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Decisione

14.2013.92

Rigetto definitivo dell'opposizione con contestuale richiesta di exequatur in via incidentale (pregiudiziale) di un decreto ingiuntivo italiano. Richieste di sospensione rispett. prestazione di una ga

11 settembre 2013Italiano19 min

Source ti.ch

Fatti

B. L’istante fonda la sua pretesa sulla sentenza

n. 12611/2011 del 21 ottobre 2011 del Tribunale di __________ (doc. C), che ha

respinto l’opposizione interposta

dall’escussa contro il decreto

ingiuntivo n. 18770/2008 del 28 aprile/9 luglio 2008 del medesimo tribunale

(doc. B), emesso in relazione a un credito per onorario – credito capitale di € 102'874.90 (al netto di interessi, spese

legali e di giudizio, onorario e IVA) – per prestazioni di patrocinio e

assistenza legali svolte dalla creditrice a favore della convenuta. La

procedente ha indicato che l’importo di cui alla citata sentenza civile

era, tenuto conto degli accessori, quantificabile in € 135'061.36, ossia fr. 162'684.–, a cui andavano aggiunti interessi al

5% dal 20 dicembre 2007. E, dato che l’importo posto in esecuzione era finanche inferiore e che gli

interessi di mora decorrevano dal 19 giugno 2012, nulla ostava al rigetto

definitivo dell’opposizione. L’istanza è stata integrata con l’attestato di cui all’art. 54 CLug che dichiara esecutiva la citata sentenza (doc. D), due

estratti comprovanti il tasso di conversione €/CHF validi

al 22 novembre 2012 (doc. E ed E1), la domanda di esecuzione 23 novembre 2012 (doc. F) e la procura

(doc. A).

C. All’udienza di

discussione tenutasi il 13 maggio 2013 l’istante ha confermato la sua domanda. La convenuta vi si è opposta ritenendola prematura, in quanto la

sentenza civile italiana è stata impugnata davanti alla Corte d’Appello __________. In sede di replica l’istante ha obiettato che come tale quell’appello non ne sospendeva l’esecutività, e che non risultava che la

Corte adita avesse emesso un provvedimento di sospensione. L’interessata ha inoltre rilevato che la

controparte non si era avvalsa di eccezioni proponibili giusta l’art. 81 LEF e la CLug. Dal canto suo in duplica

la convenuta ha rinviato per analogia all’applicazione dei principi processuali validi in Svizzera dove, in

procedura ordinaria, ad un appello veniva di norma concesso l’effetto sospensivo.

D. Con decisione 13

maggio 2013 il Pretore __________, ha accolto l’istanza nel senso di rigettare

in via definitiva l’opposizione sollevata dall’escussa. Stabilito che l’esame

sull’exequatur era da eseguire in via pregiudiziale giusta la CLug, il Pretore

ha accertato che il decreto ingiuntivo e la sentenza civile italiana erano

stati prodotti in copia conforme all’ori­ginale con l’attestazione che dichiara

quest’ultima esecutiva. Ciò posto, la convenuta non aveva eccepito alcun motivo

di rifiuto giusta l’art. 34 CLug. L’appello pendente in Italia poi non infirmava

l’esecutività della sentenza e non risultava che l’effetto sospensivo fosse

stato successivamente conferito. Nulla ostava dunque all’accoglimento dell’istanza.

E. Con il presente

reclamo la convenuta postula la riforma della decisione pretorile nel senso di

annullarne per irregolarità il dispositivo respingendo l’istanza di rigetto definitivo

dell’opposizione. In via subordinata chiede che la stessa sia sospesa fino alla

definizione della procedura d’appello in corso in Italia o, quantomeno, che sia

ordinata all’istante la prestazione di una garanzia in contanti o bancaria del

valore di fr. 150'000.–. A sostegno delle sue argomentazioni la reclamante

lamenta la lesione degli art. 37, 38 e 46 CLug. Della risposta al reclamo della

procedente si dirà, per quanto necessario, nel seguito.

Considerandi

in diritto: 1. Secondo

l’art. 319 cpv. 1 lett. a CPC sono impugnabili mediante reclamo, tra l’altro,

le decisioni inappellabili di prima istanza. Tale è il caso per le decisioni

nelle pratiche a tenore della LEF, segnatamente in tema di rigetto dell’opposizione

ex art. 80-84 LEF (art. 309 lett. b n. 3 CPC). I reclami nelle cause proposte a

norma della LEF, escluse quelle di disconoscimento del debito (art. 83 cpv. 2

LEF) e di accertamento dell’inesistenza del debito (art. 85a LEF), rientrano

nella competenza della Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale

d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG).

La

decisione impugnata essendo stata pronunciata in procedura sommaria (art. 339

cpv. 2, rispettivamente 251 lett. a CPC), il termine per l’inoltro del reclamo è

di dieci giorni (art. 321 cpv. 2 CPC). Lo stesso vale per la relativa risposta

al reclamo (art. 322 cpv. 2 CPC). In relazione alla tempestività dell’impugnazione

l’istante si rimette all’esame di questa Camera (risposta al reclamo, pag. 2

nel mezzo). Ciò detto, proposto il 27 maggio 2013 a fronte di un giudizio datato e notificato il 13 maggio 2013 ma recapitato il giorno 15

(“Tracciamento degli invii” del 31 maggio 2013), il reclamo ossequia il termine

di dieci giorni per effetto dell’art. 142 cpv. 3 CPC, ed è perciò ammissibile. Altresì

ricevibili sono le osservazioni dell’11 giugno 2013, il reclamo essendo stato

notificato il 4 giugno 2013.

2.

Secondo

l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione

errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo

restando che non sono ammessi nova (art. 326 cpv. 1 CPC) (CEF 18 gennaio

2013.

inc. 14.2012. 172 consid. 4). Risulta così a priori irricevibile il nuovo

scritto prodotto davanti a questa Camera quale doc. 5, mentre i doc. 3 e 4 che accompagnano

il reclamo e che già fanno parte del fascicolo processuale saranno, se

necessario, menzionati con la relativa classificazione impiegata in prima sede.

Sono per contro ammissibili la copia della decisione pretorile (doc. 2) e la procura

(doc. 1). D’altra parte, prodotta

la prima volta davanti a questa Camera, la documentazione trasmessa dall’istante il 7 luglio 2013 risulta

irricevibile e va quindi estromessa dall’incarto.

3.

Giusta l’art. 80

cpv. 1 LEF, se il credito è fondato su una decisione giudiziaria esecutiva, il

creditore può chiedere in giudizio il rigetto definitivo dell’opposizione. La

nozione di decisione ai sensi dell’art. 80 cpv. 1 LEF concerne tuttavia solo i

titoli retti dal diritto federale o cantonale (Gilliéron,

Commentaire de la LP, vol. I, 1999, n. 30 ad art. 80). Il riconoscimento e

l’esecuzione delle decisioni e titoli assimilati esteri è regolato dalle

convenzioni bilaterali o multilaterali concluse dalla Svizzera o, per difetto,

dalla LDIP (art. 25 segg. e 28 LDIP; Staehelin

in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed., 2010, n. 59 ad art. 80).

3.1

Il 1°

gennaio 2011 è entrata in vigore per la Svizzera la nuova Convenzione di Lugano

concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia

civile e commerciale del 30 ottobre 2007 (CLug, RS 0.275.12), che ha sostituito

la precedente e omonima Convenzione del 16 settembre 1988 (CL, RU 1991 2436).

3.2

Giusta l’art. 63 n. 1 CLug, le disposizioni della

nuova convenzione si applicano solo alle azioni proposte ed agli atti pubblici

formati posteriormente alla sua entrata in vigore nello Stato d’origi­ne,

ovvero nello Stato richiesto per i casi in cui sia chiesto il riconoscimento o l’esecuzione di una

decisione o di un atto pubblico. In linea di massima, la CLug disciplina

pertanto il riconoscimento e l’ese­cu­zi­o­ne delle decisioni estere

pronunciate in merito ad azioni avviate all’estero dopo la sua entrata

in vigore nello Stato di origine e nello Stato richiesto (CEF 10 luglio 2012

inc. 14.2012. 79 consid. 3.3). Nel caso concreto, l’azione sfociata nella sentenza

civile 21 ottobre 2011 del Tribunale __________ ha preso avvio con l’“opposizione”

24.

ottobre 2008 (doc. C pag. 1 nel mezzo) interposta dall’escussa al decreto

ingiuntivo 28 aprile 2008 (depositato il 9 luglio 2008 e notificato a mezzo

posta il 1° agosto 2008: doc. B pag. 6 e 7), e quindi prima dell’entrata in vigore

della CLug sia in Italia (il 1° gennaio 2010) che in Svizzera (il 1° gennaio

2011). Di modo che, come tale, la fattispecie in esame rientrerebbe nel campo

di applicazione della (vecchia) Convenzione di Lugano del 1988.

3.3

Nondimeno, giusta

l’art. 63 n. 2 CLug, nel caso in cui un’azione sia stata proposta nello Stato

d’origine prima dell’entrata in vigore della nuova convenzione, la decisione

emessa dopo tale data è riconosciuta ed eseguita secondo le disposizioni del titolo

III in due ipotesi alternative (lett. a/b), segnatamente se nello Stato d’origi­ne

l’azione è stata proposta posteriormente all’entrata in vigore, sia in que­st’ul­timo

Stato che nello Stato richiesto, della Convenzione del 16 settembre 1988 (lett.

a). Come risulta esplicitamente dal testo della seconda cifra, entrambe queste

eccezioni al principio della prima cifra presuppongono che la decisione

da delibare sia stata emessa dopo l’entrata in vigore della nuova convenzione nello

Stato di origine e – in considerazione della sistematica dell’art. 63

CLug – nello Stato richiesto (DTF 138 III 84 consid. 2.1). Ciò è il caso in

concreto. In quanto emessa e pubblicata il 21 ottobre 2011 la sentenza civile

italiana è successiva – come visto (sopra, consid. 3.2) – all’entrata in vigore

della CLug in Italia e in Svizzera. Visto poi che l’atto di “opposizione”

è del 24 ottobre 2008 (sopra, consid. 3.2), l’azione che ne è stata all’origine

è indubbiamente posteriore all’entrata in vigore della (vecchia) Convenzione di Lugano del 1988, che per l’Italia risale al 1° dicembre 1992 e per la Svizzera al 1° gennaio

1992.

Realizzandosi una delle (due) eccezioni al principio di applicabilità

della Convenzione del 1988 pertanto, l’esame dell’exe­quatur

della sentenza italiana resta così sorretto dalla Convenzione del 2007 (art. 32

segg. CLug), come ritenuto dal Pretore (decisione impugnata, pag. 3 nel mezzo).

3.4

In sé, ove il

creditore chieda il rigetto definitivo dell’opposizione sulla base di una

decisione estera ai sensi dell’art. 32 CLug, il giudice esamina solo in via

incidentale nel quadro della procedura di rigetto se la decisione è esecutiva

in Svizzera alla luce della Convenzione di Lugano (FF 2009 pag. 1468 ad 2.7.1.3;

infra consid. 4). Come puntualmente rilevato dal Pretore (decisione impugnata,

pag. 3 in basso e pag. 4 in alto), nel presente caso figura agli atti la copia

conforme all’originale della sentenza civile n. 12611/2011 del 21 ottobre 2011 del

Tribunale __________ (doc. B pag. 5 e ultima pagina) provvista della

dichiarazione di esecutività secondo l’art. 54 CLug rilasciata l’11 dicembre

2012.

(doc. D). Al riguardo il primo giudice ha segnatamente precisato che l’appello

di cui al doc. 1 non la invalidava e che l’escussa non aveva preteso che al

medesimo fosse stato concesso effetto sospensivo (decisione impugnata, pag. 4

verso l’alto), conclusione che in questa sede non è affatto contestata. La

sentenza respinge poi l’opposizione al decreto ingiuntivo n. 18770/2008 del 28

aprile 2008 altresì prodotto in copia (ricostruita con ordinanza 19 aprile

2012: doc. B pag. 1 in basso) conforme all’originale. Di modo che, sotto questo

profilo, il giudizio impugnato non può che essere confermato.

4.

Invero, la

reclamante rimprovera al Pretore un’applicazione errata dell’art. 38 CLug poiché

il dispositivo della decisione impugnata non comprende l’esplicita dichiarazione

di esecutività della sentenza civile 21 ottobre 2011 del Tribunale __________.

A suo dire tale omissione osta alla pronuncia del rigetto definitivo dell’op-posizione

e impone di annullarla per irregolarità con conseguente reiezione dell’istanza (reclamo,

pag. 4 seg. n. 1 in basso). Ma invano.

4.1

A differenza di quanto

lascia sottintendere l’interessata, il giudice del rigetto dell’opposizione non

è tenuto a statuire in via principale (e non solo pregiudiziale) sull’esecutività

della decisione estera prodotta quale titolo di rigetto definitivo dell’opposizione,

a meno che l’istante abbia formulato un’esplicita conclusione in tal senso e

che il giudice sia competente anche per statuire su siffatta conclusione, fermo

restando poi l’ossequio della procedura prevista dalla Convenzione di Lugano (CEF

28.

settembre 2012 inc. 14.2012.120 consid. 6; FF 2009 pag. 1468 ad 2.7.1.3; Staehelin/Bopp, in: Stämpflis Handkommentar,

Lugano-Übereinkommen (LugÜ), 2a ed., Berna 2011, n. 22 ad art. 38; Hofmann/Kunz, in: Basler Kommentar, Lugano-Übereinkommen,

Basilea 2011, n. 308 e n. 335 ad art. 38). Ciò detto, la massima dispositiva non

consente al giudice adito di concedere più di quanto richiesto (Hofmann/Kunz, op. cit., n. 312 ad art.

38), riservata nondimeno la facoltà di rimediare a eventuali dubbi o

contraddizioni – dandosi il caso – nell’ambito della procedura d’interpello

(art. 56 CPC, cui rinvia Staehelin/Bopp,

op. cit., n. 25 ad art. 38 e nota 51).

4.2

Ora, nel caso concreto,

la procedente ha espressamente indicato che la domanda di exequatur contenuta

nell’istanza di rigetto definitivo dell’opposizione era proposta a mero titolo

incidentale (istanza, pag. 1 e pag. 3 n. 10). Vero è che le richieste di

giudizio accennano anche ad una dichiarazione di exequatur della sentenza civile

italiana (istanza, pag. 4 in basso e pag. 5 in alto), potendo finanche lasciare ipotizzare (ma non necessariamente: Hofmann

/Kunz, op. cit., n. 309 ad art. 38) che la richiesta di esecutività fosse

altresì formulata a titolo principale. Ciò non toglie che all’udienza di

contraddittorio cui hanno partecipato entrambe le parti, l’istante si è limitata

a confermare “la domanda di rigetto dell’opposizione sulla

scorta della documentazione già agli atti” (verbale, pag. 1 nel mezzo). Comunque

sia l’eventuale interesse a censurare l’assenza della dichiarazione di esecutività

sarebbe semmai spettato alla parte creditrice giacché è lei che, scegliendo di

seguire la via della procedura incidentale di exequatur nel contesto di una

domanda di rigetto definitivo dell’op­posizione, di fatto ha rinunciato ad

avvalersi delle prerogative e dei privilegi procedurali che le accordava la CLug

(FF 2009 pag. 1468 ad 2.7.1.3). Sotto questo profilo notasi del resto che, ancora

davanti a questa Camera, l’istante riconferma di avere optato per la procedura

incidentale di exequatur nell’ambito del rigetto (osservazioni, pag. 3 nel

mezzo ad 1). Nelle circostanze così descritte il Pretore non è incorso in una

errata applicazione dell’art. 38 CLug. Laddove si duole di un dispositivo irregolare,

la censura è così infondata e va respinta.

5.

La reclamante chiede

in applicazione dell’art. 37 CLug che la decisione pretorile sia sospesa fino

alla definizione della procedura di appello in corso avverso la sentenza civile

21.

ottobre 2011 davanti alla Corte d’appello __________, poiché in quel contesto

sarebbe altamente probabile un accoglimento delle sue contestazioni e, d’altra

parte, la relativa domanda di sospensione dell’esecutorietà della sentenza non è

ancora stata decisa (reclamo, pag. 5 n. 2). Così proposta la richiesta è nondimeno

irricevibile. L’istante non ha in effetti presentato una domanda di riconoscimento

ai sensi dell’art. 33 n. 3 CLug, che oltretutto nemmeno si sarebbe conciliata con

la procedura di rigetto definitivo dell’opposizione (Staehelin/Bopp, op. cit., n. 18 ad art. 38), bensì – come visto

(sopra, consid. 4) – una domanda di exequatur a titolo pregiudiziale secondo gli

art. 38 segg. CLug (istanza, pag. 1). Sotto questo profilo era semmai ipotizzabile

una sospensione giusta l’art. 46 n. 1 CLug che tuttavia, trattandosi di una

procedura di rigetto dell’opposizione con contestuale esame pregiudiziale dell’exequatur

di una decisione estera, l’interessata avrebbe dovuto proporre già in occasione

dell’udienza di discussione dinanzi al Pretore (Staehelin/Bopp,

op. cit., n. 18 ad art. 46; Schu­ler,

in: Basler Kommentar, Lugano-Übereinkommen, Basilea 2011, n. 3 e 4 ad

art. 37 CLug; Hofmann/Kunz, op.

cit., n. 143 ad art. 46), ma negli atti non vi è alcuna traccia di una siffatta

richiesta. Certo, l’escussa ha rinviato ad un’applicazione analogica dei

principi procedurali svizzeri in materia di effetto sospensivo a sostegno di un’ipotetica

decisione di sospensione favorevole della Corte d’Appello __________. Manca

però una puntuale conclusione, visto che l’interessata si è invero limitata a postulare

la “conseguente reiezione dell’istanza” (verbale, pag. 2).

In quanto formulata per la prima volta davanti a questa Camera, la domanda di

sospensione non è quindi proponibile per il divieto dei nova sancito dall’art.

326.

cpv. 1 CPC (sopra, consid. 2). Al riguardo il reclamo va dichiarato inammissibile.

6.

Giusta l’art. 46 n.

3.

CLug la reclamante rivendica, in alternativa, la pronuncia a carico dell’istante

dell’obbligo di prestare una garanzia (in contanti o bancaria) per un corrispondente

importo di fr. 150’000.– (reclamo, pag. 6 n. 3). Ma, così come un’eventuale sospensione

ai sensi dell’art. 46 n. 1 CLug, la relativa richiesta andava già presentata al

Pretore (sopra, consid. 5). Non essendo stato questo il caso nella fattispecie

in esame, una volta di più la censura risulta irricevibile per effetto dell’art.

326.

cpv. 1 CPC.

7.

In

aggiunta a quelle previste al cpv. 1 (estinzione del debito, proroga del

termine di pagamento e intervenuta prescrizione del pagamento), giusta l’art.

81.

cpv. 3 LEF l’escusso può far valere le eccezioni previste dalla Convenzione

di Lugano (FF 2009 pag. 1468 ad 2.7.1.3), sempre che un tribunale svizzero non

abbia già pronunciato su tali eccezioni. In

linea di massima, il giudice esamina solo le censure espressamente

formulate dall’escusso (Gil­liéron,

op. cit., n. 104 ad art. 81), a cui spetta l’onere di recarne la prova (cfr.

art. 81 cpv. 1 LEF). In concreto il Pretore ha appurato che nessuno dei motivi

di rifiuto erano dati nella fattispecie (decisione impugnata, pag. 4 verso l’altro).

In proposito la reclamante non solleva contestazioni. Motivo per cui la

questione non merita ulteriore disamina.

8.

Per

quanto ricevibile il reclamo va quindi respinto, con conseguente conferma della

decisione impugnata. La tassa di giustizia (art. 95 cpv. 2 CPC, 48 e 61 cpv. 1

OTLEF) oltre all’obbligo di rifondere

un’indennità per ripetibili

(art. 95 cpv. 3 CPC), seguono la soccombenza della reclamante (art. 106 cpv. 1

CPC).

Ai fini

dell’indicazione dei rimedi

giuridici esperibili sul piano federale, il valore litigioso determinante (art.

74.

cpv. 1 lett. b LTF) è di fr. 145’689.–.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli art. 80 e

81 LEF, 32 e 38 segg. CLug, 95 segg., 319 segg. CPC; 48 e 61 cpv. 1 OTLEF, Regolamento sulle ripetibili e la LTF;

pronuncia: 1. Nella misura in cui è

ricevibile, il reclamo è respinto.

2. La tassa di

giustizia per il reclamo, di fr. 800.–, già anticipata dalla reclamante, resta

a suo carico con l’obbligo di rifondere a CO 1 fr. 1’200.– a titolo di ripetibili.

3. Notificazione a:

– PA 1;

– PA 2.

Comunicazione

alla Pretura __________.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Giacché il valore litigioso della

vertenza è di fr. 145’689.–, contro la presente decisione è possibile presentare ricorso

in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni

dalla notificazione (art. 72 e segg. LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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