14.2014.10
Rigetto provvisorio dell'opposizione. Mancanza di titolo
6 febbraio 2014Italiano8 min
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Numero d'incarto:
14.2014.10
Data decisione, Autorità:
06.02.2014, CEF
Titolo:
Rigetto provvisorio dell'opposizione. Mancanza di titolo
RICONOSCIMENTO DI DEBITO
RIGETTO PROVVISORIO DELL'OPPOSIZIONE
art. 82 LEF
Incarto n.
14.2014.10
Lugano
6 febbraio
2014
EC/ww/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente della Camera di
esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
statuendo sulla causa a procedura sommaria in materia
di esecuzione e fallimenti promossa con istanza 28 novembre 2013 da
RE 1
contro
CO 1
tendente a ottenere il rigetto provvisorio
dell’opposizione interposta al PE n. __________ del 14/18 novembre 2013
dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di __________ per l’importo di fr.
4'439.80 oltre interessi;
sulla quale istanza il Giudice di pace del circolo di __________
con sentenza 21 dicembre 2013 ha così deciso:
“1. L’istanza
è respinta: l’opposizione interposta dalla parte convenuta al precetto
esecutivo n. __________ dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di __________ è
mantenuta in via provvisoria per fr. 4'409.80 oltre interessi al 5% dal
22.08.2013 + tasse di richiami di fr. 30.- e fr. 95.15 di spese esecutive.
2. La tassa di giustizia di fr. 40.- è a carico
della parte istante.
3
e 4 omissis”.
Decisione
impugnata dall’istante che con reclamo del 17 gennaio 2014 ha postulato l’accoglimento della sua istanza di rigetto dell’opposizione;
esaminati
atti e documenti;
ritenuto in fatto e considerato in diritto
che con precetto esecutivo n. __________ del 14/18
novembre 2013 dell’ufficio esecuzione e fallimenti di __________, RE 1 ha escusso CO 1 per l’importo di fr. 4'439.80 oltre interessi, indicando quale titolo di credito: “fattura del 23.07.2013; tassa
richiami”;
che
interposta tempestiva opposizione dall’escussa, con istanza 28 novembre 2013 RE
1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Giudicatura di pace del circolo di __________;
che
l’istante fonda la propria pretesa sulla fattura da lui
trasmessa in data 23 luglio 2013 all’escussa per l’esecuzione delle opere di
ripristino e sistemazione di un proprio terreno nel Comune di __________, che
si sarebbero rese necessarie a seguito di scoscendimenti di materiale causati
da opere eseguite dall’escussa medesima;
che
con osservazioni 12 dicembre 2013 CO 1 si è opposta all’istanza, argomentando
che le richieste dell’istante per presunti danni sarebbero totalmente
infondate;
che con decisione 21 dicembre 2013, cui è seguita
la motivazione del 30 dicembre 2013, il Giudice di pace del circolo di __________
ha respinto l’istanza, ritenendo che l’istante non abbia prodotto alcun titolo
legittimante il rigetto dell’opposizione;
che
con reclamo 17 gennaio 2014 RE 1 ha postulato l’accoglimento dell’istanza con
motivazioni che, se del caso, saranno riprese in seguito;
che
il reclamo non è stato notificato alla controparte per le osservazioni;
che
secondo l’art. 319 lett. a CPC, sono impugnabili mediante reclamo, tra l’altro,
le decisioni inappellabili di prima istanza finali;
che
tale è il caso per le decisioni nelle pratiche a tenore della LEF, segnatamente
in tema di rigetto dell’opposizione ex art. 80-84 LEF (art. 309 lett. b n. 3
CPC);
che,
trattandosi di un’impugnazione contro una decisione pronunciata in procedura
sommaria (art. 251 lett. a CPC), il termine per l’inoltro del reclamo è di
dieci giorni (art. 321 cpv. 2 CPC) dalla notificazione della decisione
impugnata o dalla notificazione a posteriori della motivazione;
che
in considerazione della data della motivazione della decisione, risalente al 30
dicembre 2014, il rimedio consegnato alla posta il 16 gennaio 2014 parrebbe
tardivo e quindi inammissibile;
che
nel caso di specie, nel dispositivo n. 3 della motivazione data il 30 dicembre
2013 alla sentenza impugnata del 21 dicembre 2013, il giudice di pace ha però
erroneamente indicato in 30 giorni il termine di impugnazione;
che
di principio la parte laica non rappresentata nella procedura può fare
affidamento sull’indicazione datagli dal giudice, eccezion fatta quando essa si
è resa conto o quando essa era in grado di scoprire l’errore grazie alle sue
conoscenze giuridiche (Trezzini, Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero, Lugano
2011, p. 1059-1060 e rif. ivi);
che
nel caso di specie non risulta che RE 1 sia giurista o disponga altrimenti
delle conoscenze necessarie per permettergli di trovare la norma di legge
pertinente e d’intepretarla;
che
per questo motivo, avendo il procedente rispettato il termine di 30 giorni
indicatogli dal primo giudice, il reclamo va considerato tempestivo;
che
in base all’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati l’applicazione
errata del diritto e l’accertamento manifestamente errato dei fatti;
che
in virtù dell’art. 82 cpv. 1 LEF se il credito si fonda sopra un riconoscimento
Fatti
di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata, il creditore
può chiedere il rigetto provvisorio dell'opposizione;
che la nozione di riconoscimento di debito constatato
mediante scrittura privata ex art. 82 cpv. 1 LEF, che non è definita dalla
legge, implica necessariamente il riconoscimento da parte dell'escusso o del
suo rappresentante di un'obbligazione in relazione ad una somma di denaro
determinata o facilmente determinabile;
che
il riconoscimento di debito può essere dedotto anche da un insieme di documenti
a condizione che da essi risultino gli elementi necessari (DTF 132 III 480
consid. 4.1 pag. 481);
che
condizione essenziale è che la somma di denaro riconosciuta sia facilmente
determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza e sottratti a
possibilità di modifica unilaterale dipendente dalla volontà delle parti (cfr. Cometta, Il rigetto provvisorio dell'opposizione
nella prassi giudiziaria ticinese, in Rep.
1989, p. 338 con riferimenti);
che
la dichiarazione di riconoscimento di debito è una dichiarazione di volontà con
la quale il debitore si obbliga a pagare una certa somma di denaro, deve essere
chiara, esplicita, non equivoca, non discutibile o soggetta a interpretazione
(cfr. Panchaud/Caprez, Die Rechtsöffnung, Zurigo 1980, § 1 n. 7 p.
3; cfr. anche DTF 132 III 480 consid. 4.1 pag. 481);
che
il giudice del rigetto accerta d’ufficio, ed in ogni stadio
di causa (quindi pure in sede di reclamo), e ciò a prescindere dalla presenza
delle parti all’udienza di primo grado e, se presenti, dalle ragioni da loro
sostenute (CEF, decisione del 15 marzo 2012, inc. 14.2012.21, consid. 5 con
richiami) se la documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto e
se vi è identità tra il creditore, il debitore e il credito indicati nel
precetto esecutivo e nell’istanza, con il creditore, il debitore e il credito
di cui ai documenti prodotti (cfr. cometta,
Il rigetto provvisorio del’opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in
Rep. 1989. p. 331; Staehelin, Basler
Kommentar zum SchKG, 2a ed., Basilea 2010, Vol. I, n. 50 ad art. 84; (Gilliéron Commentaire
de la LP, vol. I, Losanna 1999, n. 73 ad art. 82 e n.
68 ad art. 84; Stücheli, Die
Rechtsöffnung, tesi Zurigo 2000, p. 112s);
che
in concreto agli atti vi sono una fattura del 23 luglio 2013 inviata dal
procedente all’escussa, lo scambio di corrispondenza intervervenuto sia con
l’escussa sia con la __________, un preventivo di massima riguardante le opere
di sistemazione e pulizia del fondo dell’istante nonché una documentazione
fotografica;
che
non v’è però alcun documento sottoscritto dall’escussa
con il quale essa riconosce le pretese del procedente,
sicché la documentazione prodotta non può costituire
valido riconoscimento di debito ex art. 82 cpv. 1 LEF per la somma dedotta in
esecuzione;
che
da quanto precede discende la reiezione del reclamo;
che
le spese processuali seguono la soccombenza mentre non si assegnano indennità
alla controparte alla quale il reclamo non è stato notificato per le
osservazioni (art. 95 cpv. 2 e 3, 105 cpv. 1 e 2 e 106 cpv. 1 CPC);
Per i quali motivi,
richiamati
gli art. 82 cpv. 1 LEF; 95, 105, 106, 251 lett. a, 309, 319 segg., CPC;
pronuncia:
1. Il reclamo è respinto.
Considerandi
2.
La tassa di giustizia e le spese processuali per complessivi fr. 100.-
relative alla procedura di reclamo, sono poste a carico di RE 1. Non si
assegnano indennità.
3.
Notificazione a:
-;
-.
Comunicazione
alla Giudicatura di pace di __________.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il vicepresidente Il
segretario
Giacché il valore litigioso della vertenza, di fr. 4’439.80, non raggiunge il limite di legge di fr. 15'000.–, contro la presente
decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione, solo se
la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale
(art. 74 cpv. 2 lett. a LTF).
Nello stesso termine è possibile proporre al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso sussidiario in materia costituzionale
(art. 113 e segg. LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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