14.2013.59
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5 agosto 2013Italiano29 min
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Numero d'incarto:
14.2013.59
Data decisione, Autorità:
05.08.2013, CEF
Titolo:
Tempestività dell'opposizione a sequestro. Eccezione di prescrizione di una pretesa di risarcimento per fornitura di piastrelle difettose dall'Italia. La Convenzione di Vienna (1980) non distingue difetti da aliud. Per l'azione di garanzia vale il termine di un anno giusta il diritto italiano
COSE MOBILI
DIRITTO APPLICABILE
GARANZIA PER I DIFETTI DELLA COSA
OPPOSIZIONE AL DECRETO DI SEQUESTRO
OPPOSIZIONE AL SEQUESTRO
PRESCRIZIONE
TEMPESTIVITÀ DELL'OPPOSIZIONE
VEROSIMIGLIANZA DEL CREDITO
VIZIO DI UN PRODOTTO
art. 59 cpv. 1 CPC
art. 60 CPC
art. 2segg. CVIM
art. 3 CVIM
art. 35 CVIM
art. 39 cpv. 2 CVIM
art. 118 cpv. 1 LDIP
art. 34 LEF
art. 66 cpv. 3 LEF
art. 272 cpv. 1 LEF
art. 272 cpv. 1 cf. 1 LEF
art. 276 cpv. 2 LEF
art. 278 cpv. 1 LEF
art. 278 cpv. 3 LEF
Incarto n.
14.2013.59
Lugano
5 agosto 2013
SL/fp/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
Jaques e Epiney-Colombo
vicecancelliera:
Locatelli
statuendo sulla causa a procedura sommaria in materia
di sequestro promossa davanti alla Pretura __________, con opposizione 1°
ottobre 2012 (inc. SO.2012.4237) da
CO 1
(patrocinata dall' PA 2)
contro
il sequestro 26
luglio 2012 (inc. SO.2012.3241) (n° __________) richiesto nei suoi confronti
da
RE 1
(patrocinata dall' PA 1)
in cui il Pretore __________, con decisione 3 aprile 2013, ha accolto l'opposizione e conseguentemente annullato il sequestro, ponendo tasse, spese e
ripetibili a carico di RE 1;
reclamante la società RE 1 con allegato 15 aprile 2013 in cui chiede la riforma del giudizio impugnato nel senso di respingere l'opposizione e
confermare il sequestro, protestate spese, tasse e ripetibili, nonché, in via
principale, la concessione dell'effetto sospensivo o, in via subordinata, la
pronuncia di un ordine di prestazione di una garanzia di fr. 42'346.– oltre
interessi del 5% dal 2 novembre 2007;
preso atto delle osservazioni [correttamente: risposta
al reclamo] 21 maggio 2013 della società opponente che ne propone la reiezione,
con protesta di tasse, spese e ripetibili;
richiamata la decisione presidenziale del 16 aprile
2013 che ha dichiarato irricevibile la contestuale domanda di conferimento
dell'effetto sospensivo;
letti ed esaminati atti e documenti;
ritenuto
in fatto: A. Con istanza 25 luglio 2012 diretta contro CO 1, RE 1 ha chiesto al Pretore __________, in base all'art. 271 cpv. 1 n. 4 LEF, di porre sotto sequestro “il
credito stabilito con decisione 5 ottobre 2009 del Tribunale di __________, di
Euro 13'943.93 oltre interessi e Euro 2'000.– oltre spese, a favore di CO 1”, presso “RE 1 c/o __________”, a tutela di un credito di fr. 42'346.– oltre interessi
al 5% dal 2 novembre 2007.
B. La
società sequestrante si pretende titolare verso CO 1 di pretese per
risarcimento danni da essa patiti nel contesto di una fornitura di piastrelle
da parte della società italiana, da impiegare quale rivestimento di una vasca
piscina presso un'abitazione privata in Svizzera ma rivelatesi inadatte a tale
scopo. Il 19 aprile 2012 aveva dato avvio davanti alla Pretura __________, alla
procedura di conciliazione sfociata nell'autorizzazione ad agire 13 giugno
2012, cui era seguita il 25 luglio 2012 la relativa petizione che quantificava
la sua richiesta di giudizio in fr. 42'346.– oltre interessi del 5% (spese di
posa e smantellamento delle piastrelle) ed Euro 5'878.58 oltre interessi del 5%
(costo della piastrelle). L'interessata ha individuato la causa del sequestro
nel legame sufficiente con la Svizzera giusta l'art. 271 cpv. 1 n. 4 LEF, visto
che competente a decidere sul risarcimento era appunto il tribunale svizzero,
luogo dove l'evento dannoso si era verificato. Oggetto di sequestro era poi un
credito di fr. 19'988.40 della società debitrice verso la società sequestrante
in forza di una sentenza italiana riconosciuta e dichiarata esecutiva in Svizzera.
C. Il
26 luglio 2012, il Pretore __________ ha ordinato il sequestro, così come richiesto.
D. Il
1° ottobre 2012, CO 1 ha interposto opposizione al sequestro, contestando la verosimile
esistenza del credito, della causa e dei beni da sequestrare. La società
opponente ha respinto ogni addebito per risarcimento danni ed eccepito
l'intervenuta prescrizione del credito, come altresì sostenuto nella sua
risposta 13 settembre 2012 relativa alla causa di merito. Le piastrelle erano
state consegnate “franco fabbrica” al trasportatore in Italia della
società sequestrante a maggio/giugno 2006. E l'azione di garanzia per difetti
giusta il diritto italiano (art. 1495 comma 3 CCit, per il rinvio dell'art. 118
LDIP alla Convenzione dell'Aia del 15 giugno 1955 concernente la legge
applicabile ai contratti di compravendita a carattere internazionale di cose
mobili corporee –come peraltro nel diritto svizzero (art. 210 vCO)– prevedeva
un termine di prescrizione di un anno dalla consegna dell'oggetto venduto, che
all'inoltro dell'istanza di conciliazione era oramai decorso. Non vi era poi legame
sufficiente con la Svizzera poiché la competenza a decidere spettava ai
tribunali italiani (art. 2 cpv. 1 CLug [foro al domicilio del debitore] e art.
5 cpv. 1 CLug [foro alternativo del luogo di esecuzione]) e non tornava
applicabile il diritto svizzero. Infine, la compensazione di un credito in
risarcimento danni con un proprio debito ledeva l'art. 81 LEF.
All'udienza
di discussione dell'11 marzo 2013 la società opponente ha ribadito le sue
richieste. Dal canto suo la società sequestrante ha anzitutto contestato la tempestività
dell'opposizione. L'interessata ha quindi rilevato che l'entità del danno causato
dalle piastrelle era documentato da una perizia, e che la relativa pretesa sottostava
alla prescrizione decennale –non annuale– dell'art. 2946 CCit in quanto, trattandosi
di merce diversa da quella pattuita, la consegna di piastrelle costituiva un “aliud
pro alio”. La Svizzera valeva quale luogo di conclusione del contratto di
compravendita, di esecuzione effettiva della prestazione (art. 5 cpv. 1 lett. b
CLug), dove si era verificato il danno e dove la società sequestrante aveva la
sede. Di qui, la competenza dei tribunali svizzeri e il legame sufficiente
secondo l'art. 271 cpv. 1 n. 4 LEF. Infine, titolare del credito sequestrato
era la società opponente e il relativo importo era stato depositato all'ufficio
esecuzioni.
La
società opponente ha contestato la pretesa intempestività dell'opposizione, ed
ha altresì avversato l'applicazione della prescrizione decennale visto che la Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di compravendita
internazionale di merci dell'11 aprile 1980 (CVIM)
trattava l'“aliud” alla stregua di un difetto. L'interessata ha inoltre
chiesto il versamento di una garanzia secondo l'art. 273 LEF per un importo
pari agli interessi di mora maturati sul credito sequestrato dal giorno del suo
deposito presso l'UE. La società sequestrante ha ribadito i suoi argomenti.
E. Con
decisione 3 aprile 2013 il Pretore __________, ha accolto l'opposizione e annullato
il sequestro. Il primo giudice ha ritenuto che la società opponente era stata informata
del provvedimento in data 19 settembre 2012, di modo che il termine di dieci
giorni per proporre opposizione era venuto a scadere il 1° ottobre 2012. Mancando
la prova del contrario, l'atto risultava quindi tempestivo. Sulla base della
perizia e dei documenti prodotti, i danni riconducibili alle piastrelle e la
loro quantificazione erano da considerare verosimili. Per contro, non era
verosimile la tesi dell'“aliud pro alio”, ovvero che il lotto di
piastrelle fornito fosse di tipo diverso da quello pattuito. Da non escludere
poi che i danni fossero da ricondurre a modalità di posa errate. Ciò detto, non
trattandosi di consegna di un prodotto diverso, la richiesta di risarcimento
danni ricadeva nel termine di prescrizione di un anno giusta l'art. 1495 comma
3 CCit. Di modo che l'opposizione era fondata e rendeva priva d'oggetto la domanda
di garanzia giusta l'art. 273 LEF.
F. Con
il presente reclamo 15 aprile 2013 la società sequestrante chiede di respingere
l'opposizione e confermare il sequestro. A suo dire, le piastrelle fornite
dalla società opponente non erano adatte a fungere da rivestimento per una vasca
piscina e, pertanto, costituivano un “aliud pro alio”. Conseguentemente,
la pretesa di risarcimento danni –già oggetto di una causa di merito–
sottostava ai principi di prescrizione validi secondo il diritto e la prassi
italiani, che facevano rientrare nel concetto di “aliud pro alio” non solo
la consegna di un oggetto diverso da quello pattuito, bensì anche quella di un oggetto
privo delle caratteristiche necessarie a soddisfare i bisogni dell'acquirente.
Come tale valeva quindi il termine di prescrizione decennale e non quello più
breve di un anno secondo l'art. 1495 CCit. La sede in Svizzera della società
sequestrante, luogo di conclusione del contratto, di esecuzione della
prestazione e di realizzazione del danno, rendeva poi verosimile il legame
sufficiente giusta l'art. 271 cpv. 1 n. 4 LEF e il denaro sequestrato era della
società opponente. Infine e ad ogni modo, l'opposizione non era stata
tempestiva in quanto il sequestro era già stato formalmente notificato il 27
luglio 2012.
G. Della
risposta al reclamo formulata dalla società opponente si dirà, per quanto necessario, nel seguito.
in diritto: 1. La decisione del giudice del sequestro –sia essa di annullamento
o di conferma del sequestro (Reiser, in:
Basler Kommentar, SchKG II, 2a ed., Basilea 2010, n. 44-45 ad art.
278)– che statuisce sull'opposizione (ai sensi dell'art. 278 cpv. 1 LEF) interposta
dal debitore destinatario del sequestro o da un terzo può essere impugnata
davanti all'autorità giudiziaria superiore (art. 278 cpv. 3 primo periodo LEF),
nel Cantone Ticino la Camera di esecuzione e fallimenti (art. 48 lett. e n. 1
LOG) con il rimedio del reclamo a prescindere dal valore litigioso (art. 251
lett. a, 309 lett. b n. 6 e 319 lett. a CPC). L'autorità superiore deve
verificare –sulla base delle allegazioni e dei documenti prodotti dalle
parti– se nel caso concreto in relazione al realizzarsi delle condizioni del
sequestro addotte dal creditore –e contestate da controparte– è raggiunto il
grado di verosimiglianza necessario per mantenere il provvedimento
conservativo, atteso che in caso negativo annullerà la decisione del giudice di
prime cure che ha confermato il sequestro rispettivamente confermerà la decisione
che lo ha annullato, riservate soluzioni intermedie (Amonn/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und
Konkursrechts, 8a ed., Berna 2008, n. 74 ad § 51; Reeb, Les mesures provisoires dans la
procédure de poursuite, in: ZSR 1997/II, pag. 482).
2. Il
termine per l'inoltro del reclamo è di dieci giorni (art. 321 cpv. 2 CPC).
Eventuali osservazioni al reclamo devono poi ossequiare il medesimo termine
(art. 322 cpv. 2 CPC).
Proposto lunedì 15 aprile 2013 avverso la sentenza datata 3 aprile
2013 notificata lo stesso giorno e recapitata alla società sequestrante l'indomani,
il reclamo ossequia il termine di dieci giorni (art. 142 e 143 CPC, per il rinvio
dell'art. 31 LEF) ed è così ammissibile. L'impugnazione, notificata il 7 maggio
2013, è giunta alla società opponente il giorno dopo, di modo che anche la risposta
al reclamo spedita il 21 maggio 2013, ossia il giorno dopo il lunedì di
Pentecoste, risulta tempestiva (art. 142 e 143 CPC, per rinvio dell'art. 31
LEF).
3. Le decisioni in materia di concessione di sequestro, in quanto
sottostanno alla procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), sono rette dalla
massima dispositiva (art. 58 cpv. 2 CPC), dal principio attitatorio (art. 55
cpv. 1 CPC) nonché dalle massime di celerità (Stoffel,
in: Basler Kommentar, SchKG
II, 2a ed., Basilea 2010, n. 56 ad art. 272) e di concentrazione (Stoffel, op. cit., n. 54 ad art. 272).
Detto altrimenti, il giudice non agisce d'ufficio, ma esamina solo ciò che è
stato allegato e decide unicamente in base alle prove addotte e che possono
essere assunte seduta stante (“Beweismittelbeschränkung”) (Mazan, in: Basler Kommentar,
Schweizerische Zivilprozessordnung, Basilea 2010, n. 8 ad art. 251; Stoffel, op. cit., n. 54 ad art. 272),
salvo che il fatto allegato sia stato ammesso o non contestato dalla
controparte non contumace o sia notorio (art. 150 cpv. 1, 151 e 254 CPC; CEF 8
settembre 2011 inc. 14.2011.113 consid. 6.5).
Il
giudice può accontentarsi della semplice verosimiglianza dei fatti ed esaminare
sommariamente i punti di diritto nella misura compatibile con l'esigenza di
celerità (art. 272 cpv. 1 LEF; Hohl,
La réalisation du droit et les procédures rapides, tesi Friborgo 1997, n. 453; Gilliéron, Le séquestre dans la LP
révisée, in: BlSchK 1995, pag. 133, B; Piégai,
La protection du débiteur et des tiers dans le nouveau droit du séquestre, tesi
Losanna 1997, pag. 212; Artho von Gunten,
Die Arresteinsprache, tesi Zurigo 2001, pag. 85 segg.). Il giudice apprezza
liberamente le prove (art. 157 CPC).
Inoltre,
Fatti
i principi di celerità e di concentrazione impongono in particolare alle parti
alte esigenze di motivazione per poter giungere a un giudizio sollecito. Esse
devono sostanziare le loro tesi con riferimenti puntuali e d'immediato
riscontro nei documenti (o, eccezionalmente, nelle altre prove) che reputano
determinanti.
4. Vi è verosimiglianza quando esiste una certa probabilità
che i fatti allegati corrispondano al vero (Piégai,
op. cit., n. 792, p. 173). Secondo questa Camera, la verosimiglianza è data a
due condizioni cumulative (CEF 15 maggio 2002 inc. n. 14.2002.6 consid.
1.5d):
– che vi sia un “inizio di
prova” (“commencement de preuve”, DTF 107 III 36, 39 e 40, cons. 3 e 5; Stoffel, op. cit., n. 4-7 ad art. 272),
ossia indizi oggettivi e concreti a conforto della tesi del sequestrante;
– che dall'esame degli
allegati e dei mezzi di prova si ricavi l'impressione che i fatti rilevanti per
il giudizio si siano comunque realizzati, pur senza poter escludere la
probabilità nello stesso ordine di grandezza di una realtà di segno opposto;
detto altrimenti, vi è verosimiglianza (semplice) quando sono possibili anche
altre soluzioni altrettanto probabili; viceversa, un fatto è da ritenere inverosimile,
quando si ha la netta impressione che i fatti si siano svolti diversamente da
quanto affermato dal sequestrante.
5. Secondo
l'art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l'applicazione
errata del diritto (lett. a) che l'accertamento manifestamente errato dei fatti
(lett. b).
Ora,
giusta l'art. 272 cpv. 1 LEF, il sequestro
viene concesso dal giudice del luogo
dell'esecuzione o dal giudice del luogo in cui si trovano i beni, purché il creditore
renda verosimile l'esistenza:
1. del credito;
Considerandi
2.
di una causa di sequestro;
3.
di beni appartenenti al
debitore.
In
concreto, la società reclamante ribadisce la verosimile esistenza di un credito
a suo favore (reclamo, pag. 5 segg. n. 4) esigibile e non prescritto, oltre a
quella della causa del sequestro individuata nell'art. 271 cpv. 1 n. 4 LEF
(reclamo, pag. 7 n. 4) e a quella di beni appartenenti alla società debitrice
(reclamo, pag. 8 n. 4). Anche in questa sede, l'interessata contesta poi la
tempestività dell'opposizione presentata dalla controparte (reclamo, pag. 8 n.
5), dolendosi del mancato ossequio dell'art. 278 cpv. 1 LEF.
Sulla
tempestività dell'opposizione
6.
Il
termine di dieci giorni di cui all'art. 278 cpv. 1 LEF decorre dalla notifica
del decreto e del verbale di sequestro al debitore (art. 276 cpv. 2 LEF), che
non va intesa quale “notifica” ai sensi degli art. 64 segg. LEF (prescritta in
linea di principio per precetto esecutivo e comminatoria di fallimento) ma come
“comunicazione” ai sensi dell'art. 34 LEF, norma che prescrive l'invio per
lettera raccomandata o per consegna contro ricevuta (art. 276 cpv. 2 LEF e art.
34.
LEF), fermo restando nondimeno l'applicazione analogica di certe norme
valide in caso di notifica (Jaques, De
la notification des actes de poursuite, in: BlSchK [75°] 2011 pag. 177 segg.;
CEF 31 marzo 2011 inc. 14.2011.12 consid. 8). Trattandosi di un debitore
domiciliato all'estero, per analogia con l'art. 66 cpv. 3 LEF, la notifica
avviene per mezzo delle autorità di quel luogo o -in quanto un trattato
internazionale lo preveda oppure lo Stato sul territorio del quale deve
avvenire la notifica lo ammetta- per posta (dettagli reperibili in: Jaques, op. cit., pag. 189 seg. e 191;
CEF 31 marzo 2011 inc. 14.2011.12 consid. 8).
7.
Il
Pretore ha considerato che la società opponente aveva saputo del sequestro il
19.
settembre 2012 contestualmente alla lettera con cui il 18 settembre 2012
(doc. 1) il patrocinatore della società sequestrante l'aveva informata di non
poter dar seguito al pagamento del debito a suo carico in quanto la pretesa era
oggetto di sequestro. E, per il primo giudice, nulla indicava che ne avesse
preso conoscenza prima di allora. Il termine di dieci giorni per l'opposizione,
scaduto sabato 29 settembre 2012 ma protrattosi a lunedì 1° ottobre 2012, era
quindi ossequiato (decisione impugnata, pag. 5 consid. 4). La società
reclamante contesta questa sua conclusione, evidenziando di avere “prodotto
al Giudice di prima istanza i seguenti mezzi di prova, i quali dimostrano che
l'opposizione è intempestiva” e rinviando, in tal senso, ai doc. J, N e al
richiamo dell'incarto del sequestro dall'Ufficio di esecuzione __________ che
aveva richiesto in sede di udienza “al fine di determinare se nell'incarto
vi fossero tracce [d]ella pretesa notifica del sequestro, prova che però il
Giudice non ha amministrato”, per poi concludere che “a fronte di quanto
precede e delle prove agli atti e di quelle richieste e non amministrate, si
ritiene che la non tempestività dell'opposizione sia stata dimostrata dalla
sequestrante” (reclamo, pag. 9 n. 5).
8.
Ora, l'art. 59 cpv. 1 CPC consente al giudice di entrare nel
merito dell'azione o dell'istanza solo se sono dati i presupposti processuali
–l'elenco di cui al cpv. 2 non è esaustivo (Gehri,
in: Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Basilea 2010,
n. 2 ad art. 59)– che egli deve esaminare d'ufficio (art. 60 CPC). Fra questi
rientra anche l'ossequio del termine di dieci giorni per proporre opposizione
giusta l'art. 278 cpv. 1 LEF (Zingg, in: Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung,
Band I, Berna 2012, n. 165 ad art. 59; Artho
Von Gunten, Die Arresteinsprache, tesi, Zurigo 2001, pag. 59). In assenza di un presupposto processuale, il giudice emanerà una
decisione di non entrata in materia (Gehri,
op .cit., n. 3 ad art. 59 e n. 2 e 11 ad art. 60). Come tale l'esame d'ufficio
non esonera le parti dall'allegare i fatti e dall'addurre prove a sostegno del
preteso difetto o della pretesa esistenza dei presupposti processuali (Gehri, op. cit., n. 10 ad art. 60), e
prescinde dal tipo di procedura e dal grado di giudizio in cui ci si trova (Zingg, op. cit., n. 19 e n. 34 ad art.
60). Trattandosi di procedura sommaria poi, oltre ai documenti sono ammissibili
anche gli altri mezzi di prova (art. 254 cpv. 2 lett. c CPC).
9.
Ora,
la mancata tempestività dell'opposizione al sequestro è stata pacificamente
eccepita dalla società reclamante in primo grado, questione su cui il Pretore
ha ritenuto di pronunciarsi senza esprimersi sulla richiesta di richiamo
d'incarto dal competente ufficio di esecuzione. E, in questa sede,
l'interessata ripropone la medesima censura (sopra, consid. 7). Dal canto suo,
e a sua volta, davanti a questa Camera la società opponente richiama
esplicitamente l'incarto “dall'UEF __________ relativo al sequestro n. __________”,
evidenziando che “gli atti presenti nel relativo incarto dell'UEF confermano
questo fatto, poiché nulla è riportato riguardo a una notifica del sequestro a CO
1.
precedente il 19 settembre 2012” (risposta al reclamo, pag. 8 ad 5). In
queste condizioni, nulla osta a che questa Camera provveda di moto proprio alle
opportune verifiche presso il suddetto ufficio senza ulteriore notifica alle parti.
10.
In
concreto dagli accertamenti esperiti da questa Camera emerge che il decreto di
sequestro n. __________ è stato consegnato dalla Pretura all'Ufficio di
esecuzione in data 27 luglio 2012 (cfr. anche la nota nell'incarto della
Pretura n. SO.2012.3241). Lo stesso giorno, in esecuzione di quel
provvedimento, l'ufficio ha quindi provveduto a sequestrare il “credito
vantato nei confronti della RE 1, __________, stabilito con decisione
[5].10.2009 del Tribunale __________, di Euro 13'943.93 oltre interessi e Euro
2'000.– oltre spese, a favore di CO 1, __________, il tutto sino a concorrenza
dell'importo posto in esecuzione” (cfr. verbale di sequestro, sul retro del
relativo decreto, nell'inc. 14.2013.59). Dall'incarto risulta poi che decreto e
verbale di sequestro sono stati trasmessi alla società opponente –su richiesta via
fax del medesimo giorno (cfr. richiesta e relativa conferma d'invio, nell'inc.
14.2013
)– il 20 settembre 2012, e che l'ufficio avrebbe provveduto ad una
loro formale spedizione il 21 settembre 2012 (cfr. attestazione tramite timbro
su decreto e verbale di sequestro, nell'inc. 14.2013.59). Nulla di più. A
fronte di ciò, dovendo incombere semmai all'ufficio l'onere di provare
l'avvenuta formale notifica di un atto, non sussistono elementi oggettivi per
mettere in discussione l'affermazione della società opponente che la fa
risalire al 19 settembre 2012, e confermare quindi la tempestività dell'opposizione
spedita il 1° ottobre 2012 e giunta alla Pretura __________ l'indomani (cfr.
timbro esibito n. __________ apposto sulla prima pagina dell'opposizione, nell'inc.
SO.2012.4237).
È
segnatamente vano il tentativo della società reclamante di pretendere che la
notifica del decreto e del verbale di sequestro sia già avvenuta il 27 luglio
2012.
(reclamo, pag. 9 n. 5). In effetti, quella relativa al modulo di “notificazione
del sequestro di un credito (art. 99 e 275 LEF)” (doc. J: l'indicazione in
alto a destra “Sequestro no. __________” dovendo essere ricondotta a un
errore di scrittura e intesa quale “Sequestro no. __________”) non
corrisponde al formale avviso giusta l'art. 276 cpv. 2 LEF del provvedimento
alla società sequestrata, da cui decorre il termine di dieci giorni per
l'opposizione (Meier-Dieterle,
Arrestpraxis ab 1. Januar 2011, in: AJP/PJA 10/2010 pag. 1221 n. 65 e 70). Del
resto nulla indica che l'opponente abbia avuto conoscenza di tale modulo, che
era indirizzato alla sequestrante nella sua qualità di terza debitrice.
Peraltro, dalla notifica di quel modulo non si può nemmeno desumere che la
stessa sia avvenuta contemporaneamente a quella del decreto e del verbale di
sequestro (Meier-Dieterle, op.
cit., pag. 1221 nota 86), giacché la reclamante non dimostra e nemmeno allega
di aver ricevuto tali atti, nella sua qualità di sequestrante, già nel luglio
2012.
Ne consegue che, al riguardo, il reclamo è infondato e va respinto.
Sull'esistenza
del credito
11.
Il
Pretore ha ritenuto verosimili, in forza della perizia di parte e dei documenti
agli atti, i danni riconducibili alla fornitura di piastrelle da parte della
società opponente e la loro quantificazione (decisione impugnata, pag. 5 nel
mezzo consid. 5). Preso atto che per entrambe le parti era applicabile il
diritto italiano, egli ha evidenziato che nulla indicava che le piastrelle
fornite differissero da quelle indicate nel manuale tecnico di cui al doc. I/C
o che le parti si fossero accordate sulla consegna di uno specifico tipo di
piastrella, e nemmeno vi era modo di stabilire se i danni erano dovuti al genere
di piastrella o a errori di posa. Non era quindi possibile considerare la
controversa fornitura di piastrelle quale consegna di un “aliud pro alio”,
cui sarebbe tornato applicabile il termine di prescrizione decennale
dell'art. 2946 CCit (decisione impugnata, pag. 5 in basso consid. 5). Trattandosi di difetti e non di un prodotto diverso, la pretesa era sottoposta
a quello annuale di cui all'art. 1495 comma 3 CCit, e quindi nel caso specifico
era ormai prescritta (decisione impugnata, pag. 6 consid. 5).
La
società reclamante obietta che, nell'ambito della causa di merito per il risarcimento
del preteso danno pendente davanti alla Pretura __________, la questione
relativa alla prescrizione è parimenti oggetto di controversia (reclamo, pag. 5 in basso n. 4). L'interessata contesta l'applicazione dell'art. 1495 CCit –e quindi del termine di
prescrizione di un anno– e ribadisce che l'istituto dell'“aliud pro alio”,
quale andava qualificata la fornitura di piastrelle da lei acquistata, nel
diritto italiano sottostà al termine di prescrizione ordinario di dieci anni
(reclamo, pag. 6 seg. n. 4).
12.
Il
Pretore ha esaminato la fattispecie in base al diritto italiano. Ciò detto,
l'esistenza di una fattispecie internazionale che vede la società sequestrante
con sede legale a __________ in Svizzera nel ruolo di acquirente di una partita
di piastrelle, e la società opponente con sede legale a __________ in Italia in
quello di venditrice, è pacifica. In assenza di pattuizioni, la compravendita
di cose mobili corporee è retta (per rinvio dell'art. 118 cpv. 1 LDIP) dalla
Convenzione dell'Aia del 15 giugno 1955 concernente la legge applicabile ai
contratti di compravendita a carattere internazionale di cose mobili
(Convenzione dell'Aia: RS 0.221.211.4) –cui accenna la società opponente
(risposta al reclamo, pag. 4 ad 4)– di cui sia la Svizzera (dal 27 ottobre
1972) che l'Italia (dal 1° settembre 1964) sono parti. E l'art. 3 cpv. 1 di
questa normativa fa riferimento alla legge interna del paese in cui il
venditore ha dimora abituale allorquando assume l'ordinazione, ovvero in
concreto quella italiana.
L'Italia
(dal 1° gennaio 1988) e la Svizzera (dal 1° marzo 1991) sono parimenti parte
alla Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di compravendita
internazionale di merci dell'11 aprile 1980 (Convenzione di Vienna, CVIM: RS
0.221.211
) –altresì menzionata dalla società opponente (risposta al reclamo,
pag. 5 ad 4)– applicabile fra l'altro anche in caso di vendita di merce
destinata ad essere poi stabilmente collegata ad esempio ad un bene immobile
come parte integrante dello stesso (art. 3 CVIM; Brunner, UN-Kaufrecht-CSIG, Berna 2004, n. 4 e 6 ad art. 3; Ferrari, La vendita internazionale,
Padova 1997, pag. 123), eventualità che nella fattispecie è realizzata giacché
la controversia riguarda la fornitura di piastrelle da parte della società opponente
che si sono rivelate non idonee all'uso a cui erano destinate in quanto –a
detta della società reclamante– diversamente dalle garanzie ricevute non
potevano servire da rivestimento per una piscina (reclamo, pag. 5 n. 4). In
questo contesto, la Convenzione dell'Aia resta quindi determinante –eccezion
fatta per l'art. 6 CVIM– nelle questioni che non sono regolate dalla Convenzione
di Vienna (art. 2-5 CVIM; Brunner, op.
cit., n. 11 ad “Einleitung”; Amstutz/Peter
Vogt/Wang, in: BSK, Internationales Privatrecht, 2a ed., Basilea 2007, n. 4 ad art. 118; Keller/Kren Kostkiewicz, in:
ZK zum IPRG, 2a ed., Zurigo 2004, n. 24 ad art.
118).
13.
Per
la società reclamante le piastrelle fornite difettavano di una caratteristica
per essa necessaria, con la conseguenza che il suo interesse al loro acquisto
era venuto meno. Pertanto bisognava considerare realizzata la fattispecie dell'“aliud
pro alio” cui, secondo il diritto italiano, tornava applicabile il termine
di prescrizione ordinario di dieci anni (reclamo, pag. 6 seg. n. 4). Se non che
la Convenzione di Vienna non distingue affatto tra difetti di un oggetto
venduto e l'istituto dell'“aliud pro alio”. L'art. 35 CVIM assimila in
effetti in un unico concetto i vizi di conformità che attengono alla quantità,
alla qualità, al tipo ed all'imballaggio della merce così fornita, fra cui
rientrano appunto anche le casistiche dell'“aliud” e dell'“aliud pro
alio” (Brunner, op. cit., n.
21.
ad art. 4 e n. 2 seg. ad art. 35; Ferrari,
op. cit., pag. 196 segg.).
Vero è
che la questione della prescrizione esula dal campo di applicazione della
Convenzione di Vienna (Brunner, op.
cit., n. 18 segg. ad art. 4; Tercier/Favre,
Les contrats spéciaux, Zurigo 2009, n. 1650 ). Ed è anche vero che
Svizzera e Italia non sono nemmeno parte alla Convenzione delle Nazioni Unite
sulla prescrizione in materia di vendita internazionale di merce del 14 luglio
1974.
e relativo Protocollo di modifica dell'11 aprile 1980, che fissa un unico
termine di prescrizione di quattro anni (Brunner,
op. cit., nota 187 ad art. 4 con rinvii; Schwenzer,
in: Schlechtriem/Schwenzer, Kommentar zum Einheitlichen UN-Kaufrecht, 4a ed., Monaco 2004, n. 28 ad art. 39 e nota 85). L'eccezione di
prescrizione va quindi risolta secondo le norme applicabili in base al diritto
internazionale privato (Tercier/ Favre, op.
cit., n. 1651) e quindi del diritto interno italiano (sopra, consid. 12).
Nondimeno –come si vedrà qui di seguito– l'applicazione delle norme nazionali
sulla prescrizione deve tenere conto della regolamentazione della Convenzione
di Vienna.
14.
L'art.
2946.
CCit stabilisce un termine di prescrizione ordinario dei diritti di dieci
anni, ma questo solo se la legge non dispone diversamente. D'altra parte, con
riferimento alla garanzia per vizi della cosa venduta, l'art. 1495 CCit prevede
invece che la relativa azione si prescrive nel termine di un anno dalla
consegna (comma 3). Ora, come si è appena visto, nel contesto del campo di applicazione
della Convenzione di Vienna ci si diparte da un'idea di “non conformità” della
merce che include anche fattispecie quali quella di un “aliud” (sopra,
consid. 13), principio che non può essere sovvertito da quelli che sono gli
orientamenti in materia di vendita sviluppati dal diritto interno (Brunner, op. cit., n. 21 ad art. 4).
Questo significa che, a fronte di una vendita a carattere internazionale, la
consegna di un “aliud” non costituisce un criterio determinante per
scostarsi dal termine di prescrizione specifico che il diritto interno applica
ai contratti di compravendita, a prescindere dai motivi per i quali la medesima
normativa assoggetti fattispecie nazionali analoghe ad un eventuale termine di
prescrizione ordinario (Brunner, loc.
cit.), come è segnatamente il caso per il diritto italiano (Cian/Trabucchi, Commentario breve al Codice
civile, Padova 2002, n. II/5 ad art. 1490). Se ne deve così dedurre che, a un
giudizio di verosimiglianza, nella misura in cui qualifica di “aliud” le
piastrelle che le ha fornito la società opponente e su questa circostanza fonda
la sua pretesa, la società sequestrante si avvale a torto dell'applicazione del
termine di prescrizione ordinario di dieci anni di cui all'art. 2946 CCit.
Invero, non
si può misconoscere che anche il termine di prescrizione di un anno previsto
per promuovere l'azione di garanzia secondo l'art. 1495 CCit mal si concilia con
il termine di denuncia di due anni di cui dispone il compratore giusta l'art.
39.
cpv. 2 CVIM per notificare al venditore la mancata conformità della merce
acquistata (Schwenzer, op. cit.,
n. 29 ad art. 39). Dovendosi ritenere che –come già detto– il diritto nazionale
interno non può ostacolare o vanificare l'attuazione di quelli che sono i principi
fissati dal diritto convenzionale internazionale, ne consegue che in questo
tipo di contesti anche il termine annuale di cui all'art. 1495 CCit non si
applica indistintamente tale e quale (cfr. sentenza 27 gennaio 2009 del
Tribunale di Bolzano, consid. 2, reperibile in: www.unilex.info/case.cfm?id= 1671). In quest'ottica, trattandosi
di commercio internazionale, la prassi si è segnatamente pronunciata nel senso
di adeguare eventuali termini di prescrizioni troppo brevi previsti dai diritti
interni nazionali uniformandoli –quantomeno– al termine di denuncia disposto dall'art.
39.
cpv. 2 CVIM, rispettivamente nel senso di far decorrere quel breve termine
di prescrizione solo ad avvenuta denuncia della non conformità della merce (cfr.
la problematica in rapporto al diritto interno svizzero e segnatamente al termine
di prescrizione di un anno dell'art. 210 vCO nel tenore in vigore fino al 31
dicembre 2012 [modificato da un termine di due rispettivamente cinque anni con
effetto dal 1° gennaio 2013: art. 210 cpv. 1 e 2 CO] in: Schwenzer, op. cit., n. 29 ad art. 39; Brunner, op. cit. n. 25 ad art. 4).
Ciò
detto, sempre a un giudizio di verosimiglianza, in concreto la pretesa della società
sequestrante sarebbe a ben vedere prescritta anche nell'ipotesi a lei più favorevole,
ovvero prolungando il termine di denuncia di due anni ai sensi dell'art. 39
cpv. 2 CVIM del termine di prescrizione stabilito dall'art. 1495 CCit. Nel caso
specifico in effetti la consegna della merce è intervenuta a maggio/giugno 2006
(sopra, consid. D), cui hanno fatto seguito le lettere di denuncia dei pretesi
difetti in data 19 luglio 2006 (doc. I/M) e di nuovo l'11 gennaio 2007 (doc.
I/E) da parte della società sequestrante, mentre la presa di posizione con cui
la società opponente escludeva ogni sua responsabilità per difetti dovuti al materiale
da lei fornito è del 26 ottobre 2006 (doc. I/O). E, visto che la stessa
reclamante riconduce all'istanza di conciliazione del 19 aprile 2012 il suo
primo tentativo di far valere in giudizio le proprie rivendicazioni di
risarcimento danni addebitate alla società opponente (istanza di sequestro,
pag. 3 n. 5 con rinvio al doc. G), a quel momento anche un'eventuale termine di
tre anni era ormai già decorso. Nel complesso pertanto la conclusione del Pretore
merita conferma con conseguente reiezione del reclamo. L'esito del presente
giudizio rende superflua ogni disamina riferita alla verosimile esistenza di
una causa di sequestro (art. 272 cpv. 1 n. 2 LEF) e di beni da sequestrare
(art. 272 cpv. 1 n. 3 LEF), presupposti che –pur non essendo stati esaminati
dal Pretore– la società sequestrante reputa adempiuti e che la società
opponente invece contesta.
Sulle
spese giudiziarie
15.
In
questa sede le spese processuali (art. 95 cpv. 2 CPC; 48 e 61 cpv. 1 OTLEF),
insieme all'obbligo di rifondere un'indennità (art. 95 cpv. 3 CPC) in base al
Regolamento sulle ripetibili (RL 3.1.1.7.1), seguono la soccombenza della
società reclamante (art. 106 cpv. 1 CPC).
Ai fini
dell'indicazione dei rimedi giuridici esperibili sul piano federale, il valore
litigioso determinante (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF) è di fr. 42'346.–.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati
gli art. 271 segg. LEF, 59 e 60, 95 cpv. 2 e 3 CPC, 106 cpv. 1 e 319 segg. CPC,
48 e 61 cpv. 1 OTLEF, il Regolamento sulle ripetibili e la LTF;
pronuncia: 1. Il reclamo
è respinto.
2. La
tassa di giustizia per il reclamo, di fr. 400.–, già anticipata dalla società
reclamante, resta a suo carico con l'obbligo di rifondere a CO 1, __________,
fr. 1'000.– a titolo di ripetibili.
3. Notificazione a:
– PA 1;
– PA 2.
Comunicazione
alla Pretura __________.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Giacché il
valore litigioso della vertenza è di fr. 42'346.–, contro la presente decisione
è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 72 e segg. LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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