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Decisione

14.2014.1

Fallimento. Presupposti per annullare la dichiarazione di fallimento non adempiuti

8 gennaio 2014Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

B. All’udienza

di discussione del 13 novembre 2013 la convenuta ha asserito di non contestare

il credito in oggetto e di essere intenzionata a farvi fronte entro 90 giorni.

C. Con

decisione dell’11 dicembre 2013 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, ha dichiarato il fallimento di RE 1 a far tempo da giovedì 12 dicembre 2013 alle ore 10.00.

D. Con il reclamo la convenuta

sostiene che l’importo totale indicato sull’estratto delle sue esecuzione

sarebbe errato e che, una volta corretto l’estratto, intende saldare gli

importi sospesi.

Considerandi

in

diritto:

1.

La decisione del giudice

del fallimento può essere impugnata entro dieci giorni mediante reclamo secondo

il CPC. In virtù dell’art. 174 cpv. 2 LEF l’autorità giudiziaria superiore può

annullare la dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la

decisione, rende verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti

che nel frattempo:

1) il debito,

compresi gli interessi e le spese, è stato estinto;

2) l’importo dovuto

è stato depositato presso l’autorità giudiziaria superiore a disposizione del

creditore; o che

3) il creditore ha

ritirato la domanda di fallimento.

2.

Con il reclamo RE 1 non ha

provato per mezzo di documenti di avere nel frattempo estinto integralmente il

suo debito nei confronti dell’istante, compresi gli interessi e le spese (art.

174.

cpv. 2 n. 1 LEF), né ha depositato l’importo ancora dovuto presso questa

autorità a disposizione del creditore (art. 174 cpv. 2 n. 2 LEF) e nemmeno ha

quest’ultimo ritirato la domanda di fallimento (art. 174 cpv. 2 n. 3 LEF), per

cui non risultando ossequiato nessuno dei predetti presupposti, il suo

fallimento non può essere annullato.

A proposito dell’estratto delle esecuzioni

della reclamante, il cui importo totale non sarebbe corretto, va osservato che

è compito dell’escussa comunicare all’Ufficio esecuzione l’eventuale pagamento di

esecuzioni effettuato direttamente ai creditori.

3.

Il

reclamo va pertanto respinto.

Non essendo stato

concesso effetto sospensivo parziale al reclamo, il fallimento va solamente

confermato.

La tassa di giustizia

è posta a carico della reclamante e per essa a carico della massa fallimentare

(art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF e 106 cpv. 1 CPC). Alla controparte non si assegnano

ripetibili, il reclamo non essendogli stato intimato.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamato l’art. 174 cpv. 2 LEF

pronuncia:

1. Il reclamo è respinto.

Di conseguenza è confermato

il fallimento di RE 1, __________, a far tempo da giovedì 12 dicembre 2013 alle ore 10.00.

2. La tassa di giustizia di

fr. 150.-- è posta a carico della massa fallimentare.

3. Notificazione a:

-,;

-;

- Ufficio

esecuzione di Lugano, Lugano;

- Ufficio

fallimenti di Lugano, Viganello;

- Ufficio

cantonale del Registro di commercio, Biasca;

- Ufficio del

Registro fondiario del Distretto di Lugano, Lugano.

Comunicazione alla Pretura del

Distretto di Lugano, sezione 5.

Per

la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente

decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 72 e segg.

LTF).