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Decisione

14.2013.76

Istanza di rigetto dell'opposizione respinta per mancanza di un valido titolo di rigetto definitivo. Negata violazione del diritto di essere sentito

4 giugno 2013Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

i documenti pubblici esecutivi secondo gli art. 347-352 CPC (art. 80 cpv. 2 n.

1bis LEF) e le decisioni di autorità amministrative svizzere (art. 80 cpv. 2 n.

3 LEF);

che la

pretesa della parte istante non è sorretta da nessuno dei menzionati titoli,

segnatamente non è fondata su una sentenza di condanna o su un titolo ad essa

equiparabile, ma su documentazione (assicurativa) utilizzabile, dandosene il

caso, solo nel contesto di una procedura semplificata retta dagli art. segg. 243

segg. CPC;

che a torto

il Giudice di pace supplente ha perciò respinto in via definitiva l’opposizione

al precetto esecutivo in rassegna;

Considerandi

che ne

discende pertanto l’accoglimento del reclamo (ancorché per motivi diversi da

quelli esposti nel reclamo), con conseguente riforma del dispositivo n. 1 della

sentenza impugnata nel senso di respingere l’istanza di rigetto definitivo

dell’opposizione, come pure del successivo dispositivo n. 2 nel senso di porre

la relativa tassa di giustizia a carico della parte istante;

che, in

assenza di un riconoscimento di debito ex art. 82 cpv. 1 LEF da parte

dell’escusso, non entra del resto nemmeno in considerazione il rigetto in via

provvisoria dell’opposizione al medesimo precetto esecutivo;

che gli oneri

processuali relativi al presente giudizio vanno posti a carico della parte

istante, soccombente (art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF e 106 cpv. 1 CPC), con l’obbligo

di rifondere alla controparte fr. 150.- a titolo di indennità ridotta, l’accoglimento

del reclamo non essendo da ricondurre alle argomentazioni ivi esposte;

Dispositivo

per questi motivi,

pronuncia:

1. Il

reclamo è accolto. Di conseguenza i dispositivi n. 1 e 2 della decisione

impugnata sono così riformati.

“1.

L’istanza è respinta.

2.

La tassa di giustizia, anticipata dalla parte istante, è posta a carico della

medesima.

2. La tassa di giustizia e le spese relative

al presente giudizio per complessivi fr. 200.- sono poste a carico di CO 1, che

rifonderà al reclamante fr. 100.- a titolo di indennità.

3. Notificazione a:

-;

-.

Comunicazione

alla Giudicatura di pace __________.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Giacché il valore litigioso della vertenza, di fr.

4'000.-, non raggiunge il

limite di legge di fr. 30'000.-, contro la presente decisione è possibile

presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,

entro 30 giorni dalla notificazione, solo se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF).

Nello stesso termine è

possibile proporre al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso

sussidiario in materia costituzionale (art. 113 segg. LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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