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Decisione

14.2013.73

Rigetto definitivo dell'opposizione. Imposta federale diretta stabilita sulla base di una tassazione d'ufficio. Reclamo insufficientemente motivato

27 maggio 2013Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

21 febbraio 2013 dello CO 1, ha respinto in via definitiva l’opposizione

sollevata dall’escusso al precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio

esecuzione di __________, notificatogli il 28 novembre 2012 per il pagamento di

fr. 33'428.10.- oltre interessi e spese;

che egli ha ritenuto che

la documentazione esibita dal procedente e posta alla base del procedimento

esecutivo, ossia la decisione di tassazione dopo reclamo per l’imposta federale

diretta (IFD) 2009 del 25 gennaio 2012 per complessivi fr. 33'428.10,

debitamente attestata come passata in giudicato (doc. C), accompagnata

dall’estratto conto e conteggio degli interessi di ritardo al 6 gennaio 2013

(doc. B), costituisce titolo di rigetto definitivo dell’opposizione ex art. 80

LEF, per poi rilevare che l’escusso non ha addotto alcuna valida eccezione

liberatoria ex art. 81 cpv. 1 LEF, la richiesta di sospensione formulata dallo

stesso convenuto con le proprie osservazioni all’istanza non potendo essere

ammessa, siccome incompatibile con i principi di celerità che informano la

procedura sommaria di rigetto dell’opposizione, tenuto del resto conto che, in

ogni modo, l’esecuzione si fonda su una decisione di tassazione, dopo reclamo,

passata in giudicato, contro la quale non risulta essere pendente una domanda

Considerandi

di revisione, di modo che essa è definitiva;

che nel reclamo il

convenuto sorvola tali considerazioni, asserendo solo che è sua intenzione, al

più tardi entro il 31 maggio 2013, trasmettere all’ufficio esazione e condoni i

documenti che comprovano che la tassazione d’ufficio non corrisponde alla reale

situazione imponibile (ben inferiore);

che tale suo intendimento

non può però ostacolare la decisione impugnata, che il primo giudice ha preso applicando

correttamente sia l’art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF, secondo cui sono parificate alle

decisioni giudiziarie (esecutive) suscettibili di legittimare il creditore a

chiedere in giudizio il rigetto definitivo dell’opposizione, le decisioni di

autorità amministrative svizzere, segnatamente le decisioni dell’autorità

fiscale passate – come nel caso in esame – in giudicato, sia l’art. 81 cpv. 1

LEF, secondo cui se il credito è fondato, tra l’altro, su una decisione

esecutiva di un’autorità amministrativa svizzera, l’opposizione è rigettata in

via definitiva a meno che l’escusso provi con documenti che dopo l’emanazione

della decisione il debito è stato estinto o il termine per il pagamento è stato

prorogato ovvero che è intervenuta la prescrizione (il che non è avvenuto);

che in definitiva il

reclamo sfugge perciò a disamina e va pertanto giudicato inammissibile;

che gli oneri processuali

relativi al presente giudizio seguono la soccombenza del reclamante (art. 48,

61.

cpv. 1 OTLEF e 106 cpv. 1 CPC);

Dispositivo

per questi motivi,

richiamata

la OTLEF

pronuncia:

1. Il reclamo è

inammissibile.

2. La tassa di

giustizia e le spese per complessivi fr. 200.- sono poste a carico del

reclamante.

3. Notificazione a:

-

-

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per

la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il

presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Giacché il valore litigioso

della vertenza è di fr. 33'428.10, contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna

14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 72 e segg. LTF).