14.2013.64
Rigetto provvisorio dell'opposizione. Contratto di mutuo. Mutazione della società escutente. Pretesa prescrizione delle rate di rimborso
24 maggio 2013Italiano9 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2013.64
Lugano
24 maggio 2013
FP/ec/lw
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente della Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d'appello
sedente quale giudice unico
(art. 48b LOG) per statuire sul reclamo 18 aprile 2013 di
RE
1
patrocinato
dall’avv. PA 1
contro la decisione emanata
il 4 aprile 2013 dal Pretore aggiunto della Giurisdizione di Mendrisio-Sud
nella causa a procedura sommaria in materia di esecuzione e fallimenti (inc.
n. SO.2012.885) promossa nei suoi confronti con istanza dell’11 dicembre 2012
da
CO
1
richiamata l’ordinanza presidenziale del 19 aprile 2013 con la
quale al reclamo è stato
concesso effetto sospensivo,
esaminati gli atti,
ritenuto
in
fatto:
che con precetto esecutivo
n. __________ del 17./19.10.2012 dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di __________,
CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso della somma di fr. 24'357.85 oltre interessi
e spese, indicando quale titolo del credito “Saldo contratto di credito contante
del 16.09.2002 no. __________”;
che interposta tempestiva
opposizione da parte dell’escusso, con istanza dell’11 dicembre 2012 la
procedente ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura della Giurisdizione
di __________;
che l’istante ha fondato
la propria domanda sul contratto di prestito datato 13 settembre 2002, con il quale
l’allora CO 1 – divenuta __________ SA e, in seguito, CO 1 (cfr. estratto del
registro di commercio doc. D) – ha mutuato al convenuto la somma di fr. 18'000.-
, importo che quest’ultimo si è impegnato a restituire con un interesse annuo
del 13,75% mediante 24 pagamenti mensili rateali di fr. 860.60 ciascuno (il
primo entro il 1° novembre 2002), e sull’estratto conto 10 dicembre 2012, indicante
un saldo a suo favore al 17 agosto 2012 di fr. 24'357.85 (doc. C);
che in occasione dell’udienza
di contradditorio del 20 marzo 2013 il convenuto ha prodotto le proprie osservazioni
scritte del 19 marzo 2013, con le quali si è opposto all’accoglimento
dell’istanza sia in ordine, che nel merito;
che in ordine egli ha contestato
la legittimazione attiva della procedente, rilevando che il contratto di prestito
(mutuo) è stato con lui stipulato in data 13 settembre 2002 da __________ con
sede a __________, mentre che il precetto esecutivo e l’istanza sono state
promosse dalla società CO 1, soggetto giuridico diverso rispetto a quello indicato
nel preteso titolo di credito;
che il convenuto ha dipoi
contestato anche la sua legittimazione passiva, sostenendo che l’esecuzione nei
suoi confronti non potrebbe essere proseguita, avendo egli trasferito il
proprio domicilio all’estero;
che nel merito egli ha
asserito di avere completamente estinto il debito tra dicembre 2004 e gennaio
2005, circostanza che egli non è però in grado di comprovare, dato il tempo trascorso
e l’assenza di solleciti per un lungo periodo, ritenuto che CO 1 avrebbe
nuovamente avanzato pretese soltanto dopo 8 anni di silenzio;
che le avversarie pretese,
sempre secondo il convenuto, sarebbero in ogni modo prescritte, essendo la restituzione
a rate di un mutuo soggetta al termine di prescrizione quinquennale;
che in ogni modo la
documentazione esibita dall’istante non costituisce riconoscimento di debito,
l’escutente non avendo sostanziato né reso verosimile l’ammontare delle proprie
pretese e l’estratto conto agli atti (doc. C) risultando assolutamente incomprensibile;
che in replica la parte istante
si è confermata nella propria istanza, esibendo ulteriore documentazione a suo
sostengo;
-che dal conto suo in duplica
il convenuto ha mantenuto la propria opposizione al precetto esecutivo;
che con decisione del 4 aprile
2103 il Pretore aggiunto della Giurisdizione di Mendrisio-Sud ha accolto l’istanza,
respingendo pertanto in via provvisoria l’opposizione sollevata dal convenuto al
precetto esecutivo;
che, premesso che il
convenuto risiede a __________ (da qui la reiezione dell’eccezione di carenza
di legittimazione passiva da questi sollevata) e che __________ (la mutuante) è
divenuta dapprima __________ SA e, in seguito, CO 1 (da qui il riconoscimento
della legittimazione attiva dell’istante nella presente procedura), il primo
giudice ha ritenuto il contratto di mutuo di cui al doc. A sottoscritto dal
convenuto quale mutuatario e da __________ (ora CO 1), quale mutuante, costituisce
di principio un riconoscimento di debito e, pertanto, valido titolo di rigetto
provvisorio dell’opposizione ex art. 82 cpv. 1 LEF per l’importo (credito e
interessi) posto in esecuzione, oltre accessori;
che per quanto attiene
dipoi all’asserita estinzione del debito, il Pretore aggiunto ha rilevato che
dal fascicolo processuale non emerge alcun riscontro oggettivo suscettibile di
rendere verosimile, nel contesto dell’art. 82 cpv. 2 LEF, tale asserzione, di
modo che l’eccezione non può trovare tutela;
che, sempre secondo il
primo giudice, nemmeno l’eccezione di prescrizione sollevata dall’escusso si rivela
fondata, dal momento che il diritto del mutuante alla restituzione della somma
mutuata si prescrive nel termine di dieci anni (art. 127 CO), termine che nella
fattispecie ha iniziato a decorrere al più presto da novembre 2002, per rimanere
interrotto dai pagamenti di acconti e di interessi intervenuti fino al 5
gennaio 2005 (doc. C), nonché dall’esecuzione avviata l’8 febbraio 2007 all’Office
des poursuites di Ginevra (doc. G), non notificata, atti che hanno comportato
la decorrenza di una nuova prescrizione (art. 137 CO), di modo che al momento
dell’inoltro della domanda di esecuzione il termine di prescrizione decennale
non era ancora trascorso;
che contro tale decisione
il convenuto è insorto con reclamo del 18 aprile 2013, riproponendo sostanzialmente
le medesime eccezioni sollevate davanti al primo giudice, le quali saranno
riprese e vagliate nel prosieguo;
che chiamata a esprimersi sul
reclamo, la parte istante è rimasta silente;
in
diritto.
che contro le sentenze di rigetto
dell’opposizione è dato il rimedio del reclamo (combinati art. 309 lett. b, n.
Fatti
319 lett. a CPC), da inoltrare entro 10 giorni dalla notifica della sentenza
impugnata (art. 251 lett. a e 312 cpv. 2 CPC);
che inoltrato il 18 aprile
2013 contro una decisione notificata/recapitata in data 8 aprile 2013 (cfr. ricerca
postale Track&Trace), il reclamo è tempestivo e, quindi, da questo aspetto,
ammissibile;
che in base all’art. 320
CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del
diritto che l’accertamento manifestamente errato dei fatti;
che nella misura in cui ripropone
l’eccezione di carenza di legittimazione attiva di controparte, in quanto soggetto
differente rispetto a quello figurante quale mutuante nel titolo di credito alla
base della procedura esecutiva, l’insorgente muove un’obiezione al limite del
pretesto;
che, per tacere del fatto
che nello scritto indirizzato il 12 ottobre 2012 alla CO 1 (ossia alla qui
istante) egli si è ben guardato dall’eccepire l’assenza di un qualsivoglia rapporto
contrattuale con quest’ultima riferito alla pratica B15-068843 (ossia a quella
indicata nel doc. A), limitandosi per contro solo a contestare di avere
ricevuto gli atti richiamati dalla stessa istante in un suo precedente scritto
del 20 agosto 2012 (doc. 2), non si intravede come possano ancora sorgere dubbi
sul fatto che il soggetto figurante quale mutuante nel doc. A (__________) sia
divenuto con gli anni __________ SA, rispettivamente CO 1 e, per finire, CO 1,
come chiaramente desumibile dagli estratti del registro di commercio doc. D, sul
cui contenuto e sulla cui valenza non vi è pertanto più alcun motivo di
soffermarsi;
che il reclamo è votato di
nuovo all’insuccesso anche nella misura in cui l’insorgente pretende che l’avversaria
pretesa sia prescritta in quanto si tratta di un mutuo contraddistinto
dall’obbligo per il mutuatario di tacitazione del debito mediante pagamenti
rateali mensili consecutivi, di modo che torna applicabile il termine di prescrizione
Considerandi
previsto dall’art. 128 cpv. 1 CO, secondo cui si prescrivono col decorso di
cinque anni le azioni per mercedi di pigioni, noli ad affitti, interessi di
capitali e –per quanto qui di rilievo - le altre prestazioni periodiche, come –
sempre stando al reclamante - le rate contemplate nel relativo contratto di
mutuo, per cui essendo l’ultima rata divenuta esigibile secondo contratto al 1°
ottobre 2004, la relativa azione si è prescritta, per effetto dell’art. 137 cpv.
1.
CO, al più tardi nel febbraio 2012, e ciò tenuto anche conto dell’’ultimo pagamento
avvenuto il 5 gennaio 2005 e della (contestata) esecuzione avviata in data 8
febbraio 2007;
che, infatti, l’impegno a
saldare il mutuo ratealmente, contrariamente alla suggestiva tesi ricorsuale, non
costituisce una fattispecie soggetta all’art. 128 CO (BSK-OR I, Robert K. Däppen, art. 128 n. 3 con
riferimento a DTF DTF 69 II 303/304), di modo che la natura dell’obbligazione
alla base del riconoscimento di debito è rimasta inalterata, lasciando immutato
il termine di prescrizione decennale, come correttamente rilevato dal primo giudice,
alle cui pertinenti considerazioni si rinvia, con particolare riferimento agli
atti interruttivi che hanno ogni qualvolta fatto rinascere il termine di prescrizione
decennale previo, per tacere del fatto che nel suo scritto del 22 ottobre 2003
(doc. I), il convenuto ha espressamente riconosciuto il saldo residuo di allora
di fr. 17'054.-90, il che equivale a un riconoscimento di debito suscettibile a
sua volta di far decorrere un nuovo termine di prescrizione di dieci anni (art.
137.
cpv. 2 CO);
che, infine, non è destinata
a miglior sorte la doglianza secondo cui l’escutente non avrebbe in alcun modo
sostanziato né tanto meno reso verosimile l’ammontare della propria pretesa, il
conteggio agli atti sub doc. C risultando chiaro che più chiaro non si può, il
saldo in esso riportato di fr. 24'357.85 al 17.8.2012 costituendo la risultante
che si ottiene sommando il credito base di fr. 18'000.- e gli interessi (di non
poco conto) di volta in volta maturati secondo le modalità previste dal contratto
di mutuo (oltre ai relativi interessi moratori) e deducendo i singoli acconti
versati dal convenuto, nessun escluso, ritenuto che spettava semmai a quest’ultimo
dimostrare o per lo meno rendere verosimile (cfr. art. 82 cpv. 2 LEF) di averne
versati di più, il che non si è pero verificato (cfr. doc. C);
che ne discende pertanto
la reiezione del reclamo;
che gli oneri processuali relativi
al presente giudizio seguono la soccombenza, ossia sono posti a carico del
reclamante (art. 48, 61 cpv. 1 e 106 cpv. 1 CO);
Dispositivo
per questi motivi,
richiamata la OTLEF
pronuncia:
1. Il reclamo è
respinto.
2. La tassa di
giustizia e le spese per complessivi fr. 550.- sono poste a carico del reclamante.
3. Notificazione a:
-
avv. ;
-
.
Comunicazione alla Pretura
della giurisdizione di Mendrisio sud
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il
presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Giacché il valore litigioso della
vertenza, di fr. 24’357.85 non
raggiunge il limite di legge di fr. 30’000.-, contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losana 14, entro 30 giorni dalla notificazione, solo se la controversia
concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2
lett. a LTF).
Nello stesso
termine è possibile proporre al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, anche
ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 segg. LTF).