14.2013.58
Decisione, con la quale l’autorità fiscale ha inflitto al convenuto una tassa di fr. 30.- per averlo dovuto diffidare, costituisce titolo di rigetto definitivo dell’opposizione
2 maggio 2013Italiano6 min
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Incarto n.
14.2013.58
Lugano
2 maggio 2013
FP/ec/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente della Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d'appello
sedente quale giudice unico (art. 48b LOG) per statuire sul
reclamo 15 aprile 2103 di
RE
1
contro
la decisione emanata il 10 aprile 2103 dal Giudice di pace del circolo di __________
nella causa a procedura sommaria in materia di esecuzione e fallimenti (inc.
n. 0057-2013s) promossa nei suoi confronti con istanza 1° marzo 2013 dalla
CO
1
esaminati gli atti,
ritenuto
in fatto e considerato in diritto:
che con precetto esecutivo n. __________
del 18/19.10.2012 dell’Ufficio esecuzione fallimenti di __________, la CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso della somma di fr. 385.- oltre alle spese esecutive, indicando quale
casuale del credito: “Ordine di restituzione del 19 febbraio 2009 quale assegno
integrativo indebitamente percepito e regolarmente cresciuto in giudicato.
Dilazione di pagamento del 23 giugno 2010 non rispettata. Debitore solidale con
Z__________, __________”;
che interposta tempestiva opposizione
da parte dell’escussa, con istanza del 1° marzo 2013 la procedente ne ha chiesto
il rigetto definitivo alla Giudicatura di pace del circolo di __________;
che l’istante ha fondato la
propria domanda sulla decisione del 19 febbraio 2009, passata in giudicato, con
la quale essa ha fatto obbligo alla convenuta di restituire la somma di fr.
1'585.- che quest’ultima avrebbe percepito a titolo di assegno integrativo dal
1.12.2007 al 31.12.2007 (fr. 505.-) e dal 1.1.2008 al 29.2.2008 (fr. 1'080.-) senza
valida causa (doc. B);
che l’istante procede per
l’incasso del saldo di fr. 385.-, corrispondente alla differenza tra l’importo
di fr. 1'585.- e gli accrediti per complessivi fr. 1'200.- (doc. N);
che chiamata ad esprimersi (art.
253 CPC), la convenuta è rimasta silente;
che con decisione del 10 aprile
2013 il Giudice di pace del circolo di __________ ha accolto l’istanza, respingendo
in via definitiva l’opposizione al precetto esecutivo, ritenendo la documentazione
esibita dall’istante, segnatamene la decisione 19 febbraio 2009 con l’attestazione
di passaggio in giudicato, titolo di rigetto definitivo dell’opposizione ex
art. 80 LEF;
che contro tale sentenza la convenuta
è insorta con reclamo del 15 aprile 2013, asserendo di trovarsi da anni in
pessime condizioni economiche e di avere più volte spiegato all’autorità i
motivi che l’hanno portata involontariamente a non comunicare tempestivamente
l’unica occupazione del suo ex-convivente __________ Z__________, e
puntualizzando che sua intenzione è di far “riflettere un attimino sul mio
caso;
che il reclamo non è stato notificato
alla controparte per osservazioni,
che contro le sentenza di rigetto
dell’opposizione è dato il rimedio giuridico del reclamo (combinati art. 309
lett. b. n .3 e 319 lett. a CPC), da inoltrare entro 10 giorni dalla notifica
della sentenza impugnata (combinati art. 251 lett. a e art. 321 cpv. 2 CPC);
che inoltrato il 15 aprile 2013 a
fronte di una decisione notificata alle parti il 10 aprile 2013, il reclamo è senz’altro
tempestivo e rientra nelle competenze della Camera di esecuzione e fallimenti
(art. 48 lett. a n. 1 LOG);
che secondo l’art. 320 CPC con il
reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento
manifestamente errato dei fatti;
che la reclamante non si avvale
Fatti
di nessuno dei due titoli menzionati né, comunque sia, avrebbe potuto spingersi
sino a tanto;
che secondo l’art. 80 cpv. 1 LEF
se il credito è fondato su una decisione giudiziaria esecutiva, il creditore può
chiedere in giudizio il rigetto definitivo;
che sono parificate alle
decisioni giudiziarie, tra l’altro, le decisioni di autorità amministrative
svizzere (art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF);
che tale è il caso per la decisione
sulla quale il procedente ha fondato la propria istanza, circostanza del resto
non contestata;
che in virtù dell’art. 81 cpv. 1 LEF
se il credito è fondato su una decisione esecutiva di un tribunale svizzero o
di un’autorità amministrativa svizzera, l’opposizione è rigettata in via definitiva
a meno che l’escusso provi con documenti che dopo l’emanazione della decisione il
debito è stato estinto o il termine per il pagamento è stato prorogato ovvero
che è subentrata la prescrizione;
che, nella fattispecie, l’insorgente
non si avvale di nessuna delle citate eccezioni liberatorie, proponendosi essa
per contro - peraltro per la prima volta in dispregio del divieto di addurre nova
in sede di reclamo sancito dall’art. 326 cpv. 1 CPC - di ottenere comprensione facendo
leva sulle sue pretese pessime condizioni economiche e sulle ragioni che l’avrebbero
spinta al comportamento sfociato nella decisione sulla quale l’istante ha fondato
la propria domanda;
che argomenti del genere sfuggono
con ogni evidenza al potere di cognizione di questa Camera, chiamata solo a
verificare se il giudice del rigetto abbia avuto corretta nozione degli art. 80
e 81 LEF, ciò che nella fattispecie può ben dirsi il caso;
che ne discende pertanto
l’inammissibilità del rimedio;
che gli oneri processuali relativi
al presente giudizio dovrebbero seguire la soccombenza, ovvero dovrebbero essere
posti a carico dell’insorgente (art. 68, 61 cpv. 1 OTLEF e 106 cpv. 1 CPC);
che data la particolarità della
fattispecie e tenuto conto che la reclamante - che ha del resto preteso di non
potere comunque fare fronte alla richiesta di anticipo delle spese processuali
relative al reclamo (v. suo scritto scritto del 20/29 aprile 2013) - non è
patrocinata, si prescinde eccezionalmente dal riscuotere spese;
per
questi motivi,
pronuncia:
1.Il reclamo
è inammissibile.
Considerandi
2.
Non si prelevano spese .
3.
Notificazione a:
-
;
-
;
Comunicazione alla Giudicatura di
pace di __________.
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il
presidente Il
segretario
Rimedi giuridici
Giacché il valore litigioso della
vertenza, di fr. 385.-, non raggiunge il limite di legge di fr. 30’000.-,
contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile
al Tribunale federale, 1000 Losana 14, entro 30 giorni dalla notificazione,
solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza
fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF).
Nello stesso
termine è possibile proporre al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, anche
ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 segg. LTF).