Lexipedia

Decisione

14.2013.78

Opposizione a sequestro. Esistenza di una pretesa fondata su un supposto accordo di tacitazione di reciproci debiti e crediti non ritenuta verosimile mancando un chiaro ed espresso impegno a pagare de

28 agosto 2013Italiano21 min

Source ti.ch

Fatti

B. La società

sequestrante fonda la sua pretesa sull'accordo 20 ottobre 2008 denominato “settlement

agreement” e relativi annessi, stipulato con il convenuto allo scopo di

tacitare rispettivi debiti e crediti in essere fra loro ed altre società o

persone a detta sua tutte riconducibili a CO 1. L'interessata si pretende

segnatamente creditrice di una pretesa capitale di € 1'060'000.– (oltre

interessi) e di un importo di fr. 14'882.30 per tasse da lei anticipate, importi

questi che la società G__________ AG (in seguito “G__________ AG”), che pure

aveva preso parte al citato accordo, si era impegnata a restituirle tramite versamenti

rateali prefissati. Se non che la società G__________ AG – diventata poi __________

– era nel frattempo stata cancellata dal registro di commercio dove aveva sede.

Nondimeno, CO 1 si era parimenti impegnato a saldare il predetto debito, in

veste di debitore solidale, garante e titolare di quella stessa società. La

causa del sequestro è stata individuata nell'art. 271 cpv. 1 n. 4 LEF, il “settlement

agreement” potendo essere qualificato di riconoscimento di debito giusta l'art.

82 LEF e il credito avendo un legame sufficiente con la Svizzera. La PPP n. __________

del fondo base n. __________ RFD __________ infine risulta proprietà di CO 1.

C. Il 28 marzo 2012 il Pretore

__________, ha ordinato il sequestro come richiesto.

D. Saputo del sequestro

tramite avviso pubblicato nel Foglio ufficiale del Canton Ticino, il 26

novembre 2012 CO 1 ha presentato opposizione. A suo dire, il “settlement

agreement” e i suoi allegati erano confusi, imprecisi e complessi riguardo

alle modalità con cui le relative pretese andavano compensate e liquidate. Egli

ha contestato di dovere alcunché alla società sequestrante e ha precisato che,

semmai, sarebbe spettato alla sola società G__________ AG rispondere di

eventuali suoi debiti con il proprio capitale sociale e non certo ai suoi azionisti.

La sequestrante avrebbe dovuto farsi parte diligente avanzando le relative pretese

prima della cancellazione di G__________ AG dal registro di commercio avvenuta

a tre anni dalla sottoscrizione dell'accordo. L'opponente ha altresì contestato

l'importo all'origine del sequestro, rilevando fra l'altro un'incongruenza rispetto

alla cifra ottenuta sommando le singole rate. E nemmeno si giustificava il computo

di interessi del 10% ed interessi di mora del 5% prima dell'avvio del procedimento

esecutivo. Infondata poi la tesi secondo cui egli si era dichiarato debitore

solidale e garante della società G__________ AG, circostanza neppure desumibile

dagli e-mail prodotti. Di qui, la pacifica inesistenza del credito.

All'udienza di discussione

del 23 aprile 2013 l'opponente ha ribadito i suoi argomenti. La società

sequestrante gli ha obiettato che i tassi d'interesse del 10% e del 5% si

fondavano sul “settlement agreement” e sull'allegato “schedule 1”

e ha contestato presunte incongruenze sull'importo di cui l'opponente era personalmente

debitore, o quantomeno condebitore insieme alla società G__________ AG. Sugli

altri presupposti del sequestro –causa e beni appartenenti all'escusso– non erano

invece state presentate contestazioni. Entrambe le parti hanno infine

riproposto le rispettive antitetiche posizioni.

E. Con decisione 3

maggio 2013 il Pretore __________, ha accolto l'opposizione e annullato il

sequestro. Secondo il primo giudice la convenzione “settlement agreement” non

dava riscontro di un chiaro e preciso impegno dell'opponente. In relazione ai rivendicati

pagamenti anche l'annesso “schedule 1”

appariva confuso e soggetto a più interpretazioni, giacché risultava che debiti

di una parte venivano sottratti a crediti di altre parti, fra cui persino entità

terze estranee all'accordo, oltretutto senza specificare e distinguere chi ne era

creditore rispettivamente debitore, eccezione fatta per l'espressione “PAYMENT

PLAN (through G__________ to RE 1)”. E neanche le e-mail riuscivano a

dissipare i dubbi al riguardo. In queste condizioni, a fronte delle

contestazioni dell'opponente, la pretesa della società sequestrante non poteva

dirsi verosimile.

F. Con il reclamo del 16

maggio 2013 la società sequestrante propone di respingere l'opposizione e

mantenere il sequestro. L'interessata ribadisce l'esistenza di un credito a suo

favore e a carico della società G__________ AG di € 1'060'000.– e fr. 14'882.30

oltre interessi, da versare in rate mensili a partire dal mese di ottobre 2008,

sulla base dell'accordo “settlement agreement” e delle relative “schedule”

allegate. Gli stessi documenti e le e-mail prodotte evidenziavano parimenti l'impegno

assunto dall'opponente a pagare quei medesimi importi, circostanza che in sé il

Pretore non aveva escluso. Alle pretese poste in esecuzione andavano altresì aggiunti

gli interessi del 10%, indicati pure dalla “schedule 1”

e quelli di mora del 5%. Pacifica infine la causa del sequestro (art. 271 cpv.

1 n. 4 LEF) e l'appartenenza della PPP all'opponente.

G. Della risposta al

reclamo formulata dall'opponente si dirà, per quanto necessario, nei

considerandi che seguono.

Considerandi

in diritto: 1. La decisione del giudice

del sequestro – sia essa di annullamento o di conferma del sequestro (Reiser, in: Basler Kommentar, SchKG II,

2a ed., Basilea 2010, n. 44-45 ad art. 278) – che statuisce

sull'opposizione (ai sensi dell'art. 278 cpv. 1 LEF) interposta dal debitore

destinatario del sequestro o da un terzo può essere impugnata davanti

all'autorità giudiziaria superiore (art. 278 cpv. 3 primo periodo LEF), nel

Cantone Ticino la Camera di esecuzione e fallimenti (art. 48 lett. e n. 1 LOG),

con il rimedio del reclamo a prescindere dal valore litigioso (art. 251 lett.

a, 309 lett. b n. 6 e 319 lett. a CPC). L'autorità superiore deve verificare,

sulla base delle allegazioni e dei documenti prodotti dalle parti, se nel caso

concreto in relazione al realizzarsi delle condizioni del sequestro addotte dal

creditore – e contestate da controparte – è raggiunto il grado di

verosimiglianza necessario per mantenere il provvedimento conservativo, atteso

che in caso negativo annullerà la decisione del giudice di prime cure che ha

confermato il sequestro rispettivamente confermerà la decisione che lo ha

annullato, riservate soluzioni intermedie (Amonn/Walther,

Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 8a ed., Berna 2008,

n. 74 ad § 51; Reeb, Les mesures

provisoires dans la procédure de poursuite, in: ZSR 1997/II, pag. 482).

2.

Il termine per l'inoltro del reclamo è di dieci giorni (art.

321.

cpv. 2 CPC). Eventuali osservazioni al reclamo devono poi ossequiare il

medesimo termine (art. 322 cpv. 2 CPC).

Proposto il 16

maggio 2013 avverso la sentenza datata 3 maggio 2013 notificata lo stesso

giorno e recapitata alla società sequestrante lunedì 6 maggio 2013, il reclamo

ossequia il termine di dieci giorni ed è ammissibile. L'impugnazione è stata notificata

il 27 maggio 2013 ed è giunta all'opponente l'indomani, di modo che anche la

risposta al reclamo spedita il 7 giugno 2013 è tempestiva.

3.

Le decisioni in

materia di concessione di sequestro, in quanto sottostanno alla procedura

sommaria (art. 251 lett. a CPC), sono rette dalla massima dispositiva (art. 58

cpv. 2 CPC), dal principio attitatorio (art. 55 cpv. 1 CPC) nonché dalle

massime di celerità (Stoffel, in: Basler Kommentar, SchKG II, 2a

ed., Basilea 2010, n. 56 ad art. 272) e di concentrazione (Stoffel, op. cit., n. 54 ad art. 272). Detto altrimenti, il giudice non agisce d'ufficio,

ma esamina solo ciò che è stato allegato e decide unicamente in base

alle prove addotte e che possono essere assunte seduta stante (“Beweismittelbeschränkung”)

(Mazan, in: Basler Kommentar,

Schweizerische Zivilprozessordnung, Basilea 2010, n. 8 ad art. 251; Stoffel, op. cit., n. 54 ad art. 272),

salvo che il fatto allegato sia stato ammesso o non contestato dalla

controparte non contumace o sia notorio (art. 150 cpv. 1, 151 e 254 CPC; CEF 8

settembre 2011 inc. 14.2011.113 consid. 6.5).

Il giudice può

accontentarsi della semplice verosimiglianza dei fatti ed esaminare

sommariamente i punti di diritto nella misura compatibile con l'esigenza di

celerità (art. 272 cpv. 1 LEF; Hohl,

La réalisation du droit et les procédures rapides, tesi Friborgo 1997, n. 453; Gilliéron, Le séquestre dans la LP

révisée, in: BlSchK 1995, pag. 133, B; Piégai,

La protection du débiteur et des tiers dans le nouveau droit du séquestre, tesi

Losanna 1997, pag. 212; Artho von Gunten,

Die Arresteinsprache, tesi Zurigo 2001, pag. 85 segg.). Il giudice apprezza liberamente

le prove (art. 157 CPC).

Inoltre, i principi di

celerità e di concentrazione impongono in particolare alle parti alte esigenze

di motivazione per poter giungere a un giudizio sollecito. Esse devono

sostanziare le loro tesi con riferimenti puntuali e d'immediato riscontro nei

documenti (o, eccezionalmente, nelle altre prove) che reputano determinanti.

4.

Vi è verosimiglianza quando esiste una certa probabilità che i fatti

allegati corrispondano al vero (Piégai,

op. cit., n. 792, pag. 173). Secondo questa Camera, la verosimiglianza è data a

due condizioni cumulative (CEF 15 maggio 2002 inc. n. 14.2002.6 consid.

1.

d):

– che vi sia un “inizio di prova” (“commencement

de preuve”, DTF 107 III 36, 39 e 40, cons. 3 e 5; Stoffel, op. cit., n. 4-7 ad art. 272), ossia indizi

oggettivi e concreti a conforto della tesi del sequestrante;

­– che dall'esame degli allegati e dei mezzi di

prova si ricavi l'impressione che i fatti rilevanti per il giudizio si siano

comunque realizzati, pur senza poter escludere la probabilità nello stesso

ordine di grandezza di una realtà di segno opposto; detto altrimenti, vi è

verosimiglianza (semplice) quando sono possibili anche altre soluzioni

altrettanto probabili; viceversa, un fatto è da ritenere inverosimile, quando

si ha la netta impressione che i fatti si siano svolti diversamente da quanto affermato

dal sequestrante.

5.

In virtù degli art.

278.

cpv. 3, 2. periodo LEF e 326 cpv. 2 CPC, le parti possono, nell'ambito del

ricorso contro la decisione su opposizione, avvalersi di fatti nuovi. Secondo

la giurisprudenza di questa Camera (da ultimo: CEF 16 febbraio 2012 inc.

14.2011.225

e 14.2012.4, consid. 1.5 con rinvii) sono ricevibili sia i fatti,

prove ed eccezioni nuovi che si sono verificati dopo l'emanazione della

sentenza di primo grado (cosiddetti “nova in senso proprio”) sia quelli

verificatisi prima (“nova in senso improprio”) (pure così Jeandin, in: CPC commenté, Basilea 2011,

n. 4 ad art. 326). I documenti prodotti davanti a questa Camera dalla società

reclamante (doc. B, C2, C3, D fino a G al reclamo) fanno già parte dell'incarto

e, se del caso, saranno menzionati con la relativa classificazione impiegata in

quella sede. Va invece considerato nuovo, e come tale ammissibile, lo schema “schedule1-settlement

plan” (doc. C1 al reclamo) che, a differenza di quelli presentati in prima

sede (doc. C pag. 1 e doc. H), recano ulteriori aggiunte manoscritte. La

decisione impugnata (doc. A al reclamo) è, evidentemente, altresì ricevibile.

6.

Secondo l'art. 320

CPC con il reclamo possono essere censurati sia l'applicazione errata del

diritto (lett. a) che l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b).

Ora, giusta l'art. 272

cpv. 1 LEF, il sequestro viene concesso dal

giudice del luogo dell'esecuzione o

dal giudice del luogo in cui si trovano i beni, purché il creditore renda

verosimile l'esistenza:

1.

del credito;

2.

di una causa di sequestro;

3.

di beni appartenenti al debitore.

In concreto, la società

reclamante ribadisce l'esistenza e l'esigibilità del credito – non ritenuti

verosimili dal Pretore – sia riguardo all'importo (reclamo, pag. 4 segg. n. 3),

all'identità del debitore (reclamo, pag. 6 seg. n. 4) e agli interessi dovuti

(reclamo, pag. 8 n. 5). La stessa reputa altresì verosimile l'esistenza della causa

del sequestro, individuata nell'art. 271 cpv. 1 n. 4 LEF (reclamo, pag. 8 n.

6), e l’appartenenza all'opponente della quota di comproprietà per piani sequestrata

(reclamo, pag. 9 n. 6).

7.

La società

reclamante non condivide le considerazioni esposte dal primo giudice a

proposito del contenuto del documento indicato quale “schedule 1-settlement

plan”. In particolare, per il Pretore, lo stesso è talmente confuso da

prestarsi a più e differenti interpretazioni, in quanto vi sono riportati non

meglio specificati conteggi tra generiche pretese di dare e avere riconducibili

a entità diverse fra loro e, in parte, finanche estranee al contratto “settlement

agreement” cui si riferiva. Inoltre in definitiva, ad eccezione di una sola

espressione apposta in calce al foglio – del seguente tenore: “payment plan

(through G__________ to RE 1)” –, mancava ogni indicazione sull’identità

dell'effettivo debitore e creditore. Ciò detto, a fronte di due tesi

antitetiche quali quelle sostenute dalla società sequestrante da un canto e dall'opponente

dall'altro, il Pretore ne ha così desunto che, nel contesto di una procedura

sommaria dove il suo potere cognitivo era limitato, il credito rivendicato

dalla procedente non è verosimile (sentenza impugnata, pag. 4 consid. 4). Per

contro, secondo la società reclamante, il documento “schedule 1-settlement

plan” rappresenta un chiaro riconoscimento di debito a suo favore e a carico di G__________ AG per l'importo capitale di

€ 1'060'000.– e per fr. 14'882.30

(reclamo, pag. 5 n. 3) e, sotto questo profilo, imputa al primo giudice un

accertamento manifestamente errato dei fatti che, di fatto, ha poi condotto ad

un'errata applicazione dell'art. 272 LEF (reclamo, pag. 5 n. 3). La censura

deve nondimeno essere disattesa.

7.1

Per quanto concerne i

predetti conteggi di cui al documento in questione giova evidenziare che, a

titolo esemplificativo, il Pretore ha segnatamente rilevato che “per quanto

concerne la prima serie di tre importi (EUR 1'956'988.00 – EUR 452'892.00 = EUR

1'504'092.00) risulta addirittura soggetto ad interpretazione il fatto di

sapere se CO 1 [ovvero l'opponente] sia definito quale creditore o

debitore, ritenuto che accanto a queste cifre vi è la dicitura “TOTAL CO 1

CREDIT” (sentenza impugnata, pag. 4 consid. 4). In merito la società reclamante

obietta invece che l'importo di € 1'956'988.– era da ricondurre alla sola dicitura

“TOTAL” (pos. 1 nel doc. H) e che come tale costituiva l'intero debito

della società G__________ AG, da cui era stato poi dedotto un credito personale

dell'opponente pari a € 452'892.– [correttamente € 452'896.–] (pos. 2 nel doc. H) e un debito che la stessa società sequestrante

aveva nei confronti della società G__________ AS – che pure era riconducibile

all'opponente – di € 495'145.– (pos. 4 nel doc. H), ed aggiunto un supplemento

del 20 % a titolo di tasse (€ 50'552.75: pos. 6 nel doc. H), il tutto per un

saldo finale (“corrected balance after credit notes”) arrotondato

di € 1'060'000.– (pos. 8 nel doc. H e reclamo, pag. 5 nel mezzo n. 3). Ma

invano.

Il fatto stesso che,

proprio a fronte dell'opposizione presentata da CO 1, la medesima società

sequestrante sia stata indotta ad integrare le modalità di calcolo così come

riportate nel conteggio “schedule 1 – settlement plan” (doc. C pag. 1) allestito

contestualmente al relativo “settlement agreement” (doc. B) avvalendosi

una prima volta delle “posizioni numerate [pos. da 1

a 8] (aggiunte a mano dalla scrivente)” (verbale, pag. 1

in basso e pag. 6 in basso; doc. H) e ulteriormente completate con le “pos.

dalla 9 alla 15”, e (addirittura) precisando che “le indicazioni a

mano delle posizioni (pos. no.) sono state aggiunte successivamente dalla

scrivente x meglio comprendere i calcoli menzionati nel reclamo” (doc. C1

al reclamo), basta ad avvalorare la conclusione del Pretore. Diversamente in

effetti, ovvero di fronte ad un “chiaro ed espresso impegno a pagare”

dell'opponente, la società reclamante non avrebbe certo dovuto prodigarsi in puntualizzazioni

unilaterali successive alla firma dell'accordo, al solo scopo di “rendere

più comprensibile i conteggi riportati sulla Schedule 1”

(verbale, pag. 4). Di modo che, sotto questo profilo, nella misura in cui ha

ritenuto confusi e non univoci i conteggi di cui al documento “schedule1–settlement

plan” (doc. C pag. 1, H e C1 al reclamo) – e questo tanto con riferimento

agli importi dovuti quanto alla titolarità delle rispettive pretese – il

rimprovero al Pretore di essere incorso in un accertamento “manifestamente

errato” risulta decisamente infondato.

7.2

L'esito non sarebbe

diverso nemmeno considerando solo – come pare proporre la società reclamante

(reclamo, pag. 5 nel mezzo n. 3) – la dicitura “payment plan (through G__________

to RE 1)” apposta in calce al documento “schedule1–settlement plan” (doc.

C pag. 1). Trattandosi di un “piano di pagamento” con la specifica di rate e

scadenze per un importo complessivo di € 1'063'000.– (4 rate mensili tra

ottobre 2008 e gennaio 2009 di € 25'000.– ciascuna, e 9 rate mensili tra

febbraio 2009 e ottobre 2009 di € 107'000.–), a ben vedere la citata locuzione sembra

più una modalità di esecuzione riferita ad un – come visto (sopra, consid. 7.1)

– non ben definito obbligo di pagamento, che non la manifesta volontà di un “chiaro

ed espresso impegno a pagare” della società G__________ AG a favore della

società reclamante. Si volesse da ciò prescindere, quell'espressione si limita comunque

a dare atto di un impegno semmai a carico della società G__________ AG e non

certo dell'opponente. E analoga conclusione vale in relazione alla pretesa di

fr. 14'882.30 (sembrerebbe dovuta a titolo di “__________ Notary fees paid

by RE 1” da regolare secondo il “pay­ment plan (from G__________ to

person stated above”: doc. C pag. 2). Se ne deve così dedurre che, come

tale, il documento “schedule 1-settlement plan” (doc. C pag. 1 e pag. 2)

non rende affatto verosimile l'esistenza di un debito di € 1'060'000.–,

rispettivamente fr. 14'882.30, a favore della società sequestrante e a carico di

CO 1.

8.

La società

reclamante obietta invero, rinviando al contenuto della convenzione “settlement

agreement” del 20 ottobre 2008 e all'annessa “schedule 3”,

che l'opponente è debitore solidale, garante e persino titolare della società G__________

AG e, in conseguenza di ciò, che il debito di quest'ultima società deve

considerarsi verosimile anche verso di lui (reclamo, pag. 6 n. 4), ma ancora

una volta la censura non può essere condivisa.

8.1

Anzitutto e

diversamente da quanto lascia intendere la società reclamante (reclamo, pag. 6 verso

il basso n. 4), il preteso obbligo di pagamento assunto dall'opponente insieme

alla società G__________ AG di cui al punto 2 del “settlement agreement”

si riferisce a pretese avanzate da terzi estranei a quella convenzione (“G__________

and CO 1 accept and agree to make the payments as set out in Schedule 1 to such

third parties” [doc. B pag. 3 nel mezzo 2° paragrafo]), che si contrappongono

alle parti che vi hanno invece preso parte, ovvero “G__________”, “G__________

AS”, “RE 1”, “__________”, “CO 1” e “__________”, definite collettivamente “Parties”

e singolarmente “Party” (doc. B pag. 1

in basso). E per il resto, nell'ambito della medesima clausola, l'opponente e

la società G__________ AG si sono limitati a garantire in modo generico che il

pagamento di eventuali tasse sarebbe stato assunto dalle parti a cui competevano

per legge (“CO 1 and G__________ represent and warrant that these payments

will be duly made by the relevant parties who are legally obligated to pay

these, including without limitation G__________ and G__________ AS”, doc. B

pag. 3 in basso 3° paragrafo). Nulla di più. Non è, d'altra parte, nemmeno possibile

individuare – come inoltre pretende la società sequestrante (reclamo, pag. 7

in alto n. 4) – l'esistenza di un vincolo a carico dell'opponente nel punto

4.1

della convenzione “settlement agreement”, visto che la relativa

clausola formalizza una generica questione di proroga per l'adempimento (“In

Dispositivo

order to be able to initiate any such sale procedure, __________ shall allow CO

1 and the other relevant Parties to cure their incompliance within two (2)

weeks following the due date of the relevant installment, which was not duly

paid”: doc. B pag. 5 verso l'alto 2° paragrafo).

8.2. Contrariamente a

quanto sembra sostenere la società reclamante (reclamo, pag. 6 nel mezzo n. 4) neppure

si può dedurre dal fatto che l'opponente fosse preposto a designare dei sostituti

di persone in seno alla società G__________ AG (“Mr. __________ and Mr. __________

have resigned from their offices in G__________ AG, these persons will be

replaced by persons to be designated by Mr. CO 1 and ...”: “schedule 3”

nel: doc. B pag. 13) che della medesima egli ne fosse “titolare” e

conseguentemente che vi si dovesse parimenti identificare. In proposito basti

rilevare che il suo nominativo non figura nell'estratto del registro di

commercio della società G__________ AG (doc. D) e che egli ha firmato il

contratto “settlement agreement” non per conto di quest'ultima, bensì a

mero titolo personale rispettivamente quale rappresentante di due altre società

(doc. B pag. 1 e pag. 11).

8.3. Giova infine

evidenziare che il credito può ancor meno ritenersi verosimile in forza delle

e-mail agli atti (reclamo, pag. 7 n. 4 verso l'alto) – eventualità che il

Pretore ha escluso in quanto non vi era un riferimento puntuale ad uno

specifico credito indicato nella “schedule 1”,

né vi era modo di capire se erano stati inviati dall'opponente a titolo

personale o in rappresentanza di una società (sentenza impugnata, pag. 4

in basso consid. 4) – visto che negli stessi non vi è alcun accenno alla

società sequestrante come tale e a pretese a lei spettanti (doc. F).

9. A un giudizio di

verosimiglianza, la conclusione del Pretore merita così conferma con

conseguente reiezione del reclamo. L'esito del presente giudizio rende

superflua ogni disamina sulle pretese accessorie (interessi correnti e di mora:

reclamo, pag. 8 n. 5), la verosimile esistenza di una causa di sequestro (art.

272 cpv. 1 n. 2 LEF) e di beni da sequestrare (art. 272 cpv. 1 n. 3 LEF) non

essendo di per sé controversa (risposta al reclamo, pag. 7 ad 6). In questa

sede le spese processuali (art. 95 cpv. 2 CPC; 48 e 61 cpv. 1 OTLEF), insieme

all'obbligo di rifondere un'indennità (art. 95 cpv. 3 CPC) in base al

Regolamento sulle ripetibili (RL 3.1.1.7.1), seguono la soccombenza della

società reclamante (art. 106 cpv. 1 CPC).

Ai fini dell'indicazione

dei rimedi giuridici esperibili sul piano federale, il valore litigioso

determinante (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF) è di fr. 1'297'482.30.

Per questi motivi,

richiamati gli art. 271 segg.

LEF, 95 cpv. 2 e 3, 106 cpv. 1 e 319 segg. CPC, 48 e 61 cpv. 1 OTLEF, il Regolamento

sulle ripetibili e la LTF;

pronuncia: 1. Il reclamo è respinto.

2. La tassa di giustizia

per il reclamo, di fr. 3'000.–, già anticipata dalla società reclamante, resta a

suo carico con l'obbligo di rifondere a CO 1, fr. 3'000.– a titolo di ripetibili.

3. Notificazione a:

PA 1;

PA 2.

Comunicazione alla Pretura

__________.

Per

la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il

presidente La vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Trattandosi di misura cautelare,

e ritenuto che il valore litigioso della vertenza va stabilito in fr. 1'297'482.30,

contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile

al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione

(art. 72 e segg. LTF), con la limitazione di cui all'art. 98 LTF.