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Decisione

14.2013.74

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

31 maggio 2013Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

14.2013.74

Data decisione, Autorità:

31.05.2013, CEF

Titolo:

La finzione di notifica di un invio raccomandato non è opponibile a colui che ha presentato opposizione al precetto esecutivo. Il principio della buona fede esclude però che sia differito a piacimento il termine di reclamo contro una decisione di cui si viene comunque a conoscenza

NOTIFICAZIONI GIUDIZIARIE

RECLAMO

TERMINI

art. 138 CPC

art. 138 cpv. 3 let. a CPC

art. 319segg. CPC

Incarto n.

14.2013.74

Lugano

31 maggio

2013

FP/sl/fb

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il presidente della Camera di esecuzione

e fallimenti del Tribunale d'appello

sedente quale

giudice unico (art. 47b LOG) per statuire sul reclamo presentato il 25 aprile

2013 da

RE 1,

contro la decisione emanata il 18 gennaio

2013 dal Pretore __________ (SO.2012.5649), nella causa a procedura sommaria in

materia di esecuzione e fallimenti promossa nei suoi confronti con istanza del

18 dicembre 2012 da

CO 1,

esaminati gli atti,

ritenuto in fatto e considerato in diritto:

che contro

le sentenze di rigetto dell’opposizione è dato il rimedio giuridico del reclamo

(combinati art. 309 lett. b n. 3 e 319 lett. a CPC), da inoltrare entro 10 giorni

dalla notificazione della sentenza impugnata (combinati art. 251 lett. a e 321

cpv. 2 CPC);

che inoltrato

il 25 aprile 2013 contro una decisione notificata mediante invio postale

raccomandato del 18 gennaio 2013, il quale è però ritornato alla Pretura il 29 gennaio

successivo in quanto non ritirato dalla destinataria entro i termini di

giacenza, il reclamo parrebbe irrimediabilmente tardivo, non giovando alla

reclamante sostenere di non avere ricevuto nessuna comunicazione, nessuna

convocazione in relazione all’istanza di rigetto dell’opposizione presentata

dalla procedente;

che,

infatti, secondo l’art. 138 cpv. 3 lett. a CPC, la notificazione è da considerarsi

avvenuta, in caso di invio postale raccomandato non ritirato, il settimo giorno

Considerandi

dal tentativo di consegna infruttuoso, sempre che il destinatario dovesse

aspettarsi una notificazione, come parrebbe essere stato qui il caso, data

l’opposizione sollevata al precetto esecutivo fatto spiccare nei suoi confronti

dalla creditrice (la stessa considerazione vale per il mancato ritiro della

raccomandata contenente la citazione per l’udienza di contradditoro);

che,

nondimeno, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale in materia di

rigetto dell’opposizione fondata su una decisione dello stesso creditore (cassa

malati, Billag), l’escusso che ha interposto opposizione non deve aspettarsi necessariamente

la notifica di un’istanza di rigetto dell’opposizione, sicché la finzione di

notifica alla scadenza del termine di giacenza postale, ora stabilita dal menzionato

art. 138 cpv. 3 lett. a CPC, non gli è opponibile (DTF 130 III 400 seg., consid.

1.2

; STF 5A_710/2010 del 28 gennaio 2011, consid. 3.1; STF 5A_552/2011 del 10

ottobre 2011, consid. 2.1);

che recentemente

il Tribunale federale ha esteso tale giurisprudenza a tutte le decisioni di

rigetto dell’opposizione (DTF 138 III 228 consid. 3.1), comprese quelle

emanate, come nella fattispecie, dai giudici civili (CEF 11 settembre 2012,

inc. 14.2012.122 con riferimento a CEF 7 agosto 2012, inc. 14.2012.121);

che, nel

caso concreto, non vi sono elementi negli atti che permettano di ritenere che

la reclamante avrebbe dovuto aspettarsi la notifica dell’istanza di rigetto

dell’opposizione e, quindi, della sentenza di rigetto, all’infuori della notifica

del precetto esecutivo che, come ricordato sopra, non è secondo il Tribunale federale

atta a giustificare il richiamo alla presunzione di cui all’art. 138 cpv. 3 lett.

a CPC;

che,

tuttavia, è fuori dubbio che la reclamante è venuta a conoscenza della

decisione impugnata per altre vie, come del resto da lei stessa ammesso nel

gravame, prova ne è che ne chiede l’annullamento mediante il presente reclamo,

indicandone il numero di riferimento (SO.2012.5649);

che il

termine per reclamare iniziava perciò a decorrere dal momento in cui la essa ha

potuto prendere conoscenza della sentenza di rigetto dell’opposizione, il principio

della buona fede ostando a un differimento a piacimento di tale termine soltanto

perché la conoscenza dell’atto impugnato è avvenuta all’infuori delle normali

vie di notifica previste dall’art.138 CPC (cfr. mutatis mutandis sentenza

del 17 giugno 2011 5A_570/2010 consid.3.3.3);

che l’insorgente

pretende di essere venuta a conoscenza della decisione impugnata “da pochi giorni”,

senza però fornire ulteriori ragguagli al proposito, segnatamente senza

illustrare quando e in quali circostanze essa ha potuto prendere atto della sentenza

a lei sfavorevole;

che, del

resto, appare più verosimile che essa sia stata messa al corrente della reiezione

dell’opposizione al precetto esecutivo già nel corso del mese di febbraio/marzo

2013, ove si consideri che il 18 febbraio 2013 la procedente si era attivata presso

la Pretura __________ per far attestare il passaggio in giudicato della relativa

decisione, il che faceva presumere la sua intenzione di procedere senza indugio

nei confronti dell’escussa per l’incasso del relativo credito;

che in

questo modo la reclamante non solo non ha dimostrato, ma nemmeno ha reso

verosimile di avere inoltrato il reclamo nel termine di dieci giorni decorrente

dal momento in cui è venuta a conoscenza della decisione di rigetto dell’opposizione

datata 18 gennaio 2013, ossia pronunciata ben tre mesi prima;

che ne

discende perciò l’inammissibiltà del rimedio;

che gli

oneri processuali relativi al presente giudizio seguono la soccombenza, ossia

sono posti a carico della reclamante (art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF e 106 cpv. 1

CPC);

Dispositivo

per questi motivi,

pronuncia:

1. Il

reclamo è inammissibile.

2. La

tassa di giustizia e le spese per complessivi fr. 200.- sono poste a carico

della reclamante.

3. Notificazione a:

- ;

- .

Comunicazione

alla Pretura __________.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Giacché il valore litigioso della vertenza, di fr. 12'809.75, non raggiunge il limite di legge di fr. 30'000.-,

contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile

al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione,

solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza

fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF).

Nello stesso termine è

possibile proporre al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso

sussidiario in materia costituzionale (art. 113 segg. LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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