14.2013.63
Rigetto definitivo dell'opposizione. La richiesta di rateizzare il pagamento d'imposta a causa di una situazione finanziaria precaria, sfugge al potere di cognizione del giudice del rigetto e va semma
22 aprile 2013Italiano6 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2013.63
Lugano
22 aprile 2013
FP/ls/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d'appello
composta
dei giudici:
Pellegrini,
presidente,
Walser
e Jaques
segretaria:
Locatelli, vicecancelliera
statuendo
sulla causa a procedura sommaria in materia di esecuzione e fallimenti promossa
con istanza 1° marzo 2013 dallo
CO
1
rappresentato
dall’RA 1
contro
CO
1
tendente
ad ottenere il rigetto definitivo dell’opposizione interposta dal convenuto al
precetto esecutivo n. __________dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti,
notificato in data 14 agosto 2012 per il pagamento di fr. 706.85 oltre interessi
e spese;
istanza
accolta dal giudice di pace __________ con decisione dell’8 aprile 2013 (inc.
07 SO/13),
sentenza
impugnata dal convenuto con reclamo del 16 aprile 2013;
esaminati gli atti
ritenuto
Fatti
che
con precetto esecutivo n. __________ del 13/14.8.2013 dell’Ufficio di
esecuzione e fallimenti __________, lo CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso della somma di fr. 706.85 oltre interessi e spese, indicando quale causale del credito
“Imposta cantonale 2010 + interessi 2.5% dal 01.08.2011, 1) Imposta cantonale
2010, 2) interessi aggiornati sino al 06.08.2012, 3) Tassa di diffida
(31.10.2011”);
che
interposta tempestiva opposizione da parte dell’escusso, con istanza del 1.
marzo 2013 il procedente ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Giudicatura
di pace __________, allegando la decisione di tassazione emanata il 29 aprile
2011 dall’Ufficio di tassazione – con l’attestazione del suo passaggio in
giudicato – che ha stabilito in fr. 706.85 l’imposta cantonale (IC) 2010 sul
reddito a carico del contribuente (doc. C) e il conteggio aggiornato al 3
febbraio 2013 relativo al saldo dell’imposta (doc. D);
che
chiamato a esprimersi sull’istanza, con osservazioni del 27 marzo 2013 il
convenuto ha asserito di avere in data 22 ottobre 2012 chiesto il condono
dell’imposta, allegando lo scritto 15 marzo 2013 della Divisione delle contribuzioni,
Servizio condoni, con il quale essa – riferendosi al suo reclamo del 4 gennaio
2013 contro la decisione di condono del 5 dicembre 2012 (Imposte cantonali
2009/2011) – lo ha invitato a completare il gravame, “specificando i dati contenuti
nella motivazione delle decisioni di condono che contesta, rispettivamente i
fatti a comprova del condono che non sono stati considerati”, come pure a
produrre le prove a sostegno del suo esposto, con la comminatoria che in caso
di mancata risposta entro il 29 marzo 2013, il reclamo non sarebbe stato
ammesso;
che
l’escusso ha soggiunto di non potere escludere di avere commesso degli errori
nella trattazione di tale domanda e di trovarsi comunque in una situazione
finanziaria difficile, tanto da proporre allo stesso Giudice di pace l’accoglimento
della sua domanda di condono, trattandola come da lui desiderato;
che
nel caso in cui ciò non fosse possibile, il convenuto ha proposto di saldare il
proprio debito ratealmente (fr. 50.- al mese a partire dal 6 agosto 2013);
che
con decisione dell’8 aprile 2013 il Giudice di pace __________ ha accolto l’istanza,
ritenendo che la documentazione esibita dal procedente costituisce titolo di
rigetto definitivo dell’opposizione ex art. 80 LEF e rilevando che le
argomentazioni sollevate dall’escusso in merito a un eventuale condono, rispettivamente
a una eventuale dilazione del relativo pagamento non possono essere prese in considerazione,
“in quanto il compito di questo giudice si limita a pronunciarsi sull’ammissibilità
o meno dell’opposizione”;
che
contro tale sentenza RE 1 è insorto con reclamo del 16 aprile 2013, chiedendo solo
di poter saldare il debito – che non contesta e che anzi riconosce – mediante versamento
di rate mensili di fr. 50.- a partire del 6 agosto 2013;
che il
reclamo non è stato notificato alla controparte per osservazioni;
Considerandi
in diritto:
che
secondo l’art. 319 lett. a CPC sono impugnabili mediante reclamo, tra l’altro,
le decisioni inappellabili di prima istanza finali;
che
tale è il caso per le decisioni a tenore della LEF, segnatamente in materia di
rigetto dell’opposizione ex art. 80-84 LEF(cfr. art. 309 lett. b n. 3 CPC);
che in
base all’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione
errata del diritto, che l’accertamento manifestamente errato dei fatti;
che se
il credito è fondato su una decisione giudiziaria esecutiva, il creditore può
chiedere in giudizio il rigetto definitivo dell’opposizione (art. 80 cpv. 1
LEF);
che
sono parificate a decisioni giudiziarie, tra l’altro, le decisioni di autorità
amministrative svizzere (art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF), segnatamente – per quanto
qui di rilievo – le decisioni emanate dall’autorità fiscale (Amonn/walther, Grundriss des Schuldbetreibungs-und
Konkursrechts, 8a edizione, § 19, n. 45 e 46);
che,
come correttamente ritenuto dal primo giudice, tale è il caso per il titolo di
rigetto – costituito dalla decisione di tassazione passata in giudicato – sul
quale il procedente ha fondato la propria istanza, circostanza del resto non
contestata dall’insorgente;
che,
secondo l’art. 81 cpv. 1 LEF, se il credito è fondato su una decisione
esecutiva di un tribunale svizzero o di un’autorità amministrativa svizzera –
come nella fattispecie – l’opposizione è rigettata in via definitiva, a meno
che l’escusso provi con documenti che dopo l’emanazione della decisione il
debito è stato estinto o il termine di pagamento è stato prorogato ovvero che è
intervenuta la prescrizione;
che il
reclamante non si avvale però di nessuna delle menzionate eccezioni, limitandosi
egli a chiedere tempo per pagare, ossia a saldare quanto dovuto mediante il
versamento di rate mensili di fr. 50.- dal 6 agosto 2013, così come peraltro già
proposto al Giudice di pace con riferimento alla sua precaria situazione finanziaria;
che
con ogni evidenza una iniziativa del genere sfugge al potere decisionale di
questa Camera, chiamata solo a verificare se il giudice del rigetto ha avuto
corretta nozione degli art. 80 e 81 LEF, quesito al quale, come visto, non si
può può che rispondere affermativamente, circostanza del resto nemmeno
contestata dal convento, di modo che il rimedio – fondato esclusivamente su
tale auspicio – risulta perfino inammissibile;
che la
richiesta di rateizzazione va semmai rivolta RA 1 o all’Ufficio esecuzione e
fallimenti in sede di realizzazione giusta l’art. 123 LEF;
che
gli oneri processuali relativi al presente giudizio andrebbero posti a carico
dell’insorgente, soccombente (art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF e 106 cpv. 1 CPC);
che
data la particolarità della fattispecie e tenuto conto che il reclamante non è
assistito da un avvocato, si prescinde tuttavia dal riscuotere spese;
Dispositivo
per questi motivi,
richiamati gli art. 80 e 81 LEF,
pronuncia:
1. Il reclamo è inammissibile.
2. Non si riscuotono spese.
3. Notificazione a:
-;
-;
Comunicazione alla Giudicatura di
pace __________.
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il
presidente La
segretaria
Rimedi giuridici
Giacché il valore litigioso della
vertenza, di fr. 706.85, non raggiunge il limite di legge di fr. 30’000.-,
contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile
al Tribunale federale, 1000 Losana 14, entro 30 giorni dalla notificazione,
solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza
fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF).
Nello stesso
termine è possibile proporre al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, anche
ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 segg. LTF).