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Decisione

14.2014.10

Rigetto provvisorio dell'opposizione. Mancanza di titolo

6 febbraio 2014Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata, il creditore

può chiedere il rigetto provvisorio dell'opposizione;

che la nozione di riconoscimento di debito constatato

mediante scrittura privata ex art. 82 cpv. 1 LEF, che non è definita dalla

legge, implica necessariamente il riconoscimento da parte dell'escusso o del

suo rappresentante di un'obbligazione in relazione ad una somma di denaro

determinata o facilmente determinabile;

che

il riconoscimento di debito può essere dedotto anche da un insieme di documenti

a condizione che da essi risultino gli elementi necessari (DTF 132 III 480

consid. 4.1 pag. 481);

che

condizione essenziale è che la somma di denaro riconosciuta sia facilmente

determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza e sottratti a

possibilità di modifica unilaterale dipendente dalla volontà delle parti (cfr. Cometta, Il rigetto provvisorio dell'opposizione

nella prassi giudiziaria ticinese, in Rep.

1989, p. 338 con riferimenti);

che

la dichiarazione di riconoscimento di debito è una dichiarazione di volontà con

la quale il debitore si obbliga a pagare una certa somma di denaro, deve essere

chiara, esplicita, non equivoca, non discutibile o soggetta a interpretazione

(cfr. Panchaud/Caprez, Die Rechtsöffnung, Zurigo 1980, § 1 n. 7 p.

3; cfr. anche DTF 132 III 480 consid. 4.1 pag. 481);

che

il giudice del rigetto accerta d’ufficio, ed in ogni stadio

di causa (quindi pure in sede di reclamo), e ciò a prescindere dalla presenza

delle parti all’udienza di primo grado e, se presenti, dalle ragioni da loro

sostenute (CEF, decisione del 15 marzo 2012, inc. 14.2012.21, consid. 5 con

richiami) se la documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto e

se vi è identità tra il creditore, il debitore e il credito indicati nel

precetto esecutivo e nell’istanza, con il creditore, il debitore e il credito

di cui ai documenti prodotti (cfr. cometta,

Il rigetto provvisorio del’opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in

Rep. 1989. p. 331; Staehelin, Basler

Kommentar zum SchKG, 2a ed., Basilea 2010, Vol. I, n. 50 ad art. 84; (Gilliéron Commentaire

de la LP, vol. I, Losanna 1999, n. 73 ad art. 82 e n.

68 ad art. 84; Stücheli, Die

Rechtsöffnung, tesi Zurigo 2000, p. 112s);

che

in concreto agli atti vi sono una fattura del 23 luglio 2013 inviata dal

procedente all’escussa, lo scambio di corrispondenza intervervenuto sia con

l’escussa sia con la __________, un preventivo di massima riguardante le opere

di sistemazione e pulizia del fondo dell’istante nonché una documentazione

fotografica;

che

non v’è però alcun documento sottoscritto dall’escussa

con il quale essa riconosce le pretese del procedente,

sicché la documentazione prodotta non può costituire

valido riconoscimento di debito ex art. 82 cpv. 1 LEF per la somma dedotta in

esecuzione;

che

da quanto precede discende la reiezione del reclamo;

che

le spese processuali seguono la soccombenza mentre non si assegnano indennità

alla controparte alla quale il reclamo non è stato notificato per le

osservazioni (art. 95 cpv. 2 e 3, 105 cpv. 1 e 2 e 106 cpv. 1 CPC);

Per i quali motivi,

richiamati

gli art. 82 cpv. 1 LEF; 95, 105, 106, 251 lett. a, 309, 319 segg., CPC;

pronuncia:

1. Il reclamo è respinto.

Considerandi

2.

La tassa di giustizia e le spese processuali per complessivi fr. 100.-

relative alla procedura di reclamo, sono poste a carico di RE 1. Non si

assegnano indennità.

3.

Notificazione a:

-;

-.

Comunicazione

alla Giudicatura di pace di __________.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il vicepresidente Il

segretario

Giacché il valore litigioso della vertenza, di fr. 4’439.80, non raggiunge il limite di legge di fr. 15'000.–, contro la presente

decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione, solo se

la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale

(art. 74 cpv. 2 lett. a LTF).

Nello stesso termine è possibile proporre al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso sussidiario in materia costituzionale

(art. 113 e segg. LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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