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Decisione

14.2013.64

Rigetto provvisorio dell'opposizione. Contratto di mutuo. Mutazione della società escutente. Pretesa prescrizione delle rate di rimborso

24 maggio 2013Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

319 lett. a CPC), da inoltrare entro 10 giorni dalla notifica della sentenza

impugnata (art. 251 lett. a e 312 cpv. 2 CPC);

che inoltrato il 18 aprile

2013 contro una decisione notificata/recapitata in data 8 aprile 2013 (cfr. ricerca

postale Track&Trace), il reclamo è tempestivo e, quindi, da questo aspetto,

ammissibile;

che in base all’art. 320

CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del

diritto che l’accertamento manifestamente errato dei fatti;

che nella misura in cui ripropone

l’eccezione di carenza di legittimazione attiva di controparte, in quanto soggetto

differente rispetto a quello figurante quale mutuante nel titolo di credito alla

base della procedura esecutiva, l’insorgente muove un’obiezione al limite del

pretesto;

che, per tacere del fatto

che nello scritto indirizzato il 12 ottobre 2012 alla CO 1 (ossia alla qui

istante) egli si è ben guardato dall’eccepire l’assenza di un qualsivoglia rapporto

contrattuale con quest’ultima riferito alla pratica B15-068843 (ossia a quella

indicata nel doc. A), limitandosi per contro solo a contestare di avere

ricevuto gli atti richiamati dalla stessa istante in un suo precedente scritto

del 20 agosto 2012 (doc. 2), non si intravede come possano ancora sorgere dubbi

sul fatto che il soggetto figurante quale mutuante nel doc. A (__________) sia

divenuto con gli anni __________ SA, rispettivamente CO 1 e, per finire, CO 1,

come chiaramente desumibile dagli estratti del registro di commercio doc. D, sul

cui contenuto e sulla cui valenza non vi è pertanto più alcun motivo di

soffermarsi;

che il reclamo è votato di

nuovo all’insuccesso anche nella misura in cui l’insorgente pretende che l’avversaria

pretesa sia prescritta in quanto si tratta di un mutuo contraddistinto

dall’obbligo per il mutuatario di tacitazione del debito mediante pagamenti

rateali mensili consecutivi, di modo che torna applicabile il termine di prescrizione

Considerandi

previsto dall’art. 128 cpv. 1 CO, secondo cui si prescrivono col decorso di

cinque anni le azioni per mercedi di pigioni, noli ad affitti, interessi di

capitali e –per quanto qui di rilievo - le altre prestazioni periodiche, come –

sempre stando al reclamante - le rate contemplate nel relativo contratto di

mutuo, per cui essendo l’ultima rata divenuta esigibile secondo contratto al 1°

ottobre 2004, la relativa azione si è prescritta, per effetto dell’art. 137 cpv.

1.

CO, al più tardi nel febbraio 2012, e ciò tenuto anche conto dell’’ultimo pagamento

avvenuto il 5 gennaio 2005 e della (contestata) esecuzione avviata in data 8

febbraio 2007;

che, infatti, l’impegno a

saldare il mutuo ratealmente, contrariamente alla suggestiva tesi ricorsuale, non

costituisce una fattispecie soggetta all’art. 128 CO (BSK-OR I, Robert K. Däppen, art. 128 n. 3 con

riferimento a DTF DTF 69 II 303/304), di modo che la natura dell’obbligazione

alla base del riconoscimento di debito è rimasta inalterata, lasciando immutato

il termine di prescrizione decennale, come correttamente rilevato dal primo giudice,

alle cui pertinenti considerazioni si rinvia, con particolare riferimento agli

atti interruttivi che hanno ogni qualvolta fatto rinascere il termine di prescrizione

decennale previo, per tacere del fatto che nel suo scritto del 22 ottobre 2003

(doc. I), il convenuto ha espressamente riconosciuto il saldo residuo di allora

di fr. 17'054.-90, il che equivale a un riconoscimento di debito suscettibile a

sua volta di far decorrere un nuovo termine di prescrizione di dieci anni (art.

137.

cpv. 2 CO);

che, infine, non è destinata

a miglior sorte la doglianza secondo cui l’escutente non avrebbe in alcun modo

sostanziato né tanto meno reso verosimile l’ammontare della propria pretesa, il

conteggio agli atti sub doc. C risultando chiaro che più chiaro non si può, il

saldo in esso riportato di fr. 24'357.85 al 17.8.2012 costituendo la risultante

che si ottiene sommando il credito base di fr. 18'000.- e gli interessi (di non

poco conto) di volta in volta maturati secondo le modalità previste dal contratto

di mutuo (oltre ai relativi interessi moratori) e deducendo i singoli acconti

versati dal convenuto, nessun escluso, ritenuto che spettava semmai a quest’ultimo

dimostrare o per lo meno rendere verosimile (cfr. art. 82 cpv. 2 LEF) di averne

versati di più, il che non si è pero verificato (cfr. doc. C);

che ne discende pertanto

la reiezione del reclamo;

che gli oneri processuali relativi

al presente giudizio seguono la soccombenza, ossia sono posti a carico del

reclamante (art. 48, 61 cpv. 1 e 106 cpv. 1 CO);

Dispositivo

per questi motivi,

richiamata la OTLEF

pronuncia:

1. Il reclamo è

respinto.

2. La tassa di

giustizia e le spese per complessivi fr. 550.- sono poste a carico del reclamante.

3. Notificazione a:

-

avv. ;

-

.

Comunicazione alla Pretura

della giurisdizione di Mendrisio sud

Per

la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il

presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Giacché il valore litigioso della

vertenza, di fr. 24’357.85 non

raggiunge il limite di legge di fr. 30’000.-, contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losana 14, entro 30 giorni dalla notificazione, solo se la controversia

concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2

lett. a LTF).

Nello stesso

termine è possibile proporre al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, anche

ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 segg. LTF).