14.2013.89
Rigetto definitivo. Decisione di tassazione passata in giudicato. Richiesta di condono non sospende l'obbligo di pagamento
29 maggio 2013Italiano5 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2013.89
Lugano
29 maggio 2013
FP/B/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente della Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d'appello
sedente quale giudice unico
(art. 48b LOG) per statuire sul reclamo 8 marzo 2013 di
RE
1
contro
la decisione emanata il 27 febbraio 2013 dal Giudice di pace del circolo di
Balerna nella causa a procedura sommaria in materia di esecuzione e fallimenti
(inc. n. 7) promossa nei suoi confronti con istanza del 4 gennaio 2013 dalla
CO
1
rappresentata
dall’RA 1
esaminati gli atti,
ritenuto
in fatto e considerato in diritto:
che contro le sentenze di rigetto
dell’opposizione - come nella fattispecie – è dato il rimedio del reclamo (combinati
art. 309 lett. b n. 3 e 319 lett. a CPC), da inoltrare entro 10 giorni dalla
notificazione della sentenza impugnata (e non entro 30 giorni come erroneamente
indicato dal Giudice di pace) alla Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello (art. 48 lett. e cpv. 1 LOG) e non, come di nuovo
erroneamente indicato dallo stesso Giudice di pace, alla Camera civile dei
reclami del Tribunale d’appello;
che inoltrato in data 8 marzo
2013 contro una decisione emanata il 27 febbraio 2013 e notificata/recapitata
più avanti, il reclamo è tempestivo e, quindi, da questo aspetto ammissibile;
che in base all’art. 320 CPC con
il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto che
l’accertamento manifestamente errato dei fatti;
che nel caso in esame la
reclamante dissente dal giudizio impugnato, asserendo - con riferimento agli
incarti n. 6, 7, 8 e 9 del 27 febbraio 2013 - di avere provveduto entro il
termine assegnato a inoltrare le proprie osservazioni all’istanza (come attestato
dalla ricevuta postale annessa al reclamo), con la quale la Confederazione
Svizzera Ticino ha chiesto il rigetto definitivo dell’opposizione che essa
aveva interposto al precetto esecutivo n. __________ del 25.9/1.10.2012
dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di Mendrisio, notificato per l’incasso di
fr. 850.- oltre interessi e spese a titolo di imposta federale diretta 2008;
che, assevera la reclamante, il 2
febbraio 2013 essa aveva spedito (per raccomandata) alla Giudicatura di pace
del circolo di Balerna uno scritto, con il quale rendeva attento il giudice di
avere “inoltrato domanda di condono nel mese di aprile 2011 tramite
raccomandata all’ufficio condono e esazioni”, di avere telefonato e scritto sia
a quest’ufficio sia al Comune di __________ “in quanto nessuno si faceva vivo”,
puntualizzando che dalle telefonate con entrambe queste autorità risulta che
“il Comune di __________, più volte richiamato dallo stesso ufficio, non ha mai
provveduto a inviare la decisione richiesta”;
che va però rilevato che tale
scritto è stato inviato con riferimento al parallelo incarto n. 8 (in cui
figura negli atti del procedimento) e non anche in relazione alle procedure di
rigetto dell’opposizione per debiti fiscali di cui agli incarti n. 6, 7 e 9 ;
che già per questa sola
considerazione il reclamo andrebbe respinto in quanto fondato su un atto di
procedura che non concerne la decisione impugnata, rimasta per il resto
incontestata;
che ci si potrebbe nondimeno chiedere
se quanto esposto nelle osservazioni 2 febbraio 2013 avesse attinenza anche con
gli incarti n. 6, 7 e 9, come implicitamente preteso dall’insorgente;
che anche in caso di risposta
positiva al quesito, la sostanza delle cose non muterebbe;
che con l’impugnata decisione il
Giudice di pace del circolo di Balerna, accogliendo l’istanza 4 gennaio 2013
dello Stato del Canton Ticino, ha respinto in via definitiva l’opposizione
interposta dall’escussa al menzionato precetto esecutivo, rilevando che la
documentazione esibita dall’escutente - segnatamente la decisione di
tassazione 9 dicembre 2010 per l’imposta federale diretta 2008 a carico della
convenuta, debitamemente attestata come passata in giudicato (doc. C),
accompagnata dall’estratto conto e conteggio del 2 dicembre 2012 (doc. B) -
costituisce valido titolo di rigetto definitivo dell’opposizione, trattandosi
Fatti
di un atto parificabile a sentenza esecutiva ai sensi degli art. 80 e 81 LEF;
che la reclamante sorvola però
tale considerazione, limitandosi a ricordare di avere chiesto il condono delle
imposte oggetto degli incarti n. 6, 7, 8 e 9 della Giudicatura di pace del
circolo di Balerna;
che per tacere del fatto che essa
non ha allegato un solo documento attestante tale circostanza, giova rilevare
che, comunque sia, la domanda di condono del debito fiscale non sospende
l’obbligo del pagamento, salvo decisione contraria dell’autorità competente
Considerandi
(art. 246 cpv. 4 LT; art. 4 cpv. 2 e 6 dell’Ordinanza del DFF concernente
l’esame delle domande di condono dell’imposta federale diretta);
che la reclamante non pretende di
essere stata esentata dall’obbligo di pagare quanto dovuto nelle more della
decisione sulla sua richiesta di condono;
che ne discende pertanto la reiezione
del reclamo;
che gli oneri processuali
relativi al presente giudizio andrebbero posti a carico dell’insorgente,
siccome parte soccombente (art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF e 106 cv. 1 CPC);
ch data tuttavia la particolarità
della fattispecie e tenuto conto che la reclamante non è assistita da un
avvocato, si prescinde eccezionalmente dal riscuotere spese;
Dispositivo
per questi motivi,
pronuncia:
1. Il reclamo è respinto.
2. Non si prelevano spese.
3. Notificazione a:
-
-
Comunicazione alla Giudicatura di
pace di Balerna
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il
presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Giacché il valore litigioso della
vertenza, di fr. 850.-, non raggiunge il limite di legge di fr. 30’000.-,
contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile
al Tribunale federale, 1000 Losana 14, entro 30 giorni dalla notificazione,
solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza
fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF).
Nello stesso
termine è possibile proporre al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, anche
ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 segg. LTF).