14.2013.6
Rigetto definitivo sulla base di decisione comunale riferita alla tassa rifiuti
31 gennaio 2013Italiano7 min
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Numero d'incarto:
14.2013.6
Data decisione, Autorità:
31.01.2013, CEF
Titolo:
Rigetto definitivo sulla base di decisione comunale riferita alla tassa rifiuti
RIGETTO DEFINITIVO DELL'OPPOSIZIONE
art. 80 cpv. 2 LEF
art. 81 cpv. 1 LEF
Incarto n.
14.2013.6
Lugano
31 gennaio
2013
FP/b/lw
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
Walser e Jaques
segretaria:
Baur Martinelli,
vicecancelliera
statuendo sulla causa a procedura sommaria in materia
di esecuzione e fallimenti promossa con istanza 13 novembre 2012 dal
CO 1
patrocinato dall’avv. PA 1
contro
RE 1
tendente ad ottenere il rigetto definitivo dell’opposizione
interposta dal convenuto al precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio di
esecuzione di Lugano, notificato in data 12 ottobre 2012 per il pagamento di fr.
583.20 oltre interessi e spese;
istanza accolta dal Giudice di pace del circolo di Taverne
con decisione del 3 gennaio 2013 (inc. n. 411/12);
sentenza impugnata dal convenuto con reclamo del 14
gennaio 2013;
esaminati gli atti,
ritenuto
Fatti
che con
precetto esecutivo n. __________ dell’11/12.10.2012 il CO 1 ha escusso RE 1 per il pagamento di fr. 583.20 oltre interessi e spese, indicando quale causale del
credito la fattura N. 3423 del 30 settembre 2011 concernente la tassa sui rifiuti
del 2011 di fr. 788.40, da cui dedurre l’importo di fr. 205.20 versato dal debitore
in data 14 novembre 2011;
che interposta
tempestiva opposizione da parte dell’escusso, con istanza del 13 novembre 2012
il procedente ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Giudicatura di pace del
circolo di Taverne;
che
l’istante ha fondato la propria domanda sulla base della decisione emessa in
data 30 novembre 2011 (munita dell’attestazione di passaggio in giudicato), con
la quale ha fissato in fr. 788.40 la tassa sui rifiuti per l’anno 2011 a carico del convenuto (doc. A), sulla decisione 12 giugno 2011 con la quale ha respinto in
quanto tardivo (doc. C) il reclamo che il convenuto aveva presentato in data 5 giugno
2012 avverso la menzionata tassa, in seguito parzialmente soluta con un
versamento di fr. 205.20 del 14 novembre 2011 (doc. B), e sulla diffida di
pagamento del 7 agosto 2012 relativa alla somma rimasta scoperta (doc. E);
che chiamato
a esprimersi, con osservazioni del 1. dicembre 2012 il convenuto si è opposto
all’accoglimento dell’istanza, adducendo di avere in occasione del versamento
di fr. 205.20 chiesto al comune di considerare il caso chiuso per i motivi
fatti valere verbalmente in precedenza, ovvero perché l’importo richiesto è da
considerare manifestamente sproporzionato rispetto al quantitativo di rifiuti
consegnati, dato che al riguardo egli – in buona sostanza – nemmeno fa capo al
relativo servizio comunale, ma consegna i suoi rifiuti al Centro Cantonale di __________,
con i conseguenti oneri supplementari;
che, sempre
secondo il convenuto, bisogna anche tenere conto delle sue limitate disponibilità
finanziarie, essendo persona anziana in pensione al beneficio di un contributo
mensile minimo;
che con
decisione del 3 gennaio 2013 il Giudice di pace del circolo di Taverne ha
accolto l’istanza, ritenendo la documentazione esibita dal procedente -
segnatamente la decisione 30 settembre 2011 sull’ammontare della tassa sui rifiuti
per l’anno 2011 - titolo di rigetto definitivo dell’opposizione ex art. 80 LEF
e facendo presente all’escusso che le sue obiezioni andavano fatte valere
mediante ricorso avverso tale decisione, il che non è avvenuto, il gravame inoltrato
il 5 giugno 2012 essendo stato dichiarato dall’autorità comunale intempestivo per
quanto riguarda la tassa riferita al 2011;
che contro
tale sentenza il convenuto è insorto con reclamo del 14 gennaio 2013,
richiamando il versamento di fr. 205.20 del 14 novembre 2011, “con il calcolo
scritto, per la mia richiesta di riduzione sulla tassa cat. V”, la risposta del
Municipio del 12 giugno 2012 che ha aderito a tale richiesta, senza però considerare
la tassa 2011 e ricordando, infine, la sua situazione economica (beneficiario
di una rendita AVS di fr. 1'582.- mensili);
che il reclamo
non è stato notificato alla controparte per osservazioni;
Considerandi
in diritto.
che secondo
l’art. 319 lett. a CPC sono impugnabili mediante reclamo, tra l’altro, le
decisioni inappellabili di prima istanza finali;
che tale è
il caso per le decisioni nelle pratiche a tenore della LEF, segnatamente in tema
rigetto dell’opposizione ex art. 80-84 LEF (cfr. art. 309 lett. b n. 3 CPC);
che trattandosi
di un’impugnazione contro una decisione pronunciata in procedura sommaria (art.
251.
lett. a CPC), il termine per l’inoltro del reclamo è di dieci giorni dalla
notifica della decisione impugnata motivata o dalla notifica a posteriori della
motivazione (art. 321 cpv. 2 CPC);
che inoltrato
il 14 gennaio 2013 contro una decisione pronunciata il 3 gennaio 2013 e
notificata più avanti, il rimedio risulta tempestivo e, quindi, sotto questo profilo
ammissibile;
che in
base all’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione
errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti;
che secondo
l’art. 80 cpv. 1 LEF se il credito è fondato su una decisione giudiziaria esecutiva,
il creditore può chiedere in giudizio il rigetto definitivo dell’opposizione;
che sono
parificate alle decisioni giudiziarie, tra l’altro, le decisioni di autorità
amministrative svizzere (art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF);
che, come
correttamente rilevato dal primo giudice, la decisione 30 settembre 2011, passata
in giudicato, come attestato sulla medesima (doc. A) – con la quale il
procedente ha stabilito in fr. 788.40 la tassa sui rifiuti per l’anno 2011 a carico del convenuto, costituisce senz’altro titolo esecutivo ex art. 80 cpv. 2 .n. 2 LEF e, pertanto,
titolo di rigetto definitivo dell’opposizione (BSK SchKG I, D. Staehelin, n. 102 d art. 80);
che in
virtù dell’art. 81 cpv. 1 LEF se il credito è fondato su una decisione esecutiva
di un tribunale svizzero o di un’autorità amministrativa svizzera, come nella
fattispecie, l’opposizione è rigettata in via defintiva a meno che l’escusso provi
con documenti che dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto o
che il termine per il pagamento è stato prorogato ovvero che è intervenuta la
prescrizione;
che nel
caso in esame il reclamante non può avvalersi di nessuna delle menzionate
eccezioni;
che il
richiamo al pagamento di fr. 205.20 del 14 novembre 2011 non è di giovamento,
tale addendo essendo stato computato dall’escutente sulla tassa di fr. 788.40 al
momento dell’avvio della procedura esecutiva (v. doc. I);
che nella
misura in cui invoca quanto comunicatogli il 12 giugno 2012 dal CO 1 in relazione al suo esposto (reclamo) 5 giugno 2012 (doc. B e C), il reclamante trascura di nuovo
che la contestazione contro la tassa sui rifiuti ha avuto successo soltanto per
l’anno 2012 e non invece per l’anno 2011 (oggetto dell’istanza di rigetto
definitivo dell’opposizione), l’impugnativa essendo al riguardo stata ritenuta
intempestiva in quanto presentata a oltre sei mesi dall’emissione della
contestata tassa;
che, ciò
posto, non vi è spazio per trattare il presente caso dipartendosi dai motivi
che hanno spinto il procedente a determinare in modo diverso la tassa sui
rifiuti per l’anno 2012;
che al
reclamante non giova nemmeno ricordare la sua modesta situazione finanziaria, trattandosi
di una questione che esula dall’applicazione dell’art. 81 cpv. 1 LEF e che, dandosene
il caso, va semmai sottoposta al vaglio della competente autorità nel contesto
di una richiesta di condono della tassa, rispettivamente all’ufficio di esecuzione
nel corso della prosecuzione dell’esecuzione, segnatamente – ove ciò avvenisse –
al momento del pignoramento;
che la
tassa di giustizia relativa al presente giudizio segue la soccombenza del
reclamante (art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF e 106 cpv. 1 CPC);
Dispositivo
per questi motivi,
pronuncia:
1. Il reclamo è respinto.
2. La
tassa di giustizia di fr. 80.- è posta a carico del reclamante.
3. Notificazione a:
-;
-.
Comunicazione
alla Giudicatura di pace di Taverne.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente La
segretaria
Rimedi
giuridici
Giacché il valore litigioso della vertenza, di fr.
583.20, non raggiunge il limite di legge di fr. 30’000.-, contro la presente
decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losana 14, entro 30 giorni dalla notificazione, solo se la
controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art.
74 cpv. 2 lett. a LTF).
Nello stesso termine è
possibile proporre al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso
sussidiario in materia costituzionale (art. 113 segg. LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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