14.2013.96
Reclamo contro fallimento. Termine per presentare la domanda di fallimento. Intempestività del reclamo
26 giugno 2013Italiano3 min
Source ti.ch
Incarto n.
Fatti
14.2013.96
Lugano
26 giugno 2013
FP/b/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente della Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
sedente
quale giudice unico (art. 48b LOG) per statuire sul reclamo presentato il 30
maggio 2013 da
RE 1
rappresentata
da RA 1
contro
la decisione emanata il 16 maggio 2013 dal Pretore del Distretto di Lugano,
sezione 5, nella causa a procedura sommaria in materia di fallimento
(SO.2013.155) da lei promossa con istanza di fallimento del 10 gennaio 2013
contro
CO
1
preso atto che con scritto
del 10 giugno 2103 la convenuta ha comunicato a questa Camera di avere
proceduto al saldo dell’esecuzione alla base dell’istanza di fallimento;
esaminati gli atti,
ritenuto
Considerandi
in fatto e considerato in diritto:
che con istanza del 10 gennaio 2013
RE 1 ha chiesto il fallimento di CO 1 per il mancato pagamento del debito di
cui al precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio di esecuzione di Lugano
per fr. 10'449.45 oltre interessi e spese;
che con decisione del 16 maggio
2013.
il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, ha respinto l’istanza rilevando che agli atti non éstata prodotta alcuna decisione che permetta di
verificare la validità del precetto esecutivo notificato l’11 luglio 2011 quanto
alla decorrenza del termine di 15 mesi per chiedere il fallimento di cui
all’art. 166 cpv. 2 LEF;
che contro tale decisione la parte
istante è insorta con reclamo del 30 maggio 2013, ritenendo che la domanda di
fallimento sia stata inoltrata entro il termine di 15 mesi decorrente dalla
notificazione del precetto esecutivo, termine rimasto sospeso dal 2 luglio 2011
fino al 21 novembre 2012, ossia dalla domanda di rigetto dell’opposizione fino
alla sua definizione giudiziale (art. 166 cpv. 2 LEF);
che chiamato a esprimersi sul
reclamo, la parte convenuta è rimasta silente (il 10 maggio 2013 essa - come
visto - ha nondimeno comunicato a questa Camera di avere proceduto al saldo
dell’esecuzione);
che secondo l’art 174 cpv. 1
primo periodo LEF la decisione del giudice del fallimento può essere impugnata
entro dieci giorni mediante reclamo secondo il CPC;
che tale termine decorre dalla notificazione
della decisione impugnata (combinati art. 251 lett. a e 321 cpv. 2 CPC);
che inoltrato il 30 maggio 2013
contro una decisione emanata il 16 maggio 2013 e notificata/recapitata alla
parte istante il 17 maggio successivo, il reclamo – il cui termine ha iniziato
a decorrere dal giorno successivo (art. 142 cpv. 1 CPC) per venire a scadere lunedì
27.
maggio 2013 - è tardivo e, pertanto, inammissibile;
che gli oneri processuali relativi
al presente giudizio seguono la soccombenza, ossia sono posti a carico della
reclamante (art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF e 106 cpv. 1 CPC);
Dispositivo
per questi motivi,
decide:
1. Il reclamo è inammissibile.
2. La tassa di giustizia e le
spese per complessivi fr. 150.- sono poste carico della reclamante.
3. Notificazione a:
-
-
Comunicazione alla Pretura del
Distretto di Lugano, sezione 5.
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il
presidente La vicecancelliera
Rimedio giuridico
Contro la
presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al
Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 72 e segg. LTF).