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14.2013.66

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

14 maggio 2013Italiano32 min

Source ti.ch

Fatti

i relativi mezzi di prova, il primo giudice ha anzitutto dato per acquisito che

nella fattispecie il fallimento è stato chiesto dall’ufficio di revisione sulla

base del bilancio interinale da lui visionato (sentenza, pag. 3).

Quanto alla richiesta della

società di dichiarare irricevibile il deposito del bilancio posto alla base

della richiesta di fallimento, non essendo stato effettuato un bilancio

interinale ai valori di alienazione, conditio sine qua non, come indicato anche

dallo scritto della P__________ (doc. 1), il Pretore ha dapprima ricordato che

in data 11 marzo 2013, constatata l’eccedenza di debiti risultante dal bilancio

di continuazione, l’ufficio di revisione ha assegnato al consiglio di amministrazione

un termine di dieci giorni per allestire siffatto bilancio (sentenza, pag. 3).

Constatata l’infruttuosità di tale iniziativa, l’ufficio di revisione – ha

proseguito il Pretore – ha scritto direttamente al presidente del consiglio di

amministrazione della società, confermando l’assegnazione di tale termine per

produrre quanto richiesto, con l’avvertenza che trascorsi infruttuosi i dieci

giorni, avrebbe provveduto lui stesso al deposito dei bilanci. Sennonché,

sempre secondo il primo giudice, da nessun atto di causa, né dalle affermazioni

della società, risulta esservi stato un qualsivoglia tipo di reazione da parte

dei destinatari. Il consiglio di amministrazione, ha rilevato il giudice, ha

semplicemente ignorato quanto impostogli dal revisore, salvo poi limitarsi ad

affermare nelle osservazioni all’istanza consegnate al giudice in occasione

dell’udienza del 18 aprile 2013 che il termine impartitogli in data 11 marzo

2013 era troppo breve in quanto esso sarebbe dovuto essere di almeno quattro

settimane, sicché la società non sarebbe stata posta nella condizione di poter

ottemperare a quanto previsto dalla normativa e, quindi, di organizzarsi per

allestire il cosiddetto rapporto di bilancio ai valori di alienazione.

Tuttavia, ha obiettato il primo giudice, un siffatto bilancio non è stato

esibito dal consiglio di amministrazione nemmeno trascorso un mese tra l’avviso

al giudice, avvenuto il 21 marzo 2013, e l’udienza fissata ben un mese dopo, segnatamente

il 18 aprile 2013; e per di più senza nemmeno menzionare eventuali motivi a giustificazione

di tale passività (sentenza, pag. 3). Del resto, ha fatto presente il Pretore, una

delle motivazioni addotte per la richiesta di differimento, ovvero quella di

disporre di più tempo per produrre i bilanci rettificati, non si riferisce al

bilancio ai valori di alienazione, ma a quello di continuazione (osservazioni,

pag. 7), “quasi a contestare, come fatto dalla P__________, il valore di continuazione

rettificato dalla P__________”.

Il Pretore ha inoltre rilevato che

l’atteggiamento della società per quanto concerne la presentazione del bilancio

ai valori di alienazione, il cui allestimento è di sua competenza, può essere

paragonato al caso in cui il consiglio di amministrazione si rifiuti di allestire

un bilancio interinale (sentenza, pag. 4). In un caso del genere, egli ha spiegato,

l’ufficio di revisione può nondimeno depositare i bilanci se non ha dubbi circa

l’esistenza dell’eccedenza di debiti risultante da altri elementi. Nella

fattispecie, ha continuato, dal bilancio di continuazione emerge un grave

indebitamento, di portata tale da spingere l’ufficio di revisione, vista la

seria messa in pericolo della continuazione dell’attività societaria, a chiederne

il fallimento pur non avendo a disposizione il bilancio a valore di alienazione.

Di fronte a questo scenario, sempre secondo il Pretore, la società non solo non

ha prodotto il bilancio in questione, ma non ne ha esibito nemmeno uno

provvisorio e neppure ha fornito elementi tali da anche solo mettere in dubbio

l’eccedenza di debiti, dubbio del resto nemmeno insinuato dalla P__________,

visto che essa ha indicato unicamente la possibilità e non la probabilità che

il cosiddetto “parco giocatori” abbia un valore di alienazione. Ha perciò ritenuto

di non poter differire il fallimento, anche solo di quindici giorni, per consentire

l’al­lestimento del bilancio ai valori di alienazione, dato che la società nemmeno

ha saputo indicare i motivi che le avrebbero impedito di produrlo nonostante fossero

trascorse ormai sei settimane dal termine impartito dal revisore. Ciò posto, ha

concluso il Pretore, non si può del resto nemmeno pretendere che sia lo stesso

ufficio di revisione a supplirvi allestendo sua sponte il relativo bilancio ai

valori di alienazione quando spetta in realtà a lui di revisionarlo, circostanza

peraltro confermata dalla stessa P__________ nel suo scritto doc. 1, che nulla

dice dipoi sul caso in cui la società, nonostante la richiesta in tal senso, non

provveda all’allestimento del bilancio o si rifiuti di procurarlo. In

definitiva, non avendo allestito il bilancio, né tanto meno chiesto una proroga

per il suo allestimento, il consiglio di amministrazione non ha neppure posto

l’ufficio di revisione nella condizione di poter assegnare un termine susseguente

per approntare eventuali misure di risanamento (sentenza, pag. 6). Certo, ha

osservato il Pretore, il Tribunale federale ha avuto modo di stabilire che il

giudice del fallimento non può fare a meno, in linea di principio, della

presentazione dei documenti previsti dalla legge, in particolare nel caso in

cui non disponga di alcun documento esaminato o corretto da un organo indipendente.

Nella fattispecie però, i bilanci presentati sono stati regolarmente revisionati,

di modo che sulla base di quanto indicato dallo stesso ufficio di revisione, il

Pretore ha ritenuto di disporre di elementi sufficienti per il giudizio di sua competenza.

Del resto, sempre stando alla decisione

impugnata, la legge prevede una differenza sostanziale se ad effettuare l’avviso

al giudice sia il consiglio di amministrazione o l’ufficio di revisione; mentre

il primo è tenuto a depositare i bilanci “se esiste fondato timore che la

società abbia una eccedenza di debiti” (art. 725 cpv. 2 CP), il secondo lo

è solo unicamente qualora “la società è manifestamente oberata da debiti

(art. 729 c CO)”. Quanto all’obiezi­o­ne, per cui non è per nulla certo

che gli attivi societari stimati al valore di alienazione non siano in grado di

coprire i debiti e che le postergazioni non siano sufficienti a scongiurare

l’ipotesi di un’ec­ce­denza di debiti (osservazioni, pag. 5, terzo paragrafo),

la società – stando alla sentenza – non ha fornito alcuna indicazione, nemmeno

in ordine di grandezza, in merito al valore di alienazione dell’“attivo” di maggior

peso, indicato come il “parco giocatori”. Ora, secondo il Pretore, un’eccedenza

di debiti è manifesta nel caso in cui non vi sono più dubbi che l’attivo non può

coprire gli impegni e che le postergazioni (di cui l’ufficio di revisione ha

comunque già tenuto conto) non siano sufficienti a scongiurare l’ipotesi di

un’eccedenza di debiti. Con il deposito dei bilanci, ha rilevato il Pretore, l’ufficio

di revisione ha attestato non la semplice eccedenza di debiti, bensì il fatto che

la società è manifestamente oberata di debiti, accertando pertanto una gravità

della situazione finanziaria della società tale da poterne chiedere il fallimento.

È in questo caso, a suo modo di vedere, il parere dell’organo di revisione è determinante

per il giudizio (sentenza, pag. 6).

Quanto infine alla richiesta di

differimento del fallimento al 6 maggio 2013 proposta in via subordinata, con

riferimento ai doc. 2 e 3 annessi alle osservazioni del 18 aprile 2013, egli

l’ha respinta sia in ordine che nel merito; in ordine in quanto il consiglio di

amministrazione non potrebbe chiedere il differimento del fallimento se a

depositare i bilanci è stato, come nel caso in esame, l’ufficio di revisione;

nel merito in quanto non sarebbero, comunque sia, stati allegati i documenti necessari

per ottenere un differimento, fatta eccezione di quelli – insufficienti – sopra

menzionati: né un ulteriore bilancio intermedio revisionato (quello agli atti è

relativo al 31 dicembre 2012), né un piano concreto con l’indica­zione delle

partecipazioni finanziarie e della tempistica in prospettiva di medio termine

(sentenza, pag. 7).

G. Contro tale sentenza l’RE 1

è insorta con reclamo del 24 aprile 2013. Ripresi gli elementi a sua difesa

esposti nelle osservazioni all’istanza del 18 aprile 2013 (reclamo, ad 2a e 2b

), essa chiede che la decisione impugnata, ossia il decreto di fallimento del 22

aprile 2013, venga annullato e riformato in via principale dichiarando irricevibile

o comunque respingendo l’istanza 21 marzo 2013. La reclamante – riferendosi

all’obiezione del Pretore secondo cui non avrebbe mai reclamato circa la

concessione da parte del revisore di un termine di soli dieci giorni per

presentare un bilancio intermedio ai valori di alienazione, rispettivamente non

avrebbe mai richiesto una proroga e comunque non avrebbe presentato detto bilancio,

di modo che il mancato rispetto del termine minimo di quattro settimane riconosciuto

dal Tribunale federale sarebbe da ritenere ininfluente – asserisce: che il rispetto

dei requisiti formali e materiali di cui all’art. 725 cpv. 2 CO è condizione

essenziale affinché il giudice possa dichiarare il fallimento ai sensi dell’art.

725a cpv. 1 CO; che è innegabile, e neppure il primo giudice lo

contesta, che nella fattispecie un bilancio ai valori di alienazione non è

stato allestito né sottoposto a revisione e in generale che l’avviso da parte dell’organo

di revisione ai sensi dell’art. 729c CO non ha rispecchiato la normativa

in materia che impone l’allestimen­to e la verifica di un bilancio intermedio ai

valori di continuazione dal quale risulti un’eccedenza di debiti, la sussistenza

di seri dubbi sulla continuità aziendale, come pure l’allestimento e la

verifica di un bilancio intermedio ai valori di alienazione dal quale risulti

un’eccedenza di debiti, l’as­se­gnazione al consiglio di amministrazione da parte

dell’ufficio di revisione di un termine non inferiore a 5-6 settimane per predisporre

misure di risanamento o avvisare il giudice ai sensi dell’art. 725 cpv. 2 CO. Secondo

la reclamante è poi compito dello stesso ufficio di revisione – contrariamente

all’opinione del Pretore – di allestire sua sponte il bilancio ai valori di alienazione

qualora il consiglio di amministrazione ometta di farlo, rispettivamente non

sussista documentazione che permetta di concludere senza ombra di dubbio circa la

fondatezza di un’eccedenza di debiti. In nessuna maniera vi è dipoi, sempre secondo

l’insorgen­te, la prova agli atti di quanto semplicemente affermato dal

revisore, e fatto proprio dal Pretore senza motivazione, in merito all’esistenza

di una manifesta eccedenza di debiti ex art. 725 cpv. 2 CO. Di conseguenza,

essa obietta, neppure è dimostrato che la società sia manifestamente oberata da

debiti, così come richiesto dall’art. 729c CO. Quanto alla tematica relativa

alla richiesta di differimento del fallimento, fa valere la reclamante, non è

condivisibile l’affermazione del Pretore secondo cui il consiglio di

amministrazione non sarebbe legittimato a formulare una richiesta del genere in

caso di deposito dei bilanci da parte del revisore. Alla luce del piano di risanamento

illustrato in prima istanza, la reclamante ritiene senz’altro giustificato un

differimento del fallimento fino al 6 maggio 2013, riservandosi comunque sia d’in­tegrare

il reclamo adducendo, nel rispetto dei termini di legge, i motivi ammessi dall’art.

174 cpv. 2 LEF.

Considerandi

in diritto:

1.

Secondo l’art. 319 cpv.

lett. a CPC sono impugnabili mediante reclamo, tra l’altro, la decisioni inappellabili

di prima istanza finali. Tale è il caso per le decisioni nelle pratiche a

tenore della LEF, segnatamente in tema di decisioni di competenza del giudice del

fallimento (cfr. art. 309 lett. b n. 7 CPC), anche se pronunciate senza preventiva

esecuzione (art. 174 e 194 LEF). Trattandosi di un’impugnazione contro un decisione

pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), il termine per l’inoltro

del reclamo è di dieci giorni (art. 174 cpv. 1 primo periodo LEF e 321 cpv. 1 CPC).

Inoltrato il 24 aprile 2013, ossia ampiamente nel termine di dieci giorni decorrente

dalla notifica della sentenza impugnata, avvenuta il 23 aprile 2013 (cfr.

ricerca Track&Trace), il reclamo, che rientra nella competenza della Camera

di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello (art. 48 lett. a n. 1 LOG), è

perciò di principio ammissibile.

2.

Giusta l’art. 192 LEF, il

fallimento delle società, in particolare per quanto qui di rilevo di quelle

anonime, può essere dichiarato senza preventiva esecuzione nei casi previsti

dal Codice delle obbligazioni, segnatamente nel caso in cui l’organo di

revisione della società abbia segnalato al giudice che la società è manifestamente

oberata di debiti (art. 728c cpv. 3 e 729c CO). In linea di

massima, il giudice deve dare possibilità alla società segnalata di esprimersi (cfr.

art. 253 CPC; Brunner/Boller,

Basler Kommentar zum SchKG, vol II, 2a ed., Basilea 2010, n. 22 ad

art. 192). L’organo segnalante (nel caso specifico l’ufficio di revisione) non

è per contro formalmente parte della procedura, la segnalazione non potendosi

assimilare a un’istanza. Il giudice deve infatti verificare d’ufficio i

presupposti del fallimento (stato di effettivo sovraindebitamento e mancanza di

una domanda e dei presupposti di un differimento del fallimento), a tutela dei

creditori della società e della collettività nel suo insieme, indipendentemente

dalle determinazioni della società e dell’organo di revisione, ancorché il

rapporto di quest’ultimo assuma un ruolo rilevante. Sebbene la procedura sia

retta dalla massima inquisitoria, resta comunque dovere delle parti, segnatamente

della società in via di decozione, di allegare i propri fatti della vertenza e

di proporre adeguati mezzi di prova (CEF, sentenza del 2 novembre 2011, inc. n.

14.2011.154

consid. 3 con richiamo).

3.

L’art. 725 cpv. 2 CO

prevede che, esistendo fondato timore che la società abbia un’eccedenza di debiti,

deve essere allestito un bilancio intermedio soggetto alla verifica di un revisore

abilitato. Se da tale bilancio risulta che i debiti sociali non sono coperti,

né stimando i beni secondo il valore d’esercizio, né stimandoli secondo il

valore di alienazione, il consiglio di amministrazione ne dà avviso al giudice.

In caso di omissione di tale obbligo da parte del consiglio di amministrazione,

sarà l’ufficio di revisione ad avvisare il giudice, segnatamente se la società è

manifestamente oberata da debiti (art. 729c CO per quanto riguarda le

società sottoposte a revisione limitata; cfr. anche art. 728c cpv. 3

CO). Ricevuto l’avviso il giudice dichiara il fallimento; può tuttavia differirlo,

ad istanza del consiglio di amministrazione o di un creditore, quando il suo

risanamento appaia probabile (art. 725a cpv. 1 CO; cfr. CEF, sentenza

del 1° aprile 2008, inc. 14.2008.16, consid. 6). L’avviso da parte dell’organo

di revisione sul fatto che la società si troverebbe manifestamente oberata da debiti

non ha portata propria, come parrebbe avere invece ritenuto il primo giudice.

L’avviso è da mettere in

relazione con il contesto dell’art. 725 cpv. 2 CO (cfr. Watter/Maizar in: Basler Kommentar, OR II, 3a ed.

2008, n. 29 ad art. 728c CO, e n. 6 ad art. 729c CO); l’art. 725

CO costituisce infatti la base di partenza della dichiarazione di fallimento ex

art. 725a; presupposto formale per la pronuncia di un fallimento del genere

è pertanto un valido avviso al giudice da parte del consiglio di amministrazione

della società (cfr. per l’appunto l’art. 725 cpv. 2 CO) o, se del caso, dell’organo

di revisione in virtù dei disposti di cui agli art. 728c cpv. 3 e 729c

CO (Wüstiner in: Basler Kommentar, OR II. 3a ed. 2008,

n. 2 ad art. 725a CO); presupposto materiale è invece l’esistenza di

un’effet­tiva eccedenza di debito (Wüstiner,

op. cit., n. 3 ad art. 725a CO), situazione che si verifica quando

risulta dal bilancio intermedio che le pretese dei creditori della società non

sono più coperte dagli attivi né ai valori di continuazione né ai valori di alienazione

(Wüstiner, op. cit., n. 29 ad art.

725.

con richiami). In altri termini per eccedenza di debiti bisogna intendere

per l’appun­to l’ipotesi prospettata dall’art. 725 cpv. 2 CO. In maniera

generale ciò è il caso quando l’attivo societario non copre più i fondi di terzi,

ossia quando i fondi propri sono interamente consumati dalle perdite. Al fine

di determinare l’eccedenza di debiti, così come ritenuta dall’art. 725 cpv. 2

CO, spetta in primo luogo al consiglio di amministrazione di allestire un

bilancio intermedio nel quale i beni sono stimati al valore di esercizio. Se non

ne risulta un’eccedenza di debiti, nessuna altra azione dev’essere intrapresa dal

consiglio di amministrazione. Qualora invece da questo primo bilancio risulta che

la società è confrontata con un’eccedenza di debiti, il consiglio di amministrazione

dovrà ugualmente allestire un bilancio intermedio nel quale i beni sono stimati

al valore di alienazione. Se risulta anche da questo secondo bilancio che la

società è oberata di debiti, il consiglio di amministrazione è tenuto ad

avvisarne il giudice, fatti salvi i casi in cui la decozione può essere evitata

in base a uno dei motivi previsti dalla legge (cfr. Peter/Cavadini/Dunant, Code des obligations II, Commentaire,

Basilea 2008, n. 19 ad art. 728c CO). L’avviso di manifesta eccedenza di

debiti comunicato al giudice dall’or­gano di revisione deve pertanto essere

accompagnato, di regola, da un doppio bilancio intermedio: quello che si fonda

su una stima dei beni secondo il valore di esercizio e quello che si fonda su

una stima dei beni secondo il valore di alienazione (cfr. Peter/Cavadini/Dunant, op. cit., n. 23

ad art. 728c CO). Come visto, spetta al consiglio di amministrazione di allestire

i bilanci intermedi prescritti dall’art. 725 cpv. 2 CO. Qualora il consiglio di

amministrazione ometta di farlo, sarà l’organo di revisione a provvedervi, fatti

salvi i casi in cui la manifesta eccedenza di debiti risulti senza ombra di

dubbio da altri atti precedenti o da altri documenti (Watter/Maizar, op. cit. n. 35 ad art. 728c).

4.

L’avviso al giudice comporta

il fallimento della società (senza preventiva esecuzione), se ne sono quindi adempiuti

i presupposti formali e materiali. Che l’esistenza di un’effettiva situazione

di sovraindebitamento costituisca uno dei presupposti materiali che dev’es­se­re

dato per poter pronunciare il fallimento di una società senza preventiva

esecuzione in applicazione dell’art. 725a CO è stato del resto sottolineato

anche dal Tribunale federale (sentenza 5A_221/2008 del 10 luglio 2008, consid.

3.

). Anzi, per quanto riguarda proprio il compito del giudice, occorre

precisare che l’avviso previsto dall’art. 725 cpv. 2 CO, rispettivamente

dall’art. 729c CO, non costituisce un’istanza, ossia una richiesta di

parte, dipendente dalla volontà della stessa. Infatti, la situazione di

sovraindebitamento non rappresenta un motivo facoltativo di fallimento, ma

dev’essere segnalata al giudice sulla base di un obbligo imposto dalla legge (CEF,

sentenza del 1° aprile 2008, inc. 14.2008.16, consid. 8.1 con richiamo a Brunner, Insolvenz und Überschuldung der Aktiengesell­chaft,

in: AJP/PJA 1992, 812 e segg.). In generale, l’attività che il giudice deve

compiere d’ufficio, segnatamente in merito ai presupposti del fallimento, è imposta

– come già rilevato – dallo scopo di questa particolare procedura,

rappresentata dalla tutela del pubblico e dalla protezione dei creditori.

Infatti, le norme che reggono questo istituto sono volte in primo luogo alla protezione

di tutti i creditori della società, evitando che – in violazione del principio

della par conditio creditorum (nei limiti dell’art. 219 LEF) – si diano privilegi

a taluni in danno di altri; ma esse sono intese anche a proteggere la collettività

nel suo insieme: in altre parole, non si vuole che sorgano danni a terzi per il

fatto che non sia ancora di pubblico dominio la precarietà della situazione finanziaria

di una società in via di decozione (CEF, sentenza del 1° aprile 2008, inc.

14.2008

, consid. 8.1 con richiamo a Brunner,

op. cit.). Il che comporta una conseguenza d’ordine procedurale di non poco

conto: non è infatti data la possibilità di ritiro dell’avviso trasmesso al giudice,

finché sussiste sovraindebitamento (Wüstiner,

op. cit. n. 44 ad a 725).

5.

Nella fattispecie, è fuori

dubbio che il Pretore ha dichiarato il fallimento senza preventiva esecuzione dell’RE

1, perché ha fatto propria la “richiesta di fallimento” che l’ufficio di revisione

aveva presentato il 21 marzo 2013 fondandosi, tra l’altro, sul rapporto di

verifica del conto annuale interinale per il periodo dal 1° luglio 2012 al 31 dicembre

2012, con cui esso aveva accertato un’ecce­den­za di debiti e la messa in serio

pericolo della continuazione dell’attività della società. Come visto (sopra ad

F), il Pretore ha quindi pronunciato il fallimento senza disporre del bilancio

interinale ai valori di alienazione, considerando che l’ufficio di revisione

aveva attestato “non la semplice eccedenza di debiti”, bensì una situazione

finanziaria così grave da poterne chiedere il fallimento. E il Pretore si è

ritenuto vincolato dal parere dell’organo di revisione, non da ultimo perché il

consiglio di amministrazione non aveva prodotto il bilancio richiestogli più

volte mentre ne avrebbe avuto il tempo.

6.

Tale motivazione non è

condivisibile. Come visto, l’esistenza di un’effettiva situazione di sovraindebitamento

è un presupposto materiale irrinunciabile perché possa essere decretato il fallimento

di una società anonima senza preventiva esecuzione in applicazione dell’art.

725a CO. Nella fattispecie, il Pretore non ha però dichiarato il fallimento

della reclamante perché ha accertato personalmente una tale situazione dipartendosi

dai criteri stabiliti dall’art 725 cpv. 2 CO (eccedenza di debiti risultante da

un bilancio intermedio soggetto a verifica di un revisore abilitato, fondato su

stime sia secondo il valore di esercizio, sia secondo il valore di alienazione).

Lo ha invece deciso fondandosi unicamente sul bilancio ai valori di esercizio

revisionato dall’ufficio di revisione e sull’avviso di quest’ultimo. Ora né

l’uno né l’altro forniscono informazioni sul valore di alienazione degli

attivi, in particolare sul “parco giocatori”. Nella sua segnalazione del 21

marzo 2013 (doc. B) l’organo di revisione si limita infatti a evidenziare una

non meglio precisata “eccedenza di debiti” e a confermare di aver verificato

“che non esistono più i presupposti per la continuazione dell’attività

aziendale”. Nulla dice invece sul valore di realizzazione degli attivi della

società né si ricavano informazioni in merito nei documenti annessi alla

segnalazione. Tanto che l’organo di revisione ha comunque ritenuto

indispensabile che il consiglio di amministrazione allestisse un bilancio

interinale ai valori di alienazione. Che abbia poi deciso di segnalare il caso

al giudice senza attendere i documenti richiesti non è determinante perché non

risulta aver assunto altri dati di quelli trasmessi al Pretore, che come detto

non forniscono indicazioni di rilievo sul valore di realizzazione degli attivi

sociali.

Del resto il Pretore non ha constatato

in modo chiaro e inconfutabile che la situazione di sovraindebitamento potesse

essere accertata senza ombra di dubbio sulla base dei soli documenti in suo

possesso e nemmeno si è espresso sul valore del “parco giocatori”. Per finire, egli

ha di fatto glissato sull’argomento, ponendo a carico del consiglio di amministrazione

medesimo le conseguenze della passività del suo agire di fronte alla reiterata richiesta

dell’ufficio di revisione sullo specifico argomento.

7.

Dato quanto precede, la sentenza

impugnata viola pertanto il diritto federale, poiché il fallimento della

reclamante è stato dichiarato nonostante l’assenza di un presupposto indispensabile,

ossia la constatazione di una eccedenza di debiti stimando i beni societari anche

secondo il valore di alienazione (pacifica, per contro, contrariamene a quanto

adombrato dall’insorgente, l’accertamento della – manifesta – eccedenza di debiti

in relazione al bilancio con i beni stimati al valore di esercizio). Il che non

comporta però la riforma dell’impugnato giudizio nel senso di dichiarare irricevibile,

rispettivamente di respingere “l’istanza” dell’organo di revisione. Già si è

detto infatti che la sua segnalazione non è un’istanza, siccome con il deposito

dei bilanci giusta gli art. 725 cpv. 2 , 728c cpv. 3 e 729c CO,

il giudice è tenuto a stabilire, d’ufficio, la sussistenza dei presupposti

formali e materiali stabiliti dalla legge. Ne discende pertanto che gli atti

vanno trasmessi al Pretore, affinché faccia allestire un bilancio intermedio,

ove i beni societari sono stimati anche al valore di alienazione, così come

previsto dall’art. 725 cpv. 2 CO, e affinché – una volta in possesso di tale

atto e una volta garantito il diritto alla società di essere sentita in udienza

– egli emani una nuova decisione.

8.

L’annullamento della decisione

di fallimento con conseguente rinvio degli atti al Pretore per nuovo giudizio,

rende privo di oggetto il petitum subordinato della reclamante, con il quale si

propone di ottenere dalla Pretura il differimento del fallimento ai sensi dell’art.

725a CO sino al 6 maggio 2013 (data del resto superata dagli eventi). Rimane

comunque aperta per la reclamante la via del differimento del fallimento nel

contesto della decisione che il primo giudice dovrà prendere a seguito del

rinvio per nuovo giudizio disposto da questa Camera.

9.

Quanto alla riserva della reclamante

di integrare il reclamo adducendo, nel rispetto dei termini di legge, i motivi

previsti dall’art. 174 cpv. 2 LEF, pure essa si rivela superata dagli eventi,

l’insorgente non avendo concretizzato tale sua intenzione entro il termine di reclamo

previsto dall’art. 174 cpv. 1 LEF, considerato dal Tribunale federale decisivo al

riguardo (DTF 136 III 294 consid. 3.1).

10.

Dato quanto precede il reclamo

è così parzialmente accolto nella misura in cui non è divenuto privo di

oggetto. Gli oneri processuali seguono la soccombenza, ossia sono posti a carico

della reclamante e dello Stato per metà ciascuno (art. 48, 61 cpv. 1 e 106 cpv.

1.

CPC).

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia 1. Nella misura in cui non è divenuto

privo di oggetto il reclamo è parzialmente accolto. Di conseguenza la

dichiarazione di fallimento è annullata e la causa è rinviata alla Pretura __________

per nuovo giudizio nel senso dei considerandi.

2. La tassa di giustizia e le

spese per complessivi fr. 700.- sono posti a carico della reclamante e dello

Stato del Canton Ticino per un mezzo ciascuno.

3. Notificazione a:

- ;

-;

-;

-;

-.

Comunicazione alla Pretura __________.

Per

la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il

presidente La

segretaria

Rimedio giuridico

Contro la

presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14,

entro 30 giorni dalla notificazione (art. 72 e segg. LTF).