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Decisione

14.2014.103

Rigetto provvisorio dell'opposizione. Atti processuali e documenti non tradotti in italiano. Riconoscimento di debito con esigibilità condizionata. Onere della prova. E-mail

15 settembre 2014Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

i fr. 17'391.– posti in esecuzione è contenuto nello scritto del 19 novembre 2012 (doc. A). Come rileva la reclamante, il riconoscimento non è incondizionato.

Essa dichiara infatti di voler pagare tale

importo non appena avrà ricevuto il pagamento finale dovutole dal BAK, ma non

ancora ricevuto (“As soon as it will receive the final payment due from the

BAK, amount not yet received”), oppure non appena ciò le sarà possibile

senza compromettere il proprio cash flow (“Or as soon as it can do so

without compromising its cash flow”). Ora, contrariamente a quanto

sostiene la reclamante, non è tanto il debito in sé ad essere condizionato

quanto la sua esigibilità. Poco importa,

del resto, giacché in entrambe le ipotesi incombe all’escutente dimostrare che

la condizione si è realizzata o è diventata senza oggetto, con la conseguenza

che il credito è sorto rispettivamente è divenuto esigibile prima

dell’esecuzione (cfr. sen­­tenza 5A_303/2013

citata sopra al consid. 5, consid. 4.2). Nel caso di specie, la seconda

condizione, invero, pare puramente potestativa, sicché secondo la

giurisprudenza già evocata potrebbe essere considerata una semplice modalità di

pagamento, che non ostacola il rigetto provvisorio dell’opposizione (sentenza

5A_303/2013 citata sopra nel consid. 5). Non è, ad ogni modo, necessario

sciogliere l’interrogativo, perché anche se si dovesse ignorare la seconda

condizione l’esigibilità del debito rimarrebbe vincolata alla realizzazione

Considerandi

della prima condizione.

5.3

Orbene,

l’istante ha omesso, in prima sede, di dimostrare l’avvenuto adempimento della

prima condizione, per cui il doc. A non gli permette di ottenere il rigetto

provvisorio dell’opposizione. Nemmeno la realizzazione di tale condizione può

essere dedotta dallo scambio di e-mail avvenuto tra l’istante e L__________ T__________,

e segnatamente dall’e-mail del 22 febbraio 2013 (doc. I), il rappresentante

dell’escussa avendo risposto che il BAK aveva prestato solo un primo pagamento (“Yes

BAK did make a first payment”), e quindi non quello “finale” al quale era

subordinato l’impegno di pagamento della reclamante. D’altronde, tale documento

non può neppure costituire in sé un titolo di rigetto, poiché non è firmato

(v. Staehelin, op. cit., n.

14.

ad art. 82) e non contiene comunque alcun impegno incondizionato bensì una

promessa di pagamento futuro (“I told you you where going to be payed and

you will be”). Per quel che riguarda lo scritto del BAK del 24 aprile 2014 prodotto con le osservazioni al reclamo (doc. 10), già si è detto della sua

irricevibilità (sopra consid. 1.2). Ciò porta a ritenere che l’accertamento dei

fatti eseguito dal Pretore è manifestamente errato ai sensi dell’art. 320 lett.

b CPC, per cui il reclamo va accolto. Non è necessario in queste condizioni

esaminare se L__________ T__________ era abilitato a rappresentare l’escussa.

6.

Oneri

processuali e ripetibili di seconda sede seguono la soccombenza (art. 106 cpv.

1.

CPC). Non si pone invece problema di ripetibili di prima sede, la convenuta

non essendo comparsa all’udienza di discussione. Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d

LTF), il valore litigioso, di fr. 17'391.–, non raggiunge la soglia di

fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: I. Il

reclamo è accolto e di conseguenza i dispositivi n. 1 e 2 della decisione

impugnata sono così riformati:

1. L’istanza è respinta.

2.

La tassa di giustizia di fr. 180.–, da anticipare da CO 1, resta a suo

carico. Non si assegnano ripetibili.

II. La

tassa di giustizia e le spese processuali di complessivi fr. 270.– relative

al presente giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a carico di CO

1, il quale rifonderà a RE 1 fr. 600.– per ripetibili.

III. Notificazione

a:

–;

–.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo

se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza

fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto

è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale

al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF).

Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1

LTF).