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Decisione

14.2013.46

Rigetto definitivo dell'opposizione. Multa disciplinare per mancata presentazione della dichiarazione fiscale. Valida notifica della decisione amministrativa

14 maggio 2013Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

il rigetto definitivo dell’opposizione (art. 80 cpv. 1 LEF);

che sono parificate alle decisioni

giudiziarie, tra l’altro, le decisioni di autorità amministrative svizzere

(art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF), segnatamente – per quanto qui di rilievo – le decisioni

emanate dall’autorità fiscale (ammon/Walther,

Grundriss des Schuldbetreibungs-und Konkursrechts, 8a edizione, § 10, n. 45 e

46);

che, come correttamente rilevato

dal primo giudice, tale è il caso per il titolo di rigetto costituito dalla risoluzione,

con la quale l’autorità fiscale ha inflitto al convenuto una multa disciplinare

di fr. 150.- per la mancata presentazione della dichiarazione fiscale (imposta

cantonale e imposta federale diretta) per l’anno 2007;

che, contrariamente a

quanto addotto nel reclamo, tale decisione risulta essere stata validamente notificata/recapitata

al convenuto il 1° aprile 2011, a seguito della sua rinotificazione per invio

Considerandi

raccomandato del 24 marzo 2011, come preteso dal procedente (v. anche la nota

manoscritta sul relativo accertamento di recapito ILAR agli atti);

che, del resto, l’insorgente

non pretende che l’attestazione di ricevuta del 1° aprile 2011 contrassegnata

dalla sua firma, si riferisce a un atto diverso da quello indicato dall’istante,

ovvero non contesta che nel relativo plico non vi fosse la risoluzione di multa

alla base della presente procedura esecutiva;

che, ciò posto, in assenza

di un ricorso sia contro la risoluzione di multa, sia contro la procedura di

rinotifica della medesima adottata dall’autorità fiscale - il cui termine di impugnazione

di trenta giorni (dispositivo n. 4) ha evidentemente iniziato a decorrere dal 2

aprile 2011, ossia dal giorno successivo alla sua notificazione al convenuto -

la sanzione pecuniaria è passata in giudicato, di modo che essa poteva essere

considerata dal Giudice di pace supplente valido titolo di rigetto definitivo

dell’opposizione ex art. 80 cpv. 2 LEF;

che ne discende pertanto

la reiezione del reclamo;

che gli oneri processuali

relativi al presente giudizio seguono la soccombenza, ossia sono posti a carico

del reclamante (art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF e 106 cpv. 1 CPC);

Dispositivo

per questi motivi,

pronuncia:

1. Il reclamo è

respinto.

2. La tassa di

giustizia e le spese per complessivi fr.120.- sono poste a carico del

reclamante.

3. Notificazione a:

-

-

Comunicazione alla Giudicatura

di pace del Ticino

Per

la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il

presidente La

segretaria

Rimedi giuridici

Giacché il valore litigioso della

vertenza, di fr. 150.-, non raggiunge il limite di legge di fr. 30’000.-,

contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile

al Tribunale federale, 1000 Losana 14, entro 30 giorni dalla notificazione,

solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza

fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF).

Nello stesso

termine è possibile proporre al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, anche

ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 segg. LTF).