14.2013.51
Rigetto provvisorio dell'opposizione. Contratto di affitto di un alpe. Assunzione di debito. Difetti iniziali nell’ente locato
14 maggio 2013Italiano9 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2013.51
Lugano
14 maggio 2013
B/fp/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente della Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d'appello
sedente
quale giudice unico (art. 48b LOG) per statuire sul reclamo del 29
marzo 2013 di
RE
1
patrocinato
dall’avv. RA 1
contro
la decisione emanata il 18
marzo 2013 dal Giudice di pace supplente del circolo di Malvaglia nella
causa a procedura sommaria in materia di esecuzione e fallimenti (inc. n. SO
n. 02-13) promossa con istanza dell’11
gennaio 2013 nei confronti di
CO
1
patrocinata
dallo Studio legale PA 1
esaminati gli atti;
ritenuto in fatto e considerando in diritto:
che con precetto esecutivo
n. 1_____ del 17/19 dicembre 2012. dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di
Blenio, il RE 1 ha escusso CO 1 per l’incasso di fr. 3'950.-- oltre interessi
al 5% dal 30 novembre 2012, indicando quale titolo di credito: “Mancato
pagamento affitto Alpe _______ e prolungo alpeggio, come da contratto del 17.11.2010”;
che interposta tempestiva
opposizione da parte dell’escussa, con istanza dell’11
gennaio 2013 il procedente ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla
Giudicatura di pace del circolo di Malvaglia;
che l’istante ha fondato
la sua domanda su un contratto concluso il 6
maggio 2009 inizialmente con F____ _____ per l’affitto e capitolato d’onere
dell’Alpe _______ per il periodo dal 1° giugno al 31 agosto di ogni anno per un
affitto di fr. 3'550.-- con inizio al 1° giugno 2009 e scadenza il 31
ottobre 2014 (doc. 2), poi ripreso alle stesse condizioni il 1° rispettivamente
Fatti
il 17 novembre 2010 da CO 1 (doc. 5), che quello stesso giorno ha pure
sottoscritto un contratto di prolungamento del periodo di alpeggio, in cui è
stata concordata una tassa supplementare di fr. 20.-- al giorno, pari a fr.
600.-- al mese (doc. 8);
che il RE 1 procede per
l’incasso di fr. 3'950.-- per il mancato pagamento dell’affitto per il periodo
concordato rispettivamente per il prolungamento dell’alpeggio relativo all’anno
2012;
che con osservazioni del 19 febbraio 2013 la convenuta ha sollevato l’eccezione d’inadempimento contrattuale da
parte dell’istante per difetti dell’ente locato che le avrebbero causato un
danno di circa fr. 10'000.--, chiedendo in via principale la reiezione
dell’istanza in seguito a compensazione e in via riconvenzionale il pagamento
da parte del procedente di un risarcimento per il danno patito pari alla
differenza ammontante a fr. 6'050.-- oltre interessi del 5% dal 19 febbraio 2013;
che con integrazione del 25 febbraio 2013 alle sue osservazioni la convenuta ha aumentato la sua domanda
riconvenzionale a fr. 16'788.--, producendo ulteriori documenti (doc. da F a N);
che con decisione del 18
marzo 2013 il Giudice supplente del circolo di Malvaglia ha respinto
l’istanza, ritenendo che il contratto di affitto in esame, ripreso dalla
convenuta il 17 novembre 2010, costituiva, in via di principio, valido titolo
di rigetto provvisorio dell’opposizione per l’affitto dell’anno 2012 ammontante
a fr. 3'550.--, mentre il contratto di prolungamento del periodo di alpeggio
sottoscritto dalle parti pure il 17
novembre 2010 non poteva essere ritenuto valido riconoscimento di debito, in
quanto fissava unicamente la remunerazione giornaliera rispettivamente mensile,
mentre i documenti prodotti non permettevano di stabilire se vi era stato o
meno un prolungamento del periodo di alpeggio nel 2012;
che, in prima sede,
l’istanza è stata tuttavia integralmente respinta, l’eccezione di compensazione
essendo stata ritenuta resa verosimile sulla base di documenti, mentre la
domanda riconvenzionale è stata dichiarata irricevibile in quanto presentata
irritualmente in una procedura sommaria di rigetto dell’opposizione, nella
quale le uniche eccezioni proponibili dovevano riferirsi alla sola esistenza
del credito posto in esecuzione;
che contro la sentenza il
reclamante insorge con reclamo del 29
marzo 2013, sostenendo che avendo il primo giudice correttamente considerato
il contratto d’affitto del 6
maggio 2009, ripreso dalla convenuta, valido riconoscimento di debito per
l’affitto di fr. 3'550.-- per l’anno 2012, l’istanza, limitatamente a tale
importo, avrebbe dovuto essere accolta;
che, prosegue il
reclamante, l’eccezione di compensazione non è stata correttamente accolta, in
quanto irricevibile nell’ambito di una procedura sommaria, in cui possono
essere considerate solo eccezioni riferibili alla sussistenza del credito;
che con osservazioni del 22
aprile 2013 la convenuta chiede la reiezione del reclamo, rilevando di avere
prodotto documenti sufficienti a rendere verosimile l’inadempimento
contrattuale dell’istante, il quale, nonostante le sue numerose segnalazioni,
non ha mai provveduto a sistemare adeguatamente l’alpe, per cui la sua pretesa
di risarcimento pari a fr. 16'788.-- nei confronti del procedente è fondata e
deve essere posta in compensazione con l’affitto di fr. 3'550.-- richiesto;
che, secondo l’art. 319
lett. a CPC, sono impugnabili con reclamo, tra l’altro, le decisioni
inappellabili finali di prima istanza;
che tale è il caso per le
decisioni a tenore della LEF, segnatamente in materia di rigetto
dell’opposizione ex art. 80-84 LEF (art. 309 lett. b n. 3 CPC);
che secondo l’art. 320 CPC
Considerandi
con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto
sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti;
che in virtù dell’art. 82
cpv. 1 LEF se il credito si fonda su un riconoscimento di debito constatato
mediante atto pubblico o scrittura privata, il creditore può chiedere il
rigetto provvisorio dell’opposizione;
che nel caso di contratto
esterno con il creditore di assunzione del debito ai sensi dell’art. 176 cpv. 1
CO, l’assuntore diviene debitore nei confronti del creditore, così che la
dichiarazione di assunzione esterna sottoscritta dall’assuntore autorizza a
concedere il rigetto provvisorio dell’opposizione (Staehelin, Basler Kommentar zum SchKG I, 2a ed.,
Basilea 2010, n. 55 ad art. 82);
che l’assunzione del
contratto di affitto del 1° rispettivamente del 17
novembre 2010 conclusa con l’istante e sottoscritta dalla convenuta
costituisce, in via di principio, valido riconoscimento di debito ai sensi
dell’art. 82 cpv. 1 LEF di quest’ultima nei confronti del reclamante per
l’affitto ivi concordato di fr. 3'550.-- per l’anno 2012;
che, secondo l’art. 82 cpv. 2 LEF, il giudice
pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione, sempreché il debitore non
giustifichi immediatamente delle eccezioni che informino il riconoscimento di
debito;
che incombe quindi
all’escusso l’onere di dimostrare la verosimiglianza delle eccezioni che deduce
in giudizio (DTF 132 III 142 consid. 1.1.1. con rinvii);
che, secondo la
giurisprudenza, le eccezioni non solo devono essere esposte in modo
convincente, ma devono anche essere sostanziate in modo per lo meno verosimile
nel senso che a confronto delle allegazioni devono esserci riscontri oggettivi
(cfr. DTF 104 Ia 413 consid. 4; Jaeger/Walder/kull/kottmann,
Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, vol. I, 4a ed.,
Zurigo 1997, n. 28 ad art. 82; Gilliéron,
Commentaire de la LP, vol. II, Losanna 2000, n. 82 ad art. 82; Stücheli, Die Rechtsöffnung, tesi Zurigo
2000, pag. 350 con rif.);
che nell’esecuzione basata
su contratti bilaterali sinallgmatici in cui le parti sono tenute a prestazioni
simultanee o in cui spetta al creditore l’obbligo della prestazione anticipata,
la scrivente Camera segue in materia di rigetto dell’opposizione la prassi di
Basilea campagna, condivisa dal Tribunale federale (cfr. STF 13
ottobre 1986, apparsa in: Rep 1987 pag. 150 s. consid. 3), secondo la quale
l’eccezione di mancato adempimento della controprestazione rispettivamente di
non corretto adempimento deve essere resa verosimile e non solo asserita (CEF 16
ottobre 2003 [14.03.15], consid. 4.2 e 4.4; Rep 1986 pag. 112-113; REp 1995,
n. 75, consid. 2; Cometta, Il rigetto
provvisorio dell’opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in Rep 1989
pag. 348; Staehelin, op. cit., n.
105.
ad art. 82);
che la convenuta, con le sue osservazioni all’istanza
di rigetto dell’opposizione, ha sostenuto che il RE 1, locatore dell’Alpe
Pietrarossa, ha gravemente trascurato i suoi obblighi contrattuali,
consegnandole l’ente affittato in uno stato inidoneo all’uso, non essendo stati
ultimati per il 1° giugno 2012 i lavori previsti, per cui sono subentrati
numerosi problemi con la gestione dell’alpe che hanno influenzato direttamente
la produzione di formaggio e che le hanno causato un importante danno economico;
che la convenuta ha prodotto due lettere raccomandate
inviate il 30 maggio 2012 rispettivamente il 10
giugno 2012 al RE 1, in cui ha elencato i lavori non ancora terminati ed
esposto gli ulteriori problemi relativi all’ente affittato (doc. B e C), così
come uno scritto inviato per e-mail alla Sezione dell’agricoltura, di cui ha
chiesto il sostegno (doc. D) e la disdetta formulata il 27
ottobre 2012 del contratto d’affitto (doc. E);
che con i predetti documenti - senza tener conto degli
ulteriori presentati dalla convenuta con l’integrazione del 25 febbraio che
non potevano essere considerati essendo stati prodotti oltre il termine fissato
per le osservazioni -, l’escussa ha sostanziato in modo sufficientemente verosimile
le proprie allegazioni in merito ai difetti, tempestivamente segnalati,
riscontrati nell’ente locato, per cui il primo giudice ha correttamente accolto
l’eccezione d’inadempimento contrattuale sollevata dalla convenuta e di
conseguenza respinto l’istanza;
che
ne discende pertanto la reiezione del reclamo;
che gli oneri processuali e le ripetibili seguono la
soccombenza del reclamante (art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF e 106 cpv. 1 CPC);
Dispositivo
per questi motivi,
richiamato l’art. 82 LEF
pronuncia:
1. Il reclamo è
respinto.
2. La tassa di
giustizia e le spese per complessivi fr. 250.--, sono poste a carico del
reclamante, che rifonderà a CO 1 fr. 300.-- per ripetibili.
3. Notificazione a:
-
-
Comunicazione alla Giudicatura
di pace del circolo di Malvaglia
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Giacché il valore litigioso della vertenza, di fr. 3'550.--, non
raggiunge il limite di legge di fr. 30'000.-- contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione, solo se la controversia
concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2
lett. a LTF).
Nello stesso termine è possibile proporre al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, anche ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 e
segg. LTF).