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Decisione

14.2013.81

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3 settembre 2013Italiano22 min

Source ti.ch

Fatti

B. La

pretesa si fonda su un contratto designato “Projektkostenbe­teiligungsvertrag”

del 2 marzo 2010 con cui la società istante si era impegnata a versare a titolo

di mutuo a RE 1 la somma capitale di fr. 250'000.– da impiegare quale

finanziamento dei progetti immobiliari “Residenza __________” a M__________

e “Residenza __________” a G__________, insieme ad un ulteriore mutuo di

fr. 50'000.–, e che riconosce altresì alla società istante una partecipazione

all'utile (“Gewinnbeteiligung”) pure di fr. 250'000.– (doc. C). Su

questa base l'escutente chiede la restituzione del mutuo di fr. 250'000.–

unitamente alla partecipazione all'utile con interessi di mora del 14% dal 29

gennaio 2012 così come quella del mutuo di fr. 50'000.– oltre interessi di mora

del 25% dal 3 marzo 2010. Completano i documenti due attestati di bonifico

bancario per complessivi fr. 300'000.– (doc. D ed E) a comprova del versamento

degli importi mutuati e la procura legale (doc. A).

C. Nel

suo memoriale di osservazioni del 14 gennaio 2013, il convenuto fa valere che, nell'ambito

delle operazioni immobiliari a G__________ e M__________, egli aveva stipulato

con la società istante non un mutuo bensì un contratto di società semplice ai

sensi degli art. 530 segg. CO, a cui la società procedente aveva partecipato

con l'apporto in denaro di fr. 250'000.– mentre lui metteva a disposizione in

particolare le proprie conoscenze e la possibilità di acquisire l'immobile e di

procedere ad un'operazione immobiliare che appariva interessante. E, in questo

contesto, entrambi erano chiamati a beneficiare degli utili ma anche a

sopportare eventuali perdite. Ora, con la cifra di fr. 250'000.– era stato finanziato

il diritto di compera sul fondo a G__________ e parte dei costi della procedura

edilizia. In fine dei conti la relativa licenza era però stata negata causando una

perdita stimabile in oltre fr. 400'000.–. Pertanto nulla doveva essere

restituito alla società istante, men che meno la partecipazione all'utile di fr.

250'000.–. Anzi, a fronte della perdita, il convenuto aveva finanche maturato nei

confronti della controparte un credito per danni di fr. 200'000.– che compensava

ampiamente un eventuale rimborso del prestito di fr. 50'000.–, fermo

restando la nullità delle clausole che prevedevano tassi d'interesse del 25% e

del 14% siccome contrarie alle disposizioni sul credito al consumo. Le pretese per

interessi peraltro nemmeno sarebbero state poste in esecuzione. D'altronde il

contratto di società semplice non sarebbe stato ancora disdetto. Infine, il

convenuto ha posto in compensazione due ulteriori importi di fr. 4'200.– per

ripetibili e di fr. 500'000.– quale risarcimento per i danni che l'avvio della

causa avrebbe causato alla sua attività immobiliare.

Con

replica scritta 5 febbraio 2013 la società istante ha ribadito l'esistenza tra

le parti di un contratto di mutuo, quantomeno di mutuo con partecipazione agli

utili (“partiarisches Darlehen”) fissa di fr. 250'000.– o di fr.

150'000.– in caso di restituzione del mutuo entro il 29 gennaio 2011, mai

restituitole e che l'escusso avrebbe dovuto garantire tramite ipoteca (di

fr. 250'000.–, doc. 5 e 6) e la cessione dei profitti su altri progetti

immobiliari a cui stava lavorando. Gli interessi remunerativi, pattuiti tra

parti commercialmente attive, erano giustificati e semmai andavano riconosciuti

limitatamente a un tasso compreso tra il 18 e il 20%. Il credito per risarcimento

danni poi non era stato né quantificato né reso verosimile, mentre l'indennità

per ripetibili era fondata su decisioni non passate in giudicato. Dal canto

suo, nella duplica scritta 11 marzo 2013, il convenuto ha ribadito punto per

punto gli argomenti sollevati in sede di osservazioni.

D. Con

decisione 8 maggio 2013 il Pretore __________ ha parzialmente accolto l'istanza

e rigettato l'opposizione limitatamente all'importo capitale di fr. 296'000.– oltre

accessori. Il primo giudice ha qualificato il contratto tra le parti – senza

riguardo alla sua denominazione – di prestito “parziario”, ammettendo l'esistenza

di un titolo di rigetto per le somme (versate) di fr. 250'000.– (vincolati al

progetto di promozione immobiliare) e di ulteriori fr. 50'000.–. Analoga

conclusione non valeva invece per la partecipazione all'utile di fr. 250'000.–,

giacché nulla documentava un guadagno di pari entità. Il rigetto

dell'opposizione è poi stato accolto limitatamente a interessi del 18% – e non

del 25% – sull'importo di fr. 50'000.– e del 14% sul prestito di fr. 250'000.–.

Verosimile la compensazione con l'indennità per ripetibili di fr. 4'000.–, ma non

per i restanti fr. 200.– visto che la società istante aveva contestato il passaggio

in giudicato della relativa decisione. Altresì infondato il preteso credito di risarcimento

danni causati al convenuto e, esclusa la tesi della società semplice, per

qualsiasi perdita occorsa in quel contesto.

E. Con

il reclamo in esame il convenuto chiede la riforma del giudizio impugnato nel

senso di respingere l'istanza di rigetto provvisorio dell'opposizione, e in via

subordinata di respingere l'opposizione per soli fr. 296'000.– e interessi del

5% su fr. 250'000.– dal 22 maggio al 13 agosto 2012 e su fr. 246'000.– dal 14

agosto 2012. L'interessato accenna all'esistenza di un contratto di società

semplice, nondimeno evidenziando che in proposito la controversia sarebbe

semmai stata definitivamente risolta nelle opportune sedi. A prescindere da

ciò, egli contesta che il credito posto in esecuzione e oggetto dell'istanza

sia identico a quello risultante dai documenti prodotti. Egli rileva pure

l'assenza della disdetta menzionata dal precetto esecutivo, da cui con

successivo accordo era stata fatta dipendere l'esigibilità delle pretese contrattuali.

Il rigetto dell'opposizione non poteva essere concesso per gli interessi del

18% rispettivamente del 14%, poiché la società istante si era limitata a porre in

esecuzione gli interessi di mora del 5% mentre la clausola che li fissava al 25%

era nulla.

La

società istante ha avversato il reclamo per motivi di cui, se del caso, si dirà

nel seguito.

Considerandi

in diritto: 1. Secondo l'art. 319 lett. a CPC sono impugnabili mediante reclamo –

tra l'altro – le decisioni inappellabili di prima istanza in tema – per quanto

qui d'interesse – di rigetto dell'opposizione giusta gli art. 80-84 LEF (art.

309.

lett. b n. 3 CPC). Trattandosi di decisione pronunciata in procedura

sommaria (art. 251 lett. a CPC), il termine per l'inoltro del reclamo è di

dieci giorni (art. 321 cpv. 2 CPC). Un'eventuale risposta al reclamo deve poi

essere proposta entro il medesimo termine (art. 322 cpv. 2 CPC). La competenza

a pronunciarsi sull'impugnazione è della Camera di esecuzione e fallimenti

(art. 48 lett. e n. 1 LOG). Nella procedura di reclamo non sono ammesse né

nuove conclusioni, né l'allegazione di nuovi fatti o la produzione di nuovi

mezzi di prova (art. 326 cpv. 1 CPC).

Ciò detto, presentato il 21 maggio 2013 avverso la decisione 8

maggio 2013, notificata lo stesso giorno e recapitata al convenuto lunedì 13

maggio 2013 (estratto “Tracciamento degli invii” 24 maggio 2013), il reclamo

risulta tempestivo. L'impugnazione è stata intimata alla società istante il 5

giugno 2013 e ritirata l'indomani. Il termine di dieci giorni è così venuto a

scadenza, per effetto dell'art. 142 cpv. 3 CPC, lunedì 17 giugno 2013. Di modo

che anche la risposta al reclamo è ammissibile.

2.

Giusta

l'art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l'applicazione errata

del diritto che l'accertamento manifestamente errato dei fatti. Per il

reclamante, non vi è identità tra il credito posto in esecuzione e quello che

emerge dai documenti agli atti (reclamo, pag. 5 n. 4). Inoltre, in assenza di una

disdetta, lo stesso nemmeno è esigibile (reclamo, pag. 6 n. 4). Il rigetto

dell'opposizione si giustifica semmai nella misura del 5% come indicato nel

precetto esecutivo (reclamo, pag. 7 n. 6.1) e solo dal 22 maggio 2012 (reclamo,

pag. 7 n. 7). Ad ogni modo la clausola che li fissa al 25% è nulla in quanto configura

la fattispecie dell'usura giusta l'art. 157 CP, il che esclude il rigetto dell'opposizione

sull'importo di fr. 50'000.– giusta l'art. 82 LEF (reclamo, pag. 6 n. 5 e pag. 7

n. 6.2).

3.

Secondo

l'art. 82 cpv. 1 LEF se il credito si fonda sopra un riconoscimento di debito

constatato mediante atto pubblico o scrittura privata, il creditore può

chiedere il rigetto provvisorio dell'opposizione. Il contratto di mutuo

costituisce riconoscimento di debito per il rimborso della somma mutuata

quando, cumulativamente, sono adempiuti i seguenti requisiti (Staehelin, in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed.,

Basilea 2010, n. 120 ad art. 82): vi è un contratto di mutuo scritto, vi è la

prova documentale (che può risultare dal contratto medesimo o da una ricevuta

separata) che il mutuante ha trasferito al mutuatario il capitale pattuito qualora

ciò sia contestato da quest'ultimo (DTF 136 III 627 consid. 2, 132 III 480

consid. 4.2; sentenza del Tribunale federale 5A_326 /2011 del 6 settembre 2011

consid. 3.2) ed, infine, la pretesa di restituzione è esigibile.

Il

giudice del rigetto accerta d'ufficio ed in ogni stadio di causa (quindi anche

in sede di reclamo) se la documentazione prodotta costituisce valido

riconoscimento di debito e se vi è identità fra il creditore, il debitore ed il

credito indicati nel precetto esecutivo e nell'istanza, con il creditore, il

debitore ed il credito di cui ai documenti prodotti (Staehelin, op. cit., n. 50 ad art. 84). Il presupposto dell'esigibilità

della pretesa deve essere già realizzato, secondo giurisprudenza e dottrina, il

giorno della notificazione del precetto esecutivo all'escusso (Staehelin, op. cit., n. 77 ad art. 82).

4.

Come

visto nella fattispecie il Pretore ha qualificato di prestito (mutuo) “parziario”

il legame contrattuale fra le parti tenendo conto del testo letterale

dell'accordo, dell'obbligo di restituzione ivi sancito per le somme di fr. 250'000.–

e di fr. 50'000.– e del fatto che era stato altresì pattuito un elemento

aleatorio (la partecipazione all'utile [“Gewinnbeteiligung”] di fr.

250'000.–) tipico di questo genere di contratto (decisione impugnata, pag. 3

verso l'alto). Ciò posto, egli ha ritenuto che la convenzione denominata “Projekt­ko­sten­beteiligungsvertrag”

costituiva un valido titolo di rigetto provvisorio dell'opposizione per la

cifra capitale complessiva di fr. 300'000.–, ma non per la partecipazione

all'utile fissata in fr. 250'000.– (decisione impugnata, pag. 3 verso il

basso).

Questa

sua conclusione merita conferma. Basti infatti rilevare che il contratto menziona

appunto la consegna all'escusso di fr. 250'000.– a titolo di prestito (“Darlehen”)

in relazione al finanziamento dei progetti immobiliari di M__________ e di G__________

(“Das Darlehen wird verwendet als Anschubfinanzierung für die beiden

Projekte "Residenza __________ " in M__________ und "Residenza __________

" in G__________”: doc. C pag. 1 n. 1 e 4) e di ulteriori fr. 50'000.–

sempre a titolo di prestito (“Ein weiteres Darlehen über CHF 50'000 [...]”:

doc. C pag. 1 n. 5). Oltre all'uso di un termine giuridico (“Darlehen”)

sicuramente noto a persone attive in ambito immobiliare, non risultano dalla

convenzione né uno scopo comune né la riunione di forze o mezzi comuni, elementi

questi tipici di un contratto di società semplice (art. 530 CO), giacché

l'investimento di CO 1 doveva essere restituito (doc. C ad n. 5 e 7) ed essa

partecipava solo ai profitti, con una pretesa peraltro fissa (doc. C ad n. 3)

che si apparenta a un interesse supplementare, senza che fosse previsto a suo

favore un diritto d'intervenire nei progetti immobiliari. E del resto, pur riproponendo

la tesi della società semplice e pur affermando di non condividere il punto di

vista del primo giudice, il reclamante ritiene parimenti come “il tema non

possa ormai più essere dibattuto in questa sede e si riserva di farlo valere

ulteriormente nella sede più opportuna” (reclamo, pag. 3 n. 1.1). La

questione non merita quindi più approfondita disamina.

5.

Il

reclamante rileva ad ogni modo un'incongruenza tra il credito posto in

esecuzione e quello ai documenti prodotti poiché il precetto esecutivo accenna

al solo progetto immobiliare “Residenza __________ in G__________” e non

invece – pur essendo citato nell'accordo 2 marzo 2010 – a quello denominato “Residenza

__________ a M__________” (reclamo, pag. 5 n. 4 ad 1). La censura è

pretestuosa. La relativa causa del credito è in effetti identificata nel “Contratto

02.03.2010

Darlehens- und Projektbeteiligungsvertrag datiert vom 2. März 2010

über nominale CHF 300'000.– sowie Gewinnbeteiligungsbetrag von fix CHF 250'000.–

(Projekt Residenza __________ in G__________)” (sopra, consid. A), il quale

prevede appunto la consegna all'escusso di un importo di fr. 250'000.– “für

die Projektabwicklung der beiden Projekte "Residenza __________ " in G__________

und "Residenza __________ " in M__________” (doc. C pag. 1 n. 1)

e una partecipazione all'utile dell'ordine di fr. 250'000.– in relazione al

solo “Projekt Residenza __________ in G__________” (doc. C pag. 1 n. 3).

Sull'identità del credito non può quindi esservi alcun dubbio. Al riguardo il

reclamo è infondato.

6.

Il

reclamante insorge poi avverso l'esigibilità del credito affermando che la

stessa non dipende da eventuali scadenze fissate nel contratto 2 marzo 2010,

bensì da una formale disdetta del prestito “parziario” – circostanza questa di

cui dava riscontro il verbale della riunione tenutasi il 19 aprile 2011 (doc.

8) – che, come indicato nel precetto esecutivo, la società istante gli avrebbe

inviato il 23 dicembre 2010: se non che di tale documento non vi era traccia

agli atti (reclamo, pag. 6 n. 4 ad 2a e 2b). Sulla questione, invero già

sollevata in prima sede (act. II: osservazioni, pag. 7 ad 10/11/12 lett. d;

act. IV: duplica, pag. 10 ad 10/11/ 12 lett. lett. d), il Pretore non si è

pronunciato. Ora, al riguardo, l'accordo sottoscritto dalle parti – in

sostituzione di due precedenti versioni datate 29 gennaio e 10 febbraio 2010

(doc. C pag. 2 n. 11) – stabilisce che la

restituzione del prestito di fr. 250'000.– e il versamento della partecipazione

all'utile di fr. 250'000.– erano da effettuare al più tardi il 29 gennaio

2012.

(“Falls der Betrag wie vorgesehen am 29.01.2012 zurückbezahlt wird

beträgt die Gesamtsumme inkl. Gewinnbeteiligung CHF 500'000.–”: doc. C pag.

1.

n. 6), la relativa durata essendo stata fissata in due anni (“Die Laufzeit

beträgt 24 Monate, d.h. rückzahlbar bis spätestens am 29.01.2012”: doc. C

pag. 2 n. 7). Dall'altra parte il rimborso del prestito di fr. 50'000.– era da

eseguire al più tardi il 29 gennaio 2011 (“Das Darlehen inkl. Zinsen wird spätestens

per 29.01.2011 zurückbezahlt”: doc. C pag. 1 n. 5). Di modo che, sotto

questo profilo, la pattuizione di due precisi termini di scadenza (il 29

gennaio 2011, rispettivamente 2012) rendeva a priori inutile una qualsiasi disdetta.

Che quindi quella datata 23 dicembre 2010 non sia stata prodotta agli atti è

irrilevante.

Nulla

muta al riguardo i nuovi accordi intervenuti fra le parti durante la riunione del

19.

aprile 2011, giacché il relativo verbale nemmeno affronta la questione di un

eventuale obbligo di disdetta (doc. 8). Il reclamante omette altresì di

considerare che quel documento non è firmato dalle parti, è contestato dalla

controparte nel suo contenuto (osservazioni al reclamo, pag. 3 ad 5) ed è stato

redatto a posteriori e unilateralmente dal suo stesso fiduciario (doc. 8 pag. 1 in alto e pag. 2 in basso). Ma, anche volendo da ciò prescindere, dal medesimo si potrebbe tutt'al

più desumere che la società istante aveva semplicemente acconsentito ad essere

rimborsata con il guadagno proveniente da un ulteriore progetto immobiliare

curato dall'escusso (“C__________”) e che si sarebbe

concluso a settembre 2011, auspicandone la restituzione definitiva al

più tardi entro il 31 dicembre 2011 (“CO

1.

beschliesst di Rück­führung aus dem Projekt C__________ anzunehmen und

erwartet rasche Umsetzung betr. Sicherheiten. Wunsch wäre, Erledigung der

Rückführung bis spätestens am 31.12.2011 !!”: doc. 8 pag. 2 verso

l'alto), ovvero finanche prima della prima scadenza pattuita per il prestito di

fr. 250'000.–. Tanto nell'uno quanto nell'altro caso, a fronte di un

precetto esecutivo datato 22/29 maggio 2012 la pretesa era comunque sia esigibile.

Infondata la relativa censura è quindi da respingere.

7.

Giusta

l'art. 82 cpv. 2 LEF il giudice pronuncia il rigetto provvisorio

dell'opposizione a meno che il debitore sollevi e giustifichi immediatamente

delle eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito; all'escusso

incombe l'onere di dimostrare la verosimiglianza delle eccezioni che deduce in

giudizio (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1 con rinvii).

Secondo la giurisprudenza le eccezioni non solo devono essere esposte in modo

convincente ma devono anche essere sostanziate in modo perlomeno verosimile nel

senso che a conforto delle allegazioni devono esserci riscontri oggettivi (Staehelin, op. cit., n. 87 seg. ad art.

82).

7.1

Nel

caso di specie il reclamante contesta la concessione del rigetto provvisorio dell'opposizione

anche in riferimento agli interessi (reclamo, pag. 7 n. 6), rimproverando al

primo giudice di aver preso in considerazione tassi d'interesse (del 18 e del

14%) superiori a quello fatto valere dall'escutente (del 5%), peraltro usurario

– e pertanto nullo – per quanto riguarda il tasso del 25% previsto dal

contratto per il mutuo di fr. 50'000.–, e chiede che le pretese per interessi

siano limitate al tasso del 5% e decorrano soltanto dall'inoltro

dell'esecuzione, il 22 maggio 2012.

7.2

Per il

reclamante il Pretore ha concesso più di quanto rivendicato dalla società istante,

che si era limitata a porre in esecuzione un tasso d'interesse del 5% e non già

del 14% con riferimento al prestito di fr. 250'000.–, rispettivamente del 18%

per quello di fr. 50'000.– (reclamo, pag. 7 n. 6.1). Ora, si conviene

che il precetto esecutivo e l'istanza di rigetto provvisorio dell'opposizione menzionano

“interessi al 5.00 % dal 02.03.2010” (doc. B; act. I: istanza, pag. 1 in basso). Si riferiscono però a un importo capitale complessivo di fr. 620'121.60, e meglio “CHF

50'000 più interessi del 25% dal 3 marzo 2010, e CHF 500'000 più interessi di

mora del 14% a partire dal 29 gennaio 2012” (act. I: istanza, pag. 6 n. 14). Rigettando l'opposizione anche per gli interessi del 14% su fr. 250'000.–

dal 29 gennaio 2012 (e su fr. 246'000.– dal 14 agosto 2012) e del 18% (invece

del 25% ritenuto usurario) su fr. 50'000.– dal 3 marzo 2010, il primo

giudice non ha statuito ultra petita per quanto attiene al periodo

intercorrente tra l'esigibilità dei crediti e l'emissione del precetto

esecutivo (18% su fr. 50'000.– rimangono inferiori a 5% su

fr. 620'121.60). Per il periodo successivo invece, il reclamo si rivela in

parte (ridottissima) fondato, siccome l'importo richiesto era di fr. 31'006.10

per anno mentre quello riconosciuto dal giudice è di fr. 43'440.– annui

dal 14 agosto 2012. Ritenuto che al 29 gennaio 2012 l'importo totale richiesto era di fr. 679'205.50 (fr. 620'121.60 oltre interessi del 5% dal 3

marzo 2010) e quello riconosciuto dal Pretore di fr. 317'150.– (fr.

300'000.– oltre interessi al 18% su fr. 50'000.– dal 3 marzo 2010),

occorreranno più di 29 anni prima che quanto concesso superi quanto richiesto.

Ciò posto, la decisione impugnata va riformata nel senso di ridurre l'interesse

sul credito di fr. 246'000.– all'8.94% (31'006.10 ./. 18% di 50'000] /

246'000) dal 12 marzo 2041.

7.3

Secondo

il reclamante il tasso d'interesse del 25% stabilito nel contratto sarebbe illecito

in quanto usurario ai sensi dell'art. 157 CP (reclamo, pag. 7 n. 6.2). Pur

senza oltremodo dilungarsi, in proposito il Pretore ha ritenuto anch'esso che

laddove fissava il tasso d'interesse al 25% la relativa clausola era nulla, ma

solo parzialmente, visto che la società istante aveva limitato la sua pretesa d'interessi

ad un tasso del 18% e il convenuto non poteva essere considerato un consumatore

ai sensi dell'art. 3 LCC (legge sul credito al consumo) (decisione impugnata,

pag. 3 in basso). Il reclamante non si confronta con tale motivazione, limitandosi

a sottolineare il carattere illecito del tasso del 25% (non ritenuto dal primo

giudice), sicché la sua censura si rivela irricevibile per carenza di

motivazione (art. 321 cpv. 1 CPC; Kunz,

in: ZPO-Rechtsmittel. Berufung und Beschwerde, 2013, n. 39 ad art. 321). Del

resto, proprio per l'apparente inapplicabilità della LCC alla relazione

contrattuale – di tipo professionale – in esame, ci si poteva addirittura

chiedere se il tasso del 25% era davvero usurario, l'accordo essendo stato

concluso in un ambito apparentemente non regolamentato dalla legge (cfr. sentenze

del Tribunale federale 6B_27/2009 del 29 settembre 2009, consid. 1.2, e 6B_195/2012

del 12 luglio 2012, consid. 5.3.2).

8.

Il

reclamo va in definitiva parzialmente accolto e il giudizio pretorile modificato

nel senso di rigettare in via provvisoria l'opposizione limitatamente

all'importo capitale di fr. 296'000.–, agli interessi del 18% su fr. 50'000.–

dal 3 marzo 2010, del 14% su fr. 250'000.– tra il 29 gennaio 2012 e il 13

agosto 2012 e su fr. 246'000.– dal 14 agosto 2012 all'11 marzo 2041 e

dell'8.94% dal 12 marzo 2041 in poi. Davanti a questa Camera, l'escusso ottiene

ragione in misura infinitesimale. Le spese processuali (art. 95 cpv. 2 CPC; 48

e 61 cpv. 1 OTLEF) del procedimento di reclamo vanno così poste interamente a suo

carico (art. 106 cpv. 2 CPC), con l'obbligo di rifondere alla società istante

un'indennità per ripetibili (art. 95 cpv. 3 CPC), stabilite in applicazione del

Regolamento per la fissazione delle ripetibili (RL 3.1.1.7.1). Il dispositivo

sulle spese giudiziarie di prima sede può rimanere invariato, visto che il

Dispositivo

dispositivo pretorile resta praticamente invariato.

Ai fini

dell'indicazione dei rimedi giuridici esperibili sul piano federale, il valore

litigioso determinante (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF) è di fr. 296'000.–.

Motivi per i quali,

richiamati gli art. 82 cpv. 1 e 2 LEF, 95 cpv. 2 e 3, 106 cpv. 2 e

319 segg. CPC, 48 e 61 cpv. 1 OTLEF, il Regolamento sulle ripetibili e la LTF;

pronuncia: I. Il reclamo è parzialmente accolto.

Di

conseguenza, il dispositivo n. 1 della decisione 8 maggio 2013 del Pretore __________

(inc. SO.2012.1024) è così riformato:

“1. L'istanza è parzialmente accolta:

l'opposizione interposta dal convenuto al precetto esecutivo n. __________ del

22/29 maggio 2012 dell'Ufficio esecuzione e fallimenti __________ è respinta

in via provvisoria limitatamente alla somma capitale di fr. 296'000.– oltre

interessi del 18% su fr. 50'000.– dal 3 marzo 2010, del 14% su fr. 250'000.–

tra il 29 gennaio 2012 e il 13 agosto 2012, del 14% su fr. 246'000.– dal 14

agosto 2012 all'11 marzo 2041 e dell'8.94% dal 12 marzo 2041 in poi”.

II. La

tassa di giustizia per il reclamo, di fr. 2'300.–, già anticipata dal reclamante,

resta a suo carico. Egli rifonderà ad CO 1 fr. 2'000.– a titolo di ripetibili.

III. Notificazione a:

–;

–.

Comunicazione

alla Pretura __________.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Giacché il

valore litigioso della vertenza è di fr. 296'000.–, contro la presente decisione

è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 72 e segg. LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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