14.2013.70
Fallimento. Pagamento del credito dell'istante dopo la pronuncia. Solvibilità
22 maggio 2013Italiano9 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2013.70
Lugano
22 maggio 2013
B/fp/sdb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d'appello
composta
dei giudici:
Pellegrini,
presidente,
Walser
e Jaques
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo
sulla causa a procedura sommaria in materia di fallimento promossa con istanza dell’11 febbraio 2013 da
CO
1
contro
RE
1
patrocinato
dall’avv. PA 1
sulla quale istanza il Pretore aggiunto della Giurisdizione
di Locarno-Città con sentenza del 9
aprile 2013 ha così deciso (inc. n. SO.2013.93):
“1. È pronunciato il fallimento di RE 1 (12.3.1961),
______, a far tempo
da martedì 9
aprile 2013, alle ore 15.00.
2./3./4. Omissis.”
Decisione tempestivamente impugnata da RE 1 che con reclamo del
22 aprile 2013 ne postula l’annullamento;
preso atto che controparte non ha presentato osservazioni;
rilevato che con disposizione ordinatoria del 23/24 aprile 2013 al
reclamo è
stato concesso effetto sospensivo parziale;
ritenuto
in
fatto:
A. Nell’ambito
dell’esecuzione n. 8_____ dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di Locarno la CO
1 ha chiesto il fallimento di RE 1 per il mancato pagamento di fr. 7'135.65,
interessi e spese compresi.
B. All’udienza di
discussione del 13 marzo 2013 il convenuto ha prodotto una ricevuta attestante
l’avvenuto versamento di un primo acconto di fr. 2'000.--, proponendo alla
parte istante il saldo della rimanenza entro il 30 giugno 2013.
L’istante non ha aderito
alla proposta e ha chiesto di pronunciare il fallimento.
C. Con decisione del 9
aprile 2013 il Pretore aggiunto della Giurisdizione di Locarno-Città ha
dichiarato il fallimento di RE 1 a far tempo da quello stesso giorno alle ore 15.00.
D. Con il reclamo RE 1
asserisce di avere nel frattempo pagato l’esecuzione in oggetto, producendo una
ricevuta del 22 aprile 2013 dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di Locarno
relativa al versamento di fr. 7'170.15 a saldo dell’esecuzione n. 8______ promossa
dall’istante (doc. A1). Il reclamante rileva poi di avere versato al predetto
ufficio un ulteriore importo di fr. 17'000.—quale acconto per il pagamento di
altre esecuzioni già giunte alla fase di pignoramento rispettivamente
all’emissione della comminatoria di fallimento, per cui nonostante dall’estratto
delle sue esecuzioni risultino procedure per complessivamente fr. 90'580.40,
con il versamento dei predetti importi l’ammontare delle predette esecuzioni è stato
sostanzialmente ridotto. Contro numerose esecuzioni è stata poi interposta
opposizione, essendo i crediti in parte o integralmente contestati. Una creditrice,
B______ ______ SA, è fallita e nell’ambito del suo fallimento è stato fatto valere
un risarcimento del danno (doc. C1 e C2). Il reclamante asserisce pure di avere
intavolato trattative con la G____ ________ SA nell’ambito dell’esecuzione n.
8_____ e che la citata creditrice ha ridotto il suo credito a fr. 10'000.--
(doc. D). Inoltre è sua intenzione onorare i debiti relativi alle prestazioni
sociali e all’IVA in tempi brevi. A suo carico, d’altro canto, non sono stati
emessi attestati di carenza di beni, il che dimostra che le sue difficoltà di
pagamento sono solo di natura transitoria e che si tratta di una mancanza di
liquidità a breve, dovuta alle difficoltà del mercato e d’incasso dei propri
crediti nei confronti di società in difficoltà finanziarie. Il convenuto sostiene
infine di avere alcuni mandati aperti e, conseguentemente, di essere in grado
di far fronte ai suoi debiti.
Considerato
in diritto.
1. La decisione del
giudice del fallimento può essere impugnata entro dieci giorni mediante reclamo
secondo il CPC. In
virtù dell’art. 174 cpv. 2 LEF l'autorità giudiziaria superiore può annullare
la dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende
verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo:
1) il
debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto;
2) l'importo
dovuto è stato depositato presso l'autorità giudiziaria superiore a disposizione
del creditore; o che
3) il
creditore ha ritirato la domanda di fallimento.
a) L’autorità
giudiziaria superiore può considerare fatti e prove nuovi, subentrati dopo la
dichiarazione di fallimento (nova autentici o in senso proprio, ossia “echte Nova”,
in contrapposizione agli pseudonova, ossia “unechte Nova”), solo se risultano
adempiuti i presupposti elencati all’art. 174 cpv. 2 n. 1-3 LEF. I nova
autentici non vengono considerati d’ufficio, ma è il debitore che li deve
espressamente far valere e provare con documenti, sempre che renda verosimile
la sua solvibilità. Questa considerazione dei nova in senso proprio da parte
dell’autorità giudiziaria superiore ha come scopo di evitare fallimenti senza
senso di debitori ancora solvibili. La solvibilità può tra l’altro essere
determinata ricorrendo al concetto opposto di insolvibilità, concetto noto
nella LEF. L’illiquidità deve essere oggettiva. Essa deve impedire al debitore
di tacitare i suoi creditori alla scadenza dei loro crediti. Non deve infatti
trattarsi di una difficoltà passeggera, il debitore deve bensì trovarsi per un
periodo indeterminato in questa situazione. Un indizio di insolvibilità può
emergere dal numero e dal valore delle esecuzioni pendenti, così come pure da
eventuali nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al decreto di
fallimento in esame. Anche il fatto di non essere in grado di pagare modesti
importi indica insolvibilità. La solvibilità deve essere resa verosimile sulla
base di riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti pagamenti,
estratti bancari, contratti di credito ecc., mentre semplici dichiarazioni del
debitore sono insufficienti. Le esigenze poste al debitore per rendere
verosimile la sua solvibilità non devono però essere troppo severe. La solvibilità
è resa verosimile allorquando essa appare più verosimile che l'insolvibilità.
Dal debitore viene pretesa la produzione, già con l’atto di appello, di
estratti dell’Ufficio di esecuzione. La questione della solvibilità influenza
infatti pure la decisione sulla concessione dell’effetto sospensivo (Giroud, Basler Kommentar zum SchKG II,
2a ed., Basilea 2010, n. 26 ad art. 174 LEF; Amonn/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und
Konkursrechts, 8a ed., Berna 2008, § 36 n. 58 pag. 334/335, § 38 n.
14 pag. 347; Brönnimann,
Novenrecht und Weiterziehung des Entscheides des Konkursgerichtes gemäss Art.
174 E SchKG, pag. 446 ss. in Festschrift H.U. Walder, Recht und
Rechtsdurchsetzung, Zurigo 1994; SJZ 95 (1999) n. 8 pag. 172).
b) Nel
caso in esame, il reclamante ha prodotto una ricevuta del 22 aprile 2013
dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di Locarno relativa al versamento di fr. 7'170.15
a saldo dell’esecuzione in oggetto n. 874963, per cui avendo provato di avere
saldato il suo debito nei confronti dell’istante posteriormente alla
dichiarazione di fallimento, il presupposto di cui all’art. 174 cpv. 2 n. 1 LEF
risulta adempiuto.
Per
quel che riguarda invece il requisito della solvibilità - condizione
indispensabile per ottenere l’annullamento della decisione impugnata poiché,
come visto, il pagamento della somma posta in esecuzione è avvenuto soltanto
dopo la pronuncia del fallimento - va osservato che dall’estratto dell’Ufficio
esecuzione e fallimenti di Locarno al 22 aprile 2013, prodotto dal reclamante, si
evince che nei suoi confronti sono pendenti 30 procedure esecutive per un
importo complessivo di fr. 90'580.40. Di queste 5 sono state pagate, per 2 è
stata concessa la dilazione di pagamento, mentre in 12 procedure il convenuto
ha interposto opposizione, per cui a questo stadio di procedura i relativi
crediti non sono ancora stati accertati. Le rimanenti procedure, per un importo
complessivo di fr. 21'082.10, sono giunte allo stadio di pignoramento
rispettivamente alla domanda di realizzazione. Per queste esecuzioni il
reclamante ha versato all’ufficio esecuzione e fallimenti di Locarno un acconto
di fr. 17'000.--, come risulta dalla ricevuta emessa dal citato ufficio il 22
aprile 2013. Questo versamento e il pagamento di fr. 7'170.15 a saldo dell’esecuzione
in oggetto, complessivamente fr. 24'170.15, portano a ritenere che la
situazione finanziaria del convenuto non sta peggiorando e che il mancato
pagamento dei debiti accertati è un evento di natura transitoria
rispettivamente che si è trattato di una mancanza di liquidità a breve (cfr.
SJZ 99 (2003) n. 13 pag. 308). A questo proposito va osservato che dall’estratto
delle esecuzioni si evince che a carico del reclamante non vi sono attestati di
carenza di beni. Va poi ricordato che, secondo giurisprudenza e dottrina, non
si possono imporre esigenze troppo severe alla verosimiglianza della solvibilità.
La ratio legis dell’art. 174 LEF è infatti quella di evitare il fallimento
quando il debitore sembra capace di sopravvivere economicamente e la mancanza di
liquidità sufficiente appare passeggera (cfr. anche sentenza del Tribunale
federale 5A_328/2011 dell’11 agosto 2011, consid. 2 con rif. ). Nel caso che ci
occupa si può affermare che la capacità di pagamento del reclamante appare più
probabile che la sua incapacità di pagamento, per cui la prognosi in merito
alla sua situazione finanziaria può essere ritenuta favorevole. Le precedenti
considerazioni portano a concludere che il presupposto della solvibilità può
essere considerato reso sufficientemente verosimile.
Risultando
adempiuti i requisiti di cui all’art. 174 cpv. 2 LEF, il fallimento di RE 1 va
annullato.
2. Il reclamo è
accolto.
La tassa di giustizia è
posta in ambo le sedi a carico del reclamante (art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF e 106
cpv. 1 CPC).
Per questi motivi,
richiamato l’art. 174 cpv. 2 LEF
pronuncia:
Fatti
I. Il reclamo è
accolto e di conseguenza:
1. La
dichiarazione di fallimento del 9 aprile 2013 pronunciata dal Pretore aggiunto
della Giurisdizione di Locarno-Città (inc. SO.2013.93), nei confronti di RE 1,
______, è annullata.
2. La tassa di
giustizia di prima sede di fr. 80.--, da anticipare come di rito, è posta a
carico di AP 1RE 1Le spese dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di __________,
da anticipare come di rito, sono poste a carico di AP 1.
Considerandi
II. La tassa di
giustizia del presente giudizio di fr. 150.-- è posta a
carico di RE 1.
III. Notificazione a:
-
avv.
-
- Ufficio esecuzione e fallimenti di Locarno, Locarno;
-
Ufficio cantonale del Registro di commercio, Lugano;
-
Ufficio del Registro fondiario del Distretto di Locarno, Locarno.
Comunicazione alla Pretura
della Giurisdizione di Locarno-Città.
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il
presidente
Il segretario
Rimedio giuridico
Contro la
presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al
Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 72 e segg. LTF).