14.2013.48
Produzione del riconoscimento di debito solo in sede di reclamo inammissibile
11 aprile 2013Italiano4 min
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Numero d'incarto:
14.2013.48
Data decisione, Autorità:
11.04.2013, CEF
Titolo:
Produzione del riconoscimento di debito solo in sede di reclamo inammissibile
RIGETTO PROVVISORIO DELL'OPPOSIZIONE
art. 129 CPC
art. 132 cpv. 1 CPC
art. 82 cpv. 1 LEF
Incarto n.
14.2013.48
Lugano
11 aprile
2013
FP/b/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
Walser e Jaques
segretaria:
Baur Martinelli,
vicecancelliera
statuendo sulla causa a procedura sommaria in materia
di esecuzione e fallimenti promossa con istanza 12 ottobre 2012 da
RE 1
contro
CO 1
tendente ad ottenere il rigetto provvisorio
dell’opposizione interposta dalla parte convenuta al precetto esecutivo n. __________
dell’Ufficio di esecuzione di Lugano, notificato in data 20 settembre 2012 per
il pagamento di fr. 6'000.- oltre interessi e spese,
istanza respinta dal Pretore del Distretto di Lugano,
sezione 5, con decisione del 12 marzo 2013 (inc. SO.2012.4397);
sentenza impugnata dalla parte istante con reclamo del
20 marzo 2013;
esaminati gli atti,
Ritenuto in fatto e considerato in diritto:
che con precetto
esecutivo n. __________ del 17/20.9.2012 dell’Ufficio di esecuzione di Lugano, RE
1 ha escusso CO 1 per la somma di fr. 6'000.- oltre interessi e spese, indicando
quale causale del credito: “Rechnung vom 14.12.2010, 05.10.2011 und 29.012.2012
./. Akontozahlungen. Mahnung/Aufstellung Forderungen ./. Akontozahlungen”;
che
interposta tempestiva opposizione da parte dell’escusso, con istanza del 2 ottobre
2012 la procedente ne ha chiesto in giudizio il rigetto provvisorio, che il Pretore
del Distretto di Lugano, sezione 5, ha però respinto con decisione del 12 marzo
2013;
che il
Pretore ha rilevato che la documentazione prodotta dall’istante – concessione di
una dilazione di pagamento per il rimanente debito di fr. 6'000.- inviata dalla
creditrice all’escusso in data 8 agosto 2012 (doc. B) in relazione con il conteggio
e diffida di pagamento sottoscritto dalla creditrice (doc. C) e con le fatture
n. 284 del 29 febbraio 2012 (doc. D), n. 2011/126 del 6 ottobre 2011 (doc. E) e
n. 1562 del 14 dicembre 2010 (doc. F), pure sottoscritte dalla sola parte creditrice
(eccetto quella di cui al doc. E; recte: eccetto le pag. 1 e 2 doc. E) -
non costituisce titolo di rigetto dell’opposizione, nessuno dei documenti in
rassegna recando la firma dell’escusso, conditio sine qua non per conferire ai
medesimi la valenza di riconoscimento di debito ex art. 82 cpv. 1 LEF;
che
contro tale sentenza RE 1 è insorta con reclamo del 20 marzo 2013 (presentato
in lingua tedesca), allegando ”eine Kopie der in der provisorischen Rechtsöffnung
fehlenden und vom Schuldner anerkannten und unterzeichneten Abzahlungsvereinbarung”;
che il
reclamo non è stato notificato alla controparte per osservazioni;
che non
vi è dubbio che l’insorgente riconosce di non avere prodotto davanti al primo
giudice un riconoscimento di debito ai sensi dell’art. 82 cpv. 1 LEF, ossia un
titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione, ritenendo nondimeno di potere
ovviare a tale mancanza esibendo unitamente al reclamo e, quindi, per la prima
volta, la “Abzahlungsvereinbarung” 6 ottobre 2011 sottoscritta (anche)
dall’escusso;
che la sua
iniziativa è però votata all’insuccesso, poiché secondo l’art. 326 cpv. 1 CPC
nella procedura di reclamo non sono ammesse né nuove conclusioni, né l’allegazione
di nuovi fatti o la produzione di nuove prove;
che ne
discende pertanto la reiezione del reclamo, prescindendo dall’assegnare
preliminarmente alla reclamante un termine per produrre la traduzione in lingua
italiana del reclamo redatto in tedesco (cfr. art. 129 e 132 cpv. 1 CPC);
che gli
oneri processuali relativi al presente giudizio seguono la soccombenza della
reclamante (art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF e 106 CPC);
per questi motivi,
pronuncia:
Fatti
1. Il
reclamo è respinto.
2. La
tassa di giustizia e le spese per complessivi fr. 250.- sono poste a carico
della reclamante.
3. Notificazione a:
-;
-;
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente Il
Considerandi
segretario
Rimedi
giuridici
Giacché il valore litigioso della vertenza, di fr.
6'000.-, non raggiunge il limite di legge di fr. 30’000.-, contro la presente
decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losana 14, entro 30 giorni dalla notificazione, solo se la
controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art.
74.
cpv. 2 lett. a LTF).
Nello stesso termine è
possibile proporre al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso
sussidiario in materia costituzionale (art. 113 segg. LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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