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Decisione

14.2013.88

Rigetto definitivo. Decisione di tassazione. Domanda di condono non sospende l'obbligo di pagamento

29 maggio 2013Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

il reclamo andrebbe respinto in quanto fondato su un atto di procedura che non

concerne la decisione impugnata, rimasta per il resto incontestata;

che ci si potrebbe nondimeno chiedere

se quanto esposto nelle osservazioni 2 febbraio 2013 avesse attinenza anche con

gli incarti n. 6, 7 e 9, come implicitamente preteso dall’insorgente;

che anche in caso di risposta

positiva al quesito, la sostanza delle cose non muterebbe;

che con l’impugnata decisione il

Giudice di pace del circolo di Balerna, accogliendo l’istanza 4 gennaio 2013

dello CO 1, ha respinto in via definitiva l’opposizione interposta dall’escussa

al menzionato precetto esecutivo, rilevando che la documentazione esibita

dall’escutente - segnatamente la decisione di tassazione 9 dicembre 2010 per

l’imposta cantonale 2008 a carico della convenuta, debitamemente attestata come

passata in giudicato (doc. C), accompagnata dall’estratto conto e conteggio del

2 dicembre 2012 (doc. B) - costituisce valido titolo di rigetto definitivo

dell’opposizione, trattandosi di un atto parificabile a sentenza esecutiva ai

Considerandi

sensi degli art. 80 e 81 LEF;

che la reclamante sorvola però

tale considerazione, limitandosi a ricordare di avere chiesto il condono delle imposte

oggetto degli incarti n. 6, 7, 8 e 9 della Giudicatura di pace del circolo di Balerna;

che per tacere del fatto che essa

non ha allegato un solo documento attestante tale circostanza, giova rilevare

che, comunque sia, la domanda di condono del debito fiscale non sospende

l’obbligo del pagamento, salvo decisione contraria dell’autorità competente (art.

246.

cpv. 4 LT);

che la reclamante non pretende di

essere stata esentata dall’obbligo di pagare quanto dovuto nelle more della

decisione sulla sua richiesta di condono;

che ne discende pertanto la reiezione

del reclamo;

che gli oneri processuali relativi

al presente giudizio andrebbero posti a carico dell’insorgente, siccome parte

soccombente (art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF e 106 cv. 1 CPC);

che data tuttavia la

particolarità della fattispecie e tenuto conto che la reclamante non è assistita

da un avvocato, si prescinde eccezionalmente dal riscuotere spese;

Dispositivo

per questi motivi,

pronuncia:

1. Il reclamo è respinto.

2. Non si prelevano spese.

3. Notificazione a:

-

-

Comunicazione alla Giudicatura di

pace di Balerna

Per

la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il

presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Giacché il valore litigioso della

vertenza, di fr. 900.-, non raggiunge il limite di legge di fr. 30’000.-,

contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile

al Tribunale federale, 1000 Losana 14, entro 30 giorni dalla notificazione,

solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza

fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF).

Nello stesso

termine è possibile proporre al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, anche

ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 segg. LTF).