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Decisione

14.2013.63

Rigetto definitivo dell'opposizione. La richiesta di rateizzare il pagamento d'imposta a causa di una situazione finanziaria precaria, sfugge al potere di cognizione del giudice del rigetto e va semma

22 aprile 2013Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

che

con precetto esecutivo n. __________ del 13/14.8.2013 dell’Ufficio di

esecuzione e fallimenti __________, lo CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso della somma di fr. 706.85 oltre interessi e spese, indicando quale causale del credito

“Imposta cantonale 2010 + interessi 2.5% dal 01.08.2011, 1) Imposta cantonale

2010, 2) interessi aggiornati sino al 06.08.2012, 3) Tassa di diffida

(31.10.2011”);

che

interposta tempestiva opposizione da parte dell’escusso, con istanza del 1.

marzo 2013 il procedente ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Giudicatura

di pace __________, allegando la decisione di tassazione emanata il 29 aprile

2011 dall’Ufficio di tassazione – con l’attestazione del suo passaggio in

giudicato – che ha stabilito in fr. 706.85 l’imposta cantonale (IC) 2010 sul

reddito a carico del contribuente (doc. C) e il conteggio aggiornato al 3

febbraio 2013 relativo al saldo dell’imposta (doc. D);

che

chiamato a esprimersi sull’istanza, con osservazioni del 27 marzo 2013 il

convenuto ha asserito di avere in data 22 ottobre 2012 chiesto il condono

dell’imposta, allegando lo scritto 15 marzo 2013 della Divisione delle contribuzioni,

Servizio condoni, con il quale essa – riferendosi al suo reclamo del 4 gennaio

2013 contro la decisione di condono del 5 dicembre 2012 (Imposte cantonali

2009/2011) – lo ha invitato a completare il gravame, “specificando i dati contenuti

nella motivazione delle decisioni di condono che contesta, rispettivamente i

fatti a comprova del condono che non sono stati considerati”, come pure a

produrre le prove a sostegno del suo esposto, con la comminatoria che in caso

di mancata risposta entro il 29 marzo 2013, il reclamo non sarebbe stato

ammesso;

che

l’escusso ha soggiunto di non potere escludere di avere commesso degli errori

nella trattazione di tale domanda e di trovarsi comunque in una situazione

finanziaria difficile, tanto da proporre allo stesso Giudice di pace l’accoglimento

della sua domanda di condono, trattandola come da lui desiderato;

che

nel caso in cui ciò non fosse possibile, il convenuto ha proposto di saldare il

proprio debito ratealmente (fr. 50.- al mese a partire dal 6 agosto 2013);

che

con decisione dell’8 aprile 2013 il Giudice di pace __________ ha accolto l’istanza,

ritenendo che la documentazione esibita dal procedente costituisce titolo di

rigetto definitivo dell’opposizione ex art. 80 LEF e rilevando che le

argomentazioni sollevate dall’escusso in merito a un eventuale condono, rispettivamente

a una eventuale dilazione del relativo pagamento non possono essere prese in considerazione,

“in quanto il compito di questo giudice si limita a pronunciarsi sull’ammissibilità

o meno dell’opposizione”;

che

contro tale sentenza RE 1 è insorto con reclamo del 16 aprile 2013, chiedendo solo

di poter saldare il debito – che non contesta e che anzi riconosce – mediante versamento

di rate mensili di fr. 50.- a partire del 6 agosto 2013;

che il

reclamo non è stato notificato alla controparte per osservazioni;

Considerandi

in diritto:

che

secondo l’art. 319 lett. a CPC sono impugnabili mediante reclamo, tra l’altro,

le decisioni inappellabili di prima istanza finali;

che

tale è il caso per le decisioni a tenore della LEF, segnatamente in materia di

rigetto dell’opposizione ex art. 80-84 LEF(cfr. art. 309 lett. b n. 3 CPC);

che in

base all’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione

errata del diritto, che l’accertamento manifestamente errato dei fatti;

che se

il credito è fondato su una decisione giudiziaria esecutiva, il creditore può

chiedere in giudizio il rigetto definitivo dell’opposizione (art. 80 cpv. 1

LEF);

che

sono parificate a decisioni giudiziarie, tra l’altro, le decisioni di autorità

amministrative svizzere (art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF), segnatamente – per quanto

qui di rilievo – le decisioni emanate dall’autorità fiscale (Amonn/walther, Grundriss des Schuldbetreibungs-und

Konkursrechts, 8a edizione, § 19, n. 45 e 46);

che,

come correttamente ritenuto dal primo giudice, tale è il caso per il titolo di

rigetto – costituito dalla decisione di tassazione passata in giudicato – sul

quale il procedente ha fondato la propria istanza, circostanza del resto non

contestata dall’insorgente;

che,

secondo l’art. 81 cpv. 1 LEF, se il credito è fondato su una decisione

esecutiva di un tribunale svizzero o di un’autorità amministrativa svizzera –

come nella fattispecie – l’opposizione è rigettata in via definitiva, a meno

che l’escusso provi con documenti che dopo l’emanazione della decisione il

debito è stato estinto o il termine di pagamento è stato prorogato ovvero che è

intervenuta la prescrizione;

che il

reclamante non si avvale però di nessuna delle menzionate eccezioni, limitandosi

egli a chiedere tempo per pagare, ossia a saldare quanto dovuto mediante il

versamento di rate mensili di fr. 50.- dal 6 agosto 2013, così come peraltro già

proposto al Giudice di pace con riferimento alla sua precaria situazione finanziaria;

che

con ogni evidenza una iniziativa del genere sfugge al potere decisionale di

questa Camera, chiamata solo a verificare se il giudice del rigetto ha avuto

corretta nozione degli art. 80 e 81 LEF, quesito al quale, come visto, non si

può può che rispondere affermativamente, circostanza del resto nemmeno

contestata dal convento, di modo che il rimedio – fondato esclusivamente su

tale auspicio – risulta perfino inammissibile;

che la

richiesta di rateizzazione va semmai rivolta RA 1 o all’Ufficio esecuzione e

fallimenti in sede di realizzazione giusta l’art. 123 LEF;

che

gli oneri processuali relativi al presente giudizio andrebbero posti a carico

dell’insorgente, soccombente (art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF e 106 cpv. 1 CPC);

che

data la particolarità della fattispecie e tenuto conto che il reclamante non è

assistito da un avvocato, si prescinde tuttavia dal riscuotere spese;

Dispositivo

per questi motivi,

richiamati gli art. 80 e 81 LEF,

pronuncia:

1. Il reclamo è inammissibile.

2. Non si riscuotono spese.

3. Notificazione a:

-;

-;

Comunicazione alla Giudicatura di

pace __________.

Per

la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il

presidente La

segretaria

Rimedi giuridici

Giacché il valore litigioso della

vertenza, di fr. 706.85, non raggiunge il limite di legge di fr. 30’000.-,

contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile

al Tribunale federale, 1000 Losana 14, entro 30 giorni dalla notificazione,

solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza

fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF).

Nello stesso

termine è possibile proporre al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, anche

ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 segg. LTF).