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Decisione

14.2013.9

Rigetto definitivo dell'opposizione. Notifica di una decisione durante le ferie giudiziarie. Decorrenza e scadenza del termine per il reclamo in caso di mancato ritiro. Convenzione sui contributi alim

21 febbraio 2013Italiano23 min

Source ti.ch

Fatti

i mesi di maggio (fr. 180.–), giugno (fr. 140.–) e luglio 2011 (fr. 500.–). Tutti

gli altri importi dovevano per contro essere pagati, ritenuto che i relativi pagamenti

effettuati dal convenuto secondo il conteggio dell'istante erano stati da quest'ultima

debitamente documentati e dedotti dalla pretesa posta in esecuzione. Inammissibili

invece i pretesi versamenti in contanti effettuati dall'escusso in quanto non

suffragati dai necessari giustificativi. L'opposizione era quindi da rigettare in

via definitiva fino a concorrenza di fr. 17'450.– (ovvero: fr. 18'270.– ./. fr.

180.– ./. fr. 140.– ./. fr. 500.–).

E. Con il presente reclamo l'escusso contesta il giudizio pretorile.

Anzitutto egli precisa di essere stato assente per motivi familiari durante il

periodo di giacenza in posta dell'invio contenente la decisione impugnata che

aveva potuto ritirare direttamente presso la Preture solo in data 18 gennaio

2013. Nel merito egli ritiene infondata la tesi di un suo debito per alimenti pari

a fr. 17'450.–, ricordando che dal 1° marzo 2011 il suo obbligo di mantenimento

verso i due figli era stato assunto dall'Ufficio del sostengo sociale e

dell'inserimento. E, visto che in base alla transazione giudiziale del 15

giugno 2009 egli doveva versare a ciascuno di loro fr. 1'040.– dall'agosto 2009, l'importo complessivo dovuto a febbraio 2011 era di fr. 39'520.– (fr. 2'080.– per 19 mesi). Ciò

detto, secondo il conteggio dell'istante egli aveva pagato già fr. 31'690.–,

cui andavano aggiunti ulteriori fr. 1'100.– (in forza di uno scritto 15

dicembre 2009) e dei pagamenti in contanti per la somma totale di fr. 6'730.–.

Di modo che, il preteso debito era completamente estinto.

L'invio

contenente la notifica del reclamo all'istante è ritornato a questa Camera in

quanto non ritirato.

Considerandi

in diritto: 1. Secondo l'art. 319 lett. a CPC sono impugnabili mediante reclamo

-tra l'altro- le decisioni inappellabili di prima istanza in tema -per quanto

qui d'interesse- di rigetto dell'opposizione giusta gli art. 80-84 LEF (art.

309.

lett. b n. 3 CPC). Trattandosi di decisione pronunciata in procedura

sommaria (art. 251 lett. a CPC), il termine per l'inoltro del reclamo è di

dieci giorni (art. 321 cpv. 2 CPC). Un'eventuale risposta al reclamo deve poi

essere proposta entro il medesimo termine (art. 322 cpv. 2 CPC). La competenza

a pronunciarsi sull'impugnazione è della Camera di esecuzione e fallimenti

(art. 48 lett. e n. 1 LOG). Nella procedura di reclamo non sono inoltre ammesse

né nuove conclusioni, né l'allegazione di nuovi fatti o la produzione di nuovi

mezzi di prova (art. 326 cpv. 1 CPC).

2.

Il reclamante afferma che la decisione impugnata gli è stata

notificata il 28 dicembre 2012, allorquando era assente all'estero per motivi

familiari. Di modo che solo in data 18 gennaio 2013 egli aveva avuto modo di

ritirare l'invio direttamente in Pretura (reclamo, pag. 1 verso l'alto).

Ora, la

notificazione di citazioni, ordinanze e decisioni è fatta mediante invio

postale raccomandato o in altro modo contro ricevuta (art. 138 cpv. 1 CPC). In

concreto, la Pretura ha dato seguito alla notifica del giudizio impugnato il 27

dicembre 2012 (lista degli invii 27 dicembre 2012 della Pretura __________), e

il relativo avviso di ritiro destinato al convenuto è del 28 dicembre 2012 (“Tracciamento

degli invii” 22 gennaio 2013). La decisione di rigetto -definitivo o

provvisorio- dell'opposizione interposta nell'ambito di un'esecuzione, insieme

alla relativa notifica al debitore, costituiscono atti esecutivi ai sensi dell'art.

56.

LEF (Bauer, in:

Staehelin/Bauer/Staehelin, Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed.,

Basilea 2010, n. 30 ad art. 56). Malgrado siano state emanate nell'ambito di

una procedura sommaria (sopra, consid. 1), esse sottostanno alle disposizioni

LEF sui periodi preclusi, le ferie e le sospensioni (art. 145 cpv. 4 CPC; Benn, in: Spühler/Tenchio/Infanger,

Basler Kommentar, ZPO, Basilea 2010, n. 9 ad art. 145). Altrettanto dicasi con

riferimento al termine per l'inoltro di un eventuale reclamo contro la

decisione in materia di rigetto dell'opposizione (Staehelin, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/ Leuenberger,

Kommentar zur schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO), Zurigo/Basilea/ Ginevra

1010, n. 8 ad art. 145). Ciò detto, l'art. 56 n. 2 LEF, per quanto qui

d'interesse, esclude che si proceda ad atti esecutivi sette giorni prima e

sette giorni dopo Natale (quindi tra il 18 dicembre e il 1° gennaio compresi). E,

visto che la notifica di una decisione in materia di rigetto dell'opposizione in

questo periodo non ha da considerarsi nulla, ne consegue che nel caso concreto

la sua efficacia viene posticipata al primo giorno utile che segue la fine delle

ferie (Bauer, op. cit., n. 54 ad

art. 56 e 7a ad art. 63), ovvero come se fosse stata disposta dal Pretore il 2

gennaio 2013.

Invero

però, nel presente caso il convenuto non ha ritirato l'invio a lui destinato.

In proposito giova rilevare che a fronte di un invio postale raccomandato non

ritirato (copia avviso 28 dicembre 2012 e “tracciamento degli invii” del 22

gennaio 2013), la notificazione è reputata effettuata il settimo giorno dal

tentativo di consegna infruttuoso, sempre che il destinatario dovesse

aspettarselo (art. 138 cpv. 3 lett. a CPC). Ora, in data 14 dicembre 2012 l'escusso ha presenziato di persona all'udienza di discussione che ha preceduto l'emissione

della decisione impugnata (verbale, pag. 1 e 3). Ne consegue pertanto che la relativa

notifica ha da considerarsi come avvenuta il 9 gennaio 2013. Il termine di

dieci giorni per proporre reclamo è quindi scaduto sabato 19 gennaio 2013 protratto

al primo giorno feriale seguente (art. 142 cpv. 3 CPC), e quindi a lunedì 21

gennaio 2013. Giunto lo stesso giorno alla cancelleria del Tribunale d'appello

(timbro esibito sulla prima pagina), il reclamo in esame è quindi tempestivo, a

prescindere dall'assenza all'estero del reclamante (ricevuta biglietto aereo elettronico).

3.

A

ben vedere, il reclamante non formula esplicite richieste di giudizio davanti a

questa Camera. Nondimeno, egli afferma di non capire la conclusione del Pretore

che ha ammesso un debito alimentare a suo carico pari a fr. 17'450.–, importo a

concorrenza del quale ha rigettato in via definitiva l'opposizione. E, in

sostanza egli gli rimprovera di non avere considerato interamente estinto ogni

pretesa al riguardo (reclamo, pag. 1). Tenuto altresì conto che il reclamante

non è in concreto assistito da un patrocinatore legale, non può quindi esservi

dubbio in merito al fatto che, così come proposto, il suo reclamo mira ad

ottenere la riforma della decisione impugnata nel senso di respingere l'istanza

della procedente e come tale è quindi ammissibile. In quanto nuova (art. 326

cpv. 1 CPC), è per contro inammissibile e quindi da estromettere dall'incarto

la tabella versamenti alimenti 19 gennaio 2013 allegata al reclamo. Per lo

stesso motivo, non è possibile procedere all'assunzione agli atti della

dichiarazione d'imposta 2009 dell'istante (reclamo, pag. 1 verso il basso).

4.

Giusta

l'art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l'applicazione

errata del diritto (lett. a) che l'accertamento manifestamente errato dei fatti

(lett. b). Ciò detto, nella misura in cui propone contestazioni riguardo alla

legittimità del periodo contributivo posto in esecuzione e rimprovera il

Pretore per non avere considerato estinto il credito per alimenti di cui l'istante

si pretende titolare per conto dei figli, l'escusso lamenta un'errata

applicazione degli art. 80 cpv. 1 e cpv. 2 lett. a e 81 cpv. 1 LEF e solleva quindi

una questione di diritto (Trezzini, in:

Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero, Lugano 2011, pag.

1409.

ad art. 320) che l'autorità di reclamo esamina senza limiti.

5.

Giusta

l'art. 80 cpv. 1 LEF se il credito si fonda su una decisione giudiziaria

esecutiva, il creditore può chiedere in giudizio il rigetto definitivo

dell'opposizione. Le transazioni e i riconoscimenti di debito giudiziali sono

parificati a una decisione giudiziaria (art. 80 cpv. 2 lett. a LEF). In particolare, una convenzione sui contributi di mantenimento

legittima il rigetto definitivo dell'opposizione se è stata omologata dal

giudice (Staehelin, in: Staehelin/Bauer/ Staehelin, Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed., Basilea 2010, n. 24 ad art. 80). Una decisione civile svizzera è esecutiva se (art. 336 cpv. 1 lett.

a CPC) è passata in giudicato e se il giudice non ne ha sospeso l'esecuzione

(art. 325 cpv. 2 e 331 cpv. 1 lett. a CPC) oppure se (art. 336 cpv. 1 lett. b

CPC) pur non essendo ancora passata in giudicato è stata dichiarata eseguibile

anticipatamente (Staehelin, op.

cit., n. 7 ad art. 80). Una decisione non è comunque esecutiva prima di essere

stata notificata (Staehelin, op.

cit., n. 7b ad art. 80).

Il

giudice del rigetto deve poi accertare d'ufficio, in ogni stadio di causa, se

la decisione su cui si fonda l'esecuzione ossequia tutti i requisiti posti

dalla LEF per poterle riconoscere carattere esecutivo (Staehelin, op. cit., n. 9 ad art. 80 e n. 50 ad art. 84), e se

sono date le tre identità: ossia quella dell'escusso e della persona indicata

nel titolo di rigetto come debitrice, quella dell'escutente e della persona

indicata nel titolo di rigetto come creditore e quella del credito invocato

nell'esecuzione e del credito riconosciuto nel titolo di rigetto (Staehelin, op. cit., n. 29 segg. ad art.

80.

e n. 50 ad art. 84).

6.

In occasione

dell'udienza del 15 giugno 2009 il giudice delle misure a protezione

dell'unione coniugale ha sottoposto alle parti un accordo che prevedeva -fra

l'altro- l'obbligo per il convenuto di versare in via anticipata un contributo

di mantenimento per ciascuno dei due figli di fr. 1'040.– mensili (assegni

famigliari esclusi), la prima volta a far tempo dalla sua uscita dalla casa

familiare (doc. C, pag. 2 in basso, n. 6). La proposta così formulata dal

Pretore è stata accettata dalle parti (doc. C, pag. 3 in alto), motivo per cui il primo giudice ha omologato la transazione provvisoria nelle more di

causa, riservando lo stralcio della vertenza all'esito della verifica sulla

situazione dei minori affidata al competente servizio medico-psicologico: e, questo

verbale, è stato “letto, approvato, firmato all'originale, intimato seduta

stante” (doc. C, pag. 3 nel mezzo). Agli atti figura poi il relativo decreto

4.

agosto 2009 con cui il Pretore, previa omologazione dell'“assetto di cui

ai punti 1-7 del verbale 15 giugno 2009, a completa evasione dell'incarto”, ha stabilito che “la procedura di cui all'incarto DI.2009.676 è stralciata

dal ruolo per transazione” (doc. D, pag. 2 verso l'alto). Questo decreto

di stralcio è stato emesso in ossequio all'art. 352 CPC/TI (doc. D, pag. 2 in alto) che prevede che la transazione conclusa tra le parti e davanti al giudice o consegnata al

giudice per essere registrata a verbale pone fine alla lite e ha forza di cosa

giudicata (cpv. 1) e che, in tal caso, il giudice ne dà atto alle parti e

stralcia la lite dal ruolo (cpv. 2).

7.

Ciò

detto, contestualmente al suo conteggio l'istante rivendica pretese alimentari

con riferimento al periodo contributivo tra il 1° luglio 2009 e il 31 luglio

2011.

(conteggio del 15 ottobre 2012 allegato all'istanza di rigetto 18 ottobre

2012) e quindi per 24 mesi.

7.1

Ora,

nella misura in cui pretende di fissare l'inizio del suo obbligo alimentare

verso i due figli “a decorrere da agosto 2009” facendo esplicito riferimento al conteggio presentato dall'istante (reclamo, pag. 1 nel

mezzo), la censura del reclamante è a priori infondata. Basti evidenziare che in

quello stesso conteggio quest'ultima ha precisato che l'escusso avrebbe dovuto

versare fr. 1'040.– per ogni figlio “a partire dal momento in cui egli

abbandona la casa” e che avendo egli “abbandonato casa nel mese di

luglio, pertanto già alla fine di giugno doveva pagare la cifra pattuita”, per infine conseguentemente concludere che

il debito di fr. 2'080.– era a carico del marito a partire da luglio 2009 (conteggio 15 ottobre 2012 allegato all'istanza di rigetto 18 ottobre

2012, pag. 1). E, all'udienza del 14 dicembre 2012,

sotto questo profilo l'escusso non ha obiettato alcunché (verbale, pag. 3). Di modo che, proposta per la prima volta in questa sede, la censura

è finanche nuova e quindi inammissibile (art. 326 cpv. 1 CPC). D'altra parte,

giova in aggiunta rilevare che in quanto affidatosi al

conteggio proposto dall'istante, l'indicazione di inizio

dell'obbligo contributivo dal mese di giugno 2009 (decisione

impugnata, pag. 3 nel mezzo) in luogo di luglio 2009, è

con evidenza dovuto a una semplice svista rimasta senza conseguenze.

7.2

Il

reclamante obietta e ribadisce inoltre che con effetto dal 1° marzo 2011 il suo

obbligo di mantenimento verso i figli è stato assunto dall'Ufficio del sostegno

sociale e dell'inserimento e che, pertanto, in concreto l'esecuzione promossa

dall'istante poteva contemplare solo i contributi dovuti fino al 28 febbraio

2011.

(reclamo, pag. 1 nel mezzo). Dal canto suo il Pretore ha preso atto che a

partire dal 1° marzo 2011 il citato ufficio aveva cominciato ad anticipare gli

alimenti spettanti ai figli dell'istante e della relativa diffida 13 aprile

2011.

con cui lo stesso ufficio aveva ingiunto all'escusso di non più effettuare

pagamenti diretti alla procedente in quanto “d'ora innanzi, saranno

considerati come nulli e non avvenuti” (doc. 3; decisione impugnata, pag. 3

verso l'alto). Sulla base di tale scritto il Pretore ha quindi dedotto dalla

somma posta in esecuzione dall'istante le pretese rivendicate per i mesi di

maggio 2011, giugno 2011 e luglio 2011 (decisione impugnata, pag. 3 in mezzo).

Ora,

nel citato scritto 13 aprile 2011 l'Ufficio del sostegno sociale e

dell'inserimento ha specificato che “con decorrenza dal 01.03.2011 anticipa

alla richiedente la pensione alimentare dovuta a favore dei figli”, che

pertanto era “surrogato nei diritti della beneficiaria [agente quale

rappresentante processuale dei figli]” e che “la surrogazione avviene

di diritto secondo l'art. 289 § 2 del CCS e per esplicita dichiarazione di

cessione sottoscritta dalla richiedente in data 31.03.2011, mediante la quale

autorizza l'Ente pubblico a rappresentarla nell'incasso dell'intera pensione

prevista dal Giudice, cedendoci in pari tempo l'intero importo dell'assetto

alimentare previsto dal titolo in questione per i figli __________ e __________”

(doc. 3, pag. 1). E, in effetti, giusta l'art. 289 cpv. 2 CC, pretese per contributi

alimentari a favore dei figli si trasmettono con tutti i diritti all'ente

pubblico che provvede a loro mantenimento. In forza di questa surrogazione

legale e per la durata in cui sovviene a quel mantenimento, l'ente pubblico

subentra da un profilo giuridico -esclusi i diritti strettamente personali- nella

posizione dei figli beneficiari (rispettivamente del loro rappresentante legale

o detentore della custodia: art. 289 cpv. 1 CC) e quindi anche nei confronti

del debitore alimentare (Breitschmid, in:

Honsell/Vogt/Geiser, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 3a ed., Basilea 2006, n. 9 seg. ad art. 289; DTF 138 III 145; 137 III

193; 123 III 161). Peraltro, il convenuto ha altresì prodotto la lettera datata

2.

ottobre 2012 con cui l'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento gli

confermava “che il suo obbligo di rimborso nei confronti del nostro Ufficio

per il periodo 01.03.2011/ 31.08.2011 è di fr. 1'040.– il mese per ogni figlio

per un totale di fr. 12'480.–”, che “a saldo del suo debito, a

tutt'oggi, deve ancora l'importo di fr. 8'253.– che sarà rimborsato, come da

accordi, con rate di fr. 200.– il mese” e che “a ricezione dell'importo

totale di fr. 12'480.– provvederemo a restituire alla signora CO 1 l'eccedenza alimentare incassata” (doc. 1). A fronte di questi elementi quindi, limitatamente alle

pretese rivendicate con riferimento ai contributi alimentari per i mesi dal 1°

marzo al 31 luglio 2011, l'istante difettava della necessaria legittimazione

attiva (Stücheli, Die

Rechtsöffnung, Zurigo 2000, pag. 169 seg.; DTF 138 III 145 consid. 3.5; 137 III

193.

consid. 3.9; 123 III 161 consid. 4b) per proporre il rigetto definitivo dell'opposizione

dell'escusso. Di modo che, da questo punto di vista, la censura è fondata e va conseguentemente

accolta.

7.3

Se ne

deve dedurre che, nell'ambito dell'esecuzione promossa a carico dell'escusso da

parte dell'istante e intesa al recupero di contributi alimentari scaduti per i

figli, la transazione provvisoria 15 giugno 2009 insieme a quella definitiva 4

agosto 2009 -omologate dal giudice delle misure a protezione dell'unione

coniugale (sopra, consid. 6)- costituiscono in linea di massima un valido

titolo di rigetto definitivo dell'opposizione per il periodo intercorso tra il

1° luglio 2009 e il 28 febbraio 2011 e quindi per la somma totale di fr. 41'600.–

(fr. 1'040.– x 2 per 20 mesi). Nel suo conteggio del 15 ottobre 2012 (allegato

all'istanza 18 ottobre 2012) a ben vedere, l'istante conferma di avere già

percepito dal marito fr. 26'830.– (ossia fr. 8'320.– [versamenti/bonifici

effettuati tra giugno e novembre 2009, riferiti ai contributi dovuti da luglio

a dicembre 2009], fr. 17'130.– [versamenti/bonifici effettuati tra dicembre 2009

e novembre 2010, riferiti ai contributi dovuti da gennaio a dicembre 2010] e

fr. 1'380.– [versamenti effettuati tra dicembre 2010 e gennaio 2011, riferiti

ai contributi dovuti da gennaio a febbraio 2011]), importo da computare appunto

-ricordato l'obbligo di pagamento anticipato (sopra, consid. 6)- sui contributi

alimentari dovuti tra il 1° luglio 2009 e il 28 febbraio 2011. Non si giustifica

per contro di includervi -come emerge dal reclamo (pag. 1 nel mezzo)- quanto

versato tra il 1° febbraio e il 6 giugno 2011 (ossia fr. 4'500.–), l'istante avendo

addebitato quegli specifici pagamenti ai contributi di mantenimento da marzo 2011 in poi (conteggio 15 ottobre 2012 allegato all'istanza di rigetto 18 ottobre 2012, pag. 2) e,

dal canto suo, l'escusso non avendo in quella sede preteso che i relativi importi

dovessero andare a deduzione di quelli precedentemente scaduti e ancora

scoperti. Pertanto, le transazioni omologate dal giudice rappresentano senz'altro

un valido titolo di rigetto definitivo per il restante importo scoperto di fr. 14'770.–

(fr. 41'600.– ./. fr. 26'830.–).

8.

Se

il credito è fondato su una decisione esecutiva di un tribunale svizzero o di

un'autorità amministrativa svizzera, l'opposizione è rigettata in via

definitiva a meno che l'escusso provi con documenti che dopo l'emanazione della

decisione il debito è stato estinto o il termine per il pagamento è stato

prorogato ovvero che è intervenuta la prescrizione (art. 81 cpv. 1 LEF). In

particolare, la prova dell'estinzione del debito deve fondarsi su documenti

certi e non equivoci (Staehelin, op.

cit., n. 4 ad art. 81).

8.1

Il

reclamante reputa di avere in parte estinto il suo debito per alimenti fino a

concorrenza di fr. 1'100.–, pari all'importo della quota parte della cauzione

locativa cui egli aveva rinunciato con scritto 15 dicembre 2009 e che avrebbe

dovuto andare a deduzione delle pretese di mantenimento dei figli; egli afferma

inoltre che ulteriori fr. 6'730.– erano stati da lui versati in contanti

all'istante, ma di avere al riguardo smarrito le relative ricevute (reclamo, pag.

1.

verso il basso). In proposito il Pretore ha ritenuto che, in quanto non

suffragati dai giustificativi, la pretesa estinzione del debito in

corrispondenza di tali importi non poteva essere considerata (decisione

impugnata, pag. 3 verso il basso). A ragione.

8.2

Certo

agli atti figura la lettera 15 dicembre 2009 con cui, ritenuto che l'istante

aveva rilevato a titolo personale il contratto di locazione dell'appartamento

di famiglia, l'escusso d'intesa con quest'ultima aveva concordato che la

cauzione di fr. 1'100.– a lui spettante non gli sarebbe stata restituita bensì

trattenuta e dedotta dai contributi alimentari dovuti ai figli (doc. 5). Giova

nondimeno ricordare all'interessato che come tale la pretesa riguarda una

questione di dare e avere tra coniugi e quindi, semmai, è afferente alla

liquidazione del regime matrimoniale, che né la transazione provvisoria 15

giugno 2009 né quella definitiva 4 agosto 2009 hanno regolato (cfr. in

proposito l'esplicita riserva nel doc. C, pag. 1 in basso). Ciò detto, essa non può validamente essere posta in compensazione con un debito per contributi

di mantenimento che, seppur versati all'istante, sono destinati ai figli. E, d'altra

parte, in assenza di documenti neppure si può tenere conto di pretesi pagamenti

in contanti per complessivi fr. 6'730.–. Per finire quindi, da questo punto di

vista, le censure sono sprovviste di buon diritto e vanno respinte.

9.

Il

reclamo va così parzialmente accolto, con conseguente riforma della decisione

impugnata. In quanto non contestato, non si giustifica una modifica del

Dispositivo

dispositivo di prima sede sulle spese giudiziarie. Davanti a questa Camera la

tassa di giustizia (art. 95 cpv. 2 CPC; 48 e 61 cpv. 1 OTLEF) segue la

reciproca soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC), principio valido anche se come

tale il reclamo non è stato espressamente avversato (Rüegg, in: Spühler/Tenchio/Infanger, Basler Kommentar, ZPO,

Basilea 2010, n. 5 ad art. 106; Tappy, in:

Bohnet/Haldy/Jeandin/ Schweizer/Tappy, CPC commenté, Basilea 2011, n. 22 ad

art. 106). Non si assegnano indennità d'inconvenienza (art. 95 cpv. 3 lett. c

CPC) alla controparte, che non è incorsa in spese.

Ai fini

dell'indicazione dei rimedi giuridici esperibili sul piano federale (art. 112

cpv. 1 lett. d LTF; art. 74 cpv. 1 lett. b LTF) il valore litigioso corrisponde

all'importo delle conclusioni rimaste controverse dinanzi a questa Camera (art.

51 cpv. 1 lett. a LTF) ossia fr. 17'450.–.

Motivi per i quali,

richiamati gli art. 80 LEF, 95 cpv. 2 e 3, 106 cpv. 1, 117 segg.,

251 lett. a, 319 segg. CPC, 48 e 61 cpv. 1 OTLEF, il Regolamento sulle

ripetibili e la LTF,

pronuncia: I. Nella

misura in cui è ricevibile, il reclamo è parzialmente accolto.

Di conseguenza il dispositivo n. 1 della decisione 24 dicembre 2012

della Pretura __________ (inc. SO.2012.4557) è così riformato:

“1. L'istanza 15/18 ottobre 2012 è

parzialmente accolta. Di conseguenza, l'opposizione interposta da RE 1, __________,

al precetto esecutivo n. __________ dell'8/9 ottobre 2012 dell'UE __________, è

rigettata in via definitiva limitatamente a fr. 14'770.– oltre interessi al 5%

dal 1° gennaio 2011.”

II. La

tassa di giustizia di fr. 300.–, già anticipata dal reclamante, resta a suo

carico in ragione di fr. 250.–, mentre il restante importo di fr. 50.– è posto

a carico di CO 1, __________. Non si assegnano indennità d'inconvenienza.

III. Notificazione a:

–;

–.

Comunicazione

alla Pretura __________.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Giacché il

valore litigioso della vertenza, di fr. 17'450.–, non raggiunge il limite di

legge di fr. 30'000.–, contro la presente decisione è possibile presentare ricorso

in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30

giorni dalla notificazione, solo se la controversia concerne una questione

di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF).

Nello

stesso termine è possibile proporre al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,

anche ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 e segg.

LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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