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Decisione

14.2013.53

Rigetto definitivo dell’opposizione

25 aprile 2013Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

di prima istanza finali;

che tale è il caso per le decisioni

nelle pratiche a tenore della LEF, segnatamente in tema di rigetto dell’opposizione

ex art. 80-84 LEF (cfr. art. 309 lett. b n. 3 CPC);

che in base all’art. 320 CPC con

il reclamo possono essere censurati sia l’errata applicazione del diritto, sia

l’accertamento manifestamente errato dei fatti;

che secondo l’art. 80 cpv. 1 LEF

se il credito è fondato su una decisione giudiziaria esecutiva, il creditore

può chiedere in giudizio il rigetto definitivo;

che sono parificate alle decisioni

giudiziarie, tra l’altro, le transazioni e i riconoscimenti di debito giudiziali

(art. 80 cpv. 1 n. 1 LEF) e le decisioni di autorità amministrative svizzere

(art. 80 cpv. 2 n. e LF);

che tale è il caso (art. 80 cpv.

2 n. 2 LEF) per la “Tassa rifiuti commerci 2011” emessa il 14 febbraio 2012 dall’Ufficio tecnico comunale della Città di __________, sulla cui esecutività

non vi è motivo di dubitare alla luce dell’attestazione di crescita in giudicato

rilasciata dal procedente in data 11 dicembre 2012 in calce al conteggio di cui al doc. B;

Considerandi

che l’affermazione del reclamante

di averla tempestivamente impugnata per telefono, rispettivamente per scritto

non risulta per contro sorretta da alcuna prova;

che il richiamo allo scritto 30

agosto 2012 (doc. 7) con il quale il Municipio di __________ ha risposto alla

lettera 14 agosto 2012 del convenuto (doc. 6), con la quale questi ha mosso contestazioni

in relazione alla “Fattura commerci 2011”, non è di giovamento, le spiegazioni e le argomentazioni del richiedente avendo trovato parziale ascolto in un

contesto diverso, ovvero con l’annullamento della fattura N.2012.0002166, pari

a fr. 84.64, e non della fattura N. 2012.0012221 oggetto della presente fattispecie,

che è stata ritornata al convenuto;

che da questo profilo la

decisione impugnata non presta il fianco a critica;

che in virtù dell’art. 81 cpv. 1

LEF se il credito è fondato su una decisione esecutiva di un tribunale svizzero

o di un’autorità amministrativa svizzera, l’opposizione è rigettata in via definitiva

a meno che l’escusso provi con documenti che dopo l’emanazione della decisione il

debito è stato estinto o il termine per il pagamento è stato prorogato ovvero

che è subentrata la prescrizione;

che, nella fattispecie, il

reclamante non si avvale di nessuna delle citate eccezioni, di modo che il reclamo

non può che essere disatteso in quanto manifestamente infondato;

che gli oneri processuali relativi

al presente giudizio seguono la soccombenza, ossia sono posti a carico del

reclamante (art. art. 106 cpv. 1 CPC);

Dispositivo

per questi motivi,

richiamati gli art. 48b LOG, 48 e 61 OTLEF,

pronuncia:

1. Il reclamo è respinto.

2. La tassa di giustizia e le

spese per complessivi fr. 130.- sono poste a carico del reclamante.

3. Notificazione a:

-

;

-

;

Comunicazione alla Giudicatura di

pace di __________.

Per

la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il

presidente Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Giacché il valore litigioso della

vertenza, di fr. 418.30, non raggiunge il limite di legge di fr. 30’000.-,

contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile

al Tribunale federale, 1000 Losana 14, entro 30 giorni dalla notificazione,

solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale

(art. 74 cpv. 2 lett. a LTF).

Nello stesso

termine è possibile proporre al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, anche

ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 segg. LTF).