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Decisione

14.2013.72

Rigetto definitivo sulla base di decisione di tassazione. Eccezioni proponibili

27 maggio 2013Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

di legittimare il creditore a chiedere in giudizio il rigetto definitivo

dell’opposizione, le decisioni di autorità amministrative svizzere,

segnatamente le decisioni dell’autorità fiscale passate – come nel caso in

esame - in giudicato, sia l’art. 81 cpv. 1 LEF, secondo cui se il credito è

fondato, tra l’altro, su una decisione esecutiva di un’autorità amministrativa

svizzera, l’opposizione è rigettata in via definitiva a meno che l’escusso provi

Considerandi

con documenti che dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto o

il termine per il pagamento è stato prorogato ovvero che è intervenuta la prescrizione

(il che non è avvenuto);

che in

definitiva il reclamo sfugge perciò a disamina e va pertanto giudicato

inammissibile;

che gli

oneri processuali relativi al presente giudizio seguono la soccombenza del

reclamante (art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF e 106 cpv. 1 CPC);

Dispositivo

per questi motivi,

richiamata la OTLEF

pronuncia:

1. Il

reclamo è inammissibile.

2. La

tassa di giustizia e le spese per complessivi fr. 300.- sono poste a carico del

reclamante.

3. Notificazione a:

-

-

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di __________.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Giacché il

valore litigioso della vertenza è di fr. 43'287.–, contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia

civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione

(art. 72 e segg. LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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