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Decisione

14.2013.56

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

27 giugno 2013Italiano14 min

Source ti.ch

Fatti

B. Con

decisione 11 marzo 2013 il Pretore __________ ha respinto l'istanza di sequestro.

Egli ha rilevato che l'atto di precetto previsto dal diritto italiano (art. 480

CPCit) rappresentava un ordine di adempiere ad un obbligo contenuto in un

titolo esecutivo (sentenza o decreto ingiuntivo), e dava avvio alla fase

preliminare dell'esecuzione forzata. Tale provvedimento era equiparabile al

precetto esecutivo svizzero con la differenza che l'atto di precetto italiano

veniva stilato dallo stesso creditore che, per il tramite dell'autorità

giudiziaria, lo intimava poi al debitore. Ciò detto, visto che non era emesso

da un'autorità giudiziaria, quel provvedimento non costituiva una decisione ai

sensi dell'art. 32 CLug. Per lo stesso motivo, non lo si poteva nemmeno

considerare un atto pubblico giusta l'art. 57 CLug. D'altra parte, per effetto

della massima dispositiva, il Pretore ha escluso di potere tener conto del decreto

ingiuntivo agli atti – invero l'unico documento in grado di assurgere a decisione

secondo l'art. 32 CLug – in luogo dell'atto di precetto su cui l'istante aveva

a torto fondato la sua richiesta.

C. Con

il presente reclamo datato 8 aprile 2013 la società sequestrante postula che,

in accoglimento della sua istanza, sia decretato il sequestro del salario

percepito dall'escusso. La reclamante rileva in sostanza che l'atto di precetto

italiano giusta l'art. 480 CPCit rientra nella nozione di decisione ai sensi della

Convenzione di Lugano, trattandosi di un provvedimento che, in caso di mancato

ossequio ad un obbligo contenuto in un titolo esecutivo, legittima appunto la

prosecuzione in via esecutiva. D'altra parte lo stesso è stato oltretutto prodotto

con il titolo esecutivo -ossia il relativo decreto ingiuntivo- vero e proprio.

Il

reclamo non è stato notificato alla controparte.

Considerandi

in diritto: 1. Per crediti scaduti, in quanto non siano garantiti da pegno, il

creditore può chiedere il sequestro dei beni del debitore che si trovano in

Svizzera, quando sia data una causa di sequestro (art. 271 cpv. 1 n. 1 a 6 LEF). Competente per la concessione del sequestro è il giudice del luogo dell'esecuzione o del

luogo in cui si trovano i beni da sequestrare indicati dal creditore (art. 272

cpv. 1 LEF) e, nel Cantone Ticino, il Giudice di pace per valori inferiori o

uguali a fr. 5'000.– (art. 14 cpv. 1 LALEF, 31 cpv. 1 lett. c LOG) e il Pretore

o il Pretore aggiunto per valori superiori a fr. 5'000.– (art. 14 cpv. 1 LALEF,

37.

cpv. 1 LOG). Se la richiesta di sequestro si fonda su un titolo di rigetto definitivo

dell'opposizione ai sensi dell’art. 80 LEF (art. 271 cpv. 1 n. 6 LEF), di cui è

anche chiesto l’exequatur in Svizzera in via principale o che, come nella

fattispecie, costituisce una decisione o un titolo esecutivo in virtù della

Convenzione 30 ottobre 2007 concernente la competenza giurisdizionale e

l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (CLug, RS 0.275.12)

(cfr. art. 271 cpv. 3 LEF), la competenza esclusiva per decretare il sequestro appartiene

al Pretore o al Pretore aggiunto indipendentemente dal valore litigioso (art. 37

cpv. 3 LOG). Il titolo invocato dall’istante risulta infatti sottoposto alla

nuova Convenzione di Lugano del 2007 (CLug), siccome è stato emesso in una

procedura avviata in Italia dopo l’entrata in vigore della Convenzione nello

Stato di origine e nello Stato richiesto (la Svizzera), ovvero dopo il 1°

gennaio 2011 (cfr. doc. B pag. 2 e 6) (art. 63 n. 1 CLug; CEF 10 luglio 2012

inc. 14.2012.79 consid. 3.3).

2.

La

decisione che respinge integralmente o parzialmente una domanda di sequestro

può essere impugnata davanti all'autorità giudiziaria superiore, ovvero nel

Cantone Ticino la Camera di esecuzione e fallimenti (art. 48 lett. e n. 1 LOG).

Trattandosi di decisioni di prima istanza attinenti pratiche a tenore della LEF

emesse in materia di sequestro di cui agli art. 272 e 278 LEF, le stesse sono

inappellabili (art. 309 lett. b n. 6 CPC) e, come tali, impugnabili mediante

reclamo (art. 319 lett. a CPC). Visto che l'impugnazione è diretta contro una

decisione pronunciata nel contesto della procedura sommaria (art. 251 lett. a

CPC), il termine per l'inoltro del reclamo è di dieci giorni (art. 321 cpv. 2

CPC).

Ciò

detto, allo stadio dell'emissione del decreto di sequestro, la procedura è

unilaterale (Stoffel, in: Basler

Kommentar, SchKG II, 2a ed., Basilea 2010, n. 53 ad art. 272). E,

anche l'eventuale fase ricorsuale dev'essere unilaterale, per preservare l'effetto

sorpresa caratteristico del sequestro (CEF 13 agosto 2004 [14.04.71], consid.

1.

/e, riassunto in RtiD I-2005 916 seg. n. 132c),

motivo per cui il reclamo non è stato notificato al convenuto.

Presentato

il 10 aprile 2013 avverso la decisione 11 marzo 2013, notificata il medesimo

giorno e recapitata alla società sequestrante il giorno 18 marzo 2013 (estratto

“Tracciamento degli invii” 11 aprile 2013), il reclamo risulta tempestivo e

quindi ricevibile per effetto dell'art. 63 LEF a cui rinvia l'art. 145 cpv. 4

CPC.

3.

Le

decisioni in materia di concessione di sequestro, in quanto sottostanno alla procedura

sommaria (art. 251 lett. a CPC), sono rette dalla massima dispositiva (art. 58

cpv. 2 CPC), dal principio attitatorio (art. 55 cpv. 1 CPC) nonché dalle

massime di celerità (Stoffel, op.

cit., n. 56 ad art. 272) e di concentrazione (Stoffel,

op. cit., n. 54 ad art. 272). Detto altrimenti, il giudice non agisce

d'ufficio, egli esamina solo ciò che è stato allegato e decide unicamente in

base alle prove addotte e che possono essere assunte seduta stante (“Beweismittelbeschränkung”)

(Mazan in: Basler Kommentar,

Schweizerische Zivilprozessordnung, Basilea 2010, n. 8 ad art. 251; Stoffel, op. cit., n. 54 ad art. 272).

Il

giudice può accontentarsi della semplice verosimiglianza dei fatti ed esaminare

sommariamente i punti di diritto nella misura compatibile con l'esigenza di

celerità (art. 272 cpv. 1 LEF; Stoffel, op.

cit., n. 54 ad art. 272; Hohl, La

réalisation du droit et les procédures rapides, tesi Friborgo 1994, n. 453; Gilliéron, Le séquestre dans la LP révisée, in: BlSchK 1995, pag. 132). Egli poi apprezza liberamente le prove (art. 157

CPC). Il reclamo contro il rifiuto parziale o integrale del sequestro non

ammette né nuove conclusioni, né l'allegazione di nuovi fatti e nemmeno la

produzione di nuovi mezzi di prova (cosiddetti “nova”: art. 326 cpv. 1

CPC).

Ai fini

del presente giudizio vanno pertanto estromessi dall'incarto le copie dei decreti

di sequestro attinenti vertenze che esulano dalla fattispecie in esame e che la

società sequestrante produce davanti a questa Camera (doc. 4 annesso al reclamo).

4.

Nella

fattispecie il Pretore ha rilevato che, in quanto fondata sull'atto di precetto

in rinnovazione ai sensi dell'art. 480 CPCit -preceduto da un atto di precetto decaduto

per perenzione- la domanda di sequestro della società sequestrante imponeva dapprima

una dichiarazione di esecutività giusta la Convenzione di Lugano (CLug) e solo

in un secondo tempo la pronuncia sull'effettiva richiesta di sequestro

(decisione impugnata, pag. 1 verso il basso). Se non che, l'atto di precetto italiano

-equiparabile al precetto esecutivo svizzero- non rappresentava una decisione secondo

l'art. 32 CLug giacché non si trattava di un provvedimento emesso da un'autorità

giudiziaria, bensì redatto dalla stessa società creditrice. Per il medesimo

motivo il Pretore ha altresì escluso che potesse costituire un atto pubblico ai

sensi dell'art. 57 CLug (decisione impugnata, pag. 2 nel mezzo).

5.

La società

reclamante afferma e ribadisce di avere prodotto l'atto di precetto in rinnovazione,

sottolineando che la Convenzione di Lugano insieme alla prassi sviluppata in

materia sono applicabili a “tutte le decisioni giudiziarie” (reclamo,

pag. 2 nel mezzo). In questo contesto l'interessata omette però di considerare

che -come rilevato dal Pretore- l'atto di precetto giusta l'art. 480 CPCit non è

emesso né da un'autorità giudiziaria né da un'autorità amministrativa investita

di competenze giurisdizionali in materia civile o commerciale (cfr. art. 1 e 62

CLug, come pure lo stesso titolo della Convenzione), vale a dire quindi abilitata

a statuire autoritativamente su controversie in tali materie (relazione esplicativa del prof. F. Pocar

sulla CLug, disponibile all'indirizzo www.bj.admin.ch/content/dam/data/wirtschaft/ipr/

ber-pocar-i.pdf, n. 130 e 175), e perciò non è

considerato un atto giudiziale (Giuseppe Campeis/Arrigo De Pauli, Le esecuzioni civili, 3a

ed., Padova 2002, pag. 43 con rif. a Cass. 23.11.1994, n. 9913). Vano, da

questo punto di vista, il tentativo della società reclamante di obiettare che

l'atto di precetto ai sensi dell'art. 480 CPCit rientra nella fase preliminare

dell'esecuzione forzata (reclamo, pag. 2 nel mezzo). Certo, quello è lo strumento

con cui il creditore deve obbligatoriamente manifestare al debitore

l'intenzione di procedere a suo carico con un'esecuzione forzata, di cui

diventa il presupposto estrinseco (Picardi,

Codice di procedura civile, Milano 2004, n. 1 ad art. 480). È però

altresì vero che le modalità con cui l'esecuzione forzata vera e propria viene concretamente

portata avanti sottostà alle sole norme nazionali vigenti nel territorio dove

si intende procedere (Plutschow, in:

DIKE Kommentar LugÜ, Zurigo/San Gallo 2011, n. 1, 4 e 6 ad art. 38; Staehelin/Bopp, in: Stämpflis Handkommentar

LugÜ, 2a ed., Berna 2011, n. 1 seg. ad art. 38; Kropholler/Von Hein, Europäisches

Zivilprozessrecht, 9a ed., Frankfurt am Main 2011, n.

3.

ad art. 38). Di modo che come tale l'atto di precetto secondo l'art. 480

CPCit permetterà sì di dare formalmente inizio -dandosi i presupposti- a un'esecuzione

forzata sul territorio italiano, ma concretamente ciò non ha un'efficacia diretta

fuori dai confini di quel paese. Ne deriva pertanto che, infondata, la censura non

può essere condivisa e va senz'altro respinta.

6.

Invero,

la società reclamante sottolinea di avere prodotto unitamente all'atto di precetto

anche il relativo titolo esecutivo (reclamo, pag. 2 in basso). Sotto questo profilo il Pretore ha dal canto suo escluso di poter considerare “il

decreto ingiuntivo (unico atto definibile alla stregua di una decisione ex art.

32.

CLug) anziché l'atto di precetto” in virtù della massima dispositiva

(decisione impugnata, pag. 2 verso il basso).

Nella sua

istanza di sequestro la società procedente ha premesso di essere creditrice nei

confronti dell'escusso per la “somma di Frs. 6.067.17 (Euro 4.642.36 al

cambio del 19 ottobre 2012) in forza di atto di precetto in rinnovazione del 19

ottobre 2012 notificato in data 19 ottobre 2012 unitamente al decreto

ingiuntivo” e riferendosi altresì al “titolo esecutivo, munito di

formula esecutiva in data 21 maggio 2012, dopo che il decreto ingiuntivo era

stato notificato, senza che il debitore provvedesse al pagamento, in data 23

marzo 2012 (Doc. 2 [correttamente: Doc. B])” (pag. 1 in basso). La società sequestrante ha quindi spiegato che “il mancato pagamento nei quaranta

giorni dalla notifica del decreto ingiuntivo fanno sì che esso assurga al ruolo

di titolo esecutivo come indicato alla pagine tre del decreto stesso con

provvedimento del Giudice” e che “la notifica del precetto in rinnovazione

si è resa necessaria poiché il primo atto di precetto notificato sempre

unitamente al medesimo titolo esecutivo in data 15 giugno 2012 era perento”

(istanza di sequestro, pag. 2). Fra i documenti allegati ha infine specificato “2.

Precetto con Titolo esecutivo munito di formula esecutiva” (istanza di

sequestro, pag. 3), i quali si presentano appunto sottoforma di plico unico. In

queste circostanze, il Pretore non poteva legittimamente esimersi

dall’esaminare se il decreto ingiuntivo, che la sequestrante ha addirittura

esplicitamente designato quale “titolo esecutivo”, potesse configurare una

decisione ai sensi dell’art. 32 CLug, ciò che in linea di massima è il caso (ad

es. CEF 18 gennaio 2013, inc. 14.2012.172, consid. 5.1).

Nondimeno,

la causa in esame non può considerarsi matura per il giudizio ai sensi

dell'art. 327 cpv. 3 lett. b CPC in quanto sull'istanza di sequestro come tale

e sulle relative condizioni di concessione di quel provvedimento (art. 272 cpv.

1.

LEF) il primo giudice non si è minimamente espresso (Sterchi, in: Berner Kommentar, Schweizerische

Zivilprozessordnung, Band II, Berna 2012, n. 8 e 8a ad art. 327, con rinvio a n.

6.

segg. ad art. 318). S'impone pertanto di annullare la decisione impugnata e

disporre il rinvio al Pretore per una nuova decisione (art. 327 cpv. 3 lett. a

CPC) a cui, conseguentemente, spetterà riesaminare (Sterchi, op. cit., n. 10 e 11 ad art. 327) la richiesta

presentata dalla società sequestrante tenendo conto del decreto ingiuntivo

prodotto agli atti. Entro questi limiti, pertanto, il reclamo si rivela fondato.

7.

Il

reclamo va così parzialmente accolto, nel senso di annullare la decisione

impugnata (compreso quindi il dispositivo sulle spese giudiziarie di prima

sede) e di rinviare la causa al Pretore per un nuovo giudizio. Davanti a questa

Camera le spese processuali (art. 95 cpv. 2 CPC; 48 e 61 cpv. 1 OTLEF) sono

poste per motivi d'equità a carico del Cantone (art. 107 cpv. 2 CPC) senza l'assegnazione

di ripetibili (Rüegg, in: Basler

Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Basilea 2010, n. 11 ad art. 107;

Sterchi, in: Berner Kommentar, Schweizerische

Zivilprozessordnung, Band I, Berna 2012, n. 16 ad art. 104 e n. 25 seg. ad art.

107).

Ai fini

dell'indicazione dei rimedi giuridici esperibili sul piano federale, il valore

litigioso determinante (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF) è di fr. 6'067.17.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati

gli art. 271 segg. LEF, la CLug, 95 cpv. 2, 107 cpv. 2, 319 segg., CPC, 48 e 61

cpv. 1 OTLEF e la LTF,

pronuncia: 1. Il reclamo è parzialmente accolto.

Di

conseguenza la decisione 11 marzo 2013 del Pretore __________ (inc.

SO.2013.150) è annullata e la causa rinviata per nuovo giudizio ai sensi dei

considerandi.

2. La

tassa di giustizia per il reclamo, di fr. 200.–, già anticipata dalla società

reclamante, è posta a carico dello Stato del Cantone Ticino. Non si assegnano

ripetibili.

3. Notificazione all.

Comunicazione

alla Pretura __________.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Trattandosi di misura cautelare sottoposta

alla limitazione dell'art. 98 LTF e ritenuto che il valore litigioso della

vertenza, di fr. 6'067.17, non raggiunge il limite di legge di fr. 30'000.–,

contro la presente decisione è possibile presentare ricorso sussidiario in

materia costituzionale (art. 113 e segg. LTF) al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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