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Decisione

14.2013.51

Rigetto provvisorio dell'opposizione. Contratto di affitto di un alpe. Assunzione di debito. Difetti iniziali nell’ente locato

14 maggio 2013Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

il 17 novembre 2010 da CO 1 (doc. 5), che quello stesso giorno ha pure

sottoscritto un contratto di prolungamento del periodo di alpeggio, in cui è

stata concordata una tassa supplementare di fr. 20.-- al giorno, pari a fr.

600.-- al mese (doc. 8);

che il RE 1 procede per

l’incasso di fr. 3'950.-- per il mancato pagamento dell’affitto per il periodo

concordato rispettivamente per il prolungamento dell’alpeggio relativo all’anno

2012;

che con osservazioni del 19 febbraio 2013 la convenuta ha sollevato l’eccezione d’inadempimento contrattuale da

parte dell’istante per difetti dell’ente locato che le avrebbero causato un

danno di circa fr. 10'000.--, chiedendo in via principale la reiezione

dell’istanza in seguito a compensazione e in via riconvenzionale il pagamento

da parte del procedente di un risarcimento per il danno patito pari alla

differenza ammontante a fr. 6'050.-- oltre interessi del 5% dal 19 febbraio 2013;

che con integrazione del 25 febbraio 2013 alle sue osservazioni la convenuta ha aumentato la sua domanda

riconvenzionale a fr. 16'788.--, producendo ulteriori documenti (doc. da F a N);

che con decisione del 18

marzo 2013 il Giudice supplente del circolo di Malvaglia ha respinto

l’istanza, ritenendo che il contratto di affitto in esame, ripreso dalla

convenuta il 17 novembre 2010, costituiva, in via di principio, valido titolo

di rigetto provvisorio dell’opposizione per l’affitto dell’anno 2012 ammontante

a fr. 3'550.--, mentre il contratto di prolungamento del periodo di alpeggio

sottoscritto dalle parti pure il 17

novembre 2010 non poteva essere ritenuto valido riconoscimento di debito, in

quanto fissava unicamente la remunerazione giornaliera rispettivamente mensile,

mentre i documenti prodotti non permettevano di stabilire se vi era stato o

meno un prolungamento del periodo di alpeggio nel 2012;

che, in prima sede,

l’istanza è stata tuttavia integralmente respinta, l’eccezione di compensazione

essendo stata ritenuta resa verosimile sulla base di documenti, mentre la

domanda riconvenzionale è stata dichiarata irricevibile in quanto presentata

irritualmente in una procedura sommaria di rigetto dell’opposizione, nella

quale le uniche eccezioni proponibili dovevano riferirsi alla sola esistenza

del credito posto in esecuzione;

che contro la sentenza il

reclamante insorge con reclamo del 29

marzo 2013, sostenendo che avendo il primo giudice correttamente considerato

il contratto d’affitto del 6

maggio 2009, ripreso dalla convenuta, valido riconoscimento di debito per

l’affitto di fr. 3'550.-- per l’anno 2012, l’istanza, limitatamente a tale

importo, avrebbe dovuto essere accolta;

che, prosegue il

reclamante, l’eccezione di compensazione non è stata correttamente accolta, in

quanto irricevibile nell’ambito di una procedura sommaria, in cui possono

essere considerate solo eccezioni riferibili alla sussistenza del credito;

che con osservazioni del 22

aprile 2013 la convenuta chiede la reiezione del reclamo, rilevando di avere

prodotto documenti sufficienti a rendere verosimile l’inadempimento

contrattuale dell’istante, il quale, nonostante le sue numerose segnalazioni,

non ha mai provveduto a sistemare adeguatamente l’alpe, per cui la sua pretesa

di risarcimento pari a fr. 16'788.-- nei confronti del procedente è fondata e

deve essere posta in compensazione con l’affitto di fr. 3'550.-- richiesto;

che, secondo l’art. 319

lett. a CPC, sono impugnabili con reclamo, tra l’altro, le decisioni

inappellabili finali di prima istanza;

che tale è il caso per le

decisioni a tenore della LEF, segnatamente in materia di rigetto

dell’opposizione ex art. 80-84 LEF (art. 309 lett. b n. 3 CPC);

che secondo l’art. 320 CPC

Considerandi

con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto

sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti;

che in virtù dell’art. 82

cpv. 1 LEF se il credito si fonda su un riconoscimento di debito constatato

mediante atto pubblico o scrittura privata, il creditore può chiedere il

rigetto provvisorio dell’opposizione;

che nel caso di contratto

esterno con il creditore di assunzione del debito ai sensi dell’art. 176 cpv. 1

CO, l’assuntore diviene debitore nei confronti del creditore, così che la

dichiarazione di assunzione esterna sottoscritta dall’assuntore autorizza a

concedere il rigetto provvisorio dell’opposizione (Staehelin, Basler Kommentar zum SchKG I, 2a ed.,

Basilea 2010, n. 55 ad art. 82);

che l’assunzione del

contratto di affitto del 1° rispettivamente del 17

novembre 2010 conclusa con l’istante e sottoscritta dalla convenuta

costituisce, in via di principio, valido riconoscimento di debito ai sensi

dell’art. 82 cpv. 1 LEF di quest’ultima nei confronti del reclamante per

l’affitto ivi concordato di fr. 3'550.-- per l’anno 2012;

che, secondo l’art. 82 cpv. 2 LEF, il giudice

pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione, sempreché il debitore non

giustifichi immediatamente delle eccezioni che informino il riconoscimento di

debito;

che incombe quindi

all’escusso l’onere di dimostrare la verosimiglianza delle eccezioni che deduce

in giudizio (DTF 132 III 142 consid. 1.1.1. con rinvii);

che, secondo la

giurisprudenza, le eccezioni non solo devono essere esposte in modo

convincente, ma devono anche essere sostanziate in modo per lo meno verosimile

nel senso che a confronto delle allegazioni devono esserci riscontri oggettivi

(cfr. DTF 104 Ia 413 consid. 4; Jaeger/Walder/kull/kottmann,

Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, vol. I, 4a ed.,

Zurigo 1997, n. 28 ad art. 82; Gilliéron,

Commentaire de la LP, vol. II, Losanna 2000, n. 82 ad art. 82; Stücheli, Die Rechtsöffnung, tesi Zurigo

2000, pag. 350 con rif.);

che nell’esecuzione basata

su contratti bilaterali sinallgmatici in cui le parti sono tenute a prestazioni

simultanee o in cui spetta al creditore l’obbligo della prestazione anticipata,

la scrivente Camera segue in materia di rigetto dell’opposizione la prassi di

Basilea campagna, condivisa dal Tribunale federale (cfr. STF 13

ottobre 1986, apparsa in: Rep 1987 pag. 150 s. consid. 3), secondo la quale

l’eccezione di mancato adempimento della controprestazione rispettivamente di

non corretto adempimento deve essere resa verosimile e non solo asserita (CEF 16

ottobre 2003 [14.03.15], consid. 4.2 e 4.4; Rep 1986 pag. 112-113; REp 1995,

n. 75, consid. 2; Cometta, Il rigetto

provvisorio dell’opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in Rep 1989

pag. 348; Staehelin, op. cit., n.

105.

ad art. 82);

che la convenuta, con le sue osservazioni all’istanza

di rigetto dell’opposizione, ha sostenuto che il RE 1, locatore dell’Alpe

Pietrarossa, ha gravemente trascurato i suoi obblighi contrattuali,

consegnandole l’ente affittato in uno stato inidoneo all’uso, non essendo stati

ultimati per il 1° giugno 2012 i lavori previsti, per cui sono subentrati

numerosi problemi con la gestione dell’alpe che hanno influenzato direttamente

la produzione di formaggio e che le hanno causato un importante danno economico;

che la convenuta ha prodotto due lettere raccomandate

inviate il 30 maggio 2012 rispettivamente il 10

giugno 2012 al RE 1, in cui ha elencato i lavori non ancora terminati ed

esposto gli ulteriori problemi relativi all’ente affittato (doc. B e C), così

come uno scritto inviato per e-mail alla Sezione dell’agricoltura, di cui ha

chiesto il sostegno (doc. D) e la disdetta formulata il 27

ottobre 2012 del contratto d’affitto (doc. E);

che con i predetti documenti - senza tener conto degli

ulteriori presentati dalla convenuta con l’integrazione del 25 febbraio che

non potevano essere considerati essendo stati prodotti oltre il termine fissato

per le osservazioni -, l’escussa ha sostanziato in modo sufficientemente verosimile

le proprie allegazioni in merito ai difetti, tempestivamente segnalati,

riscontrati nell’ente locato, per cui il primo giudice ha correttamente accolto

l’eccezione d’inadempimento contrattuale sollevata dalla convenuta e di

conseguenza respinto l’istanza;

che

ne discende pertanto la reiezione del reclamo;

che gli oneri processuali e le ripetibili seguono la

soccombenza del reclamante (art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF e 106 cpv. 1 CPC);

Dispositivo

per questi motivi,

richiamato l’art. 82 LEF

pronuncia:

1. Il reclamo è

respinto.

2. La tassa di

giustizia e le spese per complessivi fr. 250.--, sono poste a carico del

reclamante, che rifonderà a CO 1 fr. 300.-- per ripetibili.

3. Notificazione a:

-

-

Comunicazione alla Giudicatura

di pace del circolo di Malvaglia

Per

la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Giacché il valore litigioso della vertenza, di fr. 3'550.--, non

raggiunge il limite di legge di fr. 30'000.-- contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione, solo se la controversia

concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2

lett. a LTF).

Nello stesso termine è possibile proporre al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, anche ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 e

segg. LTF).