14.2013.74
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31 maggio 2013Italiano6 min
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Numero d'incarto:
Fatti
14.2013.74
Data decisione, Autorità:
31.05.2013, CEF
Titolo:
La finzione di notifica di un invio raccomandato non è opponibile a colui che ha presentato opposizione al precetto esecutivo. Il principio della buona fede esclude però che sia differito a piacimento il termine di reclamo contro una decisione di cui si viene comunque a conoscenza
NOTIFICAZIONI GIUDIZIARIE
RECLAMO
TERMINI
art. 138 CPC
art. 138 cpv. 3 let. a CPC
art. 319segg. CPC
Incarto n.
14.2013.74
Lugano
31 maggio
2013
FP/sl/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente della Camera di esecuzione
e fallimenti del Tribunale d'appello
sedente quale
giudice unico (art. 47b LOG) per statuire sul reclamo presentato il 25 aprile
2013 da
RE 1,
contro la decisione emanata il 18 gennaio
2013 dal Pretore __________ (SO.2012.5649), nella causa a procedura sommaria in
materia di esecuzione e fallimenti promossa nei suoi confronti con istanza del
18 dicembre 2012 da
CO 1,
esaminati gli atti,
ritenuto in fatto e considerato in diritto:
che contro
le sentenze di rigetto dell’opposizione è dato il rimedio giuridico del reclamo
(combinati art. 309 lett. b n. 3 e 319 lett. a CPC), da inoltrare entro 10 giorni
dalla notificazione della sentenza impugnata (combinati art. 251 lett. a e 321
cpv. 2 CPC);
che inoltrato
il 25 aprile 2013 contro una decisione notificata mediante invio postale
raccomandato del 18 gennaio 2013, il quale è però ritornato alla Pretura il 29 gennaio
successivo in quanto non ritirato dalla destinataria entro i termini di
giacenza, il reclamo parrebbe irrimediabilmente tardivo, non giovando alla
reclamante sostenere di non avere ricevuto nessuna comunicazione, nessuna
convocazione in relazione all’istanza di rigetto dell’opposizione presentata
dalla procedente;
che,
infatti, secondo l’art. 138 cpv. 3 lett. a CPC, la notificazione è da considerarsi
avvenuta, in caso di invio postale raccomandato non ritirato, il settimo giorno
Considerandi
dal tentativo di consegna infruttuoso, sempre che il destinatario dovesse
aspettarsi una notificazione, come parrebbe essere stato qui il caso, data
l’opposizione sollevata al precetto esecutivo fatto spiccare nei suoi confronti
dalla creditrice (la stessa considerazione vale per il mancato ritiro della
raccomandata contenente la citazione per l’udienza di contradditoro);
che,
nondimeno, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale in materia di
rigetto dell’opposizione fondata su una decisione dello stesso creditore (cassa
malati, Billag), l’escusso che ha interposto opposizione non deve aspettarsi necessariamente
la notifica di un’istanza di rigetto dell’opposizione, sicché la finzione di
notifica alla scadenza del termine di giacenza postale, ora stabilita dal menzionato
art. 138 cpv. 3 lett. a CPC, non gli è opponibile (DTF 130 III 400 seg., consid.
1.2
; STF 5A_710/2010 del 28 gennaio 2011, consid. 3.1; STF 5A_552/2011 del 10
ottobre 2011, consid. 2.1);
che recentemente
il Tribunale federale ha esteso tale giurisprudenza a tutte le decisioni di
rigetto dell’opposizione (DTF 138 III 228 consid. 3.1), comprese quelle
emanate, come nella fattispecie, dai giudici civili (CEF 11 settembre 2012,
inc. 14.2012.122 con riferimento a CEF 7 agosto 2012, inc. 14.2012.121);
che, nel
caso concreto, non vi sono elementi negli atti che permettano di ritenere che
la reclamante avrebbe dovuto aspettarsi la notifica dell’istanza di rigetto
dell’opposizione e, quindi, della sentenza di rigetto, all’infuori della notifica
del precetto esecutivo che, come ricordato sopra, non è secondo il Tribunale federale
atta a giustificare il richiamo alla presunzione di cui all’art. 138 cpv. 3 lett.
a CPC;
che,
tuttavia, è fuori dubbio che la reclamante è venuta a conoscenza della
decisione impugnata per altre vie, come del resto da lei stessa ammesso nel
gravame, prova ne è che ne chiede l’annullamento mediante il presente reclamo,
indicandone il numero di riferimento (SO.2012.5649);
che il
termine per reclamare iniziava perciò a decorrere dal momento in cui la essa ha
potuto prendere conoscenza della sentenza di rigetto dell’opposizione, il principio
della buona fede ostando a un differimento a piacimento di tale termine soltanto
perché la conoscenza dell’atto impugnato è avvenuta all’infuori delle normali
vie di notifica previste dall’art.138 CPC (cfr. mutatis mutandis sentenza
del 17 giugno 2011 5A_570/2010 consid.3.3.3);
che l’insorgente
pretende di essere venuta a conoscenza della decisione impugnata “da pochi giorni”,
senza però fornire ulteriori ragguagli al proposito, segnatamente senza
illustrare quando e in quali circostanze essa ha potuto prendere atto della sentenza
a lei sfavorevole;
che, del
resto, appare più verosimile che essa sia stata messa al corrente della reiezione
dell’opposizione al precetto esecutivo già nel corso del mese di febbraio/marzo
2013, ove si consideri che il 18 febbraio 2013 la procedente si era attivata presso
la Pretura __________ per far attestare il passaggio in giudicato della relativa
decisione, il che faceva presumere la sua intenzione di procedere senza indugio
nei confronti dell’escussa per l’incasso del relativo credito;
che in
questo modo la reclamante non solo non ha dimostrato, ma nemmeno ha reso
verosimile di avere inoltrato il reclamo nel termine di dieci giorni decorrente
dal momento in cui è venuta a conoscenza della decisione di rigetto dell’opposizione
datata 18 gennaio 2013, ossia pronunciata ben tre mesi prima;
che ne
discende perciò l’inammissibiltà del rimedio;
che gli
oneri processuali relativi al presente giudizio seguono la soccombenza, ossia
sono posti a carico della reclamante (art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF e 106 cpv. 1
CPC);
Dispositivo
per questi motivi,
pronuncia:
1. Il
reclamo è inammissibile.
2. La
tassa di giustizia e le spese per complessivi fr. 200.- sono poste a carico
della reclamante.
3. Notificazione a:
- ;
- .
Comunicazione
alla Pretura __________.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Giacché il valore litigioso della vertenza, di fr. 12'809.75, non raggiunge il limite di legge di fr. 30'000.-,
contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile
al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione,
solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza
fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF).
Nello stesso termine è
possibile proporre al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso
sussidiario in materia costituzionale (art. 113 segg. LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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