14.2013.57
Rigetto definitivo dell'opposizione. Tassa comunale sui rifiuti. Pretesa compensazione con il danno patito a causa del comportamento dell’autorità
15 maggio 2013Italiano5 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2013.57
Lugano
15 maggio 2013
FP/ec/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente della Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d'appello
sedente quale giudice unico (art. 48b LOG) per statuire sul
reclamo 10 aprile 2013 di
RE
1,
contro
la decisione emanata il 27 marzo 2013 dal Giudice di pace del circolo del Ceresio
nella causa a procedura sommaria in materia di esecuzione e fallimenti (inc.
n. 136/12) promossa nei suoi confronti dal
CO
1
rappresentato
dal suo Municipio,
esaminati gli atti,
ritenuto
in fatto e considerato in diritto:
che con precetto esecutivo
n. __________ del 13.11/10.12.2013 l’Ufficio di esecuzione di __________ ha
escusso RE 1 per l’incasso della somma di fr. 2'410.55 oltre interessi al 3%
dall11.9.2011 e fr. 73.70 a titolo di spese esecutive;
che interposta tempestiva
opposizione da parte dell’escussa, con istanza del 12 dicembre 2012 il procedente
ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Giudicatura di pace del circolo del Ceresio;
che l’istante ha fondato
la propria domanda sulla tassa comunale per i rifiuti per l’anno 2011 emessa il
17 giugno 2011 a carico del __________, __________ (gestito dalla convenuta) per
fr. 2'410.55, con i relativi aggiornamenti relativi al saldo rimasto scoperto;
che con
osservazioni del 14 gennaio 2013 la convenuta ha chiesto il condono del
precetto esecutivo presentato dal Municipio, con riferimento, tra l’altro, a
pretesi danni che essa avrebbe subito nel corso del 2011
in relazione al cantiere sorto sulla particella confinante e, in particolare, a
seguito della posa di un ponteggio tra il 7 e il 17 ottobre 2011 per il
rifacimento delle facciate dello stabile no. __________ di proprietà del Comune
di __________, che l’avrebbe costretta a rimuovere i tavolini del ristorante
dal piazzale, con perdita di guadagno, viste le buone condizioni meteorologiche
di allora;
che con replica del 5 febbraio
2013 la parte istante si è confermata nella propria richiesta, sostenendo che
la tassa sui rifiuti è passata in giudicato e che le motivazioni addotte da controparte
non giustificano l’annullamento della procedura;
che con decisione del 27
marzo 2013 il Giudice di pace del circolo del Ceresio ha accolto l’istanza, la
documentazione esibita dall’istante, segnatamente la tassa sui rifiuti per
l’anno 2011 passata in giudicato, costituendo a suo giudizio valido titolo di
rigetto definitivo dell’opposizione ex art. 80 LEF;
che contro tale sentenza la
convenuta è insorta con reclamo del 10 aprile 2013, chiedendo la rifusione di
parte delle perdite subite a causa dell’operato dell’autorità comunale;
che il reclamo – peraltro
fondato anche su documenti prodotti per la prima volta in questa sede in
violazione dell’art. 326 cpv. 1 CPC - non è stato notificato alla controparte
per osservazioni;
che, secondo l’art. 319
lett. a CPC, sono impugnabili con reclamo, tra l’altro, le decisioni inappellabili
di prima istanza finali;
che tale è il caso per le
decisioni a tenore della LEF, segnatamente in materia di rigetto dell’opposizione
ex art. 80-84 LEF (cfr. art. 309 lett. b n. 3 CPC);
che in base all’art. 320
CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del
diritto che l’accertamento manifestamente errato dei fatti;
che se il credito è
fondato su una decisione giudiziaria esecutiva, il creditore può chiedere in giudizio
Fatti
il rigetto definitivo dell’opposizione (art. 80 cpv. 1 LEF);
che sono parificate alle
decisioni giudiziarie, tra l’altro, le decisioni di autorità amministrative
svizzere (art. 80 n. 2 LEF);
che la tassa comunale sui
rifiuti per l’anno 2011 - munita dell’attestazione di regolare notifica e del
suo passaggio in giudicato (da qui la sua piena esecutività) – sfociata nella
presente procedura esecutiva, rientra in quest’ultima categoria, circostanza
del resto non contestata;
che secondo l’art. 81 cpv.
1 LEF se il credito è fondato su una decisione esecutiva di un tribunale
svizzero o di un’autorità amministrativa svizzera, l’opposizione è rigettata in
via definitiva a meno che l’escusso provi con documenti che dopo l’emanazione
Considerandi
della decisione il debito è stato estinto o il termine per il pagamento è stato
prorogato ovvero che è subentrata la prescrizione;
che, nella fattispecie, l’insorgente
non ha proposto alcun valido motivo liberatorio ai sensi della menzionata norma,
la sua richiesta di rifusione del danno patito a causa del comportamento
dell’autorità, che non lo avrebbe tutelato, non solo risultando improponibile nel
contesto di una procedura di rigetto dell’opposizione, ma – comunque sia – non essendo
nemmeno sorretta da riscontri oggettivi tali da poterla per lo meno trattare e
considerare quale eccezione di compensazione a estinzione del credito posto in
esecuzione, per tacere del fatto che, a ben vedere, non possono estinguersi per
compensazione contro la volontà del creditore, tra l’altro, le obbligazioni derivanti,
come nel caso specifico, dal diritto pubblico verso gli enti pubblici (art. 125
n. 3 CO);
che ne discende pertanto
l’inammissibilità del rimedio;
che gli oneri processuale
relativi al presente giudizio seguono la soccombenza, ossia sono posti a carico
della reclamante (art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF e 106 cpv. 1 CPC);
Dispositivo
per questi motivi,
pronuncia:
1. Il reclamo è
inammissibile.
2. La tassa di
giustizia e le spese per complessivi fr. 200.- sono poste a carico della
reclamante.
3. Notificazione a:
-
;
-
.
Comunicazione alla Giudicatura
di pace del Ceresio.
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il
presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Giacché il valore litigioso della
vertenza, di fr. 2'410.55, non raggiunge il limite di legge di fr. 30’000.-,
contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile
al Tribunale federale, 1000 Losana 14, entro 30 giorni dalla notificazione,
solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza
fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF).
Nello stesso
termine è possibile proporre al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, anche
ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 segg. LTF).