14.2013.56
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27 giugno 2013Italiano14 min
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Numero d'incarto:
14.2013.56
Data decisione, Autorità:
27.06.2013, CEF
Titolo:
Reclamo contro diniego di sequestro di salario chiesto giusta la CLug. Competenza. L'atto di precetto italiano giusta l'art. 480 CPCit non è una decisione giudiziaria ai sensi della CLug. Rinvio per nuovo giudizio a fronte del decreto ingiutivo che accompagnava l'atto di precetto italiano
COMPETENZA DELLA CAMERA ESECUZIONE E FALLIMENTI
COMPETENZA ESCLUSIVA
CONCESSIONE DEL SEQUESTRO
ESECUZIONE
EXEQUATUR
PROVVEDIMENTO CAUTELARE
RECLAMO
RINVIO
RIPARTIZIONE E LIQUIDAZIONE DELLE SPESE
art. 1 CLUG 2007
art. 32 CLUG 2007
art. 32segg. CLUG 2007
art. 62 CLUG 2007
art. 63 cf. 1 CLUG 2007
art. 107 cpv. 2 CPC
art. 251 let. a CPC
art. 309 let. b cf. 6 CPC
art. 319 let. a CPC
art. 326 cpv. 1 CPC
art. 327 cpv. 3 let. a CPC
art. 327 cpv. 3 let. b CPC
art. 80 LEF
art. 217segg. LEF
art. 271 cpv. 1 cf. 6 LEF
art. 271 cpv. 3 LEF
art. 272 LEF
art. 37 cpv. 3 LOG
art. 48 let. e cf. 1 LOG
Incarto n.
14.2013.56
Lugano
27 giugno
2013
SL/fp/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
Walser e Jaques
vicecancelliera:
Locatelli
statuendo sulla causa a procedura sommaria in materia
di sequestro promossa con istanza 4 marzo 2013 da
RE 1
(patrocinata dall' PA 1)
contro
CO 1
tendente ad ottenere il sequestro del salario
percepito da CO 1 in veste di dipendente presso la società __________ di __________;
istanza respinta dal Pretore __________ con sentenza
11 marzo 2013 (inc. SO.2013.150);
decisione impugnata da RE 1, che con reclamo dell'8
aprile 2013 chiede di disporre il sequestro così come richiesto;
ritenuto
in fatto: A. Con istanza 4 marzo 2013 diretta contro CO 1, RE 1 ha chiesto al Pretore __________ di sottoporre a sequestro il salario che egli percepiva quale
dipendente presso l'“__________”. Tale provvedimento mirava a soddisfare
una sua pretesa creditoria verso l'escusso di fr. 6'067.17 (EUR 4'642.36 al
tasso di cambio valido il 19 ottobre 2012) in forza di un atto di precetto in
rinnovazione datato 19 ottobre 2012 e notificato il medesimo giorno – resosi
necessario in quanto un primo atto di precetto aveva perso efficacia non
essendo stata promossa la relativa esecuzione forzata nel termine di novanta
giorni (art. 481 CPCit) – unitamente al decreto ingiuntivo notificato il 23
marzo 2012 (alla cui ingiunzione di pagamento il debitore non aveva dato
seguito) provvisto di formula esecutiva datata 21 maggio 2012.
Fatti
B. Con
decisione 11 marzo 2013 il Pretore __________ ha respinto l'istanza di sequestro.
Egli ha rilevato che l'atto di precetto previsto dal diritto italiano (art. 480
CPCit) rappresentava un ordine di adempiere ad un obbligo contenuto in un
titolo esecutivo (sentenza o decreto ingiuntivo), e dava avvio alla fase
preliminare dell'esecuzione forzata. Tale provvedimento era equiparabile al
precetto esecutivo svizzero con la differenza che l'atto di precetto italiano
veniva stilato dallo stesso creditore che, per il tramite dell'autorità
giudiziaria, lo intimava poi al debitore. Ciò detto, visto che non era emesso
da un'autorità giudiziaria, quel provvedimento non costituiva una decisione ai
sensi dell'art. 32 CLug. Per lo stesso motivo, non lo si poteva nemmeno
considerare un atto pubblico giusta l'art. 57 CLug. D'altra parte, per effetto
della massima dispositiva, il Pretore ha escluso di potere tener conto del decreto
ingiuntivo agli atti – invero l'unico documento in grado di assurgere a decisione
secondo l'art. 32 CLug – in luogo dell'atto di precetto su cui l'istante aveva
a torto fondato la sua richiesta.
C. Con
il presente reclamo datato 8 aprile 2013 la società sequestrante postula che,
in accoglimento della sua istanza, sia decretato il sequestro del salario
percepito dall'escusso. La reclamante rileva in sostanza che l'atto di precetto
italiano giusta l'art. 480 CPCit rientra nella nozione di decisione ai sensi della
Convenzione di Lugano, trattandosi di un provvedimento che, in caso di mancato
ossequio ad un obbligo contenuto in un titolo esecutivo, legittima appunto la
prosecuzione in via esecutiva. D'altra parte lo stesso è stato oltretutto prodotto
con il titolo esecutivo -ossia il relativo decreto ingiuntivo- vero e proprio.
Il
reclamo non è stato notificato alla controparte.
Considerandi
in diritto: 1. Per crediti scaduti, in quanto non siano garantiti da pegno, il
creditore può chiedere il sequestro dei beni del debitore che si trovano in
Svizzera, quando sia data una causa di sequestro (art. 271 cpv. 1 n. 1 a 6 LEF). Competente per la concessione del sequestro è il giudice del luogo dell'esecuzione o del
luogo in cui si trovano i beni da sequestrare indicati dal creditore (art. 272
cpv. 1 LEF) e, nel Cantone Ticino, il Giudice di pace per valori inferiori o
uguali a fr. 5'000.– (art. 14 cpv. 1 LALEF, 31 cpv. 1 lett. c LOG) e il Pretore
o il Pretore aggiunto per valori superiori a fr. 5'000.– (art. 14 cpv. 1 LALEF,
37.
cpv. 1 LOG). Se la richiesta di sequestro si fonda su un titolo di rigetto definitivo
dell'opposizione ai sensi dell’art. 80 LEF (art. 271 cpv. 1 n. 6 LEF), di cui è
anche chiesto l’exequatur in Svizzera in via principale o che, come nella
fattispecie, costituisce una decisione o un titolo esecutivo in virtù della
Convenzione 30 ottobre 2007 concernente la competenza giurisdizionale e
l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (CLug, RS 0.275.12)
(cfr. art. 271 cpv. 3 LEF), la competenza esclusiva per decretare il sequestro appartiene
al Pretore o al Pretore aggiunto indipendentemente dal valore litigioso (art. 37
cpv. 3 LOG). Il titolo invocato dall’istante risulta infatti sottoposto alla
nuova Convenzione di Lugano del 2007 (CLug), siccome è stato emesso in una
procedura avviata in Italia dopo l’entrata in vigore della Convenzione nello
Stato di origine e nello Stato richiesto (la Svizzera), ovvero dopo il 1°
gennaio 2011 (cfr. doc. B pag. 2 e 6) (art. 63 n. 1 CLug; CEF 10 luglio 2012
inc. 14.2012.79 consid. 3.3).
2.
La
decisione che respinge integralmente o parzialmente una domanda di sequestro
può essere impugnata davanti all'autorità giudiziaria superiore, ovvero nel
Cantone Ticino la Camera di esecuzione e fallimenti (art. 48 lett. e n. 1 LOG).
Trattandosi di decisioni di prima istanza attinenti pratiche a tenore della LEF
emesse in materia di sequestro di cui agli art. 272 e 278 LEF, le stesse sono
inappellabili (art. 309 lett. b n. 6 CPC) e, come tali, impugnabili mediante
reclamo (art. 319 lett. a CPC). Visto che l'impugnazione è diretta contro una
decisione pronunciata nel contesto della procedura sommaria (art. 251 lett. a
CPC), il termine per l'inoltro del reclamo è di dieci giorni (art. 321 cpv. 2
CPC).
Ciò
detto, allo stadio dell'emissione del decreto di sequestro, la procedura è
unilaterale (Stoffel, in: Basler
Kommentar, SchKG II, 2a ed., Basilea 2010, n. 53 ad art. 272). E,
anche l'eventuale fase ricorsuale dev'essere unilaterale, per preservare l'effetto
sorpresa caratteristico del sequestro (CEF 13 agosto 2004 [14.04.71], consid.
1.
/e, riassunto in RtiD I-2005 916 seg. n. 132c),
motivo per cui il reclamo non è stato notificato al convenuto.
Presentato
il 10 aprile 2013 avverso la decisione 11 marzo 2013, notificata il medesimo
giorno e recapitata alla società sequestrante il giorno 18 marzo 2013 (estratto
“Tracciamento degli invii” 11 aprile 2013), il reclamo risulta tempestivo e
quindi ricevibile per effetto dell'art. 63 LEF a cui rinvia l'art. 145 cpv. 4
CPC.
3.
Le
decisioni in materia di concessione di sequestro, in quanto sottostanno alla procedura
sommaria (art. 251 lett. a CPC), sono rette dalla massima dispositiva (art. 58
cpv. 2 CPC), dal principio attitatorio (art. 55 cpv. 1 CPC) nonché dalle
massime di celerità (Stoffel, op.
cit., n. 56 ad art. 272) e di concentrazione (Stoffel,
op. cit., n. 54 ad art. 272). Detto altrimenti, il giudice non agisce
d'ufficio, egli esamina solo ciò che è stato allegato e decide unicamente in
base alle prove addotte e che possono essere assunte seduta stante (“Beweismittelbeschränkung”)
(Mazan in: Basler Kommentar,
Schweizerische Zivilprozessordnung, Basilea 2010, n. 8 ad art. 251; Stoffel, op. cit., n. 54 ad art. 272).
Il
giudice può accontentarsi della semplice verosimiglianza dei fatti ed esaminare
sommariamente i punti di diritto nella misura compatibile con l'esigenza di
celerità (art. 272 cpv. 1 LEF; Stoffel, op.
cit., n. 54 ad art. 272; Hohl, La
réalisation du droit et les procédures rapides, tesi Friborgo 1994, n. 453; Gilliéron, Le séquestre dans la LP révisée, in: BlSchK 1995, pag. 132). Egli poi apprezza liberamente le prove (art. 157
CPC). Il reclamo contro il rifiuto parziale o integrale del sequestro non
ammette né nuove conclusioni, né l'allegazione di nuovi fatti e nemmeno la
produzione di nuovi mezzi di prova (cosiddetti “nova”: art. 326 cpv. 1
CPC).
Ai fini
del presente giudizio vanno pertanto estromessi dall'incarto le copie dei decreti
di sequestro attinenti vertenze che esulano dalla fattispecie in esame e che la
società sequestrante produce davanti a questa Camera (doc. 4 annesso al reclamo).
4.
Nella
fattispecie il Pretore ha rilevato che, in quanto fondata sull'atto di precetto
in rinnovazione ai sensi dell'art. 480 CPCit -preceduto da un atto di precetto decaduto
per perenzione- la domanda di sequestro della società sequestrante imponeva dapprima
una dichiarazione di esecutività giusta la Convenzione di Lugano (CLug) e solo
in un secondo tempo la pronuncia sull'effettiva richiesta di sequestro
(decisione impugnata, pag. 1 verso il basso). Se non che, l'atto di precetto italiano
-equiparabile al precetto esecutivo svizzero- non rappresentava una decisione secondo
l'art. 32 CLug giacché non si trattava di un provvedimento emesso da un'autorità
giudiziaria, bensì redatto dalla stessa società creditrice. Per il medesimo
motivo il Pretore ha altresì escluso che potesse costituire un atto pubblico ai
sensi dell'art. 57 CLug (decisione impugnata, pag. 2 nel mezzo).
5.
La società
reclamante afferma e ribadisce di avere prodotto l'atto di precetto in rinnovazione,
sottolineando che la Convenzione di Lugano insieme alla prassi sviluppata in
materia sono applicabili a “tutte le decisioni giudiziarie” (reclamo,
pag. 2 nel mezzo). In questo contesto l'interessata omette però di considerare
che -come rilevato dal Pretore- l'atto di precetto giusta l'art. 480 CPCit non è
emesso né da un'autorità giudiziaria né da un'autorità amministrativa investita
di competenze giurisdizionali in materia civile o commerciale (cfr. art. 1 e 62
CLug, come pure lo stesso titolo della Convenzione), vale a dire quindi abilitata
a statuire autoritativamente su controversie in tali materie (relazione esplicativa del prof. F. Pocar
sulla CLug, disponibile all'indirizzo www.bj.admin.ch/content/dam/data/wirtschaft/ipr/
ber-pocar-i.pdf, n. 130 e 175), e perciò non è
considerato un atto giudiziale (Giuseppe Campeis/Arrigo De Pauli, Le esecuzioni civili, 3a
ed., Padova 2002, pag. 43 con rif. a Cass. 23.11.1994, n. 9913). Vano, da
questo punto di vista, il tentativo della società reclamante di obiettare che
l'atto di precetto ai sensi dell'art. 480 CPCit rientra nella fase preliminare
dell'esecuzione forzata (reclamo, pag. 2 nel mezzo). Certo, quello è lo strumento
con cui il creditore deve obbligatoriamente manifestare al debitore
l'intenzione di procedere a suo carico con un'esecuzione forzata, di cui
diventa il presupposto estrinseco (Picardi,
Codice di procedura civile, Milano 2004, n. 1 ad art. 480). È però
altresì vero che le modalità con cui l'esecuzione forzata vera e propria viene concretamente
portata avanti sottostà alle sole norme nazionali vigenti nel territorio dove
si intende procedere (Plutschow, in:
DIKE Kommentar LugÜ, Zurigo/San Gallo 2011, n. 1, 4 e 6 ad art. 38; Staehelin/Bopp, in: Stämpflis Handkommentar
LugÜ, 2a ed., Berna 2011, n. 1 seg. ad art. 38; Kropholler/Von Hein, Europäisches
Zivilprozessrecht, 9a ed., Frankfurt am Main 2011, n.
3.
ad art. 38). Di modo che come tale l'atto di precetto secondo l'art. 480
CPCit permetterà sì di dare formalmente inizio -dandosi i presupposti- a un'esecuzione
forzata sul territorio italiano, ma concretamente ciò non ha un'efficacia diretta
fuori dai confini di quel paese. Ne deriva pertanto che, infondata, la censura non
può essere condivisa e va senz'altro respinta.
6.
Invero,
la società reclamante sottolinea di avere prodotto unitamente all'atto di precetto
anche il relativo titolo esecutivo (reclamo, pag. 2 in basso). Sotto questo profilo il Pretore ha dal canto suo escluso di poter considerare “il
decreto ingiuntivo (unico atto definibile alla stregua di una decisione ex art.
32.
CLug) anziché l'atto di precetto” in virtù della massima dispositiva
(decisione impugnata, pag. 2 verso il basso).
Nella sua
istanza di sequestro la società procedente ha premesso di essere creditrice nei
confronti dell'escusso per la “somma di Frs. 6.067.17 (Euro 4.642.36 al
cambio del 19 ottobre 2012) in forza di atto di precetto in rinnovazione del 19
ottobre 2012 notificato in data 19 ottobre 2012 unitamente al decreto
ingiuntivo” e riferendosi altresì al “titolo esecutivo, munito di
formula esecutiva in data 21 maggio 2012, dopo che il decreto ingiuntivo era
stato notificato, senza che il debitore provvedesse al pagamento, in data 23
marzo 2012 (Doc. 2 [correttamente: Doc. B])” (pag. 1 in basso). La società sequestrante ha quindi spiegato che “il mancato pagamento nei quaranta
giorni dalla notifica del decreto ingiuntivo fanno sì che esso assurga al ruolo
di titolo esecutivo come indicato alla pagine tre del decreto stesso con
provvedimento del Giudice” e che “la notifica del precetto in rinnovazione
si è resa necessaria poiché il primo atto di precetto notificato sempre
unitamente al medesimo titolo esecutivo in data 15 giugno 2012 era perento”
(istanza di sequestro, pag. 2). Fra i documenti allegati ha infine specificato “2.
Precetto con Titolo esecutivo munito di formula esecutiva” (istanza di
sequestro, pag. 3), i quali si presentano appunto sottoforma di plico unico. In
queste circostanze, il Pretore non poteva legittimamente esimersi
dall’esaminare se il decreto ingiuntivo, che la sequestrante ha addirittura
esplicitamente designato quale “titolo esecutivo”, potesse configurare una
decisione ai sensi dell’art. 32 CLug, ciò che in linea di massima è il caso (ad
es. CEF 18 gennaio 2013, inc. 14.2012.172, consid. 5.1).
Nondimeno,
la causa in esame non può considerarsi matura per il giudizio ai sensi
dell'art. 327 cpv. 3 lett. b CPC in quanto sull'istanza di sequestro come tale
e sulle relative condizioni di concessione di quel provvedimento (art. 272 cpv.
1.
LEF) il primo giudice non si è minimamente espresso (Sterchi, in: Berner Kommentar, Schweizerische
Zivilprozessordnung, Band II, Berna 2012, n. 8 e 8a ad art. 327, con rinvio a n.
6.
segg. ad art. 318). S'impone pertanto di annullare la decisione impugnata e
disporre il rinvio al Pretore per una nuova decisione (art. 327 cpv. 3 lett. a
CPC) a cui, conseguentemente, spetterà riesaminare (Sterchi, op. cit., n. 10 e 11 ad art. 327) la richiesta
presentata dalla società sequestrante tenendo conto del decreto ingiuntivo
prodotto agli atti. Entro questi limiti, pertanto, il reclamo si rivela fondato.
7.
Il
reclamo va così parzialmente accolto, nel senso di annullare la decisione
impugnata (compreso quindi il dispositivo sulle spese giudiziarie di prima
sede) e di rinviare la causa al Pretore per un nuovo giudizio. Davanti a questa
Camera le spese processuali (art. 95 cpv. 2 CPC; 48 e 61 cpv. 1 OTLEF) sono
poste per motivi d'equità a carico del Cantone (art. 107 cpv. 2 CPC) senza l'assegnazione
di ripetibili (Rüegg, in: Basler
Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Basilea 2010, n. 11 ad art. 107;
Sterchi, in: Berner Kommentar, Schweizerische
Zivilprozessordnung, Band I, Berna 2012, n. 16 ad art. 104 e n. 25 seg. ad art.
107).
Ai fini
dell'indicazione dei rimedi giuridici esperibili sul piano federale, il valore
litigioso determinante (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF) è di fr. 6'067.17.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati
gli art. 271 segg. LEF, la CLug, 95 cpv. 2, 107 cpv. 2, 319 segg., CPC, 48 e 61
cpv. 1 OTLEF e la LTF,
pronuncia: 1. Il reclamo è parzialmente accolto.
Di
conseguenza la decisione 11 marzo 2013 del Pretore __________ (inc.
SO.2013.150) è annullata e la causa rinviata per nuovo giudizio ai sensi dei
considerandi.
2. La
tassa di giustizia per il reclamo, di fr. 200.–, già anticipata dalla società
reclamante, è posta a carico dello Stato del Cantone Ticino. Non si assegnano
ripetibili.
3. Notificazione all.
Comunicazione
alla Pretura __________.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Trattandosi di misura cautelare sottoposta
alla limitazione dell'art. 98 LTF e ritenuto che il valore litigioso della
vertenza, di fr. 6'067.17, non raggiunge il limite di legge di fr. 30'000.–,
contro la presente decisione è possibile presentare ricorso sussidiario in
materia costituzionale (art. 113 e segg. LTF) al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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