14.2013.54
Reclamo contro fallimento. Solvibilitâ non resa verosimile
18 aprile 2013Italiano8 min
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Numero d'incarto:
14.2013.54
Data decisione, Autorità:
18.04.2013, CEF
Titolo:
Reclamo contro fallimento. Solvibilitâ non resa verosimile
RICORSO CONTRO IL FALLIMENTO
art. 174 cpv. 2 LEF
Incarto n.
14.2013.54
Lugano
18 aprile 2013
B/fp/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
Walser e Jaques
segretaria:
Baur Martinelli,
vicecancelliera
statuendo sulla causa a procedura sommaria in materia
di fallimento promossa con istanza del 17 gennaio 2013 da
CO 1
contro
RE 1
patrocinato dall’ PA 1
sulla quale istanza il Pretore aggiunto della
Giurisdizione di Mendrisio-Sud con sentenza del 25 marzo 2013 (SO.2013.78) ha così deciso:
“1. È pronunciato il fallimento di RE 1, __________,
a far tempo da lunedì
25 marzo 2013 alle ore 14.00.
2./3./4. Omissis.”
decisione tempestivamente impugnata da RE 1 che
con reclamo del
5 aprile 2013 ne postula l’annullamento;
preso atto che all’istante non è stato intimato il
reclamo, il suo credito essendo
stato saldato;
rilevato che con disposizione ordinatoria dell’8
aprile 2013 al reclamo è stato
concesso effetto sospensivo parziale;
ritenuto
Fatti
A. Nell’ambito
dell’esecuzione n. __________ dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di Mendrisio
CO 1 ha chiesto il fallimento di RE 1 per il mancato pagamento di fr. 3'238.25
oltre interessi e spese.
B. All’udienza
di discussione del 27 febbraio 2013 il convenuto non è comparso.
C. Con
decisione del 25 marzo 2013 il Pretore aggiunto della Giurisdizione di
Mendrisio-Sud ha dichiarato il fallimento di RE 1 a far tempo da quello stesso
giorno alle ore 14.00.
D. Con
il reclamo RE 1 asserisce di avere nel frattempo pagato l’esecuzione in
oggetto, producendo una ricevuta del 5 aprile 2013 dell’Ufficio esecuzione e
fallimenti di Mendrisio relativa al versamento di fr. 3'667.45 a saldo
dell’esecuzione promossa dall’istante (doc. D). Il reclamante rileva poi di
essere a giorno con i pagamenti dei fornitori e delle spese correnti e che è in
grado di saldare integralmente le sue esecuzioni ammontanti a fr. 96'062.30
pendenti presso l’Ufficio esecuzione di Lugano e l’Ufficio esecuzione e
fallimenti di Mendrisio (doc. E), riconducibili quasi totalmente a pretese per
oneri sociali e imposte, mediante la vendita di una proprietà situata a __________,
attualmente disabitata. Tale proprietà e solo minimamente gravata, per cui
quasi tutto il ricavato può essere destinato a pagare i suoi creditori. Sua
moglie, proprietaria della metà dell’immobile, ha già dato il suo consenso per
la vendita complessiva, mentre con l’acquirente __________ G__________ le
trattative sono già quasi concluse (doc. F e G). Il prezzo fissato in fr.
370'000.-- permetterà di tacitare tutti i creditori e beneficiare di ulteriore
liquidità.
Considerandi
in diritto:
1.
La decisione del giudice del fallimento può essere impugnata entro
dieci giorni mediante reclamo secondo il CPC. In virtù dell’art. 174 cpv. 2 LEF l'autorità
giudiziaria superiore può annullare la dichiarazione di fallimento se il
debitore, impugnando la decisione, rende verosimile la sua solvibilità e prova
per mezzo di documenti che nel frattempo:
1) il
debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto;
2) l'importo
dovuto è stato depositato presso l'autorità giudiziaria superiore a
disposizione del creditore; o che
3) il
creditore ha ritirato la domanda di fallimento.
a) L’autorità
giudiziaria superiore può considerare fatti e prove nuovi, subentrati dopo la
dichiarazione di fallimento (nova autentici o in senso proprio, ossia “echte
Nova”, in contrapposizione agli pseudonova, ossia “unechte Nova”), solo se
risultano adempiuti i presupposti elencati all’art. 174 cpv. 2 n. 1-3 LEF. I
nova autentici non vengono considerati d’ufficio, ma è il debitore che li deve
espressamente far valere e provare con documenti, sempre che renda verosimile
la sua solvibilità. Questa considerazione dei nova in senso proprio da parte
dell’autorità giudiziaria superiore ha come scopo di evitare fallimenti senza
senso di debitori ancora solvibili. La solvibilità può tra l’altro essere
determinata ricorrendo al concetto opposto di insolvibilità, concetto noto
nella LEF. L’illiquidità deve essere oggettiva. Essa deve impedire al debitore
di tacitare i suoi creditori alla scadenza dei loro crediti. Non deve infatti
trattarsi di una difficoltà passeggera, il debitore deve bensì trovarsi per un
periodo indeterminato in questa situazione. Un indizio di insolvibilità può
emergere dal numero e dal valore delle esecuzioni pendenti, così come pure da
eventuali nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al decreto di
fallimento in esame. Anche il fatto di non essere in grado di pagare modesti
importi indica insolvibilità. La solvibilità deve essere resa verosimile sulla
base di riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti pagamenti,
estratti bancari, contratti di credito ecc., mentre semplici dichiarazioni del
debitore sono insufficienti. Le esigenze poste al debitore per rendere
verosimile la sua solvibilità non devono però essere troppo severe. La
solvibilità è resa verosimile allorquando essa appare più verosimile che
l'insolvibilità. Dal debitore viene pretesa la produzione, già con l’atto di
appello, di estratti dell’Ufficio di esecuzione. La questione della solvibilità
influenza infatti pure la decisione sulla concessione dell’effetto sospensivo (Giroud, Basler Kommentar zum SchKG II, 2a
ed., Basilea 2010, n. 26 ad art. 174 LEF; Amonn/Walther,
Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 8a ed., Berna
2008, § 36 n. 58 pag. 334/335, § 38 n. 14 pag. 347; Brönnimann, Novenrecht und Weiterziehung des Entscheides des
Konkursgerichtes gemäss Art. 174 E SchKG, pag. 446 ss. in Festschrift H.U.
Walder, Recht und Rechtsdurchsetzung, Zurigo 1994; SJZ 95 (1999) n. 8 pag.
172).
b) Nel caso in
esame, il reclamante ha prodotto una ricevuta del 5 aprile 2013 dell’Ufficio
esecuzione e fallimenti di Mendrisio relativa al versamento di fr. 3'667.45 a
saldo dell’esecuzione in oggetto n. 782082, per cui avendo provato di avere
saldato il suo debito nei confronti dell’istante posteriormente alla
dichiarazione di fallimento, il presupposto di cui all’art. 174 cpv. 2 n. 1 LEF
risulta adempiuto.
Per quel che
riguarda invece il requisito della solvibilità - condizione indispensabile per
ottenere l’annullamento della decisione impugnata poiché, come visto, il
pagamento della somma posta in esecuzione è avvenuto soltanto dopo la pronuncia
del fallimento - va osservato che dall’estratto dell’Ufficio esecuzione di
Lugano al 28 marzo 2013 si evince che nei confronti del reclamante sono
pendenti 20 procedure esecutive per un importo complessivo di fr. 31'065.90 e che
a suo carico per il periodo dal 3 dicembre 2010 al 17 gennaio 2013 sono stati
emessi 13 attestati di carenza di beni per un valore complessivo di fr.
17'377.80, mentre dall’estratto dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di
Mendrisio al 26 marzo 2013 risultano pendenti 21 esecuzioni per un importo
complessivo di fr. 47'618.60. Determinante è che delle 41 esecuzioni pendenti
nei confronti del reclamante, per la maggior parte promosse per il mancato
pagamento di tasse e oneri sociali, nel corso del 2012 per 7 procedure è già
stato eseguito il pignoramento, mentre sempre nel 2012 rispettivamente nell’anno
in corso per ulteriori 10 procedure è stata presentata la domanda di
proseguimento. Ciò porta a ritenere che il convenuto non è in grado di far
fronte ai suoi impegni, nemmeno di pagare i suoi debiti d’imposta e per oneri
sociali. A proposito della sua intenzione di vendere una proprietà immobiliare
sua e di sua moglie sita a __________ per beneficiare della liquidità che gli
permetterebbe di tacitare tutti i suoi creditori, va osservato che lo scritto
del potenziale acquirente Stefano Gautschi del 5 aprile 2013 prodotto agli
atti, non solo è subordinato alla condizione che il mappale sia libero da
qualsiasi impegno e oneri, ma non fornisce alcuna certezza in merito ad un
termine effettivo stabilito per l’acquisto e alle modalità di pagamento, mentre
la solvibilità va resa verosimile entro il termine di reclamo.
Le
precedenti considerazioni portano a ritenere che la situazione finanziaria del
convenuto non sta migliorando e che non dispone di liquidità sufficiente per
pagare i suoi debiti. Nel caso di specie si può affermare che la sua incapacità
di pagamento appare più probabile che la sua capacità di pagamento. Ne discende
che il presupposto della solvibilità non può essere considerato reso
verosimile.
2.
Il reclamo va pertanto respinto.
Essendo
stato concesso effetto sospensivo parziale al reclamo, il fallimento va
nuovamente pronunciato.
La tassa
di giustizia è posta a carico del reclamante (art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF e 106
cpv. 1 CPC).
Alla
controparte non si assegnano ripetibili, il reclamo non essendole stato
intimato.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamato l’art. 174 cpv. 2 LEF
pronuncia:
1. Il
reclamo è respinto.
Di
conseguenza è dichiarato il fallimento di RE 1, __________, a far tempo da
venerdì
19 aprile 2013 alle ore 10.00.
2. La
tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 180.-- è posta a
carico di
RE 1.
3. Notificazione:
- __________;
- __________;
- Ufficio
esecuzione e fallimenti di Mendrisio;
- Ufficio cantonale del Registro di commercio, Lugano;
- Ufficio
del Registro fondiario del Distretto di Mendrisio,
Mendrisio.
Comunicazione
alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Sud.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente La
segretaria
Contro la
presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al
Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art.
72 e segg. LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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