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Decisione

14.2013.87

Reclamo contro fallimento. Errata citazione all'udienza di discussione. Citazione deve contenere obbligatoriamente le indicazioni prescritte

24 giugno 2013Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

I. Il reclamo è parzialmente

accolto e di conseguenza:

1. L’istanza

di fallimento 11 marzo 2013 di CO 1 (inc. SO.2013.170) è respinta e la

dichiarazione di fallimento del 15 maggio 2013 pronunciata dal Pretore della

Giurisdizione di Mendrisio-Nord nei confronti di RE 1 è annullata.

2. Le

spese e la tassa di giustizia di prima sede di complessivi fr. 60.– è

posta a carico del convenuto.

3. Le

spese dell__________ sono poste a carico dello Stato.

Considerandi

II. Non si preleva la

tassa di giustizia del presente giudizio.

III. Notificazione a:

–PA1;

–––

Ufficio cantonale del Registro di commercio, Biasca;

– Ufficio del Registro fondiario del

Distretto di Mendrisio, Mendrisio.

Comunicazione alla Pretura

della Giurisdizione di Mendrisio-Nord.

Per

la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il

presidente

Il segretario

Rimedio giuridico

Contro la

presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al

Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 72 e segg. LTF).