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Decisione

14.2013.96

Reclamo contro fallimento. Termine per presentare la domanda di fallimento. Intempestività del reclamo

26 giugno 2013Italiano3 min

Source ti.ch

Fatti

14.2013.96

Lugano

26 giugno 2013

FP/b/fb

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il presidente della Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

sedente

quale giudice unico (art. 48b LOG) per statuire sul reclamo presentato il 30

maggio 2013 da

RE 1

rappresentata

da RA 1

contro

la decisione emanata il 16 maggio 2013 dal Pretore del Distretto di Lugano,

sezione 5, nella causa a procedura sommaria in materia di fallimento

(SO.2013.155) da lei promossa con istanza di fallimento del 10 gennaio 2013

contro

CO

1

preso atto che con scritto

del 10 giugno 2103 la convenuta ha comunicato a questa Camera di avere

proceduto al saldo dell’esecuzione alla base dell’istanza di fallimento;

esaminati gli atti,

ritenuto

Considerandi

in fatto e considerato in diritto:

che con istanza del 10 gennaio 2013

RE 1 ha chiesto il fallimento di CO 1 per il mancato pagamento del debito di

cui al precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio di esecuzione di Lugano

per fr. 10'449.45 oltre interessi e spese;

che con decisione del 16 maggio

2013.

il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, ha respinto l’istanza rilevando che agli atti non éstata prodotta alcuna decisione che permetta di

verificare la validità del precetto esecutivo notificato l’11 luglio 2011 quanto

alla decorrenza del termine di 15 mesi per chiedere il fallimento di cui

all’art. 166 cpv. 2 LEF;

che contro tale decisione la parte

istante è insorta con reclamo del 30 maggio 2013, ritenendo che la domanda di

fallimento sia stata inoltrata entro il termine di 15 mesi decorrente dalla

notificazione del precetto esecutivo, termine rimasto sospeso dal 2 luglio 2011

fino al 21 novembre 2012, ossia dalla domanda di rigetto dell’opposizione fino

alla sua definizione giudiziale (art. 166 cpv. 2 LEF);

che chiamato a esprimersi sul

reclamo, la parte convenuta è rimasta silente (il 10 maggio 2013 essa - come

visto - ha nondimeno comunicato a questa Camera di avere proceduto al saldo

dell’esecuzione);

che secondo l’art 174 cpv. 1

primo periodo LEF la decisione del giudice del fallimento può essere impugnata

entro dieci giorni mediante reclamo secondo il CPC;

che tale termine decorre dalla notificazione

della decisione impugnata (combinati art. 251 lett. a e 321 cpv. 2 CPC);

che inoltrato il 30 maggio 2013

contro una decisione emanata il 16 maggio 2013 e notificata/recapitata alla

parte istante il 17 maggio successivo, il reclamo – il cui termine ha iniziato

a decorrere dal giorno successivo (art. 142 cpv. 1 CPC) per venire a scadere lunedì

27.

maggio 2013 - è tardivo e, pertanto, inammissibile;

che gli oneri processuali relativi

al presente giudizio seguono la soccombenza, ossia sono posti a carico della

reclamante (art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF e 106 cpv. 1 CPC);

Dispositivo

per questi motivi,

decide:

1. Il reclamo è inammissibile.

2. La tassa di giustizia e le

spese per complessivi fr. 150.- sono poste carico della reclamante.

3. Notificazione a:

-

-

Comunicazione alla Pretura del

Distretto di Lugano, sezione 5.

Per

la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il

presidente La vicecancelliera

Rimedio giuridico

Contro la

presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al

Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 72 e segg. LTF).