14.2013.75
Richiesta di rigetto provvisorio dell'opposizione respinta per mancata produzione del titolo di credito
5 giugno 2013Italiano4 min
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Numero d'incarto:
14.2013.75
Data decisione, Autorità:
05.06.2013, CEF
Titolo:
Richiesta di rigetto provvisorio dell'opposizione respinta per mancata produzione del titolo di credito
LAVORO
MEZZO DI PROVA
RECLAMO
RIGETTO PROVVISORIO DELL'OPPOSIZIONE
art. 82 cpv. 1 LEF
Incarto n.
14.2013.75
Lugano
5 giugno 2013
FP/sl/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente della Camera di esecuzione
e fallimenti del Tribunale d’appello
sedente quale giudice unico (art. 47b LOG) per
statuire sul reclamo presentato il 3 maggio 2013 da
RE 1
rappresentato da RA 1
contro la decisione emanata il 23 aprile 2013 dal
Pretore __________ nella causa a procedura sommaria in materia di esecuzione
e fallimenti (SO.2013.206) promossa con istanza del 26 febbraio 2013 contro
CO 1
esaminati gli atti,
ritenuto in fatto e considerato in diritto:
che contro
le sentenze di rigetto dell’opposizione – come nella fattispecie – è dato il
rimedio giuridico del reclamo (combinati art. 309 lett. b n. 3 e 319 lett. a
CPC), da inoltrare entro 10 giorni dalla notificazione della sentenza impugnata
(combinati art. 251 lett. a e 321 cpv. 2 CPC);
che
inoltrato il 3 maggio 2013 contro una decisione emanata il 23 aprile 2013 e recapitata
il giorno successivo (cfr. ricerca postale Track&Trace), il reclamo è tempestivo
e, quindi, da questo aspetto ammissibile;
che con
il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto che l’accertamento
manifestamente errato dei fatti;
che, nella
fattispecie, l’insorgente non si avvale di nessuno dei menzionati titoli di
reclamo;
che la carenza
non si rivela decisiva, il reclamo essendo comunque sia votato all’insuccesso;
che con
istanza del 26 febbraio 2013 il qui reclamante ha chiesto al Pretore __________
Fatti
il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta dalla convenuta al precetto
esecutivo n. __________ dell’Ufficio esecuzione e fallimenti __________, notificatole
in data 28 settembre 2012 per il pagamento di fr. 6'560.- a titolo di “Salario dicembre
2011 fr. 3'280.00 + tredicesima 2011 fr. 3'280.00” (doc. A);
che con
la decisione impugnata lo stesso Pretore - premesso che un contratto di lavoro
costituisce riconoscimento di debito ex art. 82 cpv. 1 LEF quando è stato steso
in forma scritta, comprende gli elementi negoziali essenziali, è firmato dal
datore di lavoro ed è incontestato che vi è stata prestazione lavorativa da
parte del lavoratore o impedimento imputabile esclusivamente al datore di
lavoro - ha respinto l’istanza rilevando anzitutto che a sostegno della
propria domanda l’escutente ha soltanto prodotto il precetto esecutivo;
che egli
ha dipoi rilevato che pur non contestando l’esistenza di un contratto di lavoro
tra le parti, con le osservazioni dell’8 marzo 2013 la convenuta ha addotto
che lo stesso sarebbe stato disdetto e che per il mese di dicembre 2011 l’istante
non si sarebbe presentato al lavoro, contestando quindi che vi sia stata prestazione
lavorativa;
Considerandi
che, secondo
il primo giudice, le allegazioni (giustificazioni) di parte istante (v. replica
del 18 marzo 2103), che peraltro non si è espressa sulla questione della
prestazione del lavoro, non sono state rese verosimili, non avendo la medesima
presentato alcun documento a supporto delle stesse;
che,
secondo l’art. 82 cpv. 1 LEF, se il credito è fondato sopra un riconoscimento
di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata, il creditore può
chiedere il rigetto provvisorio dell’opposizione;
che, come
visto, l'escutente non ha prodotto il contratto di lavoro, ossia il titolo di
rigetto provvisorio dell’opposizione, il che già osta all’accoglimento dell’istanza,
considerata altresì l’assenza di riscontri alternativi suscettibili di
avvalorare in altro modo le allegazioni dell’istante;
che ne
discende pertanto l’inammissibilità del reclamo, con il quale l’insorgente si
propone in buona sostanza di convincere l’autorità di reclamo della bontà del
proprio esposto, senza tuttavia confrontarsi con le (corrette) considerazioni
esposte nell’impugnata decisione alle quali si rinvia;
che gli
oneri processuali relativi al presente giudizio seguono la soccombenza, ossia
sono posti a carico del reclamante (art. 48, 61 cpv. 1 e 106 cpv. 1 CPC);
Dispositivo
per questi motivi,
pronuncia:
1. Il
reclamo è inammissibile.
2. La
tassa di giustizia e le spese per complessi fr. 150.-- sono poste a carico del
reclamante.
3. Notificazione a:
-;
-.
Comunicazione
alla Pretura __________.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Giacché il valore litigioso della vertenza, di fr.
6'560.-, non raggiunge il
limite di legge di fr. 30'000.-, contro la presente decisione è possibile
presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,
entro 30 giorni dalla notificazione, solo se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF).
Nello stesso termine è
possibile proporre al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso
sussidiario in materia costituzionale (art. 113 segg. LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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