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Decisione

14.2013.6

Rigetto definitivo sulla base di decisione comunale riferita alla tassa rifiuti

31 gennaio 2013Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

che con

precetto esecutivo n. __________ dell’11/12.10.2012 il CO 1 ha escusso RE 1 per il pagamento di fr. 583.20 oltre interessi e spese, indicando quale causale del

credito la fattura N. 3423 del 30 settembre 2011 concernente la tassa sui rifiuti

del 2011 di fr. 788.40, da cui dedurre l’importo di fr. 205.20 versato dal debitore

in data 14 novembre 2011;

che interposta

tempestiva opposizione da parte dell’escusso, con istanza del 13 novembre 2012

il procedente ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Giudicatura di pace del

circolo di Taverne;

che

l’istante ha fondato la propria domanda sulla base della decisione emessa in

data 30 novembre 2011 (munita dell’attestazione di passaggio in giudicato), con

la quale ha fissato in fr. 788.40 la tassa sui rifiuti per l’anno 2011 a carico del convenuto (doc. A), sulla decisione 12 giugno 2011 con la quale ha respinto in

quanto tardivo (doc. C) il reclamo che il convenuto aveva presentato in data 5 giugno

2012 avverso la menzionata tassa, in seguito parzialmente soluta con un

versamento di fr. 205.20 del 14 novembre 2011 (doc. B), e sulla diffida di

pagamento del 7 agosto 2012 relativa alla somma rimasta scoperta (doc. E);

che chiamato

a esprimersi, con osservazioni del 1. dicembre 2012 il convenuto si è opposto

all’accoglimento dell’istanza, adducendo di avere in occasione del versamento

di fr. 205.20 chiesto al comune di considerare il caso chiuso per i motivi

fatti valere verbalmente in precedenza, ovvero perché l’importo richiesto è da

considerare manifestamente sproporzionato rispetto al quantitativo di rifiuti

consegnati, dato che al riguardo egli – in buona sostanza – nemmeno fa capo al

relativo servizio comunale, ma consegna i suoi rifiuti al Centro Cantonale di __________,

con i conseguenti oneri supplementari;

che, sempre

secondo il convenuto, bisogna anche tenere conto delle sue limitate disponibilità

finanziarie, essendo persona anziana in pensione al beneficio di un contributo

mensile minimo;

che con

decisione del 3 gennaio 2013 il Giudice di pace del circolo di Taverne ha

accolto l’istanza, ritenendo la documentazione esibita dal procedente -

segnatamente la decisione 30 settembre 2011 sull’ammontare della tassa sui rifiuti

per l’anno 2011 - titolo di rigetto definitivo dell’opposizione ex art. 80 LEF

e facendo presente all’escusso che le sue obiezioni andavano fatte valere

mediante ricorso avverso tale decisione, il che non è avvenuto, il gravame inoltrato

il 5 giugno 2012 essendo stato dichiarato dall’autorità comunale intempestivo per

quanto riguarda la tassa riferita al 2011;

che contro

tale sentenza il convenuto è insorto con reclamo del 14 gennaio 2013,

richiamando il versamento di fr. 205.20 del 14 novembre 2011, “con il calcolo

scritto, per la mia richiesta di riduzione sulla tassa cat. V”, la risposta del

Municipio del 12 giugno 2012 che ha aderito a tale richiesta, senza però considerare

la tassa 2011 e ricordando, infine, la sua situazione economica (beneficiario

di una rendita AVS di fr. 1'582.- mensili);

che il reclamo

non è stato notificato alla controparte per osservazioni;

Considerandi

in diritto.

che secondo

l’art. 319 lett. a CPC sono impugnabili mediante reclamo, tra l’altro, le

decisioni inappellabili di prima istanza finali;

che tale è

il caso per le decisioni nelle pratiche a tenore della LEF, segnatamente in tema

rigetto dell’opposizione ex art. 80-84 LEF (cfr. art. 309 lett. b n. 3 CPC);

che trattandosi

di un’impugnazione contro una decisione pronunciata in procedura sommaria (art.

251.

lett. a CPC), il termine per l’inoltro del reclamo è di dieci giorni dalla

notifica della decisione impugnata motivata o dalla notifica a posteriori della

motivazione (art. 321 cpv. 2 CPC);

che inoltrato

il 14 gennaio 2013 contro una decisione pronunciata il 3 gennaio 2013 e

notificata più avanti, il rimedio risulta tempestivo e, quindi, sotto questo profilo

ammissibile;

che in

base all’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione

errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti;

che secondo

l’art. 80 cpv. 1 LEF se il credito è fondato su una decisione giudiziaria esecutiva,

il creditore può chiedere in giudizio il rigetto definitivo dell’opposizione;

che sono

parificate alle decisioni giudiziarie, tra l’altro, le decisioni di autorità

amministrative svizzere (art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF);

che, come

correttamente rilevato dal primo giudice, la decisione 30 settembre 2011, passata

in giudicato, come attestato sulla medesima (doc. A) – con la quale il

procedente ha stabilito in fr. 788.40 la tassa sui rifiuti per l’anno 2011 a carico del convenuto, costituisce senz’altro titolo esecutivo ex art. 80 cpv. 2 .n. 2 LEF e, pertanto,

titolo di rigetto definitivo dell’opposizione (BSK SchKG I, D. Staehelin, n. 102 d art. 80);

che in

virtù dell’art. 81 cpv. 1 LEF se il credito è fondato su una decisione esecutiva

di un tribunale svizzero o di un’autorità amministrativa svizzera, come nella

fattispecie, l’opposizione è rigettata in via defintiva a meno che l’escusso provi

con documenti che dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto o

che il termine per il pagamento è stato prorogato ovvero che è intervenuta la

prescrizione;

che nel

caso in esame il reclamante non può avvalersi di nessuna delle menzionate

eccezioni;

che il

richiamo al pagamento di fr. 205.20 del 14 novembre 2011 non è di giovamento,

tale addendo essendo stato computato dall’escutente sulla tassa di fr. 788.40 al

momento dell’avvio della procedura esecutiva (v. doc. I);

che nella

misura in cui invoca quanto comunicatogli il 12 giugno 2012 dal CO 1 in relazione al suo esposto (reclamo) 5 giugno 2012 (doc. B e C), il reclamante trascura di nuovo

che la contestazione contro la tassa sui rifiuti ha avuto successo soltanto per

l’anno 2012 e non invece per l’anno 2011 (oggetto dell’istanza di rigetto

definitivo dell’opposizione), l’impugnativa essendo al riguardo stata ritenuta

intempestiva in quanto presentata a oltre sei mesi dall’emissione della

contestata tassa;

che, ciò

posto, non vi è spazio per trattare il presente caso dipartendosi dai motivi

che hanno spinto il procedente a determinare in modo diverso la tassa sui

rifiuti per l’anno 2012;

che al

reclamante non giova nemmeno ricordare la sua modesta situazione finanziaria, trattandosi

di una questione che esula dall’applicazione dell’art. 81 cpv. 1 LEF e che, dandosene

il caso, va semmai sottoposta al vaglio della competente autorità nel contesto

di una richiesta di condono della tassa, rispettivamente all’ufficio di esecuzione

nel corso della prosecuzione dell’esecuzione, segnatamente – ove ciò avvenisse –

al momento del pignoramento;

che la

tassa di giustizia relativa al presente giudizio segue la soccombenza del

reclamante (art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF e 106 cpv. 1 CPC);

Dispositivo

per questi motivi,

pronuncia:

1. Il reclamo è respinto.

2. La

tassa di giustizia di fr. 80.- è posta a carico del reclamante.

3. Notificazione a:

-;

-.

Comunicazione

alla Giudicatura di pace di Taverne.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente La

segretaria

Rimedi

giuridici

Giacché il valore litigioso della vertenza, di fr.

583.20, non raggiunge il limite di legge di fr. 30’000.-, contro la presente

decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losana 14, entro 30 giorni dalla notificazione, solo se la

controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art.

74 cpv. 2 lett. a LTF).

Nello stesso termine è

possibile proporre al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso

sussidiario in materia costituzionale (art. 113 segg. LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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