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Decisione

14.2013.67

Opposizione a sequestro. Verosimile esistenza di un credito dovuto a titolo di mercede in forza di un contratto di mediazione. Escluso un accertamento manifestamente errato dei fatti imputabile al pri

5 agosto 2013Italiano19 min

Source ti.ch

Fatti

i beni intestati alla RE 1, in particolare crediti, conti correnti, liquidità

in valuta svizzera o straniera, cartevalori, depositi, metalli preziosi,

attivi, crediti derivanti da contratti di deposito e rapporti fiduciari, in

particolare il conto __________, intestato alla RE 1 e o sotto cifra, o nome in

codice” presso la “__________”, il tutto fino a concorrenza di USD

65'915.– (corrispondente a fr. 65'421.30) e di USD 7'000.– (corrispondente a

fr. 6'947.60) per interessi e spese.

B. La

società sequestrante si ritiene titolare verso RE 1 di pretese acquisite nell'ambito

della sua attività quale broker navale, e meglio per aver funto da mediatrice

marittima tra essa e la società __________ SA in relazione alla stipulazione

del contratto di noleggio “bareboat” (senza equipaggio, protezione e

indennità assicurativa) della nave rimorchiatore denominata “__________” di cui

la prima risultava essere proprietaria disponente (“disponent owner”). La

società sequestrante si sarebbe in sostanza occupata di corrispondenza, fase

negoziale, trattative inerenti alle condizioni d'offerta oltre che di questioni

legate alle necessarie ispezioni tecniche. Per le sue prestazioni la società

sequestrante ha sostenuto di avere concordato con la società opponente una

commissione giornaliera pari a USD 333.–, da versare dal momento in cui

quest'ultima avrebbe incassato il nolo versato dalla società che aveva noleggiato

la nave. Se non che, a fronte di una pretesa complessiva di USD 93'240.– maturata

nei mesi da marzo a dicembre 2011, la società opponente si era limitata a pagare

USD 27'325.– riferiti al periodo da marzo ad ottobre 2011. Di qui, l'ammanco

esigibile di USD 60'915.– [recte: USD 65'915.–]. La causa del sequestro era

fondata sul legame sufficiente di cui all'art. 271 cpv. 1 n. 4 LEF, la Svizzera

essendo sede legale della società sequestrante, luogo dove erano stati elargiti

i servizi di mediazione e di pagamento del nolo oltre che luogo determinante ai

fini della competenza dei tribunali in caso di controversia, a cui tornava altresì

applicabile il diritto svizzero. Oggetto del sequestro era poi il conto

bancario intestato alla società opponente.

C. Il

25 luglio 2012 il Pretore __________, ha ordinato il sequestro così come

richiesto.

D. Il

10 agosto 2012 RE 1 ha interposto opposizione al sequestro. All'udienza di discussione

del 20 novembre 2012 la società opponente ha contestato tanto la verosimile

esistenza di un rapporto contrattuale tra lei e la società sequestrante, quanto

quella di presunti accordi per commissioni dovutele. Inadempiente poi era

semmai la società sequestrante visto che la società che aveva noleggiato la

nave era solita pagare con ritardo. Mancando un accordo sulla remunerazione

dovuta, la stessa era da determinare secondo tariffa, ovvero tra un minimo

dell'1.5% ed un massimo del 2.5% dell'importo netto incassato con il noleggio

della nave. La cifra di USD 27'318.75 era appunto quanto si otteneva applicando

il tasso percentuale del 2.5% all'utile così conseguito tra marzo ed ottobre

2011, dato che il pagamento del nolo nei mesi di novembre e dicembre 2011 non

era provato. Ciò detto, volto a garantire un credito inesistente ed inesigibile,

il sequestro era da revocare.

La

società sequestrante ha obiettato che gli argomenti della società opponente potevano

se del caso avere pertinenza nel contesto di una procedura di merito, ma non nell'ambito

di un esame limitato alla verosimiglianza. Il semplice fatto che la società

opponente avesse pagato parte delle commissioni dovute, rendeva il credito verosimile.

L'inadempienza eccepitale in sede di opposizione era infondata, fermo restando poi

che l'utilizzo della nave non era mai stato compromesso.

Le parti hanno

riconfermato le proprie tesi di fatto e di diritto con replica e, rispettivamente,

duplica orale.

E. Con

decisione 9 aprile 2013 il Pretore __________, ha respinto l'opposizione e

confermato il sequestro. Il primo giudice ha anzitutto premesso che la società

opponente si era limitata a contestare la verosimile esistenza ed esigibilità

del credito all'origine dell'istanza di sequestro, ma non la causa invocata e

nemmeno l'appartenenza a lei dei beni sequestrati. Ora, per il Pretore la tesi

della società opponente era contraddittoria poiché, se da un canto negava la

relazione contrattuale con la società sequestrante, dall'altro dava atto dell'esistenza

di un contratto di mediazione e, a questo titolo, dover corrispondere una

provvigione. Ciò detto, pur in assenza di una prova certa, quella della società

sequestrante pareva ben più verosimile, visto che dagli scambi e-mail prodotti

non risultava che la società opponente avesse contestato l'accordo e la commissione

come tali. Non era neppure verosimile poi che il tasso tariffario d'uso fosse tra

l'1.5% e il 2.5 %, fermo restando che, pur lamentandosi di una non meglio

precisata inadempienza della società sequestrante, la società opponente aveva pur

sempre optato per quello massimo del 2.5%. L'avvenuto parziale pagamento della

società opponente infine rendeva esigibile il credito alla base del sequestro, non

essendovi indizi del mancato pagamento del nolo per i mesi di novembre e dicembre

2011.

F. Con

reclamo del 22 aprile 2013 la società opponente propone di accogliere l'opposizione

e revocare il sequestro. Il Pretore aveva a torto posto l'onere della prova circa

la verosimile esistenza ed esigibilità del credito a carico della società

opponente. Dal contratto di nolo non si poteva dedurre la verosimile esistenza

di un contratto di mediazione tra lei e la società opponente, e le fatture

intestate a quest'ultima non erano che una modalità di pagamento. Non vi era

stato un atteggiamento contraddittorio della società opponente, la tesi dell'esistenza

di un rapporto contrattuale essendo stata proposta a mero titolo eventuale. La

società sequestrante poi non aveva reso verosimile un accordo sul quantum della

provvigione. E in tali condizioni, per l'art. 414 CO, avrebbe quantomeno dovuto

provare che quella da lei rivendicata era conforme agli usi. Ma ciò non era

stato il caso in concreto. Era per contro tale il computo di un tasso percentuale

del 2.5%. Non essendovi riscontro dei pagamenti dei noli per novembre e

dicembre 2011, il Pretore aveva d'altra parte sbagliato a ritenere esigibili le

provvigioni per quei mesi.

G. Della

risposta al reclamo formulata dalla società sequestrante si dirà, per quanto

necessario, nei considerandi che seguono.

Considerandi

in diritto: 1. La decisione del giudice del sequestro –sia essa di annullamento

o di conferma del sequestro (Reiser, in:

Basler Kommentar, SchKG II, 2a ed., Basilea 2010, n. 44-45 ad art.

278)– che statuisce sull'opposizione (ai sensi dell'art. 278 cpv. 1 LEF) interposta

dal debitore destinatario del sequestro o da un terzo può essere impugnata

davanti all'autorità giudiziaria superiore (art. 278 cpv. 3 primo periodo LEF),

nel Cantone Ticino la Camera di esecuzione e fallimenti (art. 48 lett. e n. 1

LOG), con il rimedio del reclamo a prescindere dal valore litigioso (art. 251

lett. a, 309 lett. b n. 6 e 319 lett. a CPC). L'autorità superiore deve

verificare –sulla base delle allegazioni e dei documenti prodotti dalle parti–

se nel caso concreto in relazione al realizzarsi delle condizioni del sequestro

addotte dal creditore –e contestate da controparte– è raggiunto il grado di

verosimiglianza necessario per mantenere il provvedimento conservativo, atteso

che in caso negativo annullerà la decisione del giudice di prime cure che ha

confermato il sequestro rispettivamente confermerà la decisione che lo ha

annullato, riservate soluzioni intermedie (Amonn/Walther,

Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 8a ed., Berna 2008, n. 74 ad § 51; Reeb,

Les mesures provisoires dans la procédure de poursuite, in: ZSR 1997/II, pag.

482).

2.

Il

termine per l'inoltro del reclamo è di dieci giorni (art. 321 cpv. 2 CPC).

Eventuali osservazioni al reclamo devono poi ossequiare il medesimo termine

(art. 322 cpv. 2 CPC).

Proposto il 22 aprile 2013 avverso la sentenza datata 9 aprile 2013

notificata lo stesso giorno e recapitata alla società opponente l'indomani, il

reclamo ossequia senz'altro il termine di dieci giorni (art. 142 e 143 CPC, per

il rinvio dell'art. 31 LEF) ed è ammissibile. L'impugnazione è stata notificata

l'8 maggio 2013 –e giunta alla società sequestrante il successivo giorno 10

maggio– di modo che anche la risposta al reclamo risulta tempestiva.

3.

Le decisioni in materia di concessione di sequestro, in quanto sottostanno

alla procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), sono rette dalla massima

Dispositivo

dispositiva (art. 58 cpv. 2 CPC), dal principio attitatorio (art. 55 cpv. 1

CPC) nonché dalle massime di celerità (Stoffel,

in: Basler Kommentar, SchKG

II, 2a ed., Basilea 2010, n. 56 ad art. 272) e di concentrazione (Stoffel, op. cit., n. 54 ad art. 272).

Detto altrimenti, il giudice non agisce d'ufficio, ma esamina solo ciò che è

stato allegato e decide unicamente in base alle prove addotte e che possono

essere assunte seduta stante (“Beweismittelbeschränkung”) (Mazan, in: Basler Kommentar,

Schweizerische Zivilprozessordnung, Basilea 2010, n. 8 ad art. 251; Stoffel, op. cit., n. 54 ad art. 272),

salvo che il fatto allegato sia stato ammesso o non contestato dalla

controparte non contumace o sia notorio (art. 150 cpv. 1, 151 e 254 CPC; CEF 8

settembre 2011 inc. 14.2011.113 consid. 6.5).

Il

giudice può accontentarsi della semplice verosimiglianza dei fatti ed esaminare

sommariamente i punti di diritto nella misura compatibile con l'esigenza di

celerità (art. 272 cpv. 1 LEF; Hohl,

La réalisation du droit et les procédures rapides, tesi Friborgo 1997, n. 453; Gilliéron, Le séquestre dans la LP

révisée, in: BlSchK 1995, pag. 133, B; Piégai,

La protection du débiteur et des tiers dans le nouveau droit du séquestre, tesi

Losanna 1997, pag. 212; Artho von Gunten,

Die Arresteinsprache, tesi Zurigo 2001, pag. 85 segg.). Il giudice apprezza

liberamente le prove (art. 157 CPC).

Inoltre,

i principi di celerità e di concentrazione impongono in particolare alle parti

alte esigenze di motivazione per poter giungere a un giudizio sollecito. Esse

devono sostanziare le loro tesi con riferimenti puntuali e d'immediato

riscontro nei documenti (o, eccezionalmente, nelle altre prove) che reputano

determinanti.

4. Vi

è verosimiglianza quando esiste una certa probabilità che i fatti allegati corrispondano

al vero (Piégai, op. cit., n. 792,

pag. 173). Secondo questa Camera, la verosimiglianza è data a due condizioni

cumulative (CEF 15 maggio 2002 inc. n. 14.2002.6 consid. 1.5d):

– che vi sia un “inizio di

prova” (“commencement de preuve”, DTF 107 III 36, 39 e 40, cons. 3 e 5; Stoffel, op. cit., n. 4-7 ad art. 272),

ossia indizi oggettivi e concreti a conforto della tesi del sequestrante;

­– che

dall'esame degli allegati e dei mezzi di prova si ricavi l'impressione che i

fatti rilevanti per il giudizio si siano comunque realizzati, pur senza poter

escludere la probabilità nello stesso ordine di grandezza di una realtà di

segno opposto; detto altrimenti, vi è verosimiglianza (semplice) quando sono

possibili anche altre soluzioni altrettanto probabili; viceversa, un fatto è da

ritenere inverosimile, quando si ha la netta impressione che i fatti si siano

svolti diversamente da quanto affermato dal sequestrante.

5. In

virtù degli art. 278 cpv. 3, 2. periodo LEF e 326 cpv. 2 CPC, le parti possono,

nell'ambito del ricorso contro la decisione su opposizione, avvalersi di fatti

nuovi. Secondo la giurisprudenza di questa Camera (da ultimo: CEF 16 febbraio

2012 inc. 14.2011.225 e 14.2012.4, consid. 1.5 con rinvii) sono ricevibili sia

i fatti, prove ed eccezioni nuovi che si sono verificati dopo l'emanazione

della sentenza di primo grado (cosiddetti “nova in senso proprio”) sia quelli

verificatisi prima (“nova in senso improprio”) (pure così Jeandin, in: CPC commenté, Basilea 2011,

n. 4 ad art. 326). Ciò posto, risulta così di per sé ammissibile lo schema

riassuntivo che descrive i rapporti in essere fra le parti prodotto dalla

società sequestrante davanti a questa Camera.

6. Secondo

l'art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l'applicazione

errata del diritto (lett. a) che l'accertamento manifestamente errato dei fatti

(lett. b).

Ora,

giusta l'art. 272 cpv. 1 LEF, il sequestro

viene concesso dal giudice del luogo

dell'esecuzione o dal giudice del luogo in cui si trovano i beni, purché il

creditore renda verosimile l'esistenza:

1. del credito;

2. di una causa di sequestro;

3.

di beni appartenenti al debitore.

In

concreto, la società reclamante ripropone la tesi secondo cui la società sequestrante

non avrebbe reso verosimile l'esistenza e l'esigibilità del credito da lei rivendicato

(reclamo, pag. 3 n. 1), punto a cui aveva limitato le sue contestazioni. Resta

per contro pacifica la verosimile esistenza di una causa di sequestro individuata

nell'art. 271 cpv. 1 n. 4 LEF insieme all'appartenenza alla società opponente

dei beni oggetto del sequestro.

7. Per

la società reclamante l'esistenza di un legame contrattuale di mediazione in essere

fra sé e la società sequestrante non è affatto verosimile. A suo modo di vedere

il fatto di essere parte del contratto di nolo non implica necessariamente che

lo sia anche del contratto di mediazione, l’intestazione a suo nome delle

fatture emesse dalla sequestrante (doc. QQ) potendo anche costituire una mera

modalità di adempimento (“Zahlstelle”) per conto di un terzo (reclamo,

pag. 4 n. 2). La censura è pretestuosa. Intanto la reclamante allude per la

prima volta in questa sede alla possibilità che essa sia intervenuta a favore

di un imprecisato terzo, di cui non viene minimamente fatto menzione nei suoi

messaggi elettronici 13 gennaio (doc. TT) e 27 febbraio 2012 (doc. VV). Ma

soprattutto essa tenta in modo del tutto inconsistente di contestare

l'atteggiamento contraddittorio rimproveratole dal Pretore. Sta di fatto che all’udienza

di discussione la società reclamante ha esplicitamente ammesso l'esistenza del

contratto di mediazione (“Tra le parti è stato posto in essere un contratto

di mediazione per il quale deve essere riconosciuta una mercede al mediatore”:

act. V, pag. 3 n. 2) e non può solo ora pretendere che la sua af­ferma­zione era

da intendersi a titolo eventuale (“Qualora si volesse affermare che”: reclamo,

pag. 5 n. 2), non da ultimo perché già nel primo punto aveva rimproverato a CO

1 di non aver “eseguito le prestazioni promesse”. E in ogni caso la società

reclamante non spiega perché ha accettato di pagare una mercede alla

sequestrante, seppur calcolata secondo parametri diversi da quelli usati da

quest’ultima, se davvero si riteneva libera da ogni vincolo contrattuale con la

stessa. Di modo che, nel complesso e a un esame di verosimiglianza, la

conclusione pretorile a favore dell'esistenza di un contratto di mediazione è

senz'altro condivisibile e trova conferma in questa sede.

8. La

società reclamante obietta ad ogni modo che spettava alla società sequestrante –e

non il contrario– di rendere verosimile il “quan­tum” della provvigione

rivendicata e che, in difetto di un accordo in tal senso, la stessa avrebbe

dovuto dimostrare giusta l'art. 414 CO che quanto da lei richiesto era conforme

alle tariffe in uso (reclamo, pag. 5 n. 3). Ma invano.

8.1. La

censura pare anzitutto irricevibile nella misura in cui, sotto questo profilo,

l'interessata lamenta un accertamento errato dei fatti (reclamo, pag. 6 n. 3),

giacché con il reclamo è possibile censurare –come visto (sopra, consid. 6)–

solamente l'accertamento manifestamente errato dei fatti. Ma pur volendo

ricondurre l’omissio­ne dell’avverbio “manifestamente” ad un semplice errore di

redazione, l'obiezione non potrebbe comunque essere seguita. In effetti un accertamento

può definirsi “manifestamente errato” a condizione che, per ragionamento

o per risultato, non trovi corrispondenza alcuna nelle prove amministrate e

fornite dalle parti (Trezzini, in:

Commentario al CPC, Lugano 2011, n. 2 ad art. 320), eventualità che –come si

vedrà qui di seguito– in concreto non si realizza.

8.2. In

effetti, non si può ritenere manifestamente errato l’accertamento effettuato

dal Pretore, secondo cui le parti hanno verosimilmente convenuto una

provvigione giornaliera di USD 333.–, siccome tale cifra trova riscontro nelle

fatture datate 26 luglio 2011, 17 agosto 2011, 30 settembre 2011, 31 ottobre

2011, 30 novembre 2011 e 22 dicembre 2011 (doc. QQ) e negli scambi e-mail del

12/25 luglio 2011 (l'importo di USD 666.– essendo riferito a due navi: doc. NN

pag. 2), a cui per sua stessa ammissione la società opponente non ha reagito

(decisione impugnata, pag. 5 consid. 4 nel mezzo che rinvia al verbale, pag. 2

n. 1), manifestando così tacitamente il proprio consenso, se non proporre a

distanza di mesi, pressata dalla sequestrante (cfr. doc. SS), un altro modo di remunerazione,

pari al 2.5% dei noli incassati (e-mail del 13 gennaio 2012, doc. TT), secondo

il Pretore “non tanto perché quella sia la tariffa in uso, ma per gli

inconvenienti riscontrati” (decisione impugnata, pag. 5 consid. 4 verso il

basso). Su tale argomentazione la reclamante sorvola. Insiste invano

sull’assenza di pattuizione in merito alla mercede dovuta, dal momento che il

Pretore ha ritenuto senza arbitrio che le parti avevano convenuto una

provvigione giornaliera di USD 333.–, non tempestivamente contestata da RE 1.

8.3. La

società reclamante intravede infine una divergenza tra quanto desunto dal Pretore

e quanto invece emergerebbe dai documenti agli atti in relazione

all'esigibilità delle commissioni dovute per i mesi di novembre e dicembre 2011. A suo modo di vedere, la società sequestrante non avrebbe reso verosimile l'incasso da parte

della società opponente della mercede per il noleggio della nave durante quei

medesimi mesi, condizione imprescindibile per rivendicare il versamento della

provvigione (reclamo, pag. 7 n. 4). Ora, dagli atti risulta che la società

sequestrante ha trasmesso la fatturazione per i mesi di novembre e dicembre

2011 alla società opponente in data 22 dicembre 2011, con l'invito esplicito a

comunicare se intendeva provvedere al pagamento delle fatture scoperte –quindi

comprese quelle precedenti– entro il 15 gennaio 2012 (doc. SS). Nella sua presa

di posizione del 13 gennaio 2012, la società opponente ha offerto di

corrispondere una commissione del 2.5% sui noli incassati senza escludere i

mesi di novembre e dicembre 2011 (doc. TT). È solo con la comunicazione del 27

febbraio 2012 (doc. VV) che la società opponente ha implicitamente contestato ogni

rimunerazione per i due mesi in questione, calcolandola (secondo i suoi

criteri) per i mesi da marzo a ottobre 2011 in USD 27'325.–. In queste condizioni non si può considerare che il Pretore abbia manifestamente errato nel ritenere

le commissioni dovute anche per novembre e dicembre 2011, fondandosi sul

comportamento poco trasparente assunto dalla reclamante durante la relazione

contrattuale. Del resto anche l’atteg­giamento contraddittorio adottato durante

la causa (cfr. consid. 7) incide negativamente sulla sua credibilità, senza contare

che essa non ha mai negato di aver ricevuto i noli per novembre e dicembre 2011

(limitandosi a rilevare che il loro pagamento non era stato reso verosimile,

reclamo pag. 7). Al riguardo va osservato che il contratto di noleggio della

nave rimorchiatore “__________” aveva una durata di almeno un anno e sarebbe

scaduto al più presto nel gennaio 2012 (cfr. doc. L1 ad n. 14 e 21).

9. Nella

misura in cui è ricevibile, il reclamo va respinto e il giudizio impugnato

confermato. In questa sede le spese processuali (art. 95 cpv. 2 CPC; 48 e 61

cpv. 1 OTLEF), insieme all'obbligo di rifondere un'indennità (art. 95 cpv. 3

CPC) in base al Regolamento sulle ripetibili (RL 3.1.1.7.1), seguono la

soccombenza della società reclamante (art. 106 cpv. 1 CPC).

Ai fini

dell'indicazione dei rimedi giuridici esperibili sul piano federale, il valore

litigioso determinante (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF) è di fr. 65'421.30.

per questi motivi,

richiamati

gli art. 271 segg. LEF, 95 cpv. 2 e 3, 106 cpv. 1 e 319 segg. CPC, 48 e 61 cpv.

1 OTLEF, il Regolamento sulle ripetibili e la LTF;

pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, il reclamo è respinto.

2. La

tassa di giustizia per il reclamo, di fr. 400.–, già anticipata dalla società

reclamante, resta a suo carico con l'obbligo di rifondere a CO 1, __________, fr.

1'000.– a titolo di ripetibili.

3. Notificazione a:

– ;

– .

Comunicazione

alla Pretura __________.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Trattandosi

di misura cautelare, e ritenuto che il valore litigioso della vertenza va

stabilito in fr. 65'421.30, contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro

30 giorni dalla notificazione (art. 72 e segg. LTF), con la limitazione di

cui all'art. 98 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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