14.2013.81
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3 settembre 2013Italiano22 min
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Numero d'incarto:
14.2013.81
Data decisione, Autorità:
03.09.2013, CEF
Titolo:
Rigetto provvisorio dell'opposizione. Contratto di mutuo e partecipazione allo sviluppo di un progetto immobiliare ritenuto quale valido riconoscimento di debito. Identità del credito ed esigibilità. Eccezione di decisione ultra petita e di tasso d'interesse usurario
3 IDENTITÀ
ESIGIBILITÀ
INTERESSI
MUTUO
OPPOSIZIONE
RECLAMO
RICONOSCIMENTO DI DEBITO
RIGETTO PROVVISORIO DELL'OPPOSIZIONE
USURA
art. 319 let. a CPC
art. 320 CPC
art. 321 cpv. 1 CPC
art. 157 CPS
art. 3 LCC
art. 82 cpv. 1 LEF
art. 82 cpv. 2 LEF
Incarto n.
14.2013.81
Lugano
3 settembre
2013
SL/fp/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
Walser e Jaques
vicecancelliera:
Locatelli
statuendo sulla causa a procedura sommaria in materia
di rigetto dell'opposizione promossa con istanza 20 novembre 2012 da
CO 1
(patrocinata dall' PA 2)
contro
RE 1
(patrocinato dall' PA 1)
tendente ad ottenere il rigetto provvisorio
dell'opposizione interposta da RE 1 al precetto esecutivo n. __________ del 22/29
maggio 2012 dell'UEF __________;
sulla quale istanza il Pretore __________, con
decisione 8 maggio 2013 (inc. SO.2012.1024), ha così stabilito:
“1. L'istanza è parzialmente accolta;
l'opposizione interposta dal convenuto al precetto esecutivo n. __________, del
22/29 maggio 2012 dell'Ufficio esecuzione e fallimenti __________, è respinta
in via provvisoria per fr. 296'000.– oltre interessi al 18% su fr. 50'000.–
dal 3 marzo 2010 e del 14% su fr. 250'000.– dal 29 gennaio al 13 agosto 2012 e
dal 14 agosto 2012 su fr. 246'000.–.
2. Le spese e la tassa di giustizia di complessivi
fr. 1'500.–, già anticipate dalla parte istante, sono poste a carico delle
parti in ragione di metà ciascuno, ripetibili compensate.
3. omissis”.
Decisione impugnata dal convenuto che con reclamo 21
maggio 2013 ne postula la riforma nel senso di, in via principale, respingere
l'istanza ponendo a carico della società istante spese e tassa di giustizia oltre
ad un'indennità per ripetibili di fr. 3'000.–, e, in via subordinata,
accoglierla parzialmente respingendo l'opposizione limitatamente a fr.
296'000.– oltre interessi al 5% su fr. 250'000.– dal 22 maggio 2012 al 13 agosto
2012 e su fr. 246'000.– dal 14 agosto 2012, spese e tassa di giustizia ripartite
a metà a carico delle parti e compensate le ripetibili, il tutto con protesta
di tassa, spese e ripetibili in sede di reclamo;
richiamata la decisione presidenziale del 22 maggio
2013 con cui al reclamo è stato concesso l'effetto sospensivo contestualmente
richiesto;
preso atto che con osservazioni [correttamente:
risposta al reclamo] 17 giugno 2013 la società istante ne ha proposto la
reiezione, protestate tasse, spese e ripetibili;
esaminati atti e documenti;
ritenuto
in fatto: A. Con precetto esecutivo n. __________
del 22/29 maggio 2012 dell'UEF __________, la società CO 1 ha escusso RE 1 per la somma di fr. 620'121.60 oltre interessi al 5% dal 2 marzo 2010. Quale titolo
di credito ha indicato: “Contratto 02.03.2010, Darlehens- und
Projektbeteiligungsvertrag datiert vom 2. März 2010 über nominal CHF 300'000.–
sowie Gewinn-beteiligungsbetrag von fix CHF 250'000.– (Projekt Residenza __________
in G__________). Kündigung des Vertrages mit Schreiben vom 23.12.2010”
(doc. B). Interposta tempestiva opposizione, la società istante ne ha chiesto
il rigetto provvisorio.
Fatti
B. La
pretesa si fonda su un contratto designato “Projektkostenbeteiligungsvertrag”
del 2 marzo 2010 con cui la società istante si era impegnata a versare a titolo
di mutuo a RE 1 la somma capitale di fr. 250'000.– da impiegare quale
finanziamento dei progetti immobiliari “Residenza __________” a M__________
e “Residenza __________” a G__________, insieme ad un ulteriore mutuo di
fr. 50'000.–, e che riconosce altresì alla società istante una partecipazione
all'utile (“Gewinnbeteiligung”) pure di fr. 250'000.– (doc. C). Su
questa base l'escutente chiede la restituzione del mutuo di fr. 250'000.–
unitamente alla partecipazione all'utile con interessi di mora del 14% dal 29
gennaio 2012 così come quella del mutuo di fr. 50'000.– oltre interessi di mora
del 25% dal 3 marzo 2010. Completano i documenti due attestati di bonifico
bancario per complessivi fr. 300'000.– (doc. D ed E) a comprova del versamento
degli importi mutuati e la procura legale (doc. A).
C. Nel
suo memoriale di osservazioni del 14 gennaio 2013, il convenuto fa valere che, nell'ambito
delle operazioni immobiliari a G__________ e M__________, egli aveva stipulato
con la società istante non un mutuo bensì un contratto di società semplice ai
sensi degli art. 530 segg. CO, a cui la società procedente aveva partecipato
con l'apporto in denaro di fr. 250'000.– mentre lui metteva a disposizione in
particolare le proprie conoscenze e la possibilità di acquisire l'immobile e di
procedere ad un'operazione immobiliare che appariva interessante. E, in questo
contesto, entrambi erano chiamati a beneficiare degli utili ma anche a
sopportare eventuali perdite. Ora, con la cifra di fr. 250'000.– era stato finanziato
il diritto di compera sul fondo a G__________ e parte dei costi della procedura
edilizia. In fine dei conti la relativa licenza era però stata negata causando una
perdita stimabile in oltre fr. 400'000.–. Pertanto nulla doveva essere
restituito alla società istante, men che meno la partecipazione all'utile di fr.
250'000.–. Anzi, a fronte della perdita, il convenuto aveva finanche maturato nei
confronti della controparte un credito per danni di fr. 200'000.– che compensava
ampiamente un eventuale rimborso del prestito di fr. 50'000.–, fermo
restando la nullità delle clausole che prevedevano tassi d'interesse del 25% e
del 14% siccome contrarie alle disposizioni sul credito al consumo. Le pretese per
interessi peraltro nemmeno sarebbero state poste in esecuzione. D'altronde il
contratto di società semplice non sarebbe stato ancora disdetto. Infine, il
convenuto ha posto in compensazione due ulteriori importi di fr. 4'200.– per
ripetibili e di fr. 500'000.– quale risarcimento per i danni che l'avvio della
causa avrebbe causato alla sua attività immobiliare.
Con
replica scritta 5 febbraio 2013 la società istante ha ribadito l'esistenza tra
le parti di un contratto di mutuo, quantomeno di mutuo con partecipazione agli
utili (“partiarisches Darlehen”) fissa di fr. 250'000.– o di fr.
150'000.– in caso di restituzione del mutuo entro il 29 gennaio 2011, mai
restituitole e che l'escusso avrebbe dovuto garantire tramite ipoteca (di
fr. 250'000.–, doc. 5 e 6) e la cessione dei profitti su altri progetti
immobiliari a cui stava lavorando. Gli interessi remunerativi, pattuiti tra
parti commercialmente attive, erano giustificati e semmai andavano riconosciuti
limitatamente a un tasso compreso tra il 18 e il 20%. Il credito per risarcimento
danni poi non era stato né quantificato né reso verosimile, mentre l'indennità
per ripetibili era fondata su decisioni non passate in giudicato. Dal canto
suo, nella duplica scritta 11 marzo 2013, il convenuto ha ribadito punto per
punto gli argomenti sollevati in sede di osservazioni.
D. Con
decisione 8 maggio 2013 il Pretore __________ ha parzialmente accolto l'istanza
e rigettato l'opposizione limitatamente all'importo capitale di fr. 296'000.– oltre
accessori. Il primo giudice ha qualificato il contratto tra le parti – senza
riguardo alla sua denominazione – di prestito “parziario”, ammettendo l'esistenza
di un titolo di rigetto per le somme (versate) di fr. 250'000.– (vincolati al
progetto di promozione immobiliare) e di ulteriori fr. 50'000.–. Analoga
conclusione non valeva invece per la partecipazione all'utile di fr. 250'000.–,
giacché nulla documentava un guadagno di pari entità. Il rigetto
dell'opposizione è poi stato accolto limitatamente a interessi del 18% – e non
del 25% – sull'importo di fr. 50'000.– e del 14% sul prestito di fr. 250'000.–.
Verosimile la compensazione con l'indennità per ripetibili di fr. 4'000.–, ma non
per i restanti fr. 200.– visto che la società istante aveva contestato il passaggio
in giudicato della relativa decisione. Altresì infondato il preteso credito di risarcimento
danni causati al convenuto e, esclusa la tesi della società semplice, per
qualsiasi perdita occorsa in quel contesto.
E. Con
il reclamo in esame il convenuto chiede la riforma del giudizio impugnato nel
senso di respingere l'istanza di rigetto provvisorio dell'opposizione, e in via
subordinata di respingere l'opposizione per soli fr. 296'000.– e interessi del
5% su fr. 250'000.– dal 22 maggio al 13 agosto 2012 e su fr. 246'000.– dal 14
agosto 2012. L'interessato accenna all'esistenza di un contratto di società
semplice, nondimeno evidenziando che in proposito la controversia sarebbe
semmai stata definitivamente risolta nelle opportune sedi. A prescindere da
ciò, egli contesta che il credito posto in esecuzione e oggetto dell'istanza
sia identico a quello risultante dai documenti prodotti. Egli rileva pure
l'assenza della disdetta menzionata dal precetto esecutivo, da cui con
successivo accordo era stata fatta dipendere l'esigibilità delle pretese contrattuali.
Il rigetto dell'opposizione non poteva essere concesso per gli interessi del
18% rispettivamente del 14%, poiché la società istante si era limitata a porre in
esecuzione gli interessi di mora del 5% mentre la clausola che li fissava al 25%
era nulla.
La
società istante ha avversato il reclamo per motivi di cui, se del caso, si dirà
nel seguito.
Considerandi
in diritto: 1. Secondo l'art. 319 lett. a CPC sono impugnabili mediante reclamo –
tra l'altro – le decisioni inappellabili di prima istanza in tema – per quanto
qui d'interesse – di rigetto dell'opposizione giusta gli art. 80-84 LEF (art.
309.
lett. b n. 3 CPC). Trattandosi di decisione pronunciata in procedura
sommaria (art. 251 lett. a CPC), il termine per l'inoltro del reclamo è di
dieci giorni (art. 321 cpv. 2 CPC). Un'eventuale risposta al reclamo deve poi
essere proposta entro il medesimo termine (art. 322 cpv. 2 CPC). La competenza
a pronunciarsi sull'impugnazione è della Camera di esecuzione e fallimenti
(art. 48 lett. e n. 1 LOG). Nella procedura di reclamo non sono ammesse né
nuove conclusioni, né l'allegazione di nuovi fatti o la produzione di nuovi
mezzi di prova (art. 326 cpv. 1 CPC).
Ciò detto, presentato il 21 maggio 2013 avverso la decisione 8
maggio 2013, notificata lo stesso giorno e recapitata al convenuto lunedì 13
maggio 2013 (estratto “Tracciamento degli invii” 24 maggio 2013), il reclamo
risulta tempestivo. L'impugnazione è stata intimata alla società istante il 5
giugno 2013 e ritirata l'indomani. Il termine di dieci giorni è così venuto a
scadenza, per effetto dell'art. 142 cpv. 3 CPC, lunedì 17 giugno 2013. Di modo
che anche la risposta al reclamo è ammissibile.
2.
Giusta
l'art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l'applicazione errata
del diritto che l'accertamento manifestamente errato dei fatti. Per il
reclamante, non vi è identità tra il credito posto in esecuzione e quello che
emerge dai documenti agli atti (reclamo, pag. 5 n. 4). Inoltre, in assenza di una
disdetta, lo stesso nemmeno è esigibile (reclamo, pag. 6 n. 4). Il rigetto
dell'opposizione si giustifica semmai nella misura del 5% come indicato nel
precetto esecutivo (reclamo, pag. 7 n. 6.1) e solo dal 22 maggio 2012 (reclamo,
pag. 7 n. 7). Ad ogni modo la clausola che li fissa al 25% è nulla in quanto configura
la fattispecie dell'usura giusta l'art. 157 CP, il che esclude il rigetto dell'opposizione
sull'importo di fr. 50'000.– giusta l'art. 82 LEF (reclamo, pag. 6 n. 5 e pag. 7
n. 6.2).
3.
Secondo
l'art. 82 cpv. 1 LEF se il credito si fonda sopra un riconoscimento di debito
constatato mediante atto pubblico o scrittura privata, il creditore può
chiedere il rigetto provvisorio dell'opposizione. Il contratto di mutuo
costituisce riconoscimento di debito per il rimborso della somma mutuata
quando, cumulativamente, sono adempiuti i seguenti requisiti (Staehelin, in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed.,
Basilea 2010, n. 120 ad art. 82): vi è un contratto di mutuo scritto, vi è la
prova documentale (che può risultare dal contratto medesimo o da una ricevuta
separata) che il mutuante ha trasferito al mutuatario il capitale pattuito qualora
ciò sia contestato da quest'ultimo (DTF 136 III 627 consid. 2, 132 III 480
consid. 4.2; sentenza del Tribunale federale 5A_326 /2011 del 6 settembre 2011
consid. 3.2) ed, infine, la pretesa di restituzione è esigibile.
Il
giudice del rigetto accerta d'ufficio ed in ogni stadio di causa (quindi anche
in sede di reclamo) se la documentazione prodotta costituisce valido
riconoscimento di debito e se vi è identità fra il creditore, il debitore ed il
credito indicati nel precetto esecutivo e nell'istanza, con il creditore, il
debitore ed il credito di cui ai documenti prodotti (Staehelin, op. cit., n. 50 ad art. 84). Il presupposto dell'esigibilità
della pretesa deve essere già realizzato, secondo giurisprudenza e dottrina, il
giorno della notificazione del precetto esecutivo all'escusso (Staehelin, op. cit., n. 77 ad art. 82).
4.
Come
visto nella fattispecie il Pretore ha qualificato di prestito (mutuo) “parziario”
il legame contrattuale fra le parti tenendo conto del testo letterale
dell'accordo, dell'obbligo di restituzione ivi sancito per le somme di fr. 250'000.–
e di fr. 50'000.– e del fatto che era stato altresì pattuito un elemento
aleatorio (la partecipazione all'utile [“Gewinnbeteiligung”] di fr.
250'000.–) tipico di questo genere di contratto (decisione impugnata, pag. 3
verso l'alto). Ciò posto, egli ha ritenuto che la convenzione denominata “Projektkostenbeteiligungsvertrag”
costituiva un valido titolo di rigetto provvisorio dell'opposizione per la
cifra capitale complessiva di fr. 300'000.–, ma non per la partecipazione
all'utile fissata in fr. 250'000.– (decisione impugnata, pag. 3 verso il
basso).
Questa
sua conclusione merita conferma. Basti infatti rilevare che il contratto menziona
appunto la consegna all'escusso di fr. 250'000.– a titolo di prestito (“Darlehen”)
in relazione al finanziamento dei progetti immobiliari di M__________ e di G__________
(“Das Darlehen wird verwendet als Anschubfinanzierung für die beiden
Projekte "Residenza __________ " in M__________ und "Residenza __________
" in G__________”: doc. C pag. 1 n. 1 e 4) e di ulteriori fr. 50'000.–
sempre a titolo di prestito (“Ein weiteres Darlehen über CHF 50'000 [...]”:
doc. C pag. 1 n. 5). Oltre all'uso di un termine giuridico (“Darlehen”)
sicuramente noto a persone attive in ambito immobiliare, non risultano dalla
convenzione né uno scopo comune né la riunione di forze o mezzi comuni, elementi
questi tipici di un contratto di società semplice (art. 530 CO), giacché
l'investimento di CO 1 doveva essere restituito (doc. C ad n. 5 e 7) ed essa
partecipava solo ai profitti, con una pretesa peraltro fissa (doc. C ad n. 3)
che si apparenta a un interesse supplementare, senza che fosse previsto a suo
favore un diritto d'intervenire nei progetti immobiliari. E del resto, pur riproponendo
la tesi della società semplice e pur affermando di non condividere il punto di
vista del primo giudice, il reclamante ritiene parimenti come “il tema non
possa ormai più essere dibattuto in questa sede e si riserva di farlo valere
ulteriormente nella sede più opportuna” (reclamo, pag. 3 n. 1.1). La
questione non merita quindi più approfondita disamina.
5.
Il
reclamante rileva ad ogni modo un'incongruenza tra il credito posto in
esecuzione e quello ai documenti prodotti poiché il precetto esecutivo accenna
al solo progetto immobiliare “Residenza __________ in G__________” e non
invece – pur essendo citato nell'accordo 2 marzo 2010 – a quello denominato “Residenza
__________ a M__________” (reclamo, pag. 5 n. 4 ad 1). La censura è
pretestuosa. La relativa causa del credito è in effetti identificata nel “Contratto
02.03.2010
Darlehens- und Projektbeteiligungsvertrag datiert vom 2. März 2010
über nominale CHF 300'000.– sowie Gewinnbeteiligungsbetrag von fix CHF 250'000.–
(Projekt Residenza __________ in G__________)” (sopra, consid. A), il quale
prevede appunto la consegna all'escusso di un importo di fr. 250'000.– “für
die Projektabwicklung der beiden Projekte "Residenza __________ " in G__________
und "Residenza __________ " in M__________” (doc. C pag. 1 n. 1)
e una partecipazione all'utile dell'ordine di fr. 250'000.– in relazione al
solo “Projekt Residenza __________ in G__________” (doc. C pag. 1 n. 3).
Sull'identità del credito non può quindi esservi alcun dubbio. Al riguardo il
reclamo è infondato.
6.
Il
reclamante insorge poi avverso l'esigibilità del credito affermando che la
stessa non dipende da eventuali scadenze fissate nel contratto 2 marzo 2010,
bensì da una formale disdetta del prestito “parziario” – circostanza questa di
cui dava riscontro il verbale della riunione tenutasi il 19 aprile 2011 (doc.
8) – che, come indicato nel precetto esecutivo, la società istante gli avrebbe
inviato il 23 dicembre 2010: se non che di tale documento non vi era traccia
agli atti (reclamo, pag. 6 n. 4 ad 2a e 2b). Sulla questione, invero già
sollevata in prima sede (act. II: osservazioni, pag. 7 ad 10/11/12 lett. d;
act. IV: duplica, pag. 10 ad 10/11/ 12 lett. lett. d), il Pretore non si è
pronunciato. Ora, al riguardo, l'accordo sottoscritto dalle parti – in
sostituzione di due precedenti versioni datate 29 gennaio e 10 febbraio 2010
(doc. C pag. 2 n. 11) – stabilisce che la
restituzione del prestito di fr. 250'000.– e il versamento della partecipazione
all'utile di fr. 250'000.– erano da effettuare al più tardi il 29 gennaio
2012.
(“Falls der Betrag wie vorgesehen am 29.01.2012 zurückbezahlt wird
beträgt die Gesamtsumme inkl. Gewinnbeteiligung CHF 500'000.–”: doc. C pag.
1.
n. 6), la relativa durata essendo stata fissata in due anni (“Die Laufzeit
beträgt 24 Monate, d.h. rückzahlbar bis spätestens am 29.01.2012”: doc. C
pag. 2 n. 7). Dall'altra parte il rimborso del prestito di fr. 50'000.– era da
eseguire al più tardi il 29 gennaio 2011 (“Das Darlehen inkl. Zinsen wird spätestens
per 29.01.2011 zurückbezahlt”: doc. C pag. 1 n. 5). Di modo che, sotto
questo profilo, la pattuizione di due precisi termini di scadenza (il 29
gennaio 2011, rispettivamente 2012) rendeva a priori inutile una qualsiasi disdetta.
Che quindi quella datata 23 dicembre 2010 non sia stata prodotta agli atti è
irrilevante.
Nulla
muta al riguardo i nuovi accordi intervenuti fra le parti durante la riunione del
19.
aprile 2011, giacché il relativo verbale nemmeno affronta la questione di un
eventuale obbligo di disdetta (doc. 8). Il reclamante omette altresì di
considerare che quel documento non è firmato dalle parti, è contestato dalla
controparte nel suo contenuto (osservazioni al reclamo, pag. 3 ad 5) ed è stato
redatto a posteriori e unilateralmente dal suo stesso fiduciario (doc. 8 pag. 1 in alto e pag. 2 in basso). Ma, anche volendo da ciò prescindere, dal medesimo si potrebbe tutt'al
più desumere che la società istante aveva semplicemente acconsentito ad essere
rimborsata con il guadagno proveniente da un ulteriore progetto immobiliare
curato dall'escusso (“C__________”) e che si sarebbe
concluso a settembre 2011, auspicandone la restituzione definitiva al
più tardi entro il 31 dicembre 2011 (“CO
1.
beschliesst di Rückführung aus dem Projekt C__________ anzunehmen und
erwartet rasche Umsetzung betr. Sicherheiten. Wunsch wäre, Erledigung der
Rückführung bis spätestens am 31.12.2011 !!”: doc. 8 pag. 2 verso
l'alto), ovvero finanche prima della prima scadenza pattuita per il prestito di
fr. 250'000.–. Tanto nell'uno quanto nell'altro caso, a fronte di un
precetto esecutivo datato 22/29 maggio 2012 la pretesa era comunque sia esigibile.
Infondata la relativa censura è quindi da respingere.
7.
Giusta
l'art. 82 cpv. 2 LEF il giudice pronuncia il rigetto provvisorio
dell'opposizione a meno che il debitore sollevi e giustifichi immediatamente
delle eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito; all'escusso
incombe l'onere di dimostrare la verosimiglianza delle eccezioni che deduce in
giudizio (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1 con rinvii).
Secondo la giurisprudenza le eccezioni non solo devono essere esposte in modo
convincente ma devono anche essere sostanziate in modo perlomeno verosimile nel
senso che a conforto delle allegazioni devono esserci riscontri oggettivi (Staehelin, op. cit., n. 87 seg. ad art.
82).
7.1
Nel
caso di specie il reclamante contesta la concessione del rigetto provvisorio dell'opposizione
anche in riferimento agli interessi (reclamo, pag. 7 n. 6), rimproverando al
primo giudice di aver preso in considerazione tassi d'interesse (del 18 e del
14%) superiori a quello fatto valere dall'escutente (del 5%), peraltro usurario
– e pertanto nullo – per quanto riguarda il tasso del 25% previsto dal
contratto per il mutuo di fr. 50'000.–, e chiede che le pretese per interessi
siano limitate al tasso del 5% e decorrano soltanto dall'inoltro
dell'esecuzione, il 22 maggio 2012.
7.2
Per il
reclamante il Pretore ha concesso più di quanto rivendicato dalla società istante,
che si era limitata a porre in esecuzione un tasso d'interesse del 5% e non già
del 14% con riferimento al prestito di fr. 250'000.–, rispettivamente del 18%
per quello di fr. 50'000.– (reclamo, pag. 7 n. 6.1). Ora, si conviene
che il precetto esecutivo e l'istanza di rigetto provvisorio dell'opposizione menzionano
“interessi al 5.00 % dal 02.03.2010” (doc. B; act. I: istanza, pag. 1 in basso). Si riferiscono però a un importo capitale complessivo di fr. 620'121.60, e meglio “CHF
50'000 più interessi del 25% dal 3 marzo 2010, e CHF 500'000 più interessi di
mora del 14% a partire dal 29 gennaio 2012” (act. I: istanza, pag. 6 n. 14). Rigettando l'opposizione anche per gli interessi del 14% su fr. 250'000.–
dal 29 gennaio 2012 (e su fr. 246'000.– dal 14 agosto 2012) e del 18% (invece
del 25% ritenuto usurario) su fr. 50'000.– dal 3 marzo 2010, il primo
giudice non ha statuito ultra petita per quanto attiene al periodo
intercorrente tra l'esigibilità dei crediti e l'emissione del precetto
esecutivo (18% su fr. 50'000.– rimangono inferiori a 5% su
fr. 620'121.60). Per il periodo successivo invece, il reclamo si rivela in
parte (ridottissima) fondato, siccome l'importo richiesto era di fr. 31'006.10
per anno mentre quello riconosciuto dal giudice è di fr. 43'440.– annui
dal 14 agosto 2012. Ritenuto che al 29 gennaio 2012 l'importo totale richiesto era di fr. 679'205.50 (fr. 620'121.60 oltre interessi del 5% dal 3
marzo 2010) e quello riconosciuto dal Pretore di fr. 317'150.– (fr.
300'000.– oltre interessi al 18% su fr. 50'000.– dal 3 marzo 2010),
occorreranno più di 29 anni prima che quanto concesso superi quanto richiesto.
Ciò posto, la decisione impugnata va riformata nel senso di ridurre l'interesse
sul credito di fr. 246'000.– all'8.94% (31'006.10 ./. 18% di 50'000] /
246'000) dal 12 marzo 2041.
7.3
Secondo
il reclamante il tasso d'interesse del 25% stabilito nel contratto sarebbe illecito
in quanto usurario ai sensi dell'art. 157 CP (reclamo, pag. 7 n. 6.2). Pur
senza oltremodo dilungarsi, in proposito il Pretore ha ritenuto anch'esso che
laddove fissava il tasso d'interesse al 25% la relativa clausola era nulla, ma
solo parzialmente, visto che la società istante aveva limitato la sua pretesa d'interessi
ad un tasso del 18% e il convenuto non poteva essere considerato un consumatore
ai sensi dell'art. 3 LCC (legge sul credito al consumo) (decisione impugnata,
pag. 3 in basso). Il reclamante non si confronta con tale motivazione, limitandosi
a sottolineare il carattere illecito del tasso del 25% (non ritenuto dal primo
giudice), sicché la sua censura si rivela irricevibile per carenza di
motivazione (art. 321 cpv. 1 CPC; Kunz,
in: ZPO-Rechtsmittel. Berufung und Beschwerde, 2013, n. 39 ad art. 321). Del
resto, proprio per l'apparente inapplicabilità della LCC alla relazione
contrattuale – di tipo professionale – in esame, ci si poteva addirittura
chiedere se il tasso del 25% era davvero usurario, l'accordo essendo stato
concluso in un ambito apparentemente non regolamentato dalla legge (cfr. sentenze
del Tribunale federale 6B_27/2009 del 29 settembre 2009, consid. 1.2, e 6B_195/2012
del 12 luglio 2012, consid. 5.3.2).
8.
Il
reclamo va in definitiva parzialmente accolto e il giudizio pretorile modificato
nel senso di rigettare in via provvisoria l'opposizione limitatamente
all'importo capitale di fr. 296'000.–, agli interessi del 18% su fr. 50'000.–
dal 3 marzo 2010, del 14% su fr. 250'000.– tra il 29 gennaio 2012 e il 13
agosto 2012 e su fr. 246'000.– dal 14 agosto 2012 all'11 marzo 2041 e
dell'8.94% dal 12 marzo 2041 in poi. Davanti a questa Camera, l'escusso ottiene
ragione in misura infinitesimale. Le spese processuali (art. 95 cpv. 2 CPC; 48
e 61 cpv. 1 OTLEF) del procedimento di reclamo vanno così poste interamente a suo
carico (art. 106 cpv. 2 CPC), con l'obbligo di rifondere alla società istante
un'indennità per ripetibili (art. 95 cpv. 3 CPC), stabilite in applicazione del
Regolamento per la fissazione delle ripetibili (RL 3.1.1.7.1). Il dispositivo
sulle spese giudiziarie di prima sede può rimanere invariato, visto che il
Dispositivo
dispositivo pretorile resta praticamente invariato.
Ai fini
dell'indicazione dei rimedi giuridici esperibili sul piano federale, il valore
litigioso determinante (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF) è di fr. 296'000.–.
Motivi per i quali,
richiamati gli art. 82 cpv. 1 e 2 LEF, 95 cpv. 2 e 3, 106 cpv. 2 e
319 segg. CPC, 48 e 61 cpv. 1 OTLEF, il Regolamento sulle ripetibili e la LTF;
pronuncia: I. Il reclamo è parzialmente accolto.
Di
conseguenza, il dispositivo n. 1 della decisione 8 maggio 2013 del Pretore __________
(inc. SO.2012.1024) è così riformato:
“1. L'istanza è parzialmente accolta:
l'opposizione interposta dal convenuto al precetto esecutivo n. __________ del
22/29 maggio 2012 dell'Ufficio esecuzione e fallimenti __________ è respinta
in via provvisoria limitatamente alla somma capitale di fr. 296'000.– oltre
interessi del 18% su fr. 50'000.– dal 3 marzo 2010, del 14% su fr. 250'000.–
tra il 29 gennaio 2012 e il 13 agosto 2012, del 14% su fr. 246'000.– dal 14
agosto 2012 all'11 marzo 2041 e dell'8.94% dal 12 marzo 2041 in poi”.
II. La
tassa di giustizia per il reclamo, di fr. 2'300.–, già anticipata dal reclamante,
resta a suo carico. Egli rifonderà ad CO 1 fr. 2'000.– a titolo di ripetibili.
III. Notificazione a:
–;
–.
Comunicazione
alla Pretura __________.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Giacché il
valore litigioso della vertenza è di fr. 296'000.–, contro la presente decisione
è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 72 e segg. LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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