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Decisione

14.2013.62

Fallimento. Esecuzione in oggetto non integralmente saldata

13 maggio 2013Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

A. Nell’ambito

dell’esecuzione n. __________ dell’Ufficio esecuzione di Lugano la CO 1 ha

chiesto il fallimento di RE 1 per il mancato pagamento di fr. 8'323.30 oltre

accessori, dedotti eventuali acconti.

B. All’udienza

di discussione del 20 marzo 2013 la convenuta non è comparsa.

C. Con

decisione dell’11 aprile 2013 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, ha

dichiarato il fallimento di RE 1 a far tempo da venerdì 12 aprile 2013 alle ore

10.00.

D. Con

il reclamo RE 1 asserisce di avere saldato tutti i suoi debiti, producendo una

ricevuta del 12 aprile 2013 dell’Ufficio esecuzione di Lugano relativa al

versamento di fr. 8'323.30 quale acconto per l’esecuzione n. __________

promossa dall’istante.

Considerandi

in diritto:

1.

La decisione del giudice del fallimento può essere impugnata entro

dieci giorni mediante reclamo secondo il CPC. In virtù dell’art. 174 cpv. 2 LEF l'autorità

giudiziaria superiore può annullare la dichiarazione di fallimento se il

debitore, impugnando la decisione, rende verosimile la sua solvibilità e prova

per mezzo di documenti che nel frattempo:

1) il

debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto;

2) l'importo

dovuto è stato depositato presso l'autorità giudiziaria superiore a

disposizione del creditore; o che

3) il

creditore ha ritirato la domanda di fallimento.

a) L’autorità

giudiziaria superiore può considerare fatti e prove nuovi, subentrati dopo la

dichiarazione di fallimento (nova autentici o in senso proprio, ossia “echte

Nova”, in contrapposizione agli pseudonova, ossia “unechte Nova”), solo se

risultano adempiuti i presupposti elencati all’art. 174 cpv. 2 n. 1-3 LEF. I

nova autentici non vengono considerati d’ufficio, ma è il debitore che li deve

espressamente far valere e provare con documenti, sempre che renda verosimile la

sua solvibilità. La presa in considerazione dei nova in senso proprio da parte

dell’autorità giudiziaria superiore ha come scopo di evitare fallimenti senza

senso di debitori ancora solvibili. La solvibilità può tra l’altro essere

determinata ricorrendo al concetto opposto di insolvibilità, concetto noto

nella LEF. L’illiquidità deve essere oggettiva. Essa deve impedire al debitore

di tacitare i suoi creditori alla scadenza dei loro crediti. Non deve infatti

trattarsi di una difficoltà passeggera, il debitore deve bensì trovarsi per un

periodo indeterminato in questa situazione. Un indizio di insolvibilità può

emergere dal numero e dal valore delle esecuzioni pendenti, così come pure da

eventuali nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al decreto di

fallimento in esame. Anche il fatto di non essere in grado di pagare modesti

importi indica insolvibilità. La solvibilità deve essere resa verosimile sulla

base di riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti pagamenti,

estratti bancari, contratti di credito ecc., mentre semplici dichiarazioni del

debitore sono insufficienti. Le esigenze poste al debitore per rendere

verosimile la sua solvibilità non devono però essere troppo severe. La

solvibilità è resa verosimile allorquando essa appare più verosimile che

l'insolvibilità. Dal debitore viene pretesa la produzione, già con l’atto di

appello, di estratti dell’Ufficio di esecuzione. La questione della solvibilità

influenza infatti pure la decisione sulla concessione dell’effetto sospensivo (Giroud, Basler Kommentar zum SchKG II, 2a

ed., Basilea 2010, n. 26 ad art. 174 LEF; Amonn/Walther,

Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 8a ed., Berna

2008, § 36 n. 58 pag. 334/335, § 38 n. 14 pag. 347; Brönnimann, Novenrecht und Weiterziehung des Entscheides des

Konkursgerichtes gemäss Art. 174 E SchKG, pag. 446 ss. in Festschrift H.U.

Walder, Recht und Rechtsdurchsetzung, Zurigo 1994; SJZ 95 (1999) n. 8 pag.

172).

b) Nel caso in

esame, la reclamante ha prodotto una ricevuta del 12 aprile 2013 dell’Ufficio

esecuzione di Lugano relativa al versamento di fr. 8'323.30 – che secondo le

informazioni ricevute dal predetto ufficio è stato effettuato alle ore 11.47 e

pertanto posteriormente alla dichiarazione di fallimento – quale acconto per l’esecuzione

n. __________ promossa dall’istante. Dall’estratto delle esecuzioni della RE 1

al 7 maggio 2013 risulta che la predetta esecuzione è ancora pendente per

l’importo di fr. 603.55, per cui la reclamante non ha dimostrato di avere

estinto, posteriormente alla dichiarazione di fallimento, il suo debito nei

confronti dell’istante compresi gli interessi e le spese, come previsto dall’art.

174.

cpv. 2 n. 1 LEF. Non risultando ossequiato questo presupposto, non occorre

esaminare l’ulteriore requisito della solvibilità della reclamante, che in ogni

caso non appare dato nella fattispecie, siccome dal citato estratto si evince

che la stessa non ha interposto opposizione contro un’altra esecuzione (n. __________)

promossa quest’anno per fr. 1'406,80 né l’ha estinta. Ne consegue che il

fallimento di RE 1 non può essere annullato.

2.

Il reclamo va pertanto respinto.

Essendo

stato concesso effetto sospensivo parziale al reclamo, il fallimento va

nuovamente pronunciato.

La tassa

di giustizia è posta a carico della reclamante (art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF e 106

cpv. 1 CPC).

Alla

controparte non si assegnano ripetibili, il reclamo non essendole stato

intimato.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamato l’art. 174 cpv. 2 LEF

pronuncia:

1. Il

reclamo è respinto.

Di

conseguenza è dichiarato il fallimento di RE 1, __________, a far tempo da

mercoledì

15 maggio 2013 alle ore 10.00.

2. La

tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.-- è posta a

carico di

RE 1.

3. Notificazione a:

– __________;

– __________;

– Ufficio

esecuzione di Lugano, Lugano;

– Ufficio

fallimenti di Lugano, Viganello;

– Ufficio cantonale del Registro di commercio, Lugano;

– Ufficio

del Registro fondiario del Distretto di Lugano,

Lugano.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente La

segretaria

Contro la

presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al

Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art.

72 e segg. LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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