14.2013.62
Fallimento. Esecuzione in oggetto non integralmente saldata
13 maggio 2013Italiano6 min
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Numero d'incarto:
14.2013.62
Data decisione, Autorità:
13.05.2013, CEF
Titolo:
Fallimento. Esecuzione in oggetto non integralmente saldata
RICORSO CONTRO IL FALLIMENTO
art. 174 cpv. 2 cf. 1 LEF
Incarto n.
14.2013.62
Lugano
13 maggio
2013
B/fp/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
Walser e Jaques
segretaria:
Baur Martinelli,
vicecancelliera
statuendo sulla causa a procedura sommaria in materia
di fallimento promossa con istanza del 13 novembre 2012 da
CO 1
contro
RE 1
sulla quale istanza il Pretore del Distretto di
Lugano, sezione 5, con sentenza dell’11 aprile 2013 ha così deciso:
“1. È pronunciato il fallimento di RE 1, __________,
a far tempo da venerdì
12 aprile 2013 alle ore 10.00.
2./3./4. Omissis.”
Decisione tempestivamente impugnata da RE 1 che
con reclamo del
12 aprile 2013 ne postula l’annullamento;
rilevato che a controparte non è stato intimato il
reclamo;
preso atto che con disposizione ordinatoria del 18
aprile 2013 al reclamo è
stato concesso effetto sospensivo parziale;
ritenuto
Fatti
A. Nell’ambito
dell’esecuzione n. __________ dell’Ufficio esecuzione di Lugano la CO 1 ha
chiesto il fallimento di RE 1 per il mancato pagamento di fr. 8'323.30 oltre
accessori, dedotti eventuali acconti.
B. All’udienza
di discussione del 20 marzo 2013 la convenuta non è comparsa.
C. Con
decisione dell’11 aprile 2013 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, ha
dichiarato il fallimento di RE 1 a far tempo da venerdì 12 aprile 2013 alle ore
10.00.
D. Con
il reclamo RE 1 asserisce di avere saldato tutti i suoi debiti, producendo una
ricevuta del 12 aprile 2013 dell’Ufficio esecuzione di Lugano relativa al
versamento di fr. 8'323.30 quale acconto per l’esecuzione n. __________
promossa dall’istante.
Considerandi
in diritto:
1.
La decisione del giudice del fallimento può essere impugnata entro
dieci giorni mediante reclamo secondo il CPC. In virtù dell’art. 174 cpv. 2 LEF l'autorità
giudiziaria superiore può annullare la dichiarazione di fallimento se il
debitore, impugnando la decisione, rende verosimile la sua solvibilità e prova
per mezzo di documenti che nel frattempo:
1) il
debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto;
2) l'importo
dovuto è stato depositato presso l'autorità giudiziaria superiore a
disposizione del creditore; o che
3) il
creditore ha ritirato la domanda di fallimento.
a) L’autorità
giudiziaria superiore può considerare fatti e prove nuovi, subentrati dopo la
dichiarazione di fallimento (nova autentici o in senso proprio, ossia “echte
Nova”, in contrapposizione agli pseudonova, ossia “unechte Nova”), solo se
risultano adempiuti i presupposti elencati all’art. 174 cpv. 2 n. 1-3 LEF. I
nova autentici non vengono considerati d’ufficio, ma è il debitore che li deve
espressamente far valere e provare con documenti, sempre che renda verosimile la
sua solvibilità. La presa in considerazione dei nova in senso proprio da parte
dell’autorità giudiziaria superiore ha come scopo di evitare fallimenti senza
senso di debitori ancora solvibili. La solvibilità può tra l’altro essere
determinata ricorrendo al concetto opposto di insolvibilità, concetto noto
nella LEF. L’illiquidità deve essere oggettiva. Essa deve impedire al debitore
di tacitare i suoi creditori alla scadenza dei loro crediti. Non deve infatti
trattarsi di una difficoltà passeggera, il debitore deve bensì trovarsi per un
periodo indeterminato in questa situazione. Un indizio di insolvibilità può
emergere dal numero e dal valore delle esecuzioni pendenti, così come pure da
eventuali nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al decreto di
fallimento in esame. Anche il fatto di non essere in grado di pagare modesti
importi indica insolvibilità. La solvibilità deve essere resa verosimile sulla
base di riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti pagamenti,
estratti bancari, contratti di credito ecc., mentre semplici dichiarazioni del
debitore sono insufficienti. Le esigenze poste al debitore per rendere
verosimile la sua solvibilità non devono però essere troppo severe. La
solvibilità è resa verosimile allorquando essa appare più verosimile che
l'insolvibilità. Dal debitore viene pretesa la produzione, già con l’atto di
appello, di estratti dell’Ufficio di esecuzione. La questione della solvibilità
influenza infatti pure la decisione sulla concessione dell’effetto sospensivo (Giroud, Basler Kommentar zum SchKG II, 2a
ed., Basilea 2010, n. 26 ad art. 174 LEF; Amonn/Walther,
Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 8a ed., Berna
2008, § 36 n. 58 pag. 334/335, § 38 n. 14 pag. 347; Brönnimann, Novenrecht und Weiterziehung des Entscheides des
Konkursgerichtes gemäss Art. 174 E SchKG, pag. 446 ss. in Festschrift H.U.
Walder, Recht und Rechtsdurchsetzung, Zurigo 1994; SJZ 95 (1999) n. 8 pag.
172).
b) Nel caso in
esame, la reclamante ha prodotto una ricevuta del 12 aprile 2013 dell’Ufficio
esecuzione di Lugano relativa al versamento di fr. 8'323.30 – che secondo le
informazioni ricevute dal predetto ufficio è stato effettuato alle ore 11.47 e
pertanto posteriormente alla dichiarazione di fallimento – quale acconto per l’esecuzione
n. __________ promossa dall’istante. Dall’estratto delle esecuzioni della RE 1
al 7 maggio 2013 risulta che la predetta esecuzione è ancora pendente per
l’importo di fr. 603.55, per cui la reclamante non ha dimostrato di avere
estinto, posteriormente alla dichiarazione di fallimento, il suo debito nei
confronti dell’istante compresi gli interessi e le spese, come previsto dall’art.
174.
cpv. 2 n. 1 LEF. Non risultando ossequiato questo presupposto, non occorre
esaminare l’ulteriore requisito della solvibilità della reclamante, che in ogni
caso non appare dato nella fattispecie, siccome dal citato estratto si evince
che la stessa non ha interposto opposizione contro un’altra esecuzione (n. __________)
promossa quest’anno per fr. 1'406,80 né l’ha estinta. Ne consegue che il
fallimento di RE 1 non può essere annullato.
2.
Il reclamo va pertanto respinto.
Essendo
stato concesso effetto sospensivo parziale al reclamo, il fallimento va
nuovamente pronunciato.
La tassa
di giustizia è posta a carico della reclamante (art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF e 106
cpv. 1 CPC).
Alla
controparte non si assegnano ripetibili, il reclamo non essendole stato
intimato.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamato l’art. 174 cpv. 2 LEF
pronuncia:
1. Il
reclamo è respinto.
Di
conseguenza è dichiarato il fallimento di RE 1, __________, a far tempo da
mercoledì
15 maggio 2013 alle ore 10.00.
2. La
tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.-- è posta a
carico di
RE 1.
3. Notificazione a:
– __________;
– __________;
– Ufficio
esecuzione di Lugano, Lugano;
– Ufficio
fallimenti di Lugano, Viganello;
– Ufficio cantonale del Registro di commercio, Lugano;
– Ufficio
del Registro fondiario del Distretto di Lugano,
Lugano.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente La
segretaria
Contro la
presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al
Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art.
72 e segg. LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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