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Decisione

14.2013.80

Rigetto definitivo dell'opposizione. Sentenza condannatoria penale. Eccezioni irricevibili

29 maggio 2013Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

di un’autorità amministrativa svizzera, l’opposizione è rigettata in via definitiva

a meno che l’escusso provi con documenti che dopo l’emanazione della decisione il

debito è stato estinto o il termine per il pagamento è stato prorogato ovvero

che è subentrata la prescrizione;

che, nella fattispecie, l’insorgente non si avvale di

nessuna delle menzionate eccezioni liberatorie, proponendosi per contro di

invalidare la procedura con argomentazioni (mancata considerazione da parte del

Pretore sia della sua malattia invalidante che lo ha costretto a interrompere i

pagamenti e, in particolare, a partire dal 2009,

a vivere con una rendita AI mensile di fr. 2'453, sia della perseveranza della

procedente nel procedere nei suoi confronti, anche con toni minacciosi, nonostante

la sua precaria situazione economica di cui era a conoscenza e mancata

applicazione dell’art. 119 CO essendo egli impossibilitato ad adempiere all’obbligazione

a causa della sua malattia) che con ogni evidenza, così come proposte, sfuggono

al vaglio di questa Camera, chiamata solo a verificare se il giudice del

rigetto ha avuto corretta nozione degli art. 80 e 81 LEF, quesito al quale non

si può che rispondere affermativamente;

che ne discende pertanto l’inammissibilità del rimedio

proposto senza forza argomentativa;

che gli oneri processuali relativi al presente giudizio

andrebbero posti a carico del reclamante, soccombente (art. 48, 61 cpv. 1 e 106

cpv. 1 CPC);

che data la particolarità della fattispecie e tenuto

conto che il reclamante non è assistito da un avvocato, si prescinde eccezionalmente

dal riscuotere spese;

che alla controparte non viene riconosciuta un’indennità

ex art. 95 cpv. 3 lett. b CPC a titolo di ripetibili non essendo stata chiamata

a presentare osservazioni al reclamo;

Per

questi motivi,

pronuncia:

1. Il

reclamo è inammissibile.

Considerandi

2.

Non

si prelevano spese.

3.

Notificazione

a:

-

-

Comunicazione

alla Pretura della giurisdizione di __________.

Per

la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il

presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Giacché il valore litigioso della

vertenza, di fr. 29'020.38, non raggiunge il limite di legge di fr. 30’000.-, contro la presente

decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losana 14, entro 30 giorni dalla notificazione, solo se la

controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art.

74.

cpv. 2 lett. a LTF).

Nello stesso

termine è possibile proporre al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, anche

ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 segg. LTF).