14.2013.73
Rigetto definitivo dell'opposizione. Imposta federale diretta stabilita sulla base di una tassazione d'ufficio. Reclamo insufficientemente motivato
27 maggio 2013Italiano4 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2013.73
Lugano
27 maggio 2013
FP/ec/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente della Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d'appello
sedente
quale giudice unico (art. 48b LOG) per statuire sul reclamo del 29 aprile 2013
di
RE
1
contro
la decisione emanata il 18 aprile 2013 dal Pretore del Distretto di Lugano,
sezione 5, nella causa a procedura sommaria in materia di esecuzione e fallimenti
(inc. n. SO.2013.825) promossa nei suoi confronti con istanza del 21 febbraio
2013 dallo
CO
1
rappresentato
dall’RA 1
esaminati
gli atti,
ritenuto
in fatto e considerato in diritto:
che contro le sentenze di
rigetto dell’opposizione – come nella fattispecie – è dato il rimedio del
reclamo (combinati art. 309 lett. b n. 3 e 319 lett. a CPC), da inoltrare entro
10 giorni dalla notifica della sentenza impugnata;
che inoltrato il 29 aprile
2013 contro una decisione notificata/recapitata il 19 aprile 2013 (cfr. ricerca
postale Track&Trace), il reclamo è tempestivo e, quindi, da questo profilo
ammissibile;
che in base all’art. 320
CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del
diritto che l’accertamento manifestamente errato dei fatti;
che l’insorgente non si
avvale di nessuno dei menzionati titoli di reclamo, né, comunque sia, avrebbe
potuto spingersi sino a tanto;
che con l’impugnata
decisione il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, accogliendo l’istanza
Fatti
21 febbraio 2013 dello CO 1, ha respinto in via definitiva l’opposizione
sollevata dall’escusso al precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio
esecuzione di __________, notificatogli il 28 novembre 2012 per il pagamento di
fr. 33'428.10.- oltre interessi e spese;
che egli ha ritenuto che
la documentazione esibita dal procedente e posta alla base del procedimento
esecutivo, ossia la decisione di tassazione dopo reclamo per l’imposta federale
diretta (IFD) 2009 del 25 gennaio 2012 per complessivi fr. 33'428.10,
debitamente attestata come passata in giudicato (doc. C), accompagnata
dall’estratto conto e conteggio degli interessi di ritardo al 6 gennaio 2013
(doc. B), costituisce titolo di rigetto definitivo dell’opposizione ex art. 80
LEF, per poi rilevare che l’escusso non ha addotto alcuna valida eccezione
liberatoria ex art. 81 cpv. 1 LEF, la richiesta di sospensione formulata dallo
stesso convenuto con le proprie osservazioni all’istanza non potendo essere
ammessa, siccome incompatibile con i principi di celerità che informano la
procedura sommaria di rigetto dell’opposizione, tenuto del resto conto che, in
ogni modo, l’esecuzione si fonda su una decisione di tassazione, dopo reclamo,
passata in giudicato, contro la quale non risulta essere pendente una domanda
Considerandi
di revisione, di modo che essa è definitiva;
che nel reclamo il
convenuto sorvola tali considerazioni, asserendo solo che è sua intenzione, al
più tardi entro il 31 maggio 2013, trasmettere all’ufficio esazione e condoni i
documenti che comprovano che la tassazione d’ufficio non corrisponde alla reale
situazione imponibile (ben inferiore);
che tale suo intendimento
non può però ostacolare la decisione impugnata, che il primo giudice ha preso applicando
correttamente sia l’art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF, secondo cui sono parificate alle
decisioni giudiziarie (esecutive) suscettibili di legittimare il creditore a
chiedere in giudizio il rigetto definitivo dell’opposizione, le decisioni di
autorità amministrative svizzere, segnatamente le decisioni dell’autorità
fiscale passate – come nel caso in esame – in giudicato, sia l’art. 81 cpv. 1
LEF, secondo cui se il credito è fondato, tra l’altro, su una decisione
esecutiva di un’autorità amministrativa svizzera, l’opposizione è rigettata in
via definitiva a meno che l’escusso provi con documenti che dopo l’emanazione
della decisione il debito è stato estinto o il termine per il pagamento è stato
prorogato ovvero che è intervenuta la prescrizione (il che non è avvenuto);
che in definitiva il
reclamo sfugge perciò a disamina e va pertanto giudicato inammissibile;
che gli oneri processuali
relativi al presente giudizio seguono la soccombenza del reclamante (art. 48,
61.
cpv. 1 OTLEF e 106 cpv. 1 CPC);
Dispositivo
per questi motivi,
richiamata
la OTLEF
pronuncia:
1. Il reclamo è
inammissibile.
2. La tassa di
giustizia e le spese per complessivi fr. 200.- sono poste a carico del
reclamante.
3. Notificazione a:
-
-
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il
presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Giacché il valore litigioso
della vertenza è di fr. 33'428.10, contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna
14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 72 e segg. LTF).