________ del 25.11./5.12.2011 dell’Ufficio di
esecuzione e fallimenti di Bellinzona, lo CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso dell’importo di fr. 30.-, oltre spese esecutive, indicando quale
titolo di credito “Tassa di diffida 19-11-10 n. __________ dip. finanze uff. di
tassazione, 1) Tassa di diffida”;
che
interposta tempestiva opposizione, con istanza del 15 febbraio 2012 il
procedente ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Giudicatura di pace del
circolo del Ticino, allegando la decisione 19 novembre 2010 con la quale l’Ufficio
circondariale di tassazione di Bellinzona ha assegnato mediante diffida al
convenuto un termine di 10 giorni per la presentazione della dichiarazione dell’imposta
cantonale 2009/2010 e dell’imposta federale diretta 2009/2010, che egli non
aveva inoltrato nonostante un precedente richiamo, infliggendogli , per la diffida,
una tassa di fr. 30.- (art. 198 LT e relativo Regolamento), con l’avvertenza
che contro la diffida è dato il rimedio del reclamo per iscritto all’ufficio di
tassazione e che l’inosservanza dell’ordine impartito avrebbe comportato
l’applicazione di una multa fino a fr. 5'000.- (1’000.- fr. in caso di recidiva
in base all’art. 257 LT) e una multa da fr. 5.- a fr. 10’000.- in base all’art.
174 LIFD;
che,
in calce al citato provvedimento, figura la certificazione da parte
dell’Ufficio esazione e condoni “che la presente decisione amministrativa è
cresciuta in giudicato e che è stata regolarmente intimata all’interessato”;
che chiamato a esprimersi, con
osservazioni del 26 marzo 2012 il convenuto ha asserito di non avere mai
ricevuto la diffida annessa (ossia il titolo esecutivo sul quale l’istante ha
fondato la propria domanda), la quale sarebbe del resto stata emessa lo stesso
giorno in cui egli ha ricevuto la raccomandata dell’Ufficio circondariale di
tassazione datata 10 novembre 2010 in merito alla richiesta di proroga della
dichiarazione d’imposta 2009, scritto in cui l’ufficio ha fatto riferimento a
una precedente comunicazione, secondo cui la proroga non poteva essere
accordata e il termine per l’inoltro della dichiarazione sarebbe già scaduto il
30 settembre, rispettivamente il 6 novembre 2010;
che il successivo 20 novembre
2010, sempre stando alle osservazioni, egli ha prontamente segnalato all’ufficio
che non era stato addotto alcun motivo per rifiutare la proroga e che egli non
aveva ricevuto la comunicazione a cui lo stesso ufficio faceva riferimento, e
in particolare, non aveva ricevuto alcun richiamo e men che meno alcuna diffida
o multa e neppure aveva ricevuto un termine scadente il 6 novembre 2010;
che, sempre secondo il convenuto,
l’autorità fiscale non ha però ritenuto opportuno rispondere per chiarire la
fattispecie;
che con decisione del 2 agosto
2012 – notificata alle parti nei suoi soli dispositivi (art. 239 cpv. 1 lett.
b CPC) – il Giudice di pace supplente del circolo del Ticino ha accolto l’istanza,
respingendo pertanto in via definitiva l’opposizione sollevata dal convenuto al
precetto esecutivo;
che il 20 agosto 2012 il convenuto
ha chiesto al Giudice di pace supplente la motivazione scritta del proprio
giudizio, richiesta alla quale questi ha dato seguito con la sentenza qui impugnata
(datata 14 febbraio 2013, anziché 2 agosto 2012);
che, secondo il primo giudice, il
credito posto in esecuzione è sorretto dai necessari giustificativi che
consentono il rigetto definitivo dell’opposizione ex art. 80 LEF, mentre che le
eccezioni sollevate dal convenuto non sono suffragate da riscontri tali da
poterle considerare comprovate;
che contro tale sentenza il
convenuto è insorto con reclamo del 7 marzo 2013, riproponendo le eccezioni
sollevate nelle osservazioni all’istanza e ricordando anche quanto proposto in
sede di richiesta di motivazione scritta del 20 agosto 2012, ossia il diritto
di porre in compensazione per fr. 20.- l’eventuale credito di controparte con riferimento
alle decisioni della Camera civile dei reclami del Tribunale d’appello (incarti
n. 16.2011.17 e 16.2011.179), ove è stato fatto doppio obbligo all’istante di versare
fr. 10.- al convenuto;
che chiamata a esprimersi sul
reclamo, con scritto del 19 aprile 2013 la parte istante si è confermata nella
propria istanza;
in
diritto:
che,
secondo l’art. 319 lett. a CPC, sono impugnabili con reclamo, tra l’altro, le
decisioni inappellabili finali di prima istanza;
che
tale è il caso per le decisioni a tenore della LEF, segnatamente in materia di
rigetto dell’opposizione ex art. 80-84 LEF (cfr. 309 lett. b n. 3 CPC);
che in
base all’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione
errata del diritto che l’accertamento manifestamente errato dei fatti;
che se
Fatti
il credito è fondato su una decisione giudiziaria esecutiva, il creditore può
chiedere in giudizio il rigetto definitivo dell’opposizione (art. 80 cpv. 1
LEF);
che
sono parificate a decisioni giudiziarie, tra l’altro, le decisioni di autorità
amministrative svizzere (art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF), segnatamente - per quanto
qui di rilievo - le decisioni emanate dall’autorità fiscale (ammon/walther, Grundriss des Schuldbetreibungs-
und Konkursrechts, 8a edizione, § 19, n. 45 e 46);
che,
come correttamente rilevato dal primo giudice, tale è il caso per il titolo di
rigetto costituito dalla decisione, con la quale l’autorità fiscale ha inflitto
al convenuto una tassa di fr. 30.- per averlo dovuto diffidare a inviare la
dichiarazione fiscale 2009/2010 entro 10 giorni una volta constatato che il precedente
richiamo si è rivelato infruttuoso (cfr. art. 198 LT e art. 19 del relativo
Regolamento di applicazione);
che al
riguardo all’insorgente non giova eccepire di non avere mai ricevuto la
decisione sulla quale l’escutente ha fondato la domanda di rigetto definitivo
dell’opposizione, di modo che non sarebbe data l’esecutività del titolo di
rigetto, la quale presuppone la sua regolare intimazione al destinatario, senza
che questi l’abbia impugnato nei termini stabiliti;
che,
secondo la certificazione in calce al provvedimento dell’autorità fiscale, la tassa
(di diffida) a monte della procedura esecutiva è invece passata in giudicato ed
è stata regolarmente intimata all’interessato;
che
facendo proprio tale riscontro il Giudice di pace supplente non ha violato il
diritto e nemmeno ha accertato i fatti in modo manifestamente errato, ove
soltanto si consideri che l’insorgente, posto di fronte alla citata sanzione,
di cui a suo modo di vedere avrebbe preso conoscenza soltanto in un secondo
tempo, ovvero nel corso della procedura esecutiva a suo carico, e di cui ne
contesta con fermezza la legittimità, non pretende di averlo impugnato facendo
capo al rimedio di diritto espressamente indicato nella relativa decisione
(come visto in suo possesso), segnatamente non pretende di essersi attivato al
fine di invalidare l’attestazione di esecutività rilasciata dalla competente
autorità fiscale, eccependo la non avvenuta notifica della diffida e implicitamente
del conseguente addebito di una tassa di fr. 30.- per la pretesa inadempienza;
che,
detto in altri termini, fosse vero quanto sostenuto nel gravame, il principio
della buona fede avrebbe infatti imposto al destinatario di protestare davanti
all’Ufficio circondariale di tassazione per il preteso torto subito - ancorché
solo in un secondo tempo (sull’argomento, cfr. la sentenza del Tribunale
federale 5A_570/2010 del 17 giugno 2010 consid. 3.3.3) - evitando così di
speculare sulla pretesa carenza formale - nonostante la certificazione di
passaggio in giudicato rilasciata dall’Ufficio esazione e condoni - davanti al
giudice del rigetto con argomenti non privi, per finire, di pretestuosità, come
del resto già segnalato all’insorgente nella decisione del 28 marzo 2012, inc.
n. 14.2012.24;
che, infine,
al reclamante non giova nemmeno invocare la compensazione di un suo presunto
credito di fr. 20.-, cosi come preteso in occasione della richiesta di
motivazione scritta della sentenza del 20 agosto 2012, dato che la facoltà di
cui all’art. 239 cpv. 2 primo periodo CPC non consente alle parti di sottoporre
al giudice nuove eccezioni e nuove domande;
che ne
discende pertanto la reiezione del reclamo, l’escusso non avendo per il resto sollevato
nessuna delle eccezioni liberatorie contemplate dall’art. 81 cpv. 1 LEF;
che
gli oneri processuali relativi al presente giudizio seguono la soccombenza,
ossia sono posti a carico del reclamante (art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF e 106 cpv. 1
CPC);
per
questi motivi
pronuncia:
1. Il reclamo è respinto.
Considerandi
2.
La tassa di giustizia di
fr. 80.- è posta a carico del reclamante.
3.
Notificazione a:
- avv. .
-
.
Comunicazione alla Giudicatura di pace del Ticino,
Monte Carasso
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il
presidente La
segretaria
Giacché il
valore litigioso della vertenza, di fr. 30.-, non raggiunge il limite di legge
di fr. 30’000.-, contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losana 14, entro 30 giorni dalla
notificazione, solo se la controversia concerne una questione di diritto di
importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF).
Nello stesso termine è possibile proporre al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso sussidiario in materia costituzionale
(art. 113 segg. LT).