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Decisione

14.2013.58

Decisione, con la quale l’autorità fiscale ha inflitto al convenuto una tassa di fr. 30.- per averlo dovuto diffidare, costituisce titolo di rigetto definitivo dell’opposizione

2 maggio 2013Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

di nessuno dei due titoli menzionati né, comunque sia, avrebbe potuto spingersi

sino a tanto;

che secondo l’art. 80 cpv. 1 LEF

se il credito è fondato su una decisione giudiziaria esecutiva, il creditore può

chiedere in giudizio il rigetto definitivo;

che sono parificate alle

decisioni giudiziarie, tra l’altro, le decisioni di autorità amministrative

svizzere (art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF);

che tale è il caso per la decisione

sulla quale il procedente ha fondato la propria istanza, circostanza del resto

non contestata;

che in virtù dell’art. 81 cpv. 1 LEF

se il credito è fondato su una decisione esecutiva di un tribunale svizzero o

di un’autorità amministrativa svizzera, l’opposizione è rigettata in via definitiva

a meno che l’escusso provi con documenti che dopo l’emanazione della decisione il

debito è stato estinto o il termine per il pagamento è stato prorogato ovvero

che è subentrata la prescrizione;

che, nella fattispecie, l’insorgente

non si avvale di nessuna delle citate eccezioni liberatorie, proponendosi essa

per contro - peraltro per la prima volta in dispregio del divieto di addurre nova

in sede di reclamo sancito dall’art. 326 cpv. 1 CPC - di ottenere comprensione facendo

leva sulle sue pretese pessime condizioni economiche e sulle ragioni che l’avrebbero

spinta al comportamento sfociato nella decisione sulla quale l’istante ha fondato

la propria domanda;

che argomenti del genere sfuggono

con ogni evidenza al potere di cognizione di questa Camera, chiamata solo a

verificare se il giudice del rigetto abbia avuto corretta nozione degli art. 80

e 81 LEF, ciò che nella fattispecie può ben dirsi il caso;

che ne discende pertanto

l’inammissibilità del rimedio;

che gli oneri processuali relativi

al presente giudizio dovrebbero seguire la soccombenza, ovvero dovrebbero essere

posti a carico dell’insorgente (art. 68, 61 cpv. 1 OTLEF e 106 cpv. 1 CPC);

che data la particolarità della

fattispecie e tenuto conto che la reclamante - che ha del resto preteso di non

potere comunque fare fronte alla richiesta di anticipo delle spese processuali

relative al reclamo (v. suo scritto scritto del 20/29 aprile 2013) - non è

patrocinata, si prescinde eccezionalmente dal riscuotere spese;

per

questi motivi,

pronuncia:

1.Il reclamo

è inammissibile.

Considerandi

2.

Non si prelevano spese .

3.

Notificazione a:

-

;

-

;

Comunicazione alla Giudicatura di

pace di __________.

Per

la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il

presidente Il

segretario

Rimedi giuridici

Giacché il valore litigioso della

vertenza, di fr. 385.-, non raggiunge il limite di legge di fr. 30’000.-,

contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile

al Tribunale federale, 1000 Losana 14, entro 30 giorni dalla notificazione,

solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza

fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF).

Nello stesso

termine è possibile proporre al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, anche

ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 segg. LTF).