14.2013.78
Opposizione a sequestro. Esistenza di una pretesa fondata su un supposto accordo di tacitazione di reciproci debiti e crediti non ritenuta verosimile mancando un chiaro ed espresso impegno a pagare de
28 agosto 2013Italiano21 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2013.78
Lugano
28 agosto 2013
FP/sl/mc
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d'appello
composta
dei giudici:
Pellegrini,
presidente,
Walser
e Jaques
vicecancelliera:
Locatelli
statuendo
sulla causa a procedura sommaria in materia di sequestro promossa davanti alla
Pretura __________, con opposizione 26 novembre 2012 (inc. SO.2012.5288) da
CO
1
(patrocinato
dall' PA 2 )
contro
il
sequestro 28 marzo 2012 (inc. SO.2012.1426) (n° __________) richiesto
nei suoi confronti da
RE 1
(patrocinata
dall' PA 1 )
in
cui il Pretore __________, con decisione 3 maggio 2013,
ha accolto l'opposizione e conseguentemente annullato il sequestro, ponendo
tasse, spese e ripetibili a carico della società RE 1;
reclamante la società RE
1 con allegato del 16 maggio 2013 dove chiede, previa concessione dell'effetto
sospensivo o, in via subordinata, previa annotazione a registro fondiario di
una restrizione della facoltà di disporre a carico della PPP n. __________ del
fondo base n. __________ RFD __________, la riforma del giudizio impugnato nel
senso di respingere l'opposizione e mantenere il sequestro, protestate tasse,
spese e ripetibili;
preso atto delle osservazioni
[correttamente: risposta al reclamo] 7 giugno 2013 dell'opponente che ne
propone la reiezione, con protesta di tasse, spese e ripetibili;
richiamata
la decisione presidenziale del 17 maggio 2013 che ha dichiarato irricevibile la
contestuale domanda di conferimento dell'effetto sospensivo;
letti ed esaminati atti e documenti;
ritenuto
in fatto: A. Con istanza 27 marzo 2012
diretta contro CO 1, la società RE 1 ha chiesto al Pretore __________, in base
all'art. 271 cpv. 1 n. 4 LEF, di porre sotto sequestro “la PPP n. __________
fondo base n. __________ RFD __________ di proprietà del debitore”, il
tutto fino a concorrenza del credito di fr. 1'282'600.– (pari a € 1'060'000.–
al cambio di quel giorno) e di fr. 14'882.30, oltre i relativi interessi del
10% dal 10 luglio 2008 e del 5% rispetto alla scadenza delle dovute rate.
Fatti
B. La società
sequestrante fonda la sua pretesa sull'accordo 20 ottobre 2008 denominato “settlement
agreement” e relativi annessi, stipulato con il convenuto allo scopo di
tacitare rispettivi debiti e crediti in essere fra loro ed altre società o
persone a detta sua tutte riconducibili a CO 1. L'interessata si pretende
segnatamente creditrice di una pretesa capitale di € 1'060'000.– (oltre
interessi) e di un importo di fr. 14'882.30 per tasse da lei anticipate, importi
questi che la società G__________ AG (in seguito “G__________ AG”), che pure
aveva preso parte al citato accordo, si era impegnata a restituirle tramite versamenti
rateali prefissati. Se non che la società G__________ AG – diventata poi __________
– era nel frattempo stata cancellata dal registro di commercio dove aveva sede.
Nondimeno, CO 1 si era parimenti impegnato a saldare il predetto debito, in
veste di debitore solidale, garante e titolare di quella stessa società. La
causa del sequestro è stata individuata nell'art. 271 cpv. 1 n. 4 LEF, il “settlement
agreement” potendo essere qualificato di riconoscimento di debito giusta l'art.
82 LEF e il credito avendo un legame sufficiente con la Svizzera. La PPP n. __________
del fondo base n. __________ RFD __________ infine risulta proprietà di CO 1.
C. Il 28 marzo 2012 il Pretore
__________, ha ordinato il sequestro come richiesto.
D. Saputo del sequestro
tramite avviso pubblicato nel Foglio ufficiale del Canton Ticino, il 26
novembre 2012 CO 1 ha presentato opposizione. A suo dire, il “settlement
agreement” e i suoi allegati erano confusi, imprecisi e complessi riguardo
alle modalità con cui le relative pretese andavano compensate e liquidate. Egli
ha contestato di dovere alcunché alla società sequestrante e ha precisato che,
semmai, sarebbe spettato alla sola società G__________ AG rispondere di
eventuali suoi debiti con il proprio capitale sociale e non certo ai suoi azionisti.
La sequestrante avrebbe dovuto farsi parte diligente avanzando le relative pretese
prima della cancellazione di G__________ AG dal registro di commercio avvenuta
a tre anni dalla sottoscrizione dell'accordo. L'opponente ha altresì contestato
l'importo all'origine del sequestro, rilevando fra l'altro un'incongruenza rispetto
alla cifra ottenuta sommando le singole rate. E nemmeno si giustificava il computo
di interessi del 10% ed interessi di mora del 5% prima dell'avvio del procedimento
esecutivo. Infondata poi la tesi secondo cui egli si era dichiarato debitore
solidale e garante della società G__________ AG, circostanza neppure desumibile
dagli e-mail prodotti. Di qui, la pacifica inesistenza del credito.
All'udienza di discussione
del 23 aprile 2013 l'opponente ha ribadito i suoi argomenti. La società
sequestrante gli ha obiettato che i tassi d'interesse del 10% e del 5% si
fondavano sul “settlement agreement” e sull'allegato “schedule 1”
e ha contestato presunte incongruenze sull'importo di cui l'opponente era personalmente
debitore, o quantomeno condebitore insieme alla società G__________ AG. Sugli
altri presupposti del sequestro –causa e beni appartenenti all'escusso– non erano
invece state presentate contestazioni. Entrambe le parti hanno infine
riproposto le rispettive antitetiche posizioni.
E. Con decisione 3
maggio 2013 il Pretore __________, ha accolto l'opposizione e annullato il
sequestro. Secondo il primo giudice la convenzione “settlement agreement” non
dava riscontro di un chiaro e preciso impegno dell'opponente. In relazione ai rivendicati
pagamenti anche l'annesso “schedule 1”
appariva confuso e soggetto a più interpretazioni, giacché risultava che debiti
di una parte venivano sottratti a crediti di altre parti, fra cui persino entità
terze estranee all'accordo, oltretutto senza specificare e distinguere chi ne era
creditore rispettivamente debitore, eccezione fatta per l'espressione “PAYMENT
PLAN (through G__________ to RE 1)”. E neanche le e-mail riuscivano a
dissipare i dubbi al riguardo. In queste condizioni, a fronte delle
contestazioni dell'opponente, la pretesa della società sequestrante non poteva
dirsi verosimile.
F. Con il reclamo del 16
maggio 2013 la società sequestrante propone di respingere l'opposizione e
mantenere il sequestro. L'interessata ribadisce l'esistenza di un credito a suo
favore e a carico della società G__________ AG di € 1'060'000.– e fr. 14'882.30
oltre interessi, da versare in rate mensili a partire dal mese di ottobre 2008,
sulla base dell'accordo “settlement agreement” e delle relative “schedule”
allegate. Gli stessi documenti e le e-mail prodotte evidenziavano parimenti l'impegno
assunto dall'opponente a pagare quei medesimi importi, circostanza che in sé il
Pretore non aveva escluso. Alle pretese poste in esecuzione andavano altresì aggiunti
gli interessi del 10%, indicati pure dalla “schedule 1”
e quelli di mora del 5%. Pacifica infine la causa del sequestro (art. 271 cpv.
1 n. 4 LEF) e l'appartenenza della PPP all'opponente.
G. Della risposta al
reclamo formulata dall'opponente si dirà, per quanto necessario, nei
considerandi che seguono.
Considerandi
in diritto: 1. La decisione del giudice
del sequestro – sia essa di annullamento o di conferma del sequestro (Reiser, in: Basler Kommentar, SchKG II,
2a ed., Basilea 2010, n. 44-45 ad art. 278) – che statuisce
sull'opposizione (ai sensi dell'art. 278 cpv. 1 LEF) interposta dal debitore
destinatario del sequestro o da un terzo può essere impugnata davanti
all'autorità giudiziaria superiore (art. 278 cpv. 3 primo periodo LEF), nel
Cantone Ticino la Camera di esecuzione e fallimenti (art. 48 lett. e n. 1 LOG),
con il rimedio del reclamo a prescindere dal valore litigioso (art. 251 lett.
a, 309 lett. b n. 6 e 319 lett. a CPC). L'autorità superiore deve verificare,
sulla base delle allegazioni e dei documenti prodotti dalle parti, se nel caso
concreto in relazione al realizzarsi delle condizioni del sequestro addotte dal
creditore – e contestate da controparte – è raggiunto il grado di
verosimiglianza necessario per mantenere il provvedimento conservativo, atteso
che in caso negativo annullerà la decisione del giudice di prime cure che ha
confermato il sequestro rispettivamente confermerà la decisione che lo ha
annullato, riservate soluzioni intermedie (Amonn/Walther,
Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 8a ed., Berna 2008,
n. 74 ad § 51; Reeb, Les mesures
provisoires dans la procédure de poursuite, in: ZSR 1997/II, pag. 482).
2.
Il termine per l'inoltro del reclamo è di dieci giorni (art.
321.
cpv. 2 CPC). Eventuali osservazioni al reclamo devono poi ossequiare il
medesimo termine (art. 322 cpv. 2 CPC).
Proposto il 16
maggio 2013 avverso la sentenza datata 3 maggio 2013 notificata lo stesso
giorno e recapitata alla società sequestrante lunedì 6 maggio 2013, il reclamo
ossequia il termine di dieci giorni ed è ammissibile. L'impugnazione è stata notificata
il 27 maggio 2013 ed è giunta all'opponente l'indomani, di modo che anche la
risposta al reclamo spedita il 7 giugno 2013 è tempestiva.
3.
Le decisioni in
materia di concessione di sequestro, in quanto sottostanno alla procedura
sommaria (art. 251 lett. a CPC), sono rette dalla massima dispositiva (art. 58
cpv. 2 CPC), dal principio attitatorio (art. 55 cpv. 1 CPC) nonché dalle
massime di celerità (Stoffel, in: Basler Kommentar, SchKG II, 2a
ed., Basilea 2010, n. 56 ad art. 272) e di concentrazione (Stoffel, op. cit., n. 54 ad art. 272). Detto altrimenti, il giudice non agisce d'ufficio,
ma esamina solo ciò che è stato allegato e decide unicamente in base
alle prove addotte e che possono essere assunte seduta stante (“Beweismittelbeschränkung”)
(Mazan, in: Basler Kommentar,
Schweizerische Zivilprozessordnung, Basilea 2010, n. 8 ad art. 251; Stoffel, op. cit., n. 54 ad art. 272),
salvo che il fatto allegato sia stato ammesso o non contestato dalla
controparte non contumace o sia notorio (art. 150 cpv. 1, 151 e 254 CPC; CEF 8
settembre 2011 inc. 14.2011.113 consid. 6.5).
Il giudice può
accontentarsi della semplice verosimiglianza dei fatti ed esaminare
sommariamente i punti di diritto nella misura compatibile con l'esigenza di
celerità (art. 272 cpv. 1 LEF; Hohl,
La réalisation du droit et les procédures rapides, tesi Friborgo 1997, n. 453; Gilliéron, Le séquestre dans la LP
révisée, in: BlSchK 1995, pag. 133, B; Piégai,
La protection du débiteur et des tiers dans le nouveau droit du séquestre, tesi
Losanna 1997, pag. 212; Artho von Gunten,
Die Arresteinsprache, tesi Zurigo 2001, pag. 85 segg.). Il giudice apprezza liberamente
le prove (art. 157 CPC).
Inoltre, i principi di
celerità e di concentrazione impongono in particolare alle parti alte esigenze
di motivazione per poter giungere a un giudizio sollecito. Esse devono
sostanziare le loro tesi con riferimenti puntuali e d'immediato riscontro nei
documenti (o, eccezionalmente, nelle altre prove) che reputano determinanti.
4.
Vi è verosimiglianza quando esiste una certa probabilità che i fatti
allegati corrispondano al vero (Piégai,
op. cit., n. 792, pag. 173). Secondo questa Camera, la verosimiglianza è data a
due condizioni cumulative (CEF 15 maggio 2002 inc. n. 14.2002.6 consid.
1.
d):
– che vi sia un “inizio di prova” (“commencement
de preuve”, DTF 107 III 36, 39 e 40, cons. 3 e 5; Stoffel, op. cit., n. 4-7 ad art. 272), ossia indizi
oggettivi e concreti a conforto della tesi del sequestrante;
– che dall'esame degli allegati e dei mezzi di
prova si ricavi l'impressione che i fatti rilevanti per il giudizio si siano
comunque realizzati, pur senza poter escludere la probabilità nello stesso
ordine di grandezza di una realtà di segno opposto; detto altrimenti, vi è
verosimiglianza (semplice) quando sono possibili anche altre soluzioni
altrettanto probabili; viceversa, un fatto è da ritenere inverosimile, quando
si ha la netta impressione che i fatti si siano svolti diversamente da quanto affermato
dal sequestrante.
5.
In virtù degli art.
278.
cpv. 3, 2. periodo LEF e 326 cpv. 2 CPC, le parti possono, nell'ambito del
ricorso contro la decisione su opposizione, avvalersi di fatti nuovi. Secondo
la giurisprudenza di questa Camera (da ultimo: CEF 16 febbraio 2012 inc.
14.2011.225
e 14.2012.4, consid. 1.5 con rinvii) sono ricevibili sia i fatti,
prove ed eccezioni nuovi che si sono verificati dopo l'emanazione della
sentenza di primo grado (cosiddetti “nova in senso proprio”) sia quelli
verificatisi prima (“nova in senso improprio”) (pure così Jeandin, in: CPC commenté, Basilea 2011,
n. 4 ad art. 326). I documenti prodotti davanti a questa Camera dalla società
reclamante (doc. B, C2, C3, D fino a G al reclamo) fanno già parte dell'incarto
e, se del caso, saranno menzionati con la relativa classificazione impiegata in
quella sede. Va invece considerato nuovo, e come tale ammissibile, lo schema “schedule1-settlement
plan” (doc. C1 al reclamo) che, a differenza di quelli presentati in prima
sede (doc. C pag. 1 e doc. H), recano ulteriori aggiunte manoscritte. La
decisione impugnata (doc. A al reclamo) è, evidentemente, altresì ricevibile.
6.
Secondo l'art. 320
CPC con il reclamo possono essere censurati sia l'applicazione errata del
diritto (lett. a) che l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b).
Ora, giusta l'art. 272
cpv. 1 LEF, il sequestro viene concesso dal
giudice del luogo dell'esecuzione o
dal giudice del luogo in cui si trovano i beni, purché il creditore renda
verosimile l'esistenza:
1.
del credito;
2.
di una causa di sequestro;
3.
di beni appartenenti al debitore.
In concreto, la società
reclamante ribadisce l'esistenza e l'esigibilità del credito – non ritenuti
verosimili dal Pretore – sia riguardo all'importo (reclamo, pag. 4 segg. n. 3),
all'identità del debitore (reclamo, pag. 6 seg. n. 4) e agli interessi dovuti
(reclamo, pag. 8 n. 5). La stessa reputa altresì verosimile l'esistenza della causa
del sequestro, individuata nell'art. 271 cpv. 1 n. 4 LEF (reclamo, pag. 8 n.
6), e l’appartenenza all'opponente della quota di comproprietà per piani sequestrata
(reclamo, pag. 9 n. 6).
7.
La società
reclamante non condivide le considerazioni esposte dal primo giudice a
proposito del contenuto del documento indicato quale “schedule 1-settlement
plan”. In particolare, per il Pretore, lo stesso è talmente confuso da
prestarsi a più e differenti interpretazioni, in quanto vi sono riportati non
meglio specificati conteggi tra generiche pretese di dare e avere riconducibili
a entità diverse fra loro e, in parte, finanche estranee al contratto “settlement
agreement” cui si riferiva. Inoltre in definitiva, ad eccezione di una sola
espressione apposta in calce al foglio – del seguente tenore: “payment plan
(through G__________ to RE 1)” –, mancava ogni indicazione sull’identità
dell'effettivo debitore e creditore. Ciò detto, a fronte di due tesi
antitetiche quali quelle sostenute dalla società sequestrante da un canto e dall'opponente
dall'altro, il Pretore ne ha così desunto che, nel contesto di una procedura
sommaria dove il suo potere cognitivo era limitato, il credito rivendicato
dalla procedente non è verosimile (sentenza impugnata, pag. 4 consid. 4). Per
contro, secondo la società reclamante, il documento “schedule 1-settlement
plan” rappresenta un chiaro riconoscimento di debito a suo favore e a carico di G__________ AG per l'importo capitale di
€ 1'060'000.– e per fr. 14'882.30
(reclamo, pag. 5 n. 3) e, sotto questo profilo, imputa al primo giudice un
accertamento manifestamente errato dei fatti che, di fatto, ha poi condotto ad
un'errata applicazione dell'art. 272 LEF (reclamo, pag. 5 n. 3). La censura
deve nondimeno essere disattesa.
7.1
Per quanto concerne i
predetti conteggi di cui al documento in questione giova evidenziare che, a
titolo esemplificativo, il Pretore ha segnatamente rilevato che “per quanto
concerne la prima serie di tre importi (EUR 1'956'988.00 – EUR 452'892.00 = EUR
1'504'092.00) risulta addirittura soggetto ad interpretazione il fatto di
sapere se CO 1 [ovvero l'opponente] sia definito quale creditore o
debitore, ritenuto che accanto a queste cifre vi è la dicitura “TOTAL CO 1
CREDIT” (sentenza impugnata, pag. 4 consid. 4). In merito la società reclamante
obietta invece che l'importo di € 1'956'988.– era da ricondurre alla sola dicitura
“TOTAL” (pos. 1 nel doc. H) e che come tale costituiva l'intero debito
della società G__________ AG, da cui era stato poi dedotto un credito personale
dell'opponente pari a € 452'892.– [correttamente € 452'896.–] (pos. 2 nel doc. H) e un debito che la stessa società sequestrante
aveva nei confronti della società G__________ AS – che pure era riconducibile
all'opponente – di € 495'145.– (pos. 4 nel doc. H), ed aggiunto un supplemento
del 20 % a titolo di tasse (€ 50'552.75: pos. 6 nel doc. H), il tutto per un
saldo finale (“corrected balance after credit notes”) arrotondato
di € 1'060'000.– (pos. 8 nel doc. H e reclamo, pag. 5 nel mezzo n. 3). Ma
invano.
Il fatto stesso che,
proprio a fronte dell'opposizione presentata da CO 1, la medesima società
sequestrante sia stata indotta ad integrare le modalità di calcolo così come
riportate nel conteggio “schedule 1 – settlement plan” (doc. C pag. 1) allestito
contestualmente al relativo “settlement agreement” (doc. B) avvalendosi
una prima volta delle “posizioni numerate [pos. da 1
a 8] (aggiunte a mano dalla scrivente)” (verbale, pag. 1
in basso e pag. 6 in basso; doc. H) e ulteriormente completate con le “pos.
dalla 9 alla 15”, e (addirittura) precisando che “le indicazioni a
mano delle posizioni (pos. no.) sono state aggiunte successivamente dalla
scrivente x meglio comprendere i calcoli menzionati nel reclamo” (doc. C1
al reclamo), basta ad avvalorare la conclusione del Pretore. Diversamente in
effetti, ovvero di fronte ad un “chiaro ed espresso impegno a pagare”
dell'opponente, la società reclamante non avrebbe certo dovuto prodigarsi in puntualizzazioni
unilaterali successive alla firma dell'accordo, al solo scopo di “rendere
più comprensibile i conteggi riportati sulla Schedule 1”
(verbale, pag. 4). Di modo che, sotto questo profilo, nella misura in cui ha
ritenuto confusi e non univoci i conteggi di cui al documento “schedule1–settlement
plan” (doc. C pag. 1, H e C1 al reclamo) – e questo tanto con riferimento
agli importi dovuti quanto alla titolarità delle rispettive pretese – il
rimprovero al Pretore di essere incorso in un accertamento “manifestamente
errato” risulta decisamente infondato.
7.2
L'esito non sarebbe
diverso nemmeno considerando solo – come pare proporre la società reclamante
(reclamo, pag. 5 nel mezzo n. 3) – la dicitura “payment plan (through G__________
to RE 1)” apposta in calce al documento “schedule1–settlement plan” (doc.
C pag. 1). Trattandosi di un “piano di pagamento” con la specifica di rate e
scadenze per un importo complessivo di € 1'063'000.– (4 rate mensili tra
ottobre 2008 e gennaio 2009 di € 25'000.– ciascuna, e 9 rate mensili tra
febbraio 2009 e ottobre 2009 di € 107'000.–), a ben vedere la citata locuzione sembra
più una modalità di esecuzione riferita ad un – come visto (sopra, consid. 7.1)
– non ben definito obbligo di pagamento, che non la manifesta volontà di un “chiaro
ed espresso impegno a pagare” della società G__________ AG a favore della
società reclamante. Si volesse da ciò prescindere, quell'espressione si limita comunque
a dare atto di un impegno semmai a carico della società G__________ AG e non
certo dell'opponente. E analoga conclusione vale in relazione alla pretesa di
fr. 14'882.30 (sembrerebbe dovuta a titolo di “__________ Notary fees paid
by RE 1” da regolare secondo il “payment plan (from G__________ to
person stated above”: doc. C pag. 2). Se ne deve così dedurre che, come
tale, il documento “schedule 1-settlement plan” (doc. C pag. 1 e pag. 2)
non rende affatto verosimile l'esistenza di un debito di € 1'060'000.–,
rispettivamente fr. 14'882.30, a favore della società sequestrante e a carico di
CO 1.
8.
La società
reclamante obietta invero, rinviando al contenuto della convenzione “settlement
agreement” del 20 ottobre 2008 e all'annessa “schedule 3”,
che l'opponente è debitore solidale, garante e persino titolare della società G__________
AG e, in conseguenza di ciò, che il debito di quest'ultima società deve
considerarsi verosimile anche verso di lui (reclamo, pag. 6 n. 4), ma ancora
una volta la censura non può essere condivisa.
8.1
Anzitutto e
diversamente da quanto lascia intendere la società reclamante (reclamo, pag. 6 verso
il basso n. 4), il preteso obbligo di pagamento assunto dall'opponente insieme
alla società G__________ AG di cui al punto 2 del “settlement agreement”
si riferisce a pretese avanzate da terzi estranei a quella convenzione (“G__________
and CO 1 accept and agree to make the payments as set out in Schedule 1 to such
third parties” [doc. B pag. 3 nel mezzo 2° paragrafo]), che si contrappongono
alle parti che vi hanno invece preso parte, ovvero “G__________”, “G__________
AS”, “RE 1”, “__________”, “CO 1” e “__________”, definite collettivamente “Parties”
e singolarmente “Party” (doc. B pag. 1
in basso). E per il resto, nell'ambito della medesima clausola, l'opponente e
la società G__________ AG si sono limitati a garantire in modo generico che il
pagamento di eventuali tasse sarebbe stato assunto dalle parti a cui competevano
per legge (“CO 1 and G__________ represent and warrant that these payments
will be duly made by the relevant parties who are legally obligated to pay
these, including without limitation G__________ and G__________ AS”, doc. B
pag. 3 in basso 3° paragrafo). Nulla di più. Non è, d'altra parte, nemmeno possibile
individuare – come inoltre pretende la società sequestrante (reclamo, pag. 7
in alto n. 4) – l'esistenza di un vincolo a carico dell'opponente nel punto
4.1
della convenzione “settlement agreement”, visto che la relativa
clausola formalizza una generica questione di proroga per l'adempimento (“In
Dispositivo
order to be able to initiate any such sale procedure, __________ shall allow CO
1 and the other relevant Parties to cure their incompliance within two (2)
weeks following the due date of the relevant installment, which was not duly
paid”: doc. B pag. 5 verso l'alto 2° paragrafo).
8.2. Contrariamente a
quanto sembra sostenere la società reclamante (reclamo, pag. 6 nel mezzo n. 4) neppure
si può dedurre dal fatto che l'opponente fosse preposto a designare dei sostituti
di persone in seno alla società G__________ AG (“Mr. __________ and Mr. __________
have resigned from their offices in G__________ AG, these persons will be
replaced by persons to be designated by Mr. CO 1 and ...”: “schedule 3”
nel: doc. B pag. 13) che della medesima egli ne fosse “titolare” e
conseguentemente che vi si dovesse parimenti identificare. In proposito basti
rilevare che il suo nominativo non figura nell'estratto del registro di
commercio della società G__________ AG (doc. D) e che egli ha firmato il
contratto “settlement agreement” non per conto di quest'ultima, bensì a
mero titolo personale rispettivamente quale rappresentante di due altre società
(doc. B pag. 1 e pag. 11).
8.3. Giova infine
evidenziare che il credito può ancor meno ritenersi verosimile in forza delle
e-mail agli atti (reclamo, pag. 7 n. 4 verso l'alto) – eventualità che il
Pretore ha escluso in quanto non vi era un riferimento puntuale ad uno
specifico credito indicato nella “schedule 1”,
né vi era modo di capire se erano stati inviati dall'opponente a titolo
personale o in rappresentanza di una società (sentenza impugnata, pag. 4
in basso consid. 4) – visto che negli stessi non vi è alcun accenno alla
società sequestrante come tale e a pretese a lei spettanti (doc. F).
9. A un giudizio di
verosimiglianza, la conclusione del Pretore merita così conferma con
conseguente reiezione del reclamo. L'esito del presente giudizio rende
superflua ogni disamina sulle pretese accessorie (interessi correnti e di mora:
reclamo, pag. 8 n. 5), la verosimile esistenza di una causa di sequestro (art.
272 cpv. 1 n. 2 LEF) e di beni da sequestrare (art. 272 cpv. 1 n. 3 LEF) non
essendo di per sé controversa (risposta al reclamo, pag. 7 ad 6). In questa
sede le spese processuali (art. 95 cpv. 2 CPC; 48 e 61 cpv. 1 OTLEF), insieme
all'obbligo di rifondere un'indennità (art. 95 cpv. 3 CPC) in base al
Regolamento sulle ripetibili (RL 3.1.1.7.1), seguono la soccombenza della
società reclamante (art. 106 cpv. 1 CPC).
Ai fini dell'indicazione
dei rimedi giuridici esperibili sul piano federale, il valore litigioso
determinante (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF) è di fr. 1'297'482.30.
Per questi motivi,
richiamati gli art. 271 segg.
LEF, 95 cpv. 2 e 3, 106 cpv. 1 e 319 segg. CPC, 48 e 61 cpv. 1 OTLEF, il Regolamento
sulle ripetibili e la LTF;
pronuncia: 1. Il reclamo è respinto.
2. La tassa di giustizia
per il reclamo, di fr. 3'000.–, già anticipata dalla società reclamante, resta a
suo carico con l'obbligo di rifondere a CO 1, fr. 3'000.– a titolo di ripetibili.
3. Notificazione a:
–
PA 1;
–
PA 2.
Comunicazione alla Pretura
__________.
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il
presidente La vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Trattandosi di misura cautelare,
e ritenuto che il valore litigioso della vertenza va stabilito in fr. 1'297'482.30,
contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile
al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione
(art. 72 e segg. LTF), con la limitazione di cui all'art. 98 LTF.