14.2014.103
Rigetto provvisorio dell'opposizione. Atti processuali e documenti non tradotti in italiano. Riconoscimento di debito con esigibilità condizionata. Onere della prova. E-mail
15 settembre 2014Italiano12 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2014.103
Lugano
15 settembre 2014/lw
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliera:
Baur
Martinelli
statuendo quale giudice unico (art. 48b LOG)
nella causa __________ (rigetto provvisorio dell’opposizione) della Pretura del
Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 20 gennaio 2014 da:
CO 1
Contro
RE 1
(patrocinata dall’avv. PA 1, __________)
giudicando sul reclamo del 16 maggio 2014 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 5 maggio 2014 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Con
precetto esecutivo n. __________ emesso il 28 novembre 2013 dall’Ufficio esecuzione del Distretto di Lugano (doc. M), CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di
fr. 17'391.– oltre interessi al 5% dall’11 febbraio 2013, indicando quale titolo di credito: “Offene Rechnung vom 11.02.2013”.
B. Avendo
RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza 20 gennaio 2014 CO 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura del Distretto di
Lugano, sezione 5. All’udienza di discussione tenutasi il 5 maggio 2014, alla quale la convenuta non è comparsa, l’istante ha confermato la sua domanda.
C. Statuendo
con decisione 5 maggio 2014, il Pretore ha accolto l’istanza e rigettato in via
provvisoria l’opposizione interposta dalla parte convenuta, ponendo a suo
carico le spese processuali di fr. 180.– e un’indennità di fr. 100.–
a favore dell’istante.
D. Contro
la sentenza appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 16 maggio 2014 per ottenerne l’annullamento e la reiezione dell’istanza. L’11 giugno 2014 CO 1 si è opposto al reclamo con un allegato redatto in lingua tedesca.
in diritto: 1. La
sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione – è una
decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC),
contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.
48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1 Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con
reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC).
Presentato il 16 maggio 2014 contro la sentenza notificata al patrocinatore di RE
1 il 6 maggio, in concreto il reclamo è tempestivo.
1.2 La
Camera esamina solo le censure esplicitamente formulate e motivate in modo
sufficiente, i requisiti al riguardo, che discendono dall’art. 321 cpv. 1 CPC,
imponendo al reclamante di formulare delle conclusioni chiare e di spiegare
perché la sentenza impugnata sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue
opinioni sarebbero pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del
Tribunale federale 5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore
(art. 327 cpv. 1 e 2 CPC). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere
censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente
errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni
di fatti e mezzi di prove nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
Nel
caso specifico, con le sue osservazioni al reclamo l’istante ha prodotto tutta
una serie di documenti, che in parte sono copie di quelli già presentati in
prima sede (doc. 1-6, 8 e 9, che corrispondono, in ordine rovesciato, ai doc.
A-H). Tra di essi ve ne sono però tre nuovi (doc. 7, 10 e 11), che per l’art.
326 cpv. 1 CPC sono irricevibili. Non se ne terrà conto, di conseguenza, ai
fini del giudizio.
1.3 Poiché
redatte in tedesco, contravvenendo all’art. 129 CPC, che prescrive lo
svolgimento dei procedimenti giudiziari nella lingua ufficiale del cantone,
ovvero in italiano nel Canton Ticino (art. 8 LOG), le osservazioni al reclamo
presentate da CO 1 sarebbero irricevibili. Il mancato ossequio del presupposto
linguistico non comporta però l’automatica irricevibilità dell’atto scritto in
una lingua non ufficiale, ma l’art. 132 CPC impone al giudice di assegnare alla
parte un termine per fornirne una traduzione. Nel caso in esame, tuttavia, si
prescinde eccezionalmente, per economia di procedura, dal procedere in tal
senso, siccome il contenuto delle osservazioni non influisce sull’esito del
reclamo, favorevole alla controparte, per la quale esse non determinano così
alcun pregiudizio.
1.4 I
documenti prodotti dall’istante sono redatti in inglese (doc. A e C a I) o in
francese (doc. B). Contrariamente a quanto vale per gli atti processuali delle
parti (art. 129 CPC e sopra consid. 1.3), per quanto riguarda le prove la
traduzione in lingua italiana è necessaria unicamente se una delle parti o il
giudice non comprendono la lingua di cui trattasi (Trezzini in: Commentario al Codice di diritto processuale
civile svizzero, 2011, pag 545 e 547). Ritenuto che nel caso in esame il
patrocinatore della convenuta non ha chiesto la traduzione dei predetti scritti
e i giudici di prima e seconda istanza comprendono sia la lingua inglese che
quella francese, i citati documenti possono essere considerati senza che
occorra farli tradurre.
2. Nella
decisione impugnata, il Pretore ha ritenuto valido riconoscimento di debito ai
sensi dell’art. 82 LEF l’insieme dei documenti prodotti dall’istante,
costituiti dalla lettera sottoscritta dalla parte convenuta il 19 novembre 2012 (doc. A), in relazione con il mandato del 12 aprile 2010 sottoscritto dall’istante con la società A__________ SA (doc. B), con le fatture e tre richiami
di pagamento (doc. C-H) e con lo scambio di e-mail tra l’istante e un rappresentante
dell’escussa, L__________ __________ (doc. I).
3. Nel
reclamo RE 1 rimprovera al primo giudice, anzitutto, di avere omesso di accertare
se la lettera del 19 novembre 2012 in esame (doc. A) fosse stata validamente
sottoscritta da una persona abilitata a rappresentarla. Inoltre, secondo la
reclamante il Pretore ha ritenuto il credito esigibile senza avvedersi che il
predetto documento subordina il pagamento promesso a due condizioni: la
ricezione da parte dell’Ufficio federale della cultura (Bundesamt für Kultur,
in seguito “BAK”) di un ultimo (“finale”) pagamento di un’imprecisata somma di
denaro, oppure il fatto per l’escussa di trovarsi nelle condizioni finanziarie
di sopportare il versamento del dovuto all’istante senza compromettere il
proprio cash flow. Né supplirebbe all’assenza di titolo lo scambio di
e-mail prodotto dall’istante, siccome esse non sono firmate. D’altro canto, sempre
secondo la reclamante, da questi messaggi non si può nemmeno desumere l’esigibilità
della pretesa fatta valere dall’istante, che al contrario risulta
implicitamente contestata dall’escussa nel rilevare la sua cronica insufficienza
di liquidità e il ricevimento di un primo pagamento – ossia non “finale” – da
parte del BAK.
Da
parte sua, nelle sue osservazioni al reclamo CO 1 ripercorre tutta la storia
del credito posto in esecuzione, concludendo che le due condizioni contenute
nel riconoscimento di debito del 19 novembre 2012 (doc. 9 accluso alle osservazioni, che corrisponde al doc. A allegato all’istanza) sono soddisfatte, con
riferimento in particolare a due documenti nuovi (10 e 11), con cui il BAK
conferma di aver versato ad A__________ SA (ragione sociale di RE 1 fino al 19
ottobre 2011) sussidi per complessivi fr. 165'000.–.
4. In
virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione
ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito constatato
mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso
sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il
riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura documentale
(Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito
posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice
verifica, d’ufficio, solo la forza probatoria del titolo prodotto dal creditore
– la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non
renda immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142, consid.
4.1.1; 139 III 447 consid. 4.1.1; Staehelin
in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 50 ad art. 84 LEF).
5. Costituisce
riconoscimento di debito nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF l’atto pubblico o la
scrittura privata, firmata dall’escusso o dal suo rappresentante, da cui si
evince la sua volontà di pagare (o perlomeno di riconoscere) all’escutente,
senza riserve né condizioni, una somma di denaro determinata, o facilmente determinabile,
ed esigibile (DTF 139 III 301 consid. 2.3.1 con rimandi). Incombe al creditore
dimostrare l’esigibilità del credito al momento dell’introduzione dell’esecuzione
(sentenza del Tribunale federale 5A_303/2013 del 24 settembre 2013, consid.
4.1, e i rimandi). Secondo la giurisprudenza, occorre distinguere tra il riconoscimento
di debito condizionale, che consente all’escutente di ottenere il rigetto
provvisorio dell’opposizione solo se prova con documenti che la condizione si è
realizzata o è diventata senza oggetto, e il riconoscimento di debito con modalità
di pagamento, con la quale l’escusso indica come intende estinguere il debito,
che vale riconoscimento di debito puro e semplice nel senso dell’art. 82 LEF
(sentenza 5A_303/2013 citata sopra, loc. cit.).
5.1 Nella decisione impugnata, il Pretore ha indicato
in modo generico come titolo di rigetto tutta la documentazione prodotta dall’istante.
Tale motivazione è insufficiente. Il
giudice deve infatti identificare precisamente il documento (o i singoli
documenti) che contiene la dichiarazione con cui l’escusso riconosce il debito
posto in esecuzione (cfr. DTF
139 III 302 consid. 2.3.1),
così come eventuali altri documenti che comprovano l’importo o l’esigibilità
del debito, il potere di rappresentanza del firmatario del riconoscimento, la
cessione del credito, ecc., spiegando per ognuno di essi quale fatto rilevante
esso accerta.
5.2 Nel
caso di specie, l’impegno dell’escussa – firmato a nome della stessa da L__________
– con cui ha assunto gli arretrati di salari dovuti dall’A__________ a CO 1 per
Fatti
i fr. 17'391.– posti in esecuzione è contenuto nello scritto del 19 novembre 2012 (doc. A). Come rileva la reclamante, il riconoscimento non è incondizionato.
Essa dichiara infatti di voler pagare tale
importo non appena avrà ricevuto il pagamento finale dovutole dal BAK, ma non
ancora ricevuto (“As soon as it will receive the final payment due from the
BAK, amount not yet received”), oppure non appena ciò le sarà possibile
senza compromettere il proprio cash flow (“Or as soon as it can do so
without compromising its cash flow”). Ora, contrariamente a quanto
sostiene la reclamante, non è tanto il debito in sé ad essere condizionato
quanto la sua esigibilità. Poco importa,
del resto, giacché in entrambe le ipotesi incombe all’escutente dimostrare che
la condizione si è realizzata o è diventata senza oggetto, con la conseguenza
che il credito è sorto rispettivamente è divenuto esigibile prima
dell’esecuzione (cfr. sentenza 5A_303/2013
citata sopra al consid. 5, consid. 4.2). Nel caso di specie, la seconda
condizione, invero, pare puramente potestativa, sicché secondo la
giurisprudenza già evocata potrebbe essere considerata una semplice modalità di
pagamento, che non ostacola il rigetto provvisorio dell’opposizione (sentenza
5A_303/2013 citata sopra nel consid. 5). Non è, ad ogni modo, necessario
sciogliere l’interrogativo, perché anche se si dovesse ignorare la seconda
condizione l’esigibilità del debito rimarrebbe vincolata alla realizzazione
Considerandi
della prima condizione.
5.3
Orbene,
l’istante ha omesso, in prima sede, di dimostrare l’avvenuto adempimento della
prima condizione, per cui il doc. A non gli permette di ottenere il rigetto
provvisorio dell’opposizione. Nemmeno la realizzazione di tale condizione può
essere dedotta dallo scambio di e-mail avvenuto tra l’istante e L__________ T__________,
e segnatamente dall’e-mail del 22 febbraio 2013 (doc. I), il rappresentante
dell’escussa avendo risposto che il BAK aveva prestato solo un primo pagamento (“Yes
BAK did make a first payment”), e quindi non quello “finale” al quale era
subordinato l’impegno di pagamento della reclamante. D’altronde, tale documento
non può neppure costituire in sé un titolo di rigetto, poiché non è firmato
(v. Staehelin, op. cit., n.
14.
ad art. 82) e non contiene comunque alcun impegno incondizionato bensì una
promessa di pagamento futuro (“I told you you where going to be payed and
you will be”). Per quel che riguarda lo scritto del BAK del 24 aprile 2014 prodotto con le osservazioni al reclamo (doc. 10), già si è detto della sua
irricevibilità (sopra consid. 1.2). Ciò porta a ritenere che l’accertamento dei
fatti eseguito dal Pretore è manifestamente errato ai sensi dell’art. 320 lett.
b CPC, per cui il reclamo va accolto. Non è necessario in queste condizioni
esaminare se L__________ T__________ era abilitato a rappresentare l’escussa.
6.
Oneri
processuali e ripetibili di seconda sede seguono la soccombenza (art. 106 cpv.
1.
CPC). Non si pone invece problema di ripetibili di prima sede, la convenuta
non essendo comparsa all’udienza di discussione. Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d
LTF), il valore litigioso, di fr. 17'391.–, non raggiunge la soglia di
fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: I. Il
reclamo è accolto e di conseguenza i dispositivi n. 1 e 2 della decisione
impugnata sono così riformati:
1. L’istanza è respinta.
2.
La tassa di giustizia di fr. 180.–, da anticipare da CO 1, resta a suo
carico. Non si assegnano ripetibili.
II. La
tassa di giustizia e le spese processuali di complessivi fr. 270.– relative
al presente giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a carico di CO
1, il quale rifonderà a RE 1 fr. 600.– per ripetibili.
III. Notificazione
a:
–;
–.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo
se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza
fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto
è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale
al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF).
Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1
LTF).