14.2014.105
Rigetto provvisorio dell’opposizione. Mancata intimazione alla parte convenu-ta delle controsservazioni dell’istante. Violazione del diritto di essere sentito. Rinvio dell’incarto al primo giudice
15 ottobre 2014Italiano8 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2014.105
Lugano
15 ottobre 2014
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliera:
Chiesi
statuendo quale giudice unico (art. 48b LOG)
nella causa n. __________ (rigetto provvisorio dell’opposizione) della
Giudicatura di pace del Circolo di Lugano Ovest promossa con istanza 22
novembre 2013 da:
CO 1
contro
RE 1
giudicando sul reclamo del 26 maggio 2014 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 16 maggio 2014 dal Giudice di pace;
ritenuto
in fatto: A. Con
precetto esecutivo n. __________ emesso il 22 ottobre 2013 dall’Ufficio
esecuzione di Lugano, CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 3'800.–
oltre interessi del 5% dal 30 settembre 2013, per il mancato pagamento dello
stipendio del mese di settembre 2013.
Fatti
B. Avendo
RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza 22 novembre 2013 CO 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Giudicatura di pace del
Circolo di Lugano Ovest. Nel termine impartito, la parte convenuta si è opposta
all’istanza con osservazioni scritte del 13 dicembre 2013, cui sono seguite il
12 febbraio 2014 le controsservazioni di parte istante.
C. Statuendo
con decisione 16 maggio 2014, il Giudice di pace ha accolto l’istanza e
rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta dalla parte convenuta,
ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 250.– e un’indennità di fr. 150.–
a favore dell’istante.
D. Contro
la sentenza appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 26 maggio 2014 per ottenerne l’annullamento e la reiezione dell’istanza. Nelle sue osservazioni
del 18 giugno 2014, CO 1 ha concluso per la reiezione del reclamo.
Considerandi
in diritto: 1. La
sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione – è una
decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC),
contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.
48.
lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con
reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC).
Presentato il 26 maggio 2014 contro la sentenza notificata a RE 1 il 19 maggio 2014, in concreto il reclamo è tempestivo.
1.2
La
Camera esamina solo le censure esplicitamente formulate e motivate in modo
sufficiente, i requisiti al riguardo, che discendono dall’art. 321 cpv. 1 CPC,
imponendo al reclamante di formulare delle conclusioni chiare e di spiegare
perché la sentenza impugnata sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue
opinioni sarebbero pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del
Tribunale federale 5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore
(art. 327 cpv. 1 e 2 CPC). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere
censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente
errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni
di fatti e mezzi di prove nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
2.
Con
la decisione impugnata, il Giudice di pace, ricordato che “la convenuta è stata
invitata a fare le sue osservazioni entro mercoledì 18 dicembre 2013, documenti
che sono poi stati sottoposti alla parte istante per le sue contro-osservazioni
pervenute in data 12/02/2014”, ha accolto l’istanza e rigettato in via
provvisoria l’opposizione interposta dalla parte convenuta.
3.
Nel
reclamo RE 1 si duole che il primo giudice non le abbia notificato le controsservazioni
del 12 febbraio 2014 presentate dall’istante e di non averle quindi dato la
possibilità di essere sentita e/o di presentare ulteriori osservazioni prima dell’emissione
della decisione.
3.1
Il
diritto di essere sentito è una
garanzia costituzionale formale (art. 29 cpv. 2 Cost.), che scaturisce dalla
garanzia generale ad un equo processo sancita agli art. 29 cpv. 1 Cost. e 6 n.
1.
CEDU (sentenza del Tribunale federale 5A_19/2011 del 29 giugno 2011, consid. 2.2). Con l’entrata in vigore del nuovo diritto processuale svizzero esso è
stato concretizzato dall’art. 53 cpv. 1 CPC, norma per la quale torna
applicabile la prassi valida per l’art. 29 cpv. 2 Cost. (sentenza del Tribunale
federale 5A_31/ 2012 del 5 marzo 2012, consid. 4.3). Il diritto di essere sentito comprende il diritto di prendere conoscenza di ogni argomento sottoposto
al tribunale e di esprimersi al proposito, a prescindere che contenga argomenti
di fatto o di diritto nuovi o che si presti concretamente a influire sul
giudizio. Spetta infatti alle parti, e non al giudice, decidere se una presa di
posizione o un documento versato agli atti contiene elementi determinanti che
richiedono osservazioni (sentenza del Tribunale federale 5A_151/2007 del 22 gennaio 2008, consid. 3.2;5A_19/2011 già citata, consid. 2.2;
5A_31/2012 già citata, consid. 4.4). Di conseguenza, ogni presa di posizione o
documento versato agli atti deve essere comunicato alle parti per permettere loro
di decidere se vogliono fare uso della loro facoltà di esprimersi (sentenza del
Tribunale federale 5A_19/2011 già citata, consid. 2.2 con rinvii;5A_31/2012
già citata, consid. 4.4 e i rinvii).
3.2
Nel
caso di specie, non risulta dagli atti che il primo giudice abbia inviato le
controsservazioni di parte istante alla controparte prima di statuire, ciò che
costituisce, secondo la giurisprudenza appena citata, una violazione del
diritto di essere sentita di quest’ultima. Ora, l’appuramento di una lesione
del genere implica di principio l’annullamento della decisione impugnata, a
prescindere dalla possibilità di successo nel merito, a meno che la parte lesa
abbia avuto modo di esprimersi liberamente davanti ad un’autorità di ricorso
con lo stesso potere di cognizione dell’autorità inferiore che ha misconosciuto
quel diritto (DTF 137 I 195 consid. 2.3.2; sentenza del Tribunale federale
5A_19/2011 del 29 giugno 2011, consid. 2.3). Nella procedura di reclamo una
sanatoria è così in linea di massima esclusa, la cognizione dell’autorità di
ricorso in merito ai fatti essendo limitata alla constatazione di accertamenti
manifestamente errati (sopra consid. 1.2).
3.3
Alla
luce di quanto precede, il reclamo va pertanto accolto, nel senso che la
sentenza impugnata dev’essere annullata e la causa rinviata al primo giudice,
il quale – dopo aver comunicato all’escussa le controsservazioni di parte
istante, per posta o nel quadro di un’udienza – statuirà con un nuovo giudizio
(art. 327 cpv. 3 lett. a CPC). Si ricorda che tra la comunicazione dell’ultimo
atto alla controparte e l’emanazione della sentenza dev’essere trascorso il
tempo necessario alla presentazione di eventuali osservazioni inoltrate
spontaneamente o entro il termine che il giudice ha scelto di assegnare al
destinatario (sentenza della CEF 14.2014.175 del 6 ottobre 2014, consid. 4).
4.
Le
spese processuali della seconda sede vanno poste a carico della parte istante,
che si è opposta al reclamo e risulta così soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC).
Non si giustifica invece di assegnare alla reclamante un’indennità d’inconvenienza,
non avendo la stessa motivato conformemente all’art. 95 cpv. 3 lett. c CPC la
sua richiesta di attribuzione di ripetibili. Le spese di prima
sede ed eventuali ripetibili saranno nuovamente fissate dal Giudice di pace con
la nuova decisione. Circa i rimedi
esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso,
di fr. 3'800.–, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai
fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il
reclamo è accolto e di conseguenza la decisione impugnata è annullata e la
causa rinviata al primo giudice per nuovo giudizio, previo completamento
dell’istruttoria nel senso del considerando 3.3.
2. La
tassa di giustizia e le spese processuali di complessivi fr. 380.–
relative al presente giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a
carico di CO 1. Non si assegnano ripetibili.
3. Notificazione
a:
–;
–.
Comunicazione
alla Giudicatura di pace di Lugano Ovest.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo
se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza
fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto
è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale
al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF).
Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1
LTF).