Lexipedia

Decisione

14.2013.59

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

5 agosto 2013Italiano29 min

Source ti.ch

Fatti

i principi di celerità e di concentrazione impongono in particolare alle parti

alte esigenze di motivazione per poter giungere a un giudizio sollecito. Esse

devono sostanziare le loro tesi con riferimenti puntuali e d'immediato

riscontro nei documenti (o, eccezionalmente, nelle altre prove) che reputano

determinanti.

4. Vi è verosimiglianza quando esiste una certa probabilità

che i fatti allegati corrispondano al vero (Piégai,

op. cit., n. 792, p. 173). Secondo questa Camera, la verosimiglianza è data a

due condizioni cumulative (CEF 15 maggio 2002 inc. n. 14.2002.6 consid.

1.5d):

– che vi sia un “inizio di

prova” (“commencement de preuve”, DTF 107 III 36, 39 e 40, cons. 3 e 5; Stoffel, op. cit., n. 4-7 ad art. 272),

ossia indizi oggettivi e concreti a conforto della tesi del sequestrante;

­– che dall'esame degli

allegati e dei mezzi di prova si ricavi l'impressione che i fatti rilevanti per

il giudizio si siano comunque realizzati, pur senza poter escludere la

probabilità nello stesso ordine di grandezza di una realtà di segno opposto;

detto altrimenti, vi è verosimiglianza (semplice) quando sono possibili anche

altre soluzioni altrettanto probabili; viceversa, un fatto è da ritenere inverosimile,

quando si ha la netta impressione che i fatti si siano svolti diversamente da

quanto affermato dal sequestrante.

5. Secondo

l'art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l'applicazione

errata del diritto (lett. a) che l'accertamento manifestamente errato dei fatti

(lett. b).

Ora,

giusta l'art. 272 cpv. 1 LEF, il sequestro

viene concesso dal giudice del luogo

dell'esecuzione o dal giudice del luogo in cui si trovano i beni, purché il creditore

renda verosimile l'esistenza:

1. del credito;

Considerandi

2.

di una causa di sequestro;

3.

di beni appartenenti al

debitore.

In

concreto, la società reclamante ribadisce la verosimile esistenza di un credito

a suo favore (reclamo, pag. 5 segg. n. 4) esigibile e non prescritto, oltre a

quella della causa del sequestro individuata nell'art. 271 cpv. 1 n. 4 LEF

(reclamo, pag. 7 n. 4) e a quella di beni appartenenti alla società debitrice

(reclamo, pag. 8 n. 4). Anche in questa sede, l'interessata contesta poi la

tempestività dell'opposizione presentata dalla controparte (reclamo, pag. 8 n.

5), dolendosi del mancato ossequio dell'art. 278 cpv. 1 LEF.

Sulla

tempestività dell'opposizione

6.

Il

termine di dieci giorni di cui all'art. 278 cpv. 1 LEF decorre dalla notifica

del decreto e del verbale di sequestro al debitore (art. 276 cpv. 2 LEF), che

non va intesa quale “notifica” ai sensi degli art. 64 segg. LEF (prescritta in

linea di principio per precetto esecutivo e comminatoria di fallimento) ma come

“comunicazione” ai sensi dell'art. 34 LEF, norma che prescrive l'invio per

lettera raccomandata o per consegna contro ricevuta (art. 276 cpv. 2 LEF e art.

34.

LEF), fermo restando nondimeno l'applicazione analogica di certe norme

valide in caso di notifica (Jaques, De

la notification des actes de poursuite, in: BlSchK [75°] 2011 pag. 177 segg.;

CEF 31 marzo 2011 inc. 14.2011.12 consid. 8). Trattandosi di un debitore

domiciliato all'estero, per analogia con l'art. 66 cpv. 3 LEF, la notifica

avviene per mezzo delle autorità di quel luogo o -in quanto un trattato

internazionale lo preveda oppure lo Stato sul territorio del quale deve

avvenire la notifica lo ammetta- per posta (dettagli reperibili in: Jaques, op. cit., pag. 189 seg. e 191;

CEF 31 marzo 2011 inc. 14.2011.12 consid. 8).

7.

Il

Pretore ha considerato che la società opponente aveva saputo del sequestro il

19.

settembre 2012 contestualmente alla lettera con cui il 18 settembre 2012

(doc. 1) il patrocinatore della società sequestrante l'aveva informata di non

poter dar seguito al pagamento del debito a suo carico in quanto la pretesa era

oggetto di sequestro. E, per il primo giudice, nulla indicava che ne avesse

preso conoscenza prima di allora. Il termine di dieci giorni per l'opposizione,

scaduto sabato 29 settembre 2012 ma protrattosi a lunedì 1° ottobre 2012, era

quindi ossequiato (decisione impugnata, pag. 5 consid. 4). La società

reclamante contesta questa sua conclusione, evidenziando di avere “prodotto

al Giudice di prima istanza i seguenti mezzi di prova, i quali dimostrano che

l'opposizione è intempestiva” e rinviando, in tal senso, ai doc. J, N e al

richiamo dell'incarto del sequestro dall'Ufficio di esecuzione __________ che

aveva richiesto in sede di udienza “al fine di determinare se nell'incarto

vi fossero tracce [d]ella pretesa notifica del sequestro, prova che però il

Giudice non ha amministrato”, per poi concludere che “a fronte di quanto

precede e delle prove agli atti e di quelle richieste e non amministrate, si

ritiene che la non tempestività dell'opposizione sia stata dimostrata dalla

sequestrante” (reclamo, pag. 9 n. 5).

8.

Ora, l'art. 59 cpv. 1 CPC consente al giudice di entrare nel

merito dell'azione o dell'istanza solo se sono dati i presupposti processuali

–l'elenco di cui al cpv. 2 non è esaustivo (Gehri,

in: Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Basilea 2010,

n. 2 ad art. 59)– che egli deve esaminare d'ufficio (art. 60 CPC). Fra questi

rientra anche l'ossequio del termine di dieci giorni per proporre opposizione

giusta l'art. 278 cpv. 1 LEF (Zingg, in: Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung,

Band I, Berna 2012, n. 165 ad art. 59; Artho

Von Gunten, Die Arresteinsprache, tesi, Zurigo 2001, pag. 59). In assenza di un presupposto processuale, il giudice emanerà una

decisione di non entrata in materia (Gehri,

op .cit., n. 3 ad art. 59 e n. 2 e 11 ad art. 60). Come tale l'esame d'ufficio

non esonera le parti dall'allegare i fatti e dall'addurre prove a sostegno del

preteso difetto o della pretesa esistenza dei presupposti processuali (Gehri, op. cit., n. 10 ad art. 60), e

prescinde dal tipo di procedura e dal grado di giudizio in cui ci si trova (Zingg, op. cit., n. 19 e n. 34 ad art.

60). Trattandosi di procedura sommaria poi, oltre ai documenti sono ammissibili

anche gli altri mezzi di prova (art. 254 cpv. 2 lett. c CPC).

9.

Ora,

la mancata tempestività dell'opposizione al sequestro è stata pacificamente

eccepita dalla società reclamante in primo grado, questione su cui il Pretore

ha ritenuto di pronunciarsi senza esprimersi sulla richiesta di richiamo

d'incarto dal competente ufficio di esecuzione. E, in questa sede,

l'interessata ripropone la medesima censura (sopra, consid. 7). Dal canto suo,

e a sua volta, davanti a questa Camera la società opponente richiama

esplicitamente l'incarto “dall'UEF __________ relativo al sequestro n. __________”,

evidenziando che “gli atti presenti nel relativo incarto dell'UEF confermano

questo fatto, poiché nulla è riportato riguardo a una notifica del sequestro a CO

1.

precedente il 19 settembre 2012” (risposta al reclamo, pag. 8 ad 5). In

queste condizioni, nulla osta a che questa Camera provveda di moto proprio alle

opportune verifiche presso il suddetto ufficio senza ulteriore notifica alle parti.

10.

In

concreto dagli accertamenti esperiti da questa Camera emerge che il decreto di

sequestro n. __________ è stato consegnato dalla Pretura all'Ufficio di

esecuzione in data 27 luglio 2012 (cfr. anche la nota nell'incarto della

Pretura n. SO.2012.3241). Lo stesso giorno, in esecuzione di quel

provvedimento, l'ufficio ha quindi provveduto a sequestrare il “credito

vantato nei confronti della RE 1, __________, stabilito con decisione

[5].10.2009 del Tribunale __________, di Euro 13'943.93 oltre interessi e Euro

2'000.– oltre spese, a favore di CO 1, __________, il tutto sino a concorrenza

dell'importo posto in esecuzione” (cfr. verbale di sequestro, sul retro del

relativo decreto, nell'inc. 14.2013.59). Dall'incarto risulta poi che decreto e

verbale di sequestro sono stati trasmessi alla società opponente –su richiesta via

fax del medesimo giorno (cfr. richiesta e relativa conferma d'invio, nell'inc.

14.2013

)– il 20 settembre 2012, e che l'ufficio avrebbe provveduto ad una

loro formale spedizione il 21 settembre 2012 (cfr. attestazione tramite timbro

su decreto e verbale di sequestro, nell'inc. 14.2013.59). Nulla di più. A

fronte di ciò, dovendo incombere semmai all'ufficio l'onere di provare

l'avvenuta formale notifica di un atto, non sussistono elementi oggettivi per

mettere in discussione l'affermazione della società opponente che la fa

risalire al 19 settembre 2012, e confermare quindi la tempestività dell'opposizione

spedita il 1° ottobre 2012 e giunta alla Pretura __________ l'indomani (cfr.

timbro esibito n. __________ apposto sulla prima pagina dell'opposizione, nell'inc.

SO.2012.4237).

È

segnatamente vano il tentativo della società reclamante di pretendere che la

notifica del decreto e del verbale di sequestro sia già avvenuta il 27 luglio

2012.

(reclamo, pag. 9 n. 5). In effetti, quella relativa al modulo di “notificazione

del sequestro di un credito (art. 99 e 275 LEF)” (doc. J: l'indicazione in

alto a destra “Sequestro no. __________” dovendo essere ricondotta a un

errore di scrittura e intesa quale “Sequestro no. __________”) non

corrisponde al formale avviso giusta l'art. 276 cpv. 2 LEF del provvedimento

alla società sequestrata, da cui decorre il termine di dieci giorni per

l'opposizione (Meier-Dieterle,

Arrestpraxis ab 1. Januar 2011, in: AJP/PJA 10/2010 pag. 1221 n. 65 e 70). Del

resto nulla indica che l'opponente abbia avuto conoscenza di tale modulo, che

era indirizzato alla sequestrante nella sua qualità di terza debitrice.

Peraltro, dalla notifica di quel modulo non si può nemmeno desumere che la

stessa sia avvenuta contemporaneamente a quella del decreto e del verbale di

sequestro (Meier-Dieterle, op.

cit., pag. 1221 nota 86), giacché la reclamante non dimostra e nemmeno allega

di aver ricevuto tali atti, nella sua qualità di sequestrante, già nel luglio

2012.

Ne consegue che, al riguardo, il reclamo è infondato e va respinto.

Sull'esistenza

del credito

11.

Il

Pretore ha ritenuto verosimili, in forza della perizia di parte e dei documenti

agli atti, i danni riconducibili alla fornitura di piastrelle da parte della

società opponente e la loro quantificazione (decisione impugnata, pag. 5 nel

mezzo consid. 5). Preso atto che per entrambe le parti era applicabile il

diritto italiano, egli ha evidenziato che nulla indicava che le piastrelle

fornite differissero da quelle indicate nel manuale tecnico di cui al doc. I/C

o che le parti si fossero accordate sulla consegna di uno specifico tipo di

piastrella, e nemmeno vi era modo di stabilire se i danni erano dovuti al genere

di piastrella o a errori di posa. Non era quindi possibile considerare la

controversa fornitura di piastrelle quale consegna di un “aliud pro alio”,

cui sarebbe tornato applicabile il termine di prescrizione decennale

dell'art. 2946 CCit (decisione impugnata, pag. 5 in basso consid. 5). Trattandosi di difetti e non di un prodotto diverso, la pretesa era sottoposta

a quello annuale di cui all'art. 1495 comma 3 CCit, e quindi nel caso specifico

era ormai prescritta (decisione impugnata, pag. 6 consid. 5).

La

società reclamante obietta che, nell'ambito della causa di merito per il risarcimento

del preteso danno pendente davanti alla Pretura __________, la questione

relativa alla prescrizione è parimenti oggetto di controversia (reclamo, pag. 5 in basso n. 4). L'interessata contesta l'applicazione dell'art. 1495 CCit –e quindi del termine di

prescrizione di un anno– e ribadisce che l'istituto dell'“aliud pro alio”,

quale andava qualificata la fornitura di piastrelle da lei acquistata, nel

diritto italiano sottostà al termine di prescrizione ordinario di dieci anni

(reclamo, pag. 6 seg. n. 4).

12.

Il

Pretore ha esaminato la fattispecie in base al diritto italiano. Ciò detto,

l'esistenza di una fattispecie internazionale che vede la società sequestrante

con sede legale a __________ in Svizzera nel ruolo di acquirente di una partita

di piastrelle, e la società opponente con sede legale a __________ in Italia in

quello di venditrice, è pacifica. In assenza di pattuizioni, la compravendita

di cose mobili corporee è retta (per rinvio dell'art. 118 cpv. 1 LDIP) dalla

Convenzione dell'Aia del 15 giugno 1955 concernente la legge applicabile ai

contratti di compravendita a carattere internazionale di cose mobili

(Convenzione dell'Aia: RS 0.221.211.4) –cui accenna la società opponente

(risposta al reclamo, pag. 4 ad 4)– di cui sia la Svizzera (dal 27 ottobre

1972) che l'Italia (dal 1° settembre 1964) sono parti. E l'art. 3 cpv. 1 di

questa normativa fa riferimento alla legge interna del paese in cui il

venditore ha dimora abituale allorquando assume l'ordinazione, ovvero in

concreto quella italiana.

L'Italia

(dal 1° gennaio 1988) e la Svizzera (dal 1° marzo 1991) sono parimenti parte

alla Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di compravendita

internazionale di merci dell'11 aprile 1980 (Convenzione di Vienna, CVIM: RS

0.221.211

) –altresì menzionata dalla società opponente (risposta al reclamo,

pag. 5 ad 4)– applicabile fra l'altro anche in caso di vendita di merce

destinata ad essere poi stabilmente collegata ad esempio ad un bene immobile

come parte integrante dello stesso (art. 3 CVIM; Brunner, UN-Kaufrecht-CSIG, Berna 2004, n. 4 e 6 ad art. 3; Ferrari, La vendita internazionale,

Padova 1997, pag. 123), eventualità che nella fattispecie è realizzata giacché

la controversia riguarda la fornitura di piastrelle da parte della società opponente

che si sono rivelate non idonee all'uso a cui erano destinate in quanto –a

detta della società reclamante– diversamente dalle garanzie ricevute non

potevano servire da rivestimento per una piscina (reclamo, pag. 5 n. 4). In

questo contesto, la Convenzione dell'Aia resta quindi determinante –eccezion

fatta per l'art. 6 CVIM– nelle questioni che non sono regolate dalla Convenzione

di Vienna (art. 2-5 CVIM; Brunner, op.

cit., n. 11 ad “Einleitung”; Amstutz/Peter

Vogt/Wang, in: BSK, Internationales Privatrecht, 2a ed., Basilea 2007, n. 4 ad art. 118; Keller/Kren Kostkiewicz, in:

ZK zum IPRG, 2a ed., Zurigo 2004, n. 24 ad art.

118).

13.

Per

la società reclamante le piastrelle fornite difettavano di una caratteristica

per essa necessaria, con la conseguenza che il suo interesse al loro acquisto

era venuto meno. Pertanto bisognava considerare realizzata la fattispecie dell'“aliud

pro alio” cui, secondo il diritto italiano, tornava applicabile il termine

di prescrizione ordinario di dieci anni (reclamo, pag. 6 seg. n. 4). Se non che

la Convenzione di Vienna non distingue affatto tra difetti di un oggetto

venduto e l'istituto dell'“aliud pro alio”. L'art. 35 CVIM assimila in

effetti in un unico concetto i vizi di conformità che attengono alla quantità,

alla qualità, al tipo ed all'imballaggio della merce così fornita, fra cui

rientrano appunto anche le casistiche dell'“aliud” e dell'“aliud pro

alio” (Brunner, op. cit., n.

21.

ad art. 4 e n. 2 seg. ad art. 35; Ferrari,

op. cit., pag. 196 segg.).

Vero è

che la questione della prescrizione esula dal campo di applicazione della

Convenzione di Vienna (Brunner, op.

cit., n. 18 segg. ad art. 4; Tercier/Favre,

Les contrats spéciaux, Zurigo 2009, n. 1650 ). Ed è anche vero che

Svizzera e Italia non sono nemmeno parte alla Convenzione delle Nazioni Unite

sulla prescrizione in materia di vendita internazionale di merce del 14 luglio

1974.

e relativo Protocollo di modifica dell'11 aprile 1980, che fissa un unico

termine di prescrizione di quattro anni (Brunner,

op. cit., nota 187 ad art. 4 con rinvii; Schwenzer,

in: Schlechtriem/Schwenzer, Kommentar zum Einheitlichen UN-Kaufrecht, 4a ed., Monaco 2004, n. 28 ad art. 39 e nota 85). L'eccezione di

prescrizione va quindi risolta secondo le norme applicabili in base al diritto

internazionale privato (Tercier/ Favre, op.

cit., n. 1651) e quindi del diritto interno italiano (sopra, consid. 12).

Nondimeno –come si vedrà qui di seguito– l'applicazione delle norme nazionali

sulla prescrizione deve tenere conto della regolamentazione della Convenzione

di Vienna.

14.

L'art.

2946.

CCit stabilisce un termine di prescrizione ordinario dei diritti di dieci

anni, ma questo solo se la legge non dispone diversamente. D'altra parte, con

riferimento alla garanzia per vizi della cosa venduta, l'art. 1495 CCit prevede

invece che la relativa azione si prescrive nel termine di un anno dalla

consegna (comma 3). Ora, come si è appena visto, nel contesto del campo di applicazione

della Convenzione di Vienna ci si diparte da un'idea di “non conformità” della

merce che include anche fattispecie quali quella di un “aliud” (sopra,

consid. 13), principio che non può essere sovvertito da quelli che sono gli

orientamenti in materia di vendita sviluppati dal diritto interno (Brunner, op. cit., n. 21 ad art. 4).

Questo significa che, a fronte di una vendita a carattere internazionale, la

consegna di un “aliud” non costituisce un criterio determinante per

scostarsi dal termine di prescrizione specifico che il diritto interno applica

ai contratti di compravendita, a prescindere dai motivi per i quali la medesima

normativa assoggetti fattispecie nazionali analoghe ad un eventuale termine di

prescrizione ordinario (Brunner, loc.

cit.), come è segnatamente il caso per il diritto italiano (Cian/Trabucchi, Commentario breve al Codice

civile, Padova 2002, n. II/5 ad art. 1490). Se ne deve così dedurre che, a un

giudizio di verosimiglianza, nella misura in cui qualifica di “aliud” le

piastrelle che le ha fornito la società opponente e su questa circostanza fonda

la sua pretesa, la società sequestrante si avvale a torto dell'applicazione del

termine di prescrizione ordinario di dieci anni di cui all'art. 2946 CCit.

Invero, non

si può misconoscere che anche il termine di prescrizione di un anno previsto

per promuovere l'azione di garanzia secondo l'art. 1495 CCit mal si concilia con

il termine di denuncia di due anni di cui dispone il compratore giusta l'art.

39.

cpv. 2 CVIM per notificare al venditore la mancata conformità della merce

acquistata (Schwenzer, op. cit.,

n. 29 ad art. 39). Dovendosi ritenere che –come già detto– il diritto nazionale

interno non può ostacolare o vanificare l'attuazione di quelli che sono i principi

fissati dal diritto convenzionale internazionale, ne consegue che in questo

tipo di contesti anche il termine annuale di cui all'art. 1495 CCit non si

applica indistintamente tale e quale (cfr. sentenza 27 gennaio 2009 del

Tribunale di Bolzano, consid. 2, reperibile in: www.unilex.info/case.cfm?id= 1671). In quest'ottica, trattandosi

di commercio internazionale, la prassi si è segnatamente pronunciata nel senso

di adeguare eventuali termini di prescrizioni troppo brevi previsti dai diritti

interni nazionali uniformandoli –quantomeno– al termine di denuncia disposto dall'art.

39.

cpv. 2 CVIM, rispettivamente nel senso di far decorrere quel breve termine

di prescrizione solo ad avvenuta denuncia della non conformità della merce (cfr.

la problematica in rapporto al diritto interno svizzero e segnatamente al termine

di prescrizione di un anno dell'art. 210 vCO nel tenore in vigore fino al 31

dicembre 2012 [modificato da un termine di due rispettivamente cinque anni con

effetto dal 1° gennaio 2013: art. 210 cpv. 1 e 2 CO] in: Schwenzer, op. cit., n. 29 ad art. 39; Brunner, op. cit. n. 25 ad art. 4).

Ciò

detto, sempre a un giudizio di verosimiglianza, in concreto la pretesa della società

sequestrante sarebbe a ben vedere prescritta anche nell'ipotesi a lei più favorevole,

ovvero prolungando il termine di denuncia di due anni ai sensi dell'art. 39

cpv. 2 CVIM del termine di prescrizione stabilito dall'art. 1495 CCit. Nel caso

specifico in effetti la consegna della merce è intervenuta a maggio/giugno 2006

(sopra, consid. D), cui hanno fatto seguito le lettere di denuncia dei pretesi

difetti in data 19 luglio 2006 (doc. I/M) e di nuovo l'11 gennaio 2007 (doc.

I/E) da parte della società sequestrante, mentre la presa di posizione con cui

la società opponente escludeva ogni sua responsabilità per difetti dovuti al materiale

da lei fornito è del 26 ottobre 2006 (doc. I/O). E, visto che la stessa

reclamante riconduce all'istanza di conciliazione del 19 aprile 2012 il suo

primo tentativo di far valere in giudizio le proprie rivendicazioni di

risarcimento danni addebitate alla società opponente (istanza di sequestro,

pag. 3 n. 5 con rinvio al doc. G), a quel momento anche un'eventuale termine di

tre anni era ormai già decorso. Nel complesso pertanto la conclusione del Pretore

merita conferma con conseguente reiezione del reclamo. L'esito del presente

giudizio rende superflua ogni disamina riferita alla verosimile esistenza di

una causa di sequestro (art. 272 cpv. 1 n. 2 LEF) e di beni da sequestrare

(art. 272 cpv. 1 n. 3 LEF), presupposti che –pur non essendo stati esaminati

dal Pretore– la società sequestrante reputa adempiuti e che la società

opponente invece contesta.

Sulle

spese giudiziarie

15.

In

questa sede le spese processuali (art. 95 cpv. 2 CPC; 48 e 61 cpv. 1 OTLEF),

insieme all'obbligo di rifondere un'indennità (art. 95 cpv. 3 CPC) in base al

Regolamento sulle ripetibili (RL 3.1.1.7.1), seguono la soccombenza della

società reclamante (art. 106 cpv. 1 CPC).

Ai fini

dell'indicazione dei rimedi giuridici esperibili sul piano federale, il valore

litigioso determinante (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF) è di fr. 42'346.–.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati

gli art. 271 segg. LEF, 59 e 60, 95 cpv. 2 e 3 CPC, 106 cpv. 1 e 319 segg. CPC,

48 e 61 cpv. 1 OTLEF, il Regolamento sulle ripetibili e la LTF;

pronuncia: 1. Il reclamo

è respinto.

2. La

tassa di giustizia per il reclamo, di fr. 400.–, già anticipata dalla società

reclamante, resta a suo carico con l'obbligo di rifondere a CO 1, __________,

fr. 1'000.– a titolo di ripetibili.

3. Notificazione a:

– PA 1;

– PA 2.

Comunicazione

alla Pretura __________.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Giacché il

valore litigioso della vertenza è di fr. 42'346.–, contro la presente decisione

è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 72 e segg. LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster