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Decisione

14.2013.77

A fronte di una sua completa passività e in assenza di motivi documentati, nella mancata partecipazione di una parte all'udienza di rigetto non si può ravvisare una violazione del diritto di essere se

5 giugno 2013Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

2013 ore 11.30 per l’udienza di contradditorio in relazione all’istanza di rigetto

provvisorio dell’opposizione presentata in data 20 settembre 2012 dalla

procedente, che regolarmente comparsa essa è però seduta stante stata informata

che l’udienza era stata rinviata con conseguente invio raccomandato di una

nuova citazione, che essa non aveva ancora ritirato presso l’ufficio postale –

assevera che non le è stato possibile presenziare alla successiva udienza fissata

per il 20 febbraio 2013 (alla quale ha partecipato la controparte), né che vi

era il tempo sufficiente per scusarsi,”in quanto, nel particolare e delicato

settore delle onoranze funebri gli impegni non sono prevedibili né derogabili”;

che, ciò posto, la

reclamante chiede la fissazione di una nuova udienza, in modo da presentare al

Giudice di pace le proprie osservazioni;

che il reclamo non è stato

notificato alla controparte per osservazioni,

che, nella fattispecie, è

evidente che la reclamante lamenta una violazione del diritto di essere sentita

garantito dagli art. 29 cpv. 2 Cost. e 53 CPC, il primo giudice avendo statuito

sull’istanza senza darle la possibilità di fare valere le proprie ragioni in

udienza;

che la critica cade nel

vuoto;

che, infatti, risulta che

Considerandi

la reclamante ha potuto prendere conoscenza del rinvio dell’udienza inizialmente

prevista per il 16 gennaio 2013 ore 11.30 non solo in quel preciso momento, ma

– formalmente – poco dopo, segnatamente quando alle ore 11.40 dello stesso giorno

ha ritirato la raccomandata contenente la citazione (datata 9 gennaio 2013) per

la nuova udienza fissata per mercoledì 20 febbraio 2013 ore 11.45

a seguito della richiesta di rinvio del primo dibattimento formulata dalla

parte istante in data 11 dicembre 2013 (v. il giustificativo di distribuzione

della raccomandata n. __________);

che benché (da tempo) in

chiaro che l’udienza si sarebbe tenuta alla data menzionata, la reclamante è rimasta

del tutto passiva sia nei giorni sia nelle ore precedenti l’udienza stessa,

ovvero non ne ha chiesto il suo rinvio, né ha giustificato in alcun modo la sua

assenza, di modo che al primo giudice non rimaneva altro da fare che statuire

sull’istanza sulla base delle osservazioni scritte della convenuta, della replica

dell’istante, del verbale di udienza del 20 gennaio 2013 (alla quale, come

visto, ha partecipato la sola parte istante) e dei documenti acquisiti agli atti;

che, del resto, il

semplice richiamo al fatto che non le sarebbe stato possibile presenziare

all’udienza del 20 febbraio 2013, rispettivamente che nemmeno vi era tempo sufficiente

per scusarsi, dato il delicato settore della sua attività (impresa di onoranze

funebri), nella quale gli impegni non sono prevedibili, né derogabili, non è di

giovamento in assenza di riscontri avvaloranti tali affermazioni, che andavano

con ogni evidenza forniti dall’insorgente;

che ne discende pertanto la

reiezione del reclamo, proposto senza forza argomentativa;

che gli oneri processuali relativi

al presente giudizio seguono la soccombenza, ossia sono posti a carico della

reclamante (art. 48, 61 cpv. 1 e OTLEF e 106 cpv. 1 CPC);

Dispositivo

per questi motivi,

pronuncia:

1. Il reclamo è

respinto.

2. La tassa di

giustizia e le spese per complessivi fr. 300.- sono posti a carico della

reclamante.

3. Notificazione a:

-

;

-

.

Comunicazione alla Giudicatura

di pace __________.

Per

la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Giacché il valore litigioso della

vertenza, di fr. 2'970.-, non

raggiunge il limite di legge di fr. 30'000.-, contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione, solo se la controversia

concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2

lett. a LTF).

Nello stesso

termine è possibile proporre al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, anche

ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 segg. LTF).