Lexipedia

Decisione

14.2013.47

Rigetto definitivo dell'opposizione. Multa disciplinare per mancata presentazione della dichiarazione fiscale. Valida notifica della decisione amministrativa

14 maggio 2013Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

di un ricorso sia contro la risoluzione di multa, sia contro la procedura di

rinotifica della medesima adottata dall’autorità fiscale - il cui termine di

impugnazione di trenta giorni (dispositivo n. 4) ha evidentemente iniziato a

decorrere dal 2 aprile 2011, ossia dal giorno successivo alla sua notificazione

al convenuto - la sanzione pecuniaria è passata in giudicato, di modo che essa

Considerandi

poteva essere considerata dal Giudice di pace supplente valido titolo di

rigetto definitivo dell’opposizione ex art. 80 cpv. 2 LEF;

che ne discende pertanto

la reiezione del reclamo;

che gli oneri processuali

relativi al presente giudizio seguono la soccombenza, ossia sono posti a carico

del reclamante (art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF e 106 cpv. 1 CPC);

Dispositivo

per questi motivi,

pronuncia:

1. Il reclamo è

respinto.

2. La tassa di

giustizia e le spese per complessivi fr.120.- sono poste a carico del

reclamante.

3. Notificazione a:

-

-

Comunicazione alla

Giudicatura di pace del Ticino

Per

la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il

presidente La

segretaria

Rimedi giuridici

Giacché il valore litigioso della

vertenza, di fr. 100.-, non raggiunge il limite di legge di fr. 30’000.-,

contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile

al Tribunale federale, 1000 Losana 14, entro 30 giorni dalla notificazione,

solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza

fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF).

Nello stesso

termine è possibile proporre al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, anche

ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 segg. LTF).