14.2013.76
Istanza di rigetto dell'opposizione respinta per mancanza di un valido titolo di rigetto definitivo. Negata violazione del diritto di essere sentito
4 giugno 2013Italiano6 min
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Numero d'incarto:
14.2013.76
Data decisione, Autorità:
04.06.2013, CEF
Titolo:
Istanza di rigetto dell'opposizione respinta per mancanza di un valido titolo di rigetto definitivo. Negata violazione del diritto di essere sentito
DIRITTO DI ESSERE SENTITI
RIGETTO DEFINITIVO DELL'OPPOSIZIONE
TITOLO DEL RIGETTO DEFINITIVO DELL'OPPOSIZIONE
art. 29 cpv. 2 COST
art. 53 cpv. 1 CPC
art. 80 LEF
art. 319segg. LEF
Incarto n.
14.2013.76
Lugano
4 giugno 2013
FP/sl
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente della Camera di esecuzione
e fallimenti del Tribunale d’appello
sedente quale giudice unico (art. 47b LOG) per
statuire sull’appello (recte: sul reclamo) presentato il 7 maggio 2013
da
RE 1
rappresentato dal RA 1
contro la decisione emanata il 3 maggio 2013 dal
Giudice di pace supplente __________ nella causa a procedura sommaria in
materia di esecuzione e fallimenti (inc.____) promossa nei suoi confronti con
istanza 8 aprile 2013 da
CO 1
preso atto che la
controparte non ha presentato osservazioni al reclamo;
esaminati gli
atti,
ritenuto in fatto e considerato in diritto:
che contro
le sentenze di rigetto dell’opposizione - come nella fattispecie - è dato il
rimedio giuridico del reclamo (combinati art. 309 lett. b n. 3 e 319 lett. a
CPC), da inoltrare entro 10 giorni dalla notificazione della sentenza impugnata
(combinati art. 251 lett. a e 321 cpv. 2 CPC);
che l’atto
di appello proposto dal convenuto contro il giudizio di primo grado viene
pertanto trattato come reclamo;
che
inoltrato il 7 maggio 2013 contro una decisione emanata il 3 maggio 2013 e
notificata/recapitata più avanti alle parti, il gravame, comunque sia, è tempestivo
e, quindi, da questo aspetto ammissibile;
che in
base all’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione
errata del diritto che l’accertamento manifestamente errato dei fatti;
che nella
misura in cui si duole della violazione del diritto di essere sentito garantito
dagli art. 29 cpv. 2 Cost. e 53 cpv. 1 CPC per avere il primo giudice statuito quando
il termine per inoltrare le osservazioni all’istanza non fosse ancora scaduto,
il reclamante muove una critica infondata;
che, infatti
egli ha inoltrato le proprie osservazioni soltanto il 2 maggio 2013 (doc. 7),
ossia ben oltre il termine di 15 giorni assegnatogli dal Giudice di pace
supplente con ordinanza del 9 aprile 2013;
che all’insorgente
non giova dipoi far valere che il primo giudice gli avrebbe concesso una
proroga del termine fino al 5 aprile (recte: maggio) 2013, nulla di decisivo
risultando dagli atti al riguardo, se non quanto genericamente e confusamente riportato
dal Giudice di pace supplente nel suo scritto 22 maggio 2013 alla CEF, in cui (riferendosi
a una telefonata ricevuta il 23 aprile 2013 dalla segretaria del rappresentante
del convenuto) ha preteso di avere reso attento la sua interlocutrice che, da parte
sua, “è prassi che le decisioni vengono prese dopo circa 10 giorni dalla scadenza
del termine, quindi le osservazioni dovevano giungere entro quella data”, per
poi puntualizzare che “la raccomandata relativa alle giustificazioni, da parte del
convenuto, è stata ritirata il 10.04.2013, ben 13 giorni prima delle richiesta
telefonica di proroga”;
che,
infatti, tali improvvisate e incaute affermazioni (rese fuori procedura) non
potevano essere considerate come adesione certa alla richiesta del convenuto
volta ad ottenere una proroga fino al 5 maggio 2013 del termine per l’inoltro
delle osservazioni all’istanza di rigetto dell’opposizione;
che il
rappresentante del convenuto avrebbe dovuto agire con meno improvvisazione, presentando
istanza scritta;
che la
questione, per finire, non si rileva decisiva, la decisione impugnata
rivelandosi d’acchito contraria al diritto federale nella misura in cui il Giudice
di pace supplente, accogliendo l’istanza della procedente, ha respinto in via
definitiva l’opposizione sollevata dal convenuto al precetto esecutivo, fattogli
notificare per il mancato pagamento della somma complessiva di fr. 4'000.- in
relazione all’incidente stradale del 12 dicembre 2012 (“fr. 2'500.- di franchigia
casco + fr. 1'500.- per danni”);
che,
infatti, il creditore può chiedere il rigetto definitivo dell’opposizione
soltanto se il suo credito è fondato su una decisione giudiziaria esecutiva (art.
80 cpv. 1 LEF), ritenuto che sono parificati alle decisioni giudiziarie le
transazioni e i riconoscimenti di debito giudiziali (art. 80 cpv. 2 n. 1 LEF),
Fatti
i documenti pubblici esecutivi secondo gli art. 347-352 CPC (art. 80 cpv. 2 n.
1bis LEF) e le decisioni di autorità amministrative svizzere (art. 80 cpv. 2 n.
3 LEF);
che la
pretesa della parte istante non è sorretta da nessuno dei menzionati titoli,
segnatamente non è fondata su una sentenza di condanna o su un titolo ad essa
equiparabile, ma su documentazione (assicurativa) utilizzabile, dandosene il
caso, solo nel contesto di una procedura semplificata retta dagli art. segg. 243
segg. CPC;
che a torto
il Giudice di pace supplente ha perciò respinto in via definitiva l’opposizione
al precetto esecutivo in rassegna;
Considerandi
che ne
discende pertanto l’accoglimento del reclamo (ancorché per motivi diversi da
quelli esposti nel reclamo), con conseguente riforma del dispositivo n. 1 della
sentenza impugnata nel senso di respingere l’istanza di rigetto definitivo
dell’opposizione, come pure del successivo dispositivo n. 2 nel senso di porre
la relativa tassa di giustizia a carico della parte istante;
che, in
assenza di un riconoscimento di debito ex art. 82 cpv. 1 LEF da parte
dell’escusso, non entra del resto nemmeno in considerazione il rigetto in via
provvisoria dell’opposizione al medesimo precetto esecutivo;
che gli oneri
processuali relativi al presente giudizio vanno posti a carico della parte
istante, soccombente (art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF e 106 cpv. 1 CPC), con l’obbligo
di rifondere alla controparte fr. 150.- a titolo di indennità ridotta, l’accoglimento
del reclamo non essendo da ricondurre alle argomentazioni ivi esposte;
Dispositivo
per questi motivi,
pronuncia:
1. Il
reclamo è accolto. Di conseguenza i dispositivi n. 1 e 2 della decisione
impugnata sono così riformati.
“1.
L’istanza è respinta.
2.
La tassa di giustizia, anticipata dalla parte istante, è posta a carico della
medesima.
2. La tassa di giustizia e le spese relative
al presente giudizio per complessivi fr. 200.- sono poste a carico di CO 1, che
rifonderà al reclamante fr. 100.- a titolo di indennità.
3. Notificazione a:
-;
-.
Comunicazione
alla Giudicatura di pace __________.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Giacché il valore litigioso della vertenza, di fr.
4'000.-, non raggiunge il
limite di legge di fr. 30'000.-, contro la presente decisione è possibile
presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,
entro 30 giorni dalla notificazione, solo se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF).
Nello stesso termine è
possibile proporre al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso
sussidiario in materia costituzionale (art. 113 segg. LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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