14.2013.92
Rigetto definitivo dell'opposizione con contestuale richiesta di exequatur in via incidentale (pregiudiziale) di un decreto ingiuntivo italiano. Richieste di sospensione rispett. prestazione di una ga
11 settembre 2013Italiano19 min
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Numero d'incarto:
14.2013.92
Data decisione, Autorità:
11.09.2013, CEF
Titolo:
Rigetto definitivo dell'opposizione con contestuale richiesta di exequatur in via incidentale (pregiudiziale) di un decreto ingiuntivo italiano. Richieste di sospensione rispett. prestazione di una garanzia giusta la CLug (2007) inammissibili poiché presentate solo in sede di reclamo
ECCEZIONI
ESECUZIONE
ESIGIBILITÀ
EXEQUATUR
GARANZIA
OPPOSIZIONE
RIGETTO DEFINITIVO DELL'OPPOSIZIONE
SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE IN PROCEDURA SOMMARIA
TITOLO DEL RIGETTO DEFINITIVO DELL'OPPOSIZIONE
art. 32 CLUG 2007
art. 32segg. CLUG 2007
art. 33 cf. 3 CLUG 2007
art. 37 CLUG 2007
art. 38 CLUG 2007
art. 46 cf. 1 CLUG 2007
art. 46 cf. 3 CLUG 2007
art. 54 CLUG 2007
art. 63 CLUG 2007
art. 63 cf. 1 CLUG 2007
art. 63 cf. 2 CLUG 2007
art. 63 let. a cf. 2 CLUG 2007
art. 56 CPC
art. 319 cpv. 1 let. a CPC
art. 320 CPC
art. 326 cpv. 1 CPC
art. 80 cpv. 1 LEF
art. 81 cpv. 1 LEF
art. 81 cpv. 3 LEF
Incarto n.
14.2013.92
Lugano
11 settembre
2013
SL/fp/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
Walser e Jaques
vicecancelliera:
Locatelli
statuendo sulla causa a procedura sommaria in materia
di rigetto dell’opposizione promossa con istanza 15 gennaio
2013 da
CO 1
(patrocinata dall’ PA
2)
contro
RE 1
(patrocinata dall’ PA
1)
tendente ad ottenere il rigetto definitivo dell’opposizione interposta al precetto esecutivo n. __________ del 26/28
novembre 2012 dell’UE __________ previo, in via incidentale,
il riconoscimento e la dichiarazione d’esecutività in
Svizzera della sentenza n. 12611/2011 del 21 ottobre 2011 del Tribunale di __________
(Italia), __________, che ha confermato il decreto ingiuntivo n. 18770/2008 del
28 aprile/9 luglio 2008 del medesimo tribunale;
sulla
quale istanza il Pretore __________, con decisione 13 maggio 2013 (inc.
SO.2013.172), ha così stabilito:
“1. L’istanza è accolta e di conseguenza è rigettata in via definitiva l’opposizione interposta al summenzionato precetto
esecutivo.
2. Le tasse di giustizia di fr. 500.– e
le spese, da anticipare dalla parte istante, sono poste a carico della parte
convenuta, con l’obbligo di rifondere a controparte fr.
4'500.– a titolo di ripetibili.
3. omissis.”
Decisione
impugnata dalla convenuta che con reclamo 27 maggio 2013 ne postula la riforma nel
senso di annullare, in quanto irregolare, il dispositivo e, in via principale,
di respingere l’istanza di
rigetto definitivo dell’opposizione,
in via subordinata di sospendere il giudizio sull’istanza di exequatur e di rigetto definitivo dell’opposizione fino alla conclusione della
vertenza d’appello pendente in
Italia e, in via ancor più subordinata, di obbligare l’istante a prestare una garanzia in contanti o bancaria del valore di
fr. 150'000.–, in tutti i casi protestate tasse, spese e ripetibili;
richiamata
la decisione presidenziale del 28 maggio 2013 con cui al reclamo è stato
concesso l’effetto sospensivo
contestualmente richiesto;
preso
atto che con osservazioni [correttamente: risposta al reclamo] 11 giugno 2013 l’istante ha proposto la reiezione del
reclamo, protestate tasse, spese e ripetibili;
esaminati
atti e documenti;
ritenuto
in fatto: A. Con precetto esecutivo n. __________ del 26/28 novembre 2012 dell’UE __________, l’CO
1 ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 145'689.– oltre
interessi al 5% dal 19 giugno 2012, ovvero pari a € 120'951.73 al tasso di cambio di quel giorno. Quale titolo di
credito l’istante ha indicato: “Credito
accertato dal decreto ingiuntivo no 18770/2008 del 09.07.2008 del Tribunale di __________
e della sentenza no 12611 del 31.10.2011 del Tribunale di __________, oltre
accessori” (doc. G). Interposta tempestiva opposizione, la procedente ne ha
chiesto il rigetto definitivo con, a titolo incidentale, la dichiarazione di exequatur
della sentenza n. 12611/2011 del 21 ottobre 2011 del Tribunale di __________.
Fatti
B. L’istante fonda la sua pretesa sulla sentenza
n. 12611/2011 del 21 ottobre 2011 del Tribunale di __________ (doc. C), che ha
respinto l’opposizione interposta
dall’escussa contro il decreto
ingiuntivo n. 18770/2008 del 28 aprile/9 luglio 2008 del medesimo tribunale
(doc. B), emesso in relazione a un credito per onorario – credito capitale di € 102'874.90 (al netto di interessi, spese
legali e di giudizio, onorario e IVA) – per prestazioni di patrocinio e
assistenza legali svolte dalla creditrice a favore della convenuta. La
procedente ha indicato che l’importo di cui alla citata sentenza civile
era, tenuto conto degli accessori, quantificabile in € 135'061.36, ossia fr. 162'684.–, a cui andavano aggiunti interessi al
5% dal 20 dicembre 2007. E, dato che l’importo posto in esecuzione era finanche inferiore e che gli
interessi di mora decorrevano dal 19 giugno 2012, nulla ostava al rigetto
definitivo dell’opposizione. L’istanza è stata integrata con l’attestato di cui all’art. 54 CLug che dichiara esecutiva la citata sentenza (doc. D), due
estratti comprovanti il tasso di conversione €/CHF validi
al 22 novembre 2012 (doc. E ed E1), la domanda di esecuzione 23 novembre 2012 (doc. F) e la procura
(doc. A).
C. All’udienza di
discussione tenutasi il 13 maggio 2013 l’istante ha confermato la sua domanda. La convenuta vi si è opposta ritenendola prematura, in quanto la
sentenza civile italiana è stata impugnata davanti alla Corte d’Appello __________. In sede di replica l’istante ha obiettato che come tale quell’appello non ne sospendeva l’esecutività, e che non risultava che la
Corte adita avesse emesso un provvedimento di sospensione. L’interessata ha inoltre rilevato che la
controparte non si era avvalsa di eccezioni proponibili giusta l’art. 81 LEF e la CLug. Dal canto suo in duplica
la convenuta ha rinviato per analogia all’applicazione dei principi processuali validi in Svizzera dove, in
procedura ordinaria, ad un appello veniva di norma concesso l’effetto sospensivo.
D. Con decisione 13
maggio 2013 il Pretore __________, ha accolto l’istanza nel senso di rigettare
in via definitiva l’opposizione sollevata dall’escussa. Stabilito che l’esame
sull’exequatur era da eseguire in via pregiudiziale giusta la CLug, il Pretore
ha accertato che il decreto ingiuntivo e la sentenza civile italiana erano
stati prodotti in copia conforme all’originale con l’attestazione che dichiara
quest’ultima esecutiva. Ciò posto, la convenuta non aveva eccepito alcun motivo
di rifiuto giusta l’art. 34 CLug. L’appello pendente in Italia poi non infirmava
l’esecutività della sentenza e non risultava che l’effetto sospensivo fosse
stato successivamente conferito. Nulla ostava dunque all’accoglimento dell’istanza.
E. Con il presente
reclamo la convenuta postula la riforma della decisione pretorile nel senso di
annullarne per irregolarità il dispositivo respingendo l’istanza di rigetto definitivo
dell’opposizione. In via subordinata chiede che la stessa sia sospesa fino alla
definizione della procedura d’appello in corso in Italia o, quantomeno, che sia
ordinata all’istante la prestazione di una garanzia in contanti o bancaria del
valore di fr. 150'000.–. A sostegno delle sue argomentazioni la reclamante
lamenta la lesione degli art. 37, 38 e 46 CLug. Della risposta al reclamo della
procedente si dirà, per quanto necessario, nel seguito.
Considerandi
in diritto: 1. Secondo
l’art. 319 cpv. 1 lett. a CPC sono impugnabili mediante reclamo, tra l’altro,
le decisioni inappellabili di prima istanza. Tale è il caso per le decisioni
nelle pratiche a tenore della LEF, segnatamente in tema di rigetto dell’opposizione
ex art. 80-84 LEF (art. 309 lett. b n. 3 CPC). I reclami nelle cause proposte a
norma della LEF, escluse quelle di disconoscimento del debito (art. 83 cpv. 2
LEF) e di accertamento dell’inesistenza del debito (art. 85a LEF), rientrano
nella competenza della Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale
d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG).
La
decisione impugnata essendo stata pronunciata in procedura sommaria (art. 339
cpv. 2, rispettivamente 251 lett. a CPC), il termine per l’inoltro del reclamo è
di dieci giorni (art. 321 cpv. 2 CPC). Lo stesso vale per la relativa risposta
al reclamo (art. 322 cpv. 2 CPC). In relazione alla tempestività dell’impugnazione
l’istante si rimette all’esame di questa Camera (risposta al reclamo, pag. 2
nel mezzo). Ciò detto, proposto il 27 maggio 2013 a fronte di un giudizio datato e notificato il 13 maggio 2013 ma recapitato il giorno 15
(“Tracciamento degli invii” del 31 maggio 2013), il reclamo ossequia il termine
di dieci giorni per effetto dell’art. 142 cpv. 3 CPC, ed è perciò ammissibile. Altresì
ricevibili sono le osservazioni dell’11 giugno 2013, il reclamo essendo stato
notificato il 4 giugno 2013.
2.
Secondo
l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione
errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo
restando che non sono ammessi nova (art. 326 cpv. 1 CPC) (CEF 18 gennaio
2013.
inc. 14.2012. 172 consid. 4). Risulta così a priori irricevibile il nuovo
scritto prodotto davanti a questa Camera quale doc. 5, mentre i doc. 3 e 4 che accompagnano
il reclamo e che già fanno parte del fascicolo processuale saranno, se
necessario, menzionati con la relativa classificazione impiegata in prima sede.
Sono per contro ammissibili la copia della decisione pretorile (doc. 2) e la procura
(doc. 1). D’altra parte, prodotta
la prima volta davanti a questa Camera, la documentazione trasmessa dall’istante il 7 luglio 2013 risulta
irricevibile e va quindi estromessa dall’incarto.
3.
Giusta l’art. 80
cpv. 1 LEF, se il credito è fondato su una decisione giudiziaria esecutiva, il
creditore può chiedere in giudizio il rigetto definitivo dell’opposizione. La
nozione di decisione ai sensi dell’art. 80 cpv. 1 LEF concerne tuttavia solo i
titoli retti dal diritto federale o cantonale (Gilliéron,
Commentaire de la LP, vol. I, 1999, n. 30 ad art. 80). Il riconoscimento e
l’esecuzione delle decisioni e titoli assimilati esteri è regolato dalle
convenzioni bilaterali o multilaterali concluse dalla Svizzera o, per difetto,
dalla LDIP (art. 25 segg. e 28 LDIP; Staehelin
in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed., 2010, n. 59 ad art. 80).
3.1
Il 1°
gennaio 2011 è entrata in vigore per la Svizzera la nuova Convenzione di Lugano
concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia
civile e commerciale del 30 ottobre 2007 (CLug, RS 0.275.12), che ha sostituito
la precedente e omonima Convenzione del 16 settembre 1988 (CL, RU 1991 2436).
3.2
Giusta l’art. 63 n. 1 CLug, le disposizioni della
nuova convenzione si applicano solo alle azioni proposte ed agli atti pubblici
formati posteriormente alla sua entrata in vigore nello Stato d’origine,
ovvero nello Stato richiesto per i casi in cui sia chiesto il riconoscimento o l’esecuzione di una
decisione o di un atto pubblico. In linea di massima, la CLug disciplina
pertanto il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni estere
pronunciate in merito ad azioni avviate all’estero dopo la sua entrata
in vigore nello Stato di origine e nello Stato richiesto (CEF 10 luglio 2012
inc. 14.2012. 79 consid. 3.3). Nel caso concreto, l’azione sfociata nella sentenza
civile 21 ottobre 2011 del Tribunale __________ ha preso avvio con l’“opposizione”
24.
ottobre 2008 (doc. C pag. 1 nel mezzo) interposta dall’escussa al decreto
ingiuntivo 28 aprile 2008 (depositato il 9 luglio 2008 e notificato a mezzo
posta il 1° agosto 2008: doc. B pag. 6 e 7), e quindi prima dell’entrata in vigore
della CLug sia in Italia (il 1° gennaio 2010) che in Svizzera (il 1° gennaio
2011). Di modo che, come tale, la fattispecie in esame rientrerebbe nel campo
di applicazione della (vecchia) Convenzione di Lugano del 1988.
3.3
Nondimeno, giusta
l’art. 63 n. 2 CLug, nel caso in cui un’azione sia stata proposta nello Stato
d’origine prima dell’entrata in vigore della nuova convenzione, la decisione
emessa dopo tale data è riconosciuta ed eseguita secondo le disposizioni del titolo
III in due ipotesi alternative (lett. a/b), segnatamente se nello Stato d’origine
l’azione è stata proposta posteriormente all’entrata in vigore, sia in quest’ultimo
Stato che nello Stato richiesto, della Convenzione del 16 settembre 1988 (lett.
a). Come risulta esplicitamente dal testo della seconda cifra, entrambe queste
eccezioni al principio della prima cifra presuppongono che la decisione
da delibare sia stata emessa dopo l’entrata in vigore della nuova convenzione nello
Stato di origine e – in considerazione della sistematica dell’art. 63
CLug – nello Stato richiesto (DTF 138 III 84 consid. 2.1). Ciò è il caso in
concreto. In quanto emessa e pubblicata il 21 ottobre 2011 la sentenza civile
italiana è successiva – come visto (sopra, consid. 3.2) – all’entrata in vigore
della CLug in Italia e in Svizzera. Visto poi che l’atto di “opposizione”
è del 24 ottobre 2008 (sopra, consid. 3.2), l’azione che ne è stata all’origine
è indubbiamente posteriore all’entrata in vigore della (vecchia) Convenzione di Lugano del 1988, che per l’Italia risale al 1° dicembre 1992 e per la Svizzera al 1° gennaio
1992.
Realizzandosi una delle (due) eccezioni al principio di applicabilità
della Convenzione del 1988 pertanto, l’esame dell’exequatur
della sentenza italiana resta così sorretto dalla Convenzione del 2007 (art. 32
segg. CLug), come ritenuto dal Pretore (decisione impugnata, pag. 3 nel mezzo).
3.4
In sé, ove il
creditore chieda il rigetto definitivo dell’opposizione sulla base di una
decisione estera ai sensi dell’art. 32 CLug, il giudice esamina solo in via
incidentale nel quadro della procedura di rigetto se la decisione è esecutiva
in Svizzera alla luce della Convenzione di Lugano (FF 2009 pag. 1468 ad 2.7.1.3;
infra consid. 4). Come puntualmente rilevato dal Pretore (decisione impugnata,
pag. 3 in basso e pag. 4 in alto), nel presente caso figura agli atti la copia
conforme all’originale della sentenza civile n. 12611/2011 del 21 ottobre 2011 del
Tribunale __________ (doc. B pag. 5 e ultima pagina) provvista della
dichiarazione di esecutività secondo l’art. 54 CLug rilasciata l’11 dicembre
2012.
(doc. D). Al riguardo il primo giudice ha segnatamente precisato che l’appello
di cui al doc. 1 non la invalidava e che l’escussa non aveva preteso che al
medesimo fosse stato concesso effetto sospensivo (decisione impugnata, pag. 4
verso l’alto), conclusione che in questa sede non è affatto contestata. La
sentenza respinge poi l’opposizione al decreto ingiuntivo n. 18770/2008 del 28
aprile 2008 altresì prodotto in copia (ricostruita con ordinanza 19 aprile
2012: doc. B pag. 1 in basso) conforme all’originale. Di modo che, sotto questo
profilo, il giudizio impugnato non può che essere confermato.
4.
Invero, la
reclamante rimprovera al Pretore un’applicazione errata dell’art. 38 CLug poiché
il dispositivo della decisione impugnata non comprende l’esplicita dichiarazione
di esecutività della sentenza civile 21 ottobre 2011 del Tribunale __________.
A suo dire tale omissione osta alla pronuncia del rigetto definitivo dell’op-posizione
e impone di annullarla per irregolarità con conseguente reiezione dell’istanza (reclamo,
pag. 4 seg. n. 1 in basso). Ma invano.
4.1
A differenza di quanto
lascia sottintendere l’interessata, il giudice del rigetto dell’opposizione non
è tenuto a statuire in via principale (e non solo pregiudiziale) sull’esecutività
della decisione estera prodotta quale titolo di rigetto definitivo dell’opposizione,
a meno che l’istante abbia formulato un’esplicita conclusione in tal senso e
che il giudice sia competente anche per statuire su siffatta conclusione, fermo
restando poi l’ossequio della procedura prevista dalla Convenzione di Lugano (CEF
28.
settembre 2012 inc. 14.2012.120 consid. 6; FF 2009 pag. 1468 ad 2.7.1.3; Staehelin/Bopp, in: Stämpflis Handkommentar,
Lugano-Übereinkommen (LugÜ), 2a ed., Berna 2011, n. 22 ad art. 38; Hofmann/Kunz, in: Basler Kommentar, Lugano-Übereinkommen,
Basilea 2011, n. 308 e n. 335 ad art. 38). Ciò detto, la massima dispositiva non
consente al giudice adito di concedere più di quanto richiesto (Hofmann/Kunz, op. cit., n. 312 ad art.
38), riservata nondimeno la facoltà di rimediare a eventuali dubbi o
contraddizioni – dandosi il caso – nell’ambito della procedura d’interpello
(art. 56 CPC, cui rinvia Staehelin/Bopp,
op. cit., n. 25 ad art. 38 e nota 51).
4.2
Ora, nel caso concreto,
la procedente ha espressamente indicato che la domanda di exequatur contenuta
nell’istanza di rigetto definitivo dell’opposizione era proposta a mero titolo
incidentale (istanza, pag. 1 e pag. 3 n. 10). Vero è che le richieste di
giudizio accennano anche ad una dichiarazione di exequatur della sentenza civile
italiana (istanza, pag. 4 in basso e pag. 5 in alto), potendo finanche lasciare ipotizzare (ma non necessariamente: Hofmann
/Kunz, op. cit., n. 309 ad art. 38) che la richiesta di esecutività fosse
altresì formulata a titolo principale. Ciò non toglie che all’udienza di
contraddittorio cui hanno partecipato entrambe le parti, l’istante si è limitata
a confermare “la domanda di rigetto dell’opposizione sulla
scorta della documentazione già agli atti” (verbale, pag. 1 nel mezzo). Comunque
sia l’eventuale interesse a censurare l’assenza della dichiarazione di esecutività
sarebbe semmai spettato alla parte creditrice giacché è lei che, scegliendo di
seguire la via della procedura incidentale di exequatur nel contesto di una
domanda di rigetto definitivo dell’opposizione, di fatto ha rinunciato ad
avvalersi delle prerogative e dei privilegi procedurali che le accordava la CLug
(FF 2009 pag. 1468 ad 2.7.1.3). Sotto questo profilo notasi del resto che, ancora
davanti a questa Camera, l’istante riconferma di avere optato per la procedura
incidentale di exequatur nell’ambito del rigetto (osservazioni, pag. 3 nel
mezzo ad 1). Nelle circostanze così descritte il Pretore non è incorso in una
errata applicazione dell’art. 38 CLug. Laddove si duole di un dispositivo irregolare,
la censura è così infondata e va respinta.
5.
La reclamante chiede
in applicazione dell’art. 37 CLug che la decisione pretorile sia sospesa fino
alla definizione della procedura di appello in corso avverso la sentenza civile
21.
ottobre 2011 davanti alla Corte d’appello __________, poiché in quel contesto
sarebbe altamente probabile un accoglimento delle sue contestazioni e, d’altra
parte, la relativa domanda di sospensione dell’esecutorietà della sentenza non è
ancora stata decisa (reclamo, pag. 5 n. 2). Così proposta la richiesta è nondimeno
irricevibile. L’istante non ha in effetti presentato una domanda di riconoscimento
ai sensi dell’art. 33 n. 3 CLug, che oltretutto nemmeno si sarebbe conciliata con
la procedura di rigetto definitivo dell’opposizione (Staehelin/Bopp, op. cit., n. 18 ad art. 38), bensì – come visto
(sopra, consid. 4) – una domanda di exequatur a titolo pregiudiziale secondo gli
art. 38 segg. CLug (istanza, pag. 1). Sotto questo profilo era semmai ipotizzabile
una sospensione giusta l’art. 46 n. 1 CLug che tuttavia, trattandosi di una
procedura di rigetto dell’opposizione con contestuale esame pregiudiziale dell’exequatur
di una decisione estera, l’interessata avrebbe dovuto proporre già in occasione
dell’udienza di discussione dinanzi al Pretore (Staehelin/Bopp,
op. cit., n. 18 ad art. 46; Schuler,
in: Basler Kommentar, Lugano-Übereinkommen, Basilea 2011, n. 3 e 4 ad
art. 37 CLug; Hofmann/Kunz, op.
cit., n. 143 ad art. 46), ma negli atti non vi è alcuna traccia di una siffatta
richiesta. Certo, l’escussa ha rinviato ad un’applicazione analogica dei
principi procedurali svizzeri in materia di effetto sospensivo a sostegno di un’ipotetica
decisione di sospensione favorevole della Corte d’Appello __________. Manca
però una puntuale conclusione, visto che l’interessata si è invero limitata a postulare
la “conseguente reiezione dell’istanza” (verbale, pag. 2).
In quanto formulata per la prima volta davanti a questa Camera, la domanda di
sospensione non è quindi proponibile per il divieto dei nova sancito dall’art.
326.
cpv. 1 CPC (sopra, consid. 2). Al riguardo il reclamo va dichiarato inammissibile.
6.
Giusta l’art. 46 n.
3.
CLug la reclamante rivendica, in alternativa, la pronuncia a carico dell’istante
dell’obbligo di prestare una garanzia (in contanti o bancaria) per un corrispondente
importo di fr. 150’000.– (reclamo, pag. 6 n. 3). Ma, così come un’eventuale sospensione
ai sensi dell’art. 46 n. 1 CLug, la relativa richiesta andava già presentata al
Pretore (sopra, consid. 5). Non essendo stato questo il caso nella fattispecie
in esame, una volta di più la censura risulta irricevibile per effetto dell’art.
326.
cpv. 1 CPC.
7.
In
aggiunta a quelle previste al cpv. 1 (estinzione del debito, proroga del
termine di pagamento e intervenuta prescrizione del pagamento), giusta l’art.
81.
cpv. 3 LEF l’escusso può far valere le eccezioni previste dalla Convenzione
di Lugano (FF 2009 pag. 1468 ad 2.7.1.3), sempre che un tribunale svizzero non
abbia già pronunciato su tali eccezioni. In
linea di massima, il giudice esamina solo le censure espressamente
formulate dall’escusso (Gilliéron,
op. cit., n. 104 ad art. 81), a cui spetta l’onere di recarne la prova (cfr.
art. 81 cpv. 1 LEF). In concreto il Pretore ha appurato che nessuno dei motivi
di rifiuto erano dati nella fattispecie (decisione impugnata, pag. 4 verso l’altro).
In proposito la reclamante non solleva contestazioni. Motivo per cui la
questione non merita ulteriore disamina.
8.
Per
quanto ricevibile il reclamo va quindi respinto, con conseguente conferma della
decisione impugnata. La tassa di giustizia (art. 95 cpv. 2 CPC, 48 e 61 cpv. 1
OTLEF) oltre all’obbligo di rifondere
un’indennità per ripetibili
(art. 95 cpv. 3 CPC), seguono la soccombenza della reclamante (art. 106 cpv. 1
CPC).
Ai fini
dell’indicazione dei rimedi
giuridici esperibili sul piano federale, il valore litigioso determinante (art.
74.
cpv. 1 lett. b LTF) è di fr. 145’689.–.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati gli art. 80 e
81 LEF, 32 e 38 segg. CLug, 95 segg., 319 segg. CPC; 48 e 61 cpv. 1 OTLEF, Regolamento sulle ripetibili e la LTF;
pronuncia: 1. Nella misura in cui è
ricevibile, il reclamo è respinto.
2. La tassa di
giustizia per il reclamo, di fr. 800.–, già anticipata dalla reclamante, resta
a suo carico con l’obbligo di rifondere a CO 1 fr. 1’200.– a titolo di ripetibili.
3. Notificazione a:
– PA 1;
– PA 2.
Comunicazione
alla Pretura __________.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Giacché il valore litigioso della
vertenza è di fr. 145’689.–, contro la presente decisione è possibile presentare ricorso
in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni
dalla notificazione (art. 72 e segg. LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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