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Decisione

14.2013.82

Fallimento. Esecuzione saldata. Solvibilità non resa verosimile

19 giugno 2013Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

A. Nell’ambito dell’esecuzione

n. __________ dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di Locarno la CO 1 ha

chiesto il fallimento di RE 1 per il mancato pagamento di fr. 865.-- compresi

interessi e spese.

B. All’udienza di discussione

dell’8 maggio 2013 nessuno è comparso.

C. Con decisione del 21 maggio

2013 il Pretore aggiunto della Giurisdizione di Locarno-Città ha dichiarato il

fallimento di RE 1 a far tempo da quello stesso giorno alle ore 15.00.

D. Con il reclamo RE 1 asserisce

di avere saldato l’esecuzione in oggetto, producendo una ricevuta del 22 maggio

2013 dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di Locarno relativa al versamento di

fr. 865.-- a saldo dell’esecuzione n. __________ promossa dall’istante (doc.

C).

Considerato

Considerandi

1.

La decisione del giudice

del fallimento può essere impugnata entro dieci giorni mediante reclamo secondo

il CPC. In

virtù dell’art. 174 cpv. 2 LEF l'autorità giudiziaria superiore può annullare

la dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende

verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo:

1) il

debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto;

2) l'importo

dovuto è stato depositato presso l'autorità giudiziaria superiore a

disposizione del creditore; o che

3) il

creditore ha ritirato la domanda di fallimento.

a) L’autorità

giudiziaria superiore può considerare fatti e prove nuovi, subentrati dopo la

dichiarazione di fallimento (nova autentici o in senso proprio, ossia “echte

Nova”, in contrapposizione agli pseudonova, ossia “unechte Nova”), solo se

risultano adempiuti i presupposti elencati all’art. 174 cpv. 2 n. 1-3 LEF. I

nova autentici non vengono considerati d’ufficio, ma è il debitore che li deve

espressamente far valere e provare con documenti, sempre che renda verosimile

la sua solvibilità. Questa considerazione dei nova in senso proprio da parte

dell’autorità giudiziaria superiore ha come scopo di evitare fallimenti senza

senso di debitori ancora solvibili. La solvibilità può tra l’altro essere

determinata ricorrendo al concetto opposto di insolvibilità, concetto noto

nella LEF. L’illiquidità deve essere oggettiva. Essa deve impedire al debitore

di tacitare i suoi creditori alla scadenza dei loro crediti. Non deve infatti

trattarsi di una difficoltà passeggera, il debitore deve bensì trovarsi per un

periodo indeterminato in questa situazione. Un indizio di insolvibilità può

emergere dal numero e dal valore delle esecuzioni pendenti, così come pure da

eventuali nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al decreto di

fallimento in esame. Anche il fatto di non essere in grado di pagare modesti

importi indica insolvibilità. La solvibilità deve essere resa verosimile sulla

base di riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti pagamenti,

estratti bancari, contratti di credito ecc., mentre semplici dichiarazioni del

debitore sono insufficienti. Le esigenze poste al debitore per rendere

verosimile la sua solvibilità non devono però essere troppo severe. La

solvibilità è resa verosimile allorquando essa appare più verosimile che l'insolvibilità.

Dal debitore viene pretesa la produzione, già con l’atto di appello, di

estratti dell’Ufficio di esecuzione. La questione della solvibilità influenza

infatti pure la decisione sulla concessione dell’effetto sospensivo (Giroud, Basler Kommentar zum SchKG II,

2a ed., Basilea 2010, n. 26 ad art. 174 LEF; Amonn/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und

Konkursrechts, 8a ed., Berna 2008, § 36 n. 58 pag. 334/335, § 38 n.

14.

pag. 347).

b) Nel

caso in esame, la reclamante ha prodotto una ricevuta del 22 maggio 2013

dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di Locarno relativa al versamento di fr.

865.

-- a saldo dell’esecuzione in oggetto n. 885654, per cui avendo provato di

avere saldato il suo debito nei confronti dell’istante posteriormente alla

dichiarazione di fallimento, il presupposto di cui all’art. 174 cpv. 2 n. 1 LEF

risulta adempiuto.

Per

quel che riguarda invece il requisito della solvibilità – condizione

indispensabile per ottenere l’annullamento della decisione impugnata poiché,

come visto, il pagamento della somma posta in esecuzione è avvenuto soltanto dopo

la pronuncia del fallimento – va osservato che dall’estratto dell’Ufficio esecuzione

e fallimenti di Locarno al 17 giugno 2013 si evince che nei confronti della

reclamante sono pendenti 48 procedure esecutive per un importo complessivo di

fr. 194'859.68. Determinante è che nelle suddette esecuzioni nel 2012 per otto rispettivamente

nell’anno in corso per quattro di esse è stata emessa la comminatoria di

fallimento e per cinque l’avviso di pignoramento. Inoltre nel periodo dal 12

maggio 2010 al 12 giugno 2013 a carico della reclamante sono stati emessi 69

atti di carenza di beni per un importo complessivo di fr. 242'870.77. Ciò porta

a ritenere che la convenuta non è in grado di far fronte ai suoi impegni,

nemmeno di pagare i suoi debiti d’imposta e per oneri sociali, per i quali sono

state promosse numerose delle predette procedure. Non cambia in sostanza nulla

l’annullamento di due esecuzioni (n. 889334 per fr. 2985.80 e n. __________ per

fr. 2954.50) e la riduzione dell’importo di una terza (n. 887567, ridotta di

fr. 252.75), avvenuti il 18 giugno 2013 (fax dell’UEF di Locarno dello stesso

18.

giugno), senza contare che si tratta comunque di fatti successivi alla

scadenza del termine di reclamo, che non potrebbero essere considerati in

questa sede (DTF 136 III 294 segg.). Le precedenti considerazioni portano a

ritenere che la situazione finanziaria della convenuta non sta sostanzialmente

migliorando e che non dispone di liquidità sufficiente per pagare i suoi debiti.

Nel caso di specie si può affermare che la sua incapacità di pagamento appare

più probabile che la sua capacità di pagamento. Ne discende che il presupposto

della solvibilità non può essere considerato reso verosimile, per cui il

fallimento di RE 1 non può essere annullato.

2.

Il reclamo va pertanto respinto.

Essendo stato concesso effetto

sospensivo parziale al reclamo, il fallimento va nuovamente pronunciato.

La tassa di giustizia è posta a

carico della reclamante (art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF e 106 cpv. 1 CPC). Alla

controparte non si assegnano ripetibili, il reclamo non essendole stato intimato.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamato l’art. 174 cpv. 2 LEF

pronuncia:

1. Il reclamo è respinto.

Di conseguenza è dichiarato il

fallimento di RE 1 Locarno, a far tempo da:

giovedì 20 giugno 2013 alle

ore 10.00.

2. La tassa di giustizia del

presente giudizio di fr. 150.-- è posta a

carico di RE 1

3. Notificazione:

– Ufficio

esecuzione e fallimenti di Locarno, Locarno;

– Ufficio

cantonale del Registro di commercio, Lugano;

– Ufficio del Registro fondiario

del Distretto di Locarno, Locarno.

Comunicazione alla Pretura della

Giurisdizione di Locarno-Città.

Per

la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il

presidente La

segretaria

Rimedio giuridico

Contro la

presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 72 e segg.

LTF).