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Decisione

14.2013.70

Fallimento. Pagamento del credito dell'istante dopo la pronuncia. Solvibilità

22 maggio 2013Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

I. Il reclamo è

accolto e di conseguenza:

1. La

dichiarazione di fallimento del 9 aprile 2013 pronunciata dal Pretore aggiunto

della Giurisdizione di Locarno-Città (inc. SO.2013.93), nei confronti di RE 1,

______, è annullata.

2. La tassa di

giustizia di prima sede di fr. 80.--, da anticipare come di rito, è posta a

carico di AP 1RE 1Le spese dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di __________,

da anticipare come di rito, sono poste a carico di AP 1.

Considerandi

II. La tassa di

giustizia del presente giudizio di fr. 150.-- è posta a

carico di RE 1.

III. Notificazione a:

-

avv.

-

- Ufficio esecuzione e fallimenti di Locarno, Locarno;

-

Ufficio cantonale del Registro di commercio, Lugano;

-

Ufficio del Registro fondiario del Distretto di Locarno, Locarno.

Comunicazione alla Pretura

della Giurisdizione di Locarno-Città.

Per

la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il

presidente

Il segretario

Rimedio giuridico

Contro la

presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al

Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 72 e segg. LTF).