14.2013.80
Rigetto definitivo dell'opposizione. Sentenza condannatoria penale. Eccezioni irricevibili
29 maggio 2013Italiano5 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2013.80
Lugano
29 maggio 2013
FP/ec/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente della Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d'appello
sedente
quale giudice unico (art. 48b LOG) per statuire sul reclamo del 17 maggio 2013
di
RE
1
contro la decisione emanata in data 8 maggio 2013 dal Pretore
aggiunto della Giurisdizione di __________ nella causa a procedura sommaria in
materia di esecuzione e fallimenti (SO.2013.138) promossa nei suoi confronti
con istanza del 13 febbraio 2013 da
CO
1
patrocinata
dall’ PA 1
esaminati
gli atti,
ritenuto
in fatto e considerato in diritto:
che contro le sentenze di rigetto dell’opposizione –
come nella fattispecie – è dato il rimedio del reclamo (combinati art. 309 n. 3
cpv. 3 e 319 lett. a CPC), da inoltrare entro il termine di 10 giorni dalla
notificazione della sentenza impugnata (art. 321 cpv. 2 CPC);
che inoltrato il 17 maggio 2013 contro una decisione
emanata in data 8 maggio 2013 e notificata/recapitata il 15 maggio 2013 (cfr.
ricerca postale Track&Trace), il reclamo è tempestivo e, quindi, da questo aspetto
ammissibile;
che in base all’art. 320 CPC con il reclamo possono
essere censurati sia l’applicazione errata del diritto che l’accertamento manifestamente
errato dei fatti;
che nel caso in esame il reclamante dissente dall’impugnato
giudizio per motivi non sorretti da nessuno dei menzionati titoli di reclamo;
che con l’impugnata decisione il Pretore aggiunto
della Giurisdizione di __________, accogliendo l’istanza 13 febbraio 2013 di CO
1, ha respinto in via definitiva l’opposizione interposta dal reclamante al
precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di __________,
notificato il 3 gennaio 2013 per il pagamento di fr. 29'020.38 oltre interessi
e spese;
che il primo giudice ha ritenuto che la documentazione
posta dal procedente alla base della sua domanda - la sentenza (passata in
giudicato) del 9 luglio 2002 del Tribunale cantonale dei __________
(“Strafkammer”), che ha condannato il qui reclamante e __________ a versare in
solido a __________i gli importi di fr. 21’351.15 e fr. 12'419.23 oltre
interessi (doc. D) e la dichiarazione di cessione 15 novembre 2012 dei
menzionati crediti da parte di __________ alla qui parte escutente/istante
(doc. B) - costituisce valido titolo di rigetto definitivo dell’opposizione ex
art. 80 cpv. 1 LEF per la somma complessiva di fr. 29'020.38 (fr. 21'351.15 +
fr. 12'419.23 – fr. 4'700.- quali acconti versati dal debitore) oltre interessi
del 5% su fr. 21'315.15 dall’8 ottobre 1998 al 3 settembre 2005, su fr.
16'601.15 dal 4 settembre 2005 e su fr. 12'419.23 dal 22 novembre 1999 (doc.
E);
che lo stesso giudice ha dipoi rilevato che l’escusso
non ha opposto alcuna valida eccezione, la pretesa, validamente ceduta (doc. B)
non risultando, contrariamente a quanto da questi preteso, prescritta (art.
127, 135 e 137 CO);
che a giusta ragione il reclamante non contesta tali
considerazioni, le quali risultano - a non averne dubbio - corrette, in quanto
conformi al diritto federale, segnatamente all’art. 80 cpv. 1 LEF (secondo cui
se il credito è fondato su una decisione giudiziaria esecutiva, come nella
fattispecie, il creditore può chiedere in giudizio il rigetto definitivo
dell’opposizione), come pure agli art. 127 , 135 e 137 cpv. 1 CO;
che, secondo l’art. 81 cpv. 1 LEF, se il credito è fondato
su una decisione esecutiva di un tribunale svizzero – come nel caso in esame - o
Fatti
di un’autorità amministrativa svizzera, l’opposizione è rigettata in via definitiva
a meno che l’escusso provi con documenti che dopo l’emanazione della decisione il
debito è stato estinto o il termine per il pagamento è stato prorogato ovvero
che è subentrata la prescrizione;
che, nella fattispecie, l’insorgente non si avvale di
nessuna delle menzionate eccezioni liberatorie, proponendosi per contro di
invalidare la procedura con argomentazioni (mancata considerazione da parte del
Pretore sia della sua malattia invalidante che lo ha costretto a interrompere i
pagamenti e, in particolare, a partire dal 2009,
a vivere con una rendita AI mensile di fr. 2'453, sia della perseveranza della
procedente nel procedere nei suoi confronti, anche con toni minacciosi, nonostante
la sua precaria situazione economica di cui era a conoscenza e mancata
applicazione dell’art. 119 CO essendo egli impossibilitato ad adempiere all’obbligazione
a causa della sua malattia) che con ogni evidenza, così come proposte, sfuggono
al vaglio di questa Camera, chiamata solo a verificare se il giudice del
rigetto ha avuto corretta nozione degli art. 80 e 81 LEF, quesito al quale non
si può che rispondere affermativamente;
che ne discende pertanto l’inammissibilità del rimedio
proposto senza forza argomentativa;
che gli oneri processuali relativi al presente giudizio
andrebbero posti a carico del reclamante, soccombente (art. 48, 61 cpv. 1 e 106
cpv. 1 CPC);
che data la particolarità della fattispecie e tenuto
conto che il reclamante non è assistito da un avvocato, si prescinde eccezionalmente
dal riscuotere spese;
che alla controparte non viene riconosciuta un’indennità
ex art. 95 cpv. 3 lett. b CPC a titolo di ripetibili non essendo stata chiamata
a presentare osservazioni al reclamo;
Per
questi motivi,
pronuncia:
1. Il
reclamo è inammissibile.
Considerandi
2.
Non
si prelevano spese.
3.
Notificazione
a:
-
-
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di __________.
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il
presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Giacché il valore litigioso della
vertenza, di fr. 29'020.38, non raggiunge il limite di legge di fr. 30’000.-, contro la presente
decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losana 14, entro 30 giorni dalla notificazione, solo se la
controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art.
74.
cpv. 2 lett. a LTF).
Nello stesso
termine è possibile proporre al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, anche
ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 segg. LTF).