14.2013.53
Rigetto definitivo dell’opposizione
25 aprile 2013Italiano6 min
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Incarto n.
14.2013.53
Lugano
25 aprile 2013
FP/ec/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente della Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d'appello
sedente per statuire quale
giudice unico sul reclamo presentato il 2 aprile 2013 da
RE
1
contro
la decisione emanata il 26 marzo 2013 dal Giudice di pace del circolo di __________
nella causa a procedura sommaria in materia di esecuzione e fallimenti (inc.
SO/11) promossa nei suoi confronti con istanza del 14 dicembre 2012 dal
CO
1
rappresentato
dall’Ufficio RA 1
esaminati gli atti,
ritenuto
in
fatto:
che con precetto esecutivo n. __________
del 3./5.12.2012 dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di __________, il Comune
di __________ ha escusso RE 1 per l’incasso dell’importo di fr. 357.70 oltre
interessi e spese, indicando quale causale del credito la tassa comunale sui
Rifiuti commerci 2011;
che interposta tempestiva opposizione
da parte dell’escusso, con istanza del 14 dicembre 2012 il procedente ne ha
chiesto il rigetto definitivo alla Giudicatura di pace del circolo di __________;
che la parte istante ha fondato
la propria domanda sulla decisione/fattura emessa dall’Ufficio tecnico comunale
che ha posto a carico del convenuto l’importo d fr. 357.70 a titolo di “Tassa rifiuti commerci 2011” (doc. C), e sull’attestazione 11 dicembre 2012, con
la quale essa, riferendosi al titolo in questione, ha attestato che la “fattura
allegata al presente conteggio è stata regolarmente intimata e che contro la
stessa non è stato interposto reclamo” (doc. B);
che con osservazioni del 10
gennaio 2013 il convenuto si è opposto all’accoglimento dell’istanza, ritenendo
errata l’indicazione del titolo di credito menzionato nel precetto esecutivo
come “Tassa rifiuti commerci”, in quanto si tratterebbe di “ingombranti miei
privati”, che egli ha diritto di eliminare senza ulteriori spese, come da
regolamento, e contestando quindi la tassa oggetto della procedura esecutiva in
rassegna;
che con decisione del 26 marzo
2013 il Giudice di pace del circolo di __________ ha accolto l’istanza ritenendo
la documentazione esibita dal procedente, segnatamente la tassa/fattura agli
atti, regolarmente intimata e passata in giudicato, titolo di rigetto
definitivo dell’opposizione ex art. 80 LEF e rilevando che l’escusso avrebbe
dovuto contestare la tassa nei termini di legge, cosa che non ha fatto;
che contro tale sentenza il
convenuto è insorto con reclamo del 2 aprile 2013, contestando la dicitura
“cresciuta in giudicato” riportata nella decisione impugnata e riferita alla
tassa di cui all’istanza di rigetto dell’opposizione, in quanto egli aveva reclamato
per telefono e per scritto in data 6 febbraio 2012 chiedendo dettagli e prove e
richiamando lo scritto datato 30 agosto 2012 del Municipio di __________ (doc.
7), in risposta alla sua contestazione del 14 agosto precedente e relativa per
l’appunto alla fattura commerci 2011 (doc. 6);
con osservazioni del 18 aprile
2013 la parte istante ha chiesto la reiezione del reclamo;
in
diritto.
che secondo l’art. 319 lett. a
CPC sono impugnabili mediante reclamo, tra l’altro, le decisioni inappellabili
Fatti
di prima istanza finali;
che tale è il caso per le decisioni
nelle pratiche a tenore della LEF, segnatamente in tema di rigetto dell’opposizione
ex art. 80-84 LEF (cfr. art. 309 lett. b n. 3 CPC);
che in base all’art. 320 CPC con
il reclamo possono essere censurati sia l’errata applicazione del diritto, sia
l’accertamento manifestamente errato dei fatti;
che secondo l’art. 80 cpv. 1 LEF
se il credito è fondato su una decisione giudiziaria esecutiva, il creditore
può chiedere in giudizio il rigetto definitivo;
che sono parificate alle decisioni
giudiziarie, tra l’altro, le transazioni e i riconoscimenti di debito giudiziali
(art. 80 cpv. 1 n. 1 LEF) e le decisioni di autorità amministrative svizzere
(art. 80 cpv. 2 n. e LF);
che tale è il caso (art. 80 cpv.
2 n. 2 LEF) per la “Tassa rifiuti commerci 2011” emessa il 14 febbraio 2012 dall’Ufficio tecnico comunale della Città di __________, sulla cui esecutività
non vi è motivo di dubitare alla luce dell’attestazione di crescita in giudicato
rilasciata dal procedente in data 11 dicembre 2012 in calce al conteggio di cui al doc. B;
Considerandi
che l’affermazione del reclamante
di averla tempestivamente impugnata per telefono, rispettivamente per scritto
non risulta per contro sorretta da alcuna prova;
che il richiamo allo scritto 30
agosto 2012 (doc. 7) con il quale il Municipio di __________ ha risposto alla
lettera 14 agosto 2012 del convenuto (doc. 6), con la quale questi ha mosso contestazioni
in relazione alla “Fattura commerci 2011”, non è di giovamento, le spiegazioni e le argomentazioni del richiedente avendo trovato parziale ascolto in un
contesto diverso, ovvero con l’annullamento della fattura N.2012.0002166, pari
a fr. 84.64, e non della fattura N. 2012.0012221 oggetto della presente fattispecie,
che è stata ritornata al convenuto;
che da questo profilo la
decisione impugnata non presta il fianco a critica;
che in virtù dell’art. 81 cpv. 1
LEF se il credito è fondato su una decisione esecutiva di un tribunale svizzero
o di un’autorità amministrativa svizzera, l’opposizione è rigettata in via definitiva
a meno che l’escusso provi con documenti che dopo l’emanazione della decisione il
debito è stato estinto o il termine per il pagamento è stato prorogato ovvero
che è subentrata la prescrizione;
che, nella fattispecie, il
reclamante non si avvale di nessuna delle citate eccezioni, di modo che il reclamo
non può che essere disatteso in quanto manifestamente infondato;
che gli oneri processuali relativi
al presente giudizio seguono la soccombenza, ossia sono posti a carico del
reclamante (art. art. 106 cpv. 1 CPC);
Dispositivo
per questi motivi,
richiamati gli art. 48b LOG, 48 e 61 OTLEF,
pronuncia:
1. Il reclamo è respinto.
2. La tassa di giustizia e le
spese per complessivi fr. 130.- sono poste a carico del reclamante.
3. Notificazione a:
-
;
-
;
Comunicazione alla Giudicatura di
pace di __________.
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il
presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Giacché il valore litigioso della
vertenza, di fr. 418.30, non raggiunge il limite di legge di fr. 30’000.-,
contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile
al Tribunale federale, 1000 Losana 14, entro 30 giorni dalla notificazione,
solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale
(art. 74 cpv. 2 lett. a LTF).
Nello stesso
termine è possibile proporre al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, anche
ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 segg. LTF).