14.2014.1
Fallimento. Presupposti per annullare la dichiarazione di fallimento non adempiuti
8 gennaio 2014Italiano4 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2014.1
Lugano
8 gennaio 2014
B/fp/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente della Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
sedente quale giudice unico (art. 48b LOG) per
statuire sulla causa a procedura sommaria in materia di fallimento promossa con
istanza del 10 ottobre 2013 da
RE
1
contro
CO 1
istanza sulla quale il Pretore
del Distretto di Lugano, sezione 5, con sentenza dell’11 dicembre 2013 (inc. SO.2013.4202) ha così deciso:
“1. È pronunciato il
fallimento di RE 1, __________ a far tempo da giovedì
12 dicembre 2013 alle ore 10.00.
2./3./4. Omissis.”
Decisione tempestivamente impugnata da RE 1 che con reclamo
del 23 dicembre 2013 ne postula l’annullamento;
premesso che a controparte il reclamo non è stato notificato per
osservazioni;
ritenuto
in
fatto:
A.Nell’ambito
dell’esecuzione n. __________ dell’Ufficio esecuzione di Lugano CO 1 ha chiesto
il fallimento di RE 1 per il mancato pagamento di fr. 4'220.-- oltre accessori,
dedotti eventuali acconti.
Fatti
B. All’udienza
di discussione del 13 novembre 2013 la convenuta ha asserito di non contestare
il credito in oggetto e di essere intenzionata a farvi fronte entro 90 giorni.
C. Con
decisione dell’11 dicembre 2013 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, ha dichiarato il fallimento di RE 1 a far tempo da giovedì 12 dicembre 2013 alle ore 10.00.
D. Con il reclamo la convenuta
sostiene che l’importo totale indicato sull’estratto delle sue esecuzione
sarebbe errato e che, una volta corretto l’estratto, intende saldare gli
importi sospesi.
Considerandi
in
diritto:
1.
La decisione del giudice
del fallimento può essere impugnata entro dieci giorni mediante reclamo secondo
il CPC. In virtù dell’art. 174 cpv. 2 LEF l’autorità giudiziaria superiore può
annullare la dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la
decisione, rende verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti
che nel frattempo:
1) il debito,
compresi gli interessi e le spese, è stato estinto;
2) l’importo dovuto
è stato depositato presso l’autorità giudiziaria superiore a disposizione del
creditore; o che
3) il creditore ha
ritirato la domanda di fallimento.
2.
Con il reclamo RE 1 non ha
provato per mezzo di documenti di avere nel frattempo estinto integralmente il
suo debito nei confronti dell’istante, compresi gli interessi e le spese (art.
174.
cpv. 2 n. 1 LEF), né ha depositato l’importo ancora dovuto presso questa
autorità a disposizione del creditore (art. 174 cpv. 2 n. 2 LEF) e nemmeno ha
quest’ultimo ritirato la domanda di fallimento (art. 174 cpv. 2 n. 3 LEF), per
cui non risultando ossequiato nessuno dei predetti presupposti, il suo
fallimento non può essere annullato.
A proposito dell’estratto delle esecuzioni
della reclamante, il cui importo totale non sarebbe corretto, va osservato che
è compito dell’escussa comunicare all’Ufficio esecuzione l’eventuale pagamento di
esecuzioni effettuato direttamente ai creditori.
3.
Il
reclamo va pertanto respinto.
Non essendo stato
concesso effetto sospensivo parziale al reclamo, il fallimento va solamente
confermato.
La tassa di giustizia
è posta a carico della reclamante e per essa a carico della massa fallimentare
(art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF e 106 cpv. 1 CPC). Alla controparte non si assegnano
ripetibili, il reclamo non essendogli stato intimato.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamato l’art. 174 cpv. 2 LEF
pronuncia:
1. Il reclamo è respinto.
Di conseguenza è confermato
il fallimento di RE 1, __________, a far tempo da giovedì 12 dicembre 2013 alle ore 10.00.
2. La tassa di giustizia di
fr. 150.-- è posta a carico della massa fallimentare.
3. Notificazione a:
-,;
-;
- Ufficio
esecuzione di Lugano, Lugano;
- Ufficio
fallimenti di Lugano, Viganello;
- Ufficio
cantonale del Registro di commercio, Biasca;
- Ufficio del
Registro fondiario del Distretto di Lugano, Lugano.
Comunicazione alla Pretura del
Distretto di Lugano, sezione 5.
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente
decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 72 e segg.
LTF).