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Decisione

14.2013.75

Richiesta di rigetto provvisorio dell'opposizione respinta per mancata produzione del titolo di credito

5 giugno 2013Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta dalla convenuta al precetto

esecutivo n. __________ dell’Ufficio esecuzione e fallimenti __________, notificatole

in data 28 settembre 2012 per il pagamento di fr. 6'560.- a titolo di “Salario dicembre

2011 fr. 3'280.00 + tredicesima 2011 fr. 3'280.00” (doc. A);

che con

la decisione impugnata lo stesso Pretore - premesso che un contratto di lavoro

costituisce riconoscimento di debito ex art. 82 cpv. 1 LEF quando è stato steso

in forma scritta, comprende gli elementi negoziali essenziali, è firmato dal

datore di lavoro ed è incontestato che vi è stata prestazione lavorativa da

parte del lavoratore o impedimento imputabile esclusivamente al datore di

lavoro - ha respinto l’istanza rilevando anzitutto che a sostegno della

propria domanda l’escutente ha soltanto prodotto il precetto esecutivo;

che egli

ha dipoi rilevato che pur non contestando l’esistenza di un contratto di lavoro

tra le parti, con le osservazioni dell’8 marzo 2013 la convenuta ha addotto

che lo stesso sarebbe stato disdetto e che per il mese di dicembre 2011 l’istante

non si sarebbe presentato al lavoro, contestando quindi che vi sia stata prestazione

lavorativa;

Considerandi

che, secondo

il primo giudice, le allegazioni (giustificazioni) di parte istante (v. replica

del 18 marzo 2103), che peraltro non si è espressa sulla questione della

prestazione del lavoro, non sono state rese verosimili, non avendo la medesima

presentato alcun documento a supporto delle stesse;

che,

secondo l’art. 82 cpv. 1 LEF, se il credito è fondato sopra un riconoscimento

di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata, il creditore può

chiedere il rigetto provvisorio dell’opposizione;

che, come

visto, l'escutente non ha prodotto il contratto di lavoro, ossia il titolo di

rigetto provvisorio dell’opposizione, il che già osta all’accoglimento dell’istanza,

considerata altresì l’assenza di riscontri alternativi suscettibili di

avvalorare in altro modo le allegazioni dell’istante;

che ne

discende pertanto l’inammissibilità del reclamo, con il quale l’insorgente si

propone in buona sostanza di convincere l’autorità di reclamo della bontà del

proprio esposto, senza tuttavia confrontarsi con le (corrette) considerazioni

esposte nell’impugnata decisione alle quali si rinvia;

che gli

oneri processuali relativi al presente giudizio seguono la soccombenza, ossia

sono posti a carico del reclamante (art. 48, 61 cpv. 1 e 106 cpv. 1 CPC);

Dispositivo

per questi motivi,

pronuncia:

1. Il

reclamo è inammissibile.

2. La

tassa di giustizia e le spese per complessi fr. 150.-- sono poste a carico del

reclamante.

3. Notificazione a:

-;

-.

Comunicazione

alla Pretura __________.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Giacché il valore litigioso della vertenza, di fr.

6'560.-, non raggiunge il

limite di legge di fr. 30'000.-, contro la presente decisione è possibile

presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,

entro 30 giorni dalla notificazione, solo se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF).

Nello stesso termine è

possibile proporre al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso

sussidiario in materia costituzionale (art. 113 segg. LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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