14.2013.77
A fronte di una sua completa passività e in assenza di motivi documentati, nella mancata partecipazione di una parte all'udienza di rigetto non si può ravvisare una violazione del diritto di essere se
5 giugno 2013Italiano5 min
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Incarto n.
14.2013.77
Lugano
5 giugno 2013
FP/sl
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente della Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
sedente
quale giudice unico (art. 47b LOG) per statuire sul reclamo presentato il 19
aprile 2013 da
RE
1
contro
la decisione emanata il 10 aprile 2013 dal Giudice di pace __________ nella
causa a procedura sommaria in materia di esecuzione e fallimenti (Inc. n. 209/C/12/S)
promossa nei suoi confronti con istanza del 20 settembre 2012 da
CO
1
patrocinata
dall’ PA 1
esaminati gli atti,
ritenuto
in fatto e considerato in diritto:
che contro le sentenze di
rigetto dell’opposizione – come nella fattispecie – è dato il rimedio giuridico
del reclamo (combinati art. 309 lett. b n 3 e 319 lett. a CPC), da inoltrare entro
10 giorni dalla notificazione della sentenza impugnata (art. 251 lett. a e 321
cpv. 2 CPC);
che inoltrato il 19 aprile
2013 contro una decisione emanata il 10 aprile 2013 e notificata/recapitata più
avanti, il reclamo è tempestivo e, quindi, da questo aspetto ammissibile;
che in base all’art. 320
CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’errata applicazione del
diritto che l’accertamento manifestamente errato dei fatti;
che l’insorgente –
premesso che le parti erano state citate per il giorno di mercoledì 16 gennaio
Fatti
2013 ore 11.30 per l’udienza di contradditorio in relazione all’istanza di rigetto
provvisorio dell’opposizione presentata in data 20 settembre 2012 dalla
procedente, che regolarmente comparsa essa è però seduta stante stata informata
che l’udienza era stata rinviata con conseguente invio raccomandato di una
nuova citazione, che essa non aveva ancora ritirato presso l’ufficio postale –
assevera che non le è stato possibile presenziare alla successiva udienza fissata
per il 20 febbraio 2013 (alla quale ha partecipato la controparte), né che vi
era il tempo sufficiente per scusarsi,”in quanto, nel particolare e delicato
settore delle onoranze funebri gli impegni non sono prevedibili né derogabili”;
che, ciò posto, la
reclamante chiede la fissazione di una nuova udienza, in modo da presentare al
Giudice di pace le proprie osservazioni;
che il reclamo non è stato
notificato alla controparte per osservazioni,
che, nella fattispecie, è
evidente che la reclamante lamenta una violazione del diritto di essere sentita
garantito dagli art. 29 cpv. 2 Cost. e 53 CPC, il primo giudice avendo statuito
sull’istanza senza darle la possibilità di fare valere le proprie ragioni in
udienza;
che la critica cade nel
vuoto;
che, infatti, risulta che
Considerandi
la reclamante ha potuto prendere conoscenza del rinvio dell’udienza inizialmente
prevista per il 16 gennaio 2013 ore 11.30 non solo in quel preciso momento, ma
– formalmente – poco dopo, segnatamente quando alle ore 11.40 dello stesso giorno
ha ritirato la raccomandata contenente la citazione (datata 9 gennaio 2013) per
la nuova udienza fissata per mercoledì 20 febbraio 2013 ore 11.45
a seguito della richiesta di rinvio del primo dibattimento formulata dalla
parte istante in data 11 dicembre 2013 (v. il giustificativo di distribuzione
della raccomandata n. __________);
che benché (da tempo) in
chiaro che l’udienza si sarebbe tenuta alla data menzionata, la reclamante è rimasta
del tutto passiva sia nei giorni sia nelle ore precedenti l’udienza stessa,
ovvero non ne ha chiesto il suo rinvio, né ha giustificato in alcun modo la sua
assenza, di modo che al primo giudice non rimaneva altro da fare che statuire
sull’istanza sulla base delle osservazioni scritte della convenuta, della replica
dell’istante, del verbale di udienza del 20 gennaio 2013 (alla quale, come
visto, ha partecipato la sola parte istante) e dei documenti acquisiti agli atti;
che, del resto, il
semplice richiamo al fatto che non le sarebbe stato possibile presenziare
all’udienza del 20 febbraio 2013, rispettivamente che nemmeno vi era tempo sufficiente
per scusarsi, dato il delicato settore della sua attività (impresa di onoranze
funebri), nella quale gli impegni non sono prevedibili, né derogabili, non è di
giovamento in assenza di riscontri avvaloranti tali affermazioni, che andavano
con ogni evidenza forniti dall’insorgente;
che ne discende pertanto la
reiezione del reclamo, proposto senza forza argomentativa;
che gli oneri processuali relativi
al presente giudizio seguono la soccombenza, ossia sono posti a carico della
reclamante (art. 48, 61 cpv. 1 e OTLEF e 106 cpv. 1 CPC);
Dispositivo
per questi motivi,
pronuncia:
1. Il reclamo è
respinto.
2. La tassa di
giustizia e le spese per complessivi fr. 300.- sono posti a carico della
reclamante.
3. Notificazione a:
-
;
-
.
Comunicazione alla Giudicatura
di pace __________.
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Giacché il valore litigioso della
vertenza, di fr. 2'970.-, non
raggiunge il limite di legge di fr. 30'000.-, contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione, solo se la controversia
concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2
lett. a LTF).
Nello stesso
termine è possibile proporre al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, anche
ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 segg. LTF).