14.2013.85
Fallimento. Esecuzione saldata. Solvibilità resa verosimile
19 giugno 2013Italiano7 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2013.85
Lugano
19 giugno 2013
B/fp/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d'appello
composta
dei giudici:
Pellegrini,
presidente,
Walser
e Jaques
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo
sulla causa a procedura sommaria in materia di fallimento promossa con istanza del
27 marzo 2013 da
CO
1
patrocinata
dall’PA 2
contro
RE
1
patrocinata
dall’PA 1
sulla quale istanza il Pretore aggiunto della
Giurisdizione di Locarno-Città con sentenza del 16 maggio 2013 (inc. n. SO.2013.213) ha così deciso:
“1. È pronunciato il fallimento della RE
1 a far tempo da giovedì 16 maggio 2013 alle ore 15.00.
2./3./4. Omissis.”
Decisione tempestivamente impugnata da RE 1 che
con reclamo del 23 maggio 2013 ne postula l’annullamento;
rilevato che il reclamo non è stato intimato all’istante, il suo
credito essendo
stato saldato;
preso atto che con disposizione ordinatoria presidenziale del 24
maggio 2013
al reclamo è stato concesso effetto sospensivo parziale;
ritenuto
Fatti
A. Nell’ambito dell’esecuzione
n. __________ dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di Locarno CO 1 ha chiesto
il fallimento di RE 1 per il mancato pagamento di fr. 4'133.30 compresi
interessi e spese.
B. All’udienza di discussione
del 3 maggio 2013 la convenuta che ha dichiarato di ritenere l’importo posto in
esecuzione non dovuto.
C. Con decisione del 16 maggio 2013
il Pretore aggiunto della Giurisdizione di Locarno-Città ha dichiarato il
fallimento di RE 1 a far tempo da quello stesso giorno alle ore 15.00.
D. Con il reclamo RE 1
asserisce di avere nel frattempo pagato l’esecuzione in oggetto, producendo una
ricevuta del 17 maggio 2013 dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di Locarno
relativa al versamento di fr. 4'140.40 a saldo dell’esecuzione n. __________ promossa
dall’istante (doc. 4). La reclamante rileva poi di essere intenzionata a pagare
tutte le procedure esecutive pendenti nei suoi confronti.
Considerandi
in
diritto:
1.
La decisione del giudice
del fallimento può essere impugnata entro dieci giorni mediante reclamo secondo
il CPC. In
virtù dell’art. 174 cpv. 2 LEF l'autorità giudiziaria superiore può annullare
la dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende
verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo:
1) il
debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto;
2) l'importo
dovuto è stato depositato presso l'autorità giudiziaria superiore a
disposizione del creditore; o che
3) il
creditore ha ritirato la domanda di fallimento.
a) L’autorità
giudiziaria superiore può considerare fatti e prove nuovi, subentrati dopo la
dichiarazione di fallimento (nova autentici o in senso proprio, ossia “echte
Nova”, in contrapposizione agli pseudonova, ossia “unechte Nova”), solo se
risultano adempiuti i presupposti elencati all’art. 174 cpv. 2 n. 1-3 LEF. I
nova autentici non vengono considerati d’ufficio, ma è il debitore che li deve
espressamente far valere e provare con documenti, sempre che renda verosimile
la sua solvibilità. Questa considerazione dei nova in senso proprio da parte
dell’autorità giudiziaria superiore ha come scopo di evitare fallimenti senza
senso di debitori ancora solvibili. La solvibilità può tra l’altro essere
determinata ricorrendo al concetto opposto di insolvibilità, concetto noto
nella LEF. L’illiquidità deve essere oggettiva. Essa deve impedire al debitore
di tacitare i suoi creditori alla scadenza dei loro crediti. Non deve infatti
trattarsi di una difficoltà passeggera, il debitore deve bensì trovarsi per un
periodo indeterminato in questa situazione. Un indizio di insolvibilità può
emergere dal numero e dal valore delle esecuzioni pendenti, così come pure da
eventuali nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al decreto di
fallimento in esame. Anche il fatto di non essere in grado di pagare modesti
importi indica insolvibilità. La solvibilità deve essere resa verosimile sulla
base di riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti pagamenti,
estratti bancari, contratti di credito ecc., mentre semplici dichiarazioni del
debitore sono insufficienti. Le esigenze poste al debitore per rendere
verosimile la sua solvibilità non devono però essere troppo severe. La
solvibilità è resa verosimile allorquando essa appare più verosimile che
l'insolvibilità. Dal debitore viene pretesa la produzione, già con l’atto di
appello, di estratti dell’Ufficio di esecuzione. La questione della solvibilità
influenza infatti pure la decisione sulla concessione dell’effetto sospensivo (Giroud, Basler Kommentar zum SchKG II,
2a ed., Basilea 2010, n. 26 ad art. 174 LEF; Amonn/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und
Konkursrechts, 8a ed., Berna 2008, § 36 n. 58 pag. 334/335, § 38 n.
14.
pag. 347).
b) Nel caso in
esame, la reclamante ha prodotto una ricevuta del 17 maggio 2013 dell’Ufficio
esecuzione e fallimenti di Locarno relativa al versamento di fr. 4'140.40 a
saldo dell’esecuzione in oggetto n. 877148 promossa dall’istante, per cui
avendo provato di avere saldato il suo debito nei confronti della procedente
posteriormente alla dichiarazione di fallimento, il presupposto di cui all’art.
174.
cpv. 2 n. 1 LEF risulta adempiuto.
Per
quel che riguarda invece il requisito della solvibilità - condizione
indispensabile per ottenere l’annullamento della decisione impugnata poiché,
come visto, il pagamento della somma posta in esecuzione è avvenuto soltanto
dopo la pronuncia del fallimento - va osservato che dall’estratto dell’Ufficio
esecuzione e fallimenti di Locarno al 14 giugno 2013 si evince che tutte le 22
esecuzioni pendenti nei confronti della reclamante sono state saldate, ad
eccezione della n. 866786 promossa da GS Gitterrost + Bauteile AG per la quale
tuttavia agli atti risulta una ricevuta del 21 agosto 2012 relativa al
pagamento di fr. 4'645.10 a saldo delle fatture pendenti. Ciò porta a ritenere
che la situazione finanziaria della convenuta non sta peggiorando e che il
mancato pagamento dei debiti accertati è un evento di natura transitoria
rispettivamente che si è trattato di una mancanza di liquidità a breve (cfr.
SJZ 99 (2003) n. 13 pag. 308). A questo proposito va osservato che
dall’estratto delle esecuzioni si evince che a carico della reclamante non vi
sono attestati di carenza di beni. Va poi ricordato che, secondo giurisprudenza
e dottrina, non si possono imporre esigenze troppo severe alla verosimiglianza
della solvibilità. La ratio legis dell’art. 174 LEF è infatti quella di evitare
il fallimento quando il debitore sembra capace di sopravvivere economicamente e
la mancanza di liquidità sufficiente appare passeggera (cfr. anche sentenza del
Tribunale federale 5A_328/2011 dell’11 agosto 2011, consid. 2 con rif. ). Nel
caso che ci occupa si può affermare che la capacità di pagamento della
convenuta appare più probabile che la sua incapacità di pagamento, per cui la
prognosi in merito alla sua situazione finanziaria può essere ritenuta
favorevole. Le precedenti considerazioni portano a concludere che il
presupposto della solvibilità può essere considerato reso sufficientemente
verosimile.
Risultando
adempiuti i requisiti di cui all’art. 174 cpv. 2 LEF, il fallimento di Passalia
Metalcostruzioni Sagl va annullato.
2.
Il reclamo è accolto.
La tassa di giustizia è posta in ambo
le sedi a carico della reclamante (art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF e 106 cpv. 1 CPC).
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamato l’art. 174 cpv. 2 LEF
pronuncia:
I. Il reclamo è accolto e di
conseguenza:
1. La
dichiarazione di fallimento del 16 maggio 2013 pronunciata dal Pretore aggiunto
della Giurisdizione di Locarno-Città (inc. SO.2013.213), nei confronti di AP 1,
è annullata.
2. La tassa
di giustizia di prima sede di fr. 80.--, da anticipare come di rito, è posta a
carico di AP 1RE 1Le spese dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di __________,
da anticipare come di rito, sono poste a carico di AP 1.
II. La tassa di
giustizia del presente giudizio di fr. 150.-- è posta a
carico di RE 1
III. Notificazione:
-
-
- Ufficio
esecuzione e fallimenti di Locarno;
- Ufficio
cantonale del Registro di commercio, Biasca;
- Ufficio del Registro fondiario
del Distretto di Locarno,
Locarno.
Comunicazione alla Pretura della
Giurisdizione di Locarno-Città.
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il
presidente La
segretaria
Contro la presente
decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 72 e segg.
LTF).