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Decisione

14.2013.57

Rigetto definitivo dell'opposizione. Tassa comunale sui rifiuti. Pretesa compensazione con il danno patito a causa del comportamento dell’autorità

15 maggio 2013Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

il rigetto definitivo dell’opposizione (art. 80 cpv. 1 LEF);

che sono parificate alle

decisioni giudiziarie, tra l’altro, le decisioni di autorità amministrative

svizzere (art. 80 n. 2 LEF);

che la tassa comunale sui

rifiuti per l’anno 2011 - munita dell’attestazione di regolare notifica e del

suo passaggio in giudicato (da qui la sua piena esecutività) – sfociata nella

presente procedura esecutiva, rientra in quest’ultima categoria, circostanza

del resto non contestata;

che secondo l’art. 81 cpv.

1 LEF se il credito è fondato su una decisione esecutiva di un tribunale

svizzero o di un’autorità amministrativa svizzera, l’opposizione è rigettata in

via definitiva a meno che l’escusso provi con documenti che dopo l’emanazione

Considerandi

della decisione il debito è stato estinto o il termine per il pagamento è stato

prorogato ovvero che è subentrata la prescrizione;

che, nella fattispecie, l’insorgente

non ha proposto alcun valido motivo liberatorio ai sensi della menzionata norma,

la sua richiesta di rifusione del danno patito a causa del comportamento

dell’autorità, che non lo avrebbe tutelato, non solo risultando improponibile nel

contesto di una procedura di rigetto dell’opposizione, ma – comunque sia – non essendo

nemmeno sorretta da riscontri oggettivi tali da poterla per lo meno trattare e

considerare quale eccezione di compensazione a estinzione del credito posto in

esecuzione, per tacere del fatto che, a ben vedere, non possono estinguersi per

compensazione contro la volontà del creditore, tra l’altro, le obbligazioni derivanti,

come nel caso specifico, dal diritto pubblico verso gli enti pubblici (art. 125

n. 3 CO);

che ne discende pertanto

l’inammissibilità del rimedio;

che gli oneri processuale

relativi al presente giudizio seguono la soccombenza, ossia sono posti a carico

della reclamante (art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF e 106 cpv. 1 CPC);

Dispositivo

per questi motivi,

pronuncia:

1. Il reclamo è

inammissibile.

2. La tassa di

giustizia e le spese per complessivi fr. 200.- sono poste a carico della

reclamante.

3. Notificazione a:

-

;

-

.

Comunicazione alla Giudicatura

di pace del Ceresio.

Per

la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il

presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Giacché il valore litigioso della

vertenza, di fr. 2'410.55, non raggiunge il limite di legge di fr. 30’000.-,

contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile

al Tribunale federale, 1000 Losana 14, entro 30 giorni dalla notificazione,

solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza

fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF).

Nello stesso

termine è possibile proporre al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, anche

ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 segg. LTF).