14.2013.7
Titolo di rigetto provvisori dell’opposizione. Produzione di nuovi documenti in sede di reclamo
31 gennaio 2013Italiano5 min
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Numero d'incarto:
14.2013.7
Data decisione, Autorità:
31.01.2013, CEF
Titolo:
Titolo di rigetto provvisori dell’opposizione. Produzione di nuovi documenti in sede di reclamo
RIGETTO PROVVISORIO DELL'OPPOSIZIONE
art. 326 cpv. 1 CPC
art. 82 LEF
Incarto n.
14.2013.7
Lugano
31 gennaio
2013
FP/ec/lw
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
Walser e Jaques
segretario:
Cassina, vicecancelliere
statuendo sulla causa a procedura sommaria in materia
di esecuzione e fallimenti promossa con istanza 16 novembre 2012 da
2. RE 2
contro
RE 1
tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione
interposta dalla parte convenuta al precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio
esecuzione e fallimenti di Mendrisio, notificato in data 30 ottobre 2012 per il
pagamento di fr. 12'760.45 oltre interessi e spese;
istanza respinta dal Pretore aggiunto della Giurisdizione
di Mendrisio-Nord con decisione dell’8 gennaio 2013 (SO.2012.785);
sentenza impugnata dagli istanti con reclamo del 17
gennaio 2013;
esaminati gli atti,
ritenuto
in fatto e considerato in diritto:
che con
precetto esecutivo n. __________ del 14.9/30.10.2012 dell’Ufficio di esecuzione
e fallimenti di Mendrisio-Nord, RE 1 e RE 2 hanno escusso CO 1 per l’incasso
della somma di fr. 12'760.45 oltre interessi e spese, indicando quale causale del
credito “Conguagli spese 2009/2010/2011, affitti non pagati, sgombero e pulizia
appartamento”;
che
interposta tempestiva opposizione da parte dell’escusso, i procedenti ne hanno
chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura di Mendrisio-Nord, allegandovi
copia del contratto di affitto, i conteggi concernenti lo scoperto sfociato
nella relativa procedura esecutiva e le conseguenti richieste di pagamento (plico
doc. B);
che chiamato
a esprimersi, il convenuto è rimasto silente;
che con
decisione 8 gennaio 2013 il Pretore aggiunto della Giurisdizione di
Mendrisio-Nord ha respinto l’istanza rilevando che il contratto di locazione
esibito dai procedenti non è firmato e che dai documenti agli atti non è evincibile
alcun impegno del convenuto di versare agli istanti la somma posta in esecuzione;
che la
documentazione prodotta non costituendo pertanto riconoscimento di debito ex
art. 82 cpv. 1 LEF, l’opposizione al precetto esecutivo, sempre secondo il
Pretore aggiunto, non può essere rigettata in via provvisoria;
che contro
tale sentenza gli istanti sono insorti con reclamo del 17 gennaio 2013, asserendo
che il contratto di locazione esiste ed è stato regolarmente firmato dal
locatario, che a causa di un deplorevole errore nella fase di fotocopiatura tale
documento non è purtroppo stato allegato all’istanza, che l’impegno del convenuto
di versare ai locatari quanto richiesto è quindi comprovato e che, inoltre, dagli
altri documenti agli atti risulta in ogni modo che il convenuto è debitore della
somma in questione;
che il
reclamo non è stato notificato alla controparte per osservazioni;
che
secondo l’art. 319 lett. a CPC sono impugnabili mediante reclamo, tra l’altro,
le decisioni inappellabili di prima istanza finali;
che tale
è il caso per le decisioni a tenore della LEF, segnatamente in materia di
rigetto dell’opposizione ex art. 80-84 LEF (cfr. art. 309 lett. b n. 3 CPC);
che trattandosi
di un’impugnazione contro una decisione pronunciata in procedura sommaria (art.
251 lett. a CPC), il termine per l’inoltro del reclamo è di dieci giorni dalla notificazione
della decisione impugnata motivata o dalla notifica a posteriori della motivazione
(art. 321 cpv. 2 CPC);
che inoltrato
il 17 gennaio 2013 contro una decisione emanata in data 8 gennaio 2013 e recapitata
più avanti, il reclamo è senz’altro tempestivo e, quindi, sotto questo profilo
ammissibile;
che in
base all’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione
errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti;
che nella
fattispecie gli insorgenti si propongono di ribaltare la decisione impugnata
producendo copia del contratto di locazione sottoscritto dalle parti, che per
un disguido non era stata annessa all’istanza di rigetto provvisorio dell’opposizione;
che essi
trascurano tuttavia che nella procedura di reclamo non sono ammesse né nuove conclusioni,
né l’allegazione di nuovi fatti o la produzione di nuove prove (art. 326 cpv. 1
CPC);
che ne
discende pertanto che nella misura in cui gli istanti si avvalgono del contratto
Fatti
di locazione prodotto per la prima volta davanti a questa Camera, il reclamo è
inammissibile;
che il
reclamo è dipoi chiaramente votato all’insuccesso nella misura in cui gli
stessi istanti pretendono di individuare le condizioni per il rigetto
provvisorio dell’opposizione anche negli altri documenti agli atti;
che, come
giustamente rilevato dal primo giudice, alle cui pertinenti considerazioni si rinvia
Considerandi
tali documenti (ossia i conteggi relativi ai pretesi scoperti e ai conseguenti solleciti
di pagamento) non contengono alcun impegno del convenuto di versare gli importi
rivendicati, motivo per cui non si può parlare di riconoscimento di debito
constatato mediante atto pubblico o scrittura privata ai sensi dell’art. 82
cpv. 2 LEF, conditio sine qua non per ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione;
che, in definitiva,
nella limitata misura in cui è ammissibile, il reclamo va pertanto disatteso;
che la
tassa di giustizia relativa al presente giudizio segue la soccombenza dei
reclamanti (art. 48, 61 OTLEF e 106 cpv. 1 CPC);
Dispositivo
per questi motivi,
pronuncia:
1. Nella
misura in cui è ammissibile, il reclamo è respinto.
2. La
tassa di giustizia di fr. 300.- e posta a carico dei reclamanti.
3. Notificazione a:
-
-
-
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Nord
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente Il
segretario
Rimedi
giuridici
Giacché il valore litigioso della vertenza, di fr.
12'760.45, non raggiunge il limite di legge di fr. 30’000.-, contro la presente
decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losana 14, entro 30 giorni dalla notificazione, solo se la
controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art.
74 cpv. 2 lett. a LTF).
Nello stesso termine è
possibile proporre al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso
sussidiario in materia costituzionale (art. 113 segg. LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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