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Decisione

14.2014.105

Rigetto provvisorio dell’opposizione. Mancata intimazione alla parte convenu-ta delle controsservazioni dell’istante. Violazione del diritto di essere sentito. Rinvio dell’incarto al primo giudice

15 ottobre 2014Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

B. Avendo

RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza 22 novembre 2013 CO 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Giudicatura di pace del

Circolo di Lugano Ovest. Nel termine impartito, la parte convenuta si è opposta

all’istanza con osservazioni scritte del 13 dicembre 2013, cui sono seguite il

12 febbraio 2014 le controsservazioni di parte istante.

C. Statuendo

con decisione 16 maggio 2014, il Giudice di pace ha accolto l’istanza e

rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta dalla parte convenuta,

ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 250.– e un’indennità di fr. 150.–

a favore dell’istante.

D. Contro

la sentenza appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 26 maggio 2014 per ottenerne l’annullamento e la reiezione dell’istanza. Nelle sue osservazioni

del 18 giugno 2014, CO 1 ha concluso per la reiezione del reclamo.

Considerandi

in diritto: 1. La

sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione – è una

decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC),

contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.

48.

lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

1.1

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con

reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC).

Presentato il 26 maggio 2014 contro la sentenza notificata a RE 1 il 19 maggio 2014, in concreto il reclamo è tempestivo.

1.2

La

Camera esamina solo le censure esplicitamente formulate e motivate in modo

sufficiente, i requisiti al riguardo, che discendono dall’art. 321 cpv. 1 CPC,

imponendo al reclamante di formulare delle conclusioni chiare e di spiegare

perché la sentenza impugnata sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue

opinioni sarebbero pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del

Tribunale federale 5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore

(art. 327 cpv. 1 e 2 CPC). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere

censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente

errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni

di fatti e mezzi di prove nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

2.

Con

la decisione impugnata, il Giudice di pace, ricordato che “la convenuta è stata

invitata a fare le sue osservazioni entro mercoledì 18 dicembre 2013, documenti

che sono poi stati sottoposti alla parte istante per le sue contro-osservazioni

pervenute in data 12/02/2014”, ha accolto l’istanza e rigettato in via

provvisoria l’opposizione interposta dalla parte convenuta.

3.

Nel

reclamo RE 1 si duole che il primo giudice non le abbia notificato le controsservazioni

del 12 febbraio 2014 presentate dall’istante e di non averle quindi dato la

possibilità di essere sentita e/o di presentare ulteriori osservazioni prima dell’emissione

della decisione.

3.1

Il

diritto di essere sentito è una

garanzia costituzionale formale (art. 29 cpv. 2 Cost.), che scaturisce dalla

garanzia generale ad un equo processo sancita agli art. 29 cpv. 1 Cost. e 6 n.

1.

CEDU (sentenza del Tribunale federale 5A_19/2011 del 29 giugno 2011, consid. 2.2). Con l’entrata in vigore del nuovo diritto processuale svizzero esso è

stato concretizzato dall’art. 53 cpv. 1 CPC, norma per la quale torna

applicabile la prassi valida per l’art. 29 cpv. 2 Cost. (sentenza del Tribunale

federale 5A_31/ 2012 del 5 marzo 2012, consid. 4.3). Il diritto di essere sentito comprende il diritto di prendere conoscenza di ogni argomento sottoposto

al tribunale e di esprimersi al proposito, a prescindere che contenga argomenti

di fatto o di diritto nuovi o che si presti concretamente a influire sul

giudizio. Spetta infatti alle parti, e non al giudice, decidere se una presa di

posizione o un documento versato agli atti contiene elementi determinanti che

richiedono osservazioni (sentenza del Tribunale federale 5A_151/2007 del 22 gennaio 2008, consid. 3.2;5A_19/2011 già citata, consid. 2.2;

5A_31/2012 già citata, consid. 4.4). Di conseguenza, ogni presa di posizione o

documento versato agli atti deve essere comunicato alle parti per permettere loro

di decidere se vogliono fare uso della loro facoltà di esprimersi (sentenza del

Tribunale federale 5A_19/2011 già citata, consid. 2.2 con rinvii;5A_31/2012

già citata, consid. 4.4 e i rinvii).

3.2

Nel

caso di specie, non risulta dagli atti che il primo giudice abbia inviato le

controsservazioni di parte istante alla controparte prima di statuire, ciò che

costituisce, secondo la giurisprudenza appena citata, una violazione del

diritto di essere sentita di quest’ultima. Ora, l’appuramento di una lesione

del genere implica di principio l’annullamento della decisione impugnata, a

prescindere dalla possibilità di successo nel merito, a meno che la parte lesa

abbia avuto modo di esprimersi liberamente davanti ad un’autorità di ricorso

con lo stesso potere di cognizione dell’autorità inferiore che ha misconosciuto

quel diritto (DTF 137 I 195 consid. 2.3.2; sentenza del Tribunale federale

5A_19/2011 del 29 giugno 2011, consid. 2.3). Nella procedura di reclamo una

sanatoria è così in linea di massima esclusa, la cognizione dell’autorità di

ricorso in merito ai fatti essendo limitata alla constatazione di accertamenti

manifestamente errati (sopra consid. 1.2).

3.3

Alla

luce di quanto precede, il reclamo va pertanto accolto, nel senso che la

sentenza impugnata dev’essere annullata e la causa rinviata al primo giudice,

il quale – dopo aver comunicato all’escussa le controsservazioni di parte

istante, per posta o nel quadro di un’udienza – statuirà con un nuovo giudizio

(art. 327 cpv. 3 lett. a CPC). Si ricorda che tra la comunicazione dell’ultimo

atto alla controparte e l’emanazione della sentenza dev’essere trascorso il

tempo necessario alla presentazione di eventuali osservazioni inoltrate

spontaneamente o entro il termine che il giudice ha scelto di assegnare al

destinatario (sentenza della CEF 14.2014.175 del 6 ottobre 2014, consid. 4).

4.

Le

spese processuali della seconda sede vanno poste a carico della parte istante,

che si è opposta al reclamo e risulta così soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC).

Non si giustifica invece di assegnare alla reclamante un’indennità d’inconvenienza,

non avendo la stessa motivato conformemente all’art. 95 cpv. 3 lett. c CPC la

sua richiesta di attribuzione di ripetibili. Le spese di prima

sede ed eventuali ripetibili saranno nuovamente fissate dal Giudice di pace con

la nuova decisione. Circa i rimedi

esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso,

di fr. 3'800.–, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai

fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il

reclamo è accolto e di conseguenza la decisione impugnata è annullata e la

causa rinviata al primo giudice per nuovo giudizio, previo completamento

dell’istruttoria nel senso del considerando 3.3.

2. La

tassa di giustizia e le spese processuali di complessivi fr. 380.–

relative al presente giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a

carico di CO 1. Non si assegnano ripetibili.

3. Notificazione

a:

–;

–.

Comunicazione

alla Giudicatura di pace di Lugano Ovest.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo

se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza

fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto

è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale

al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF).

Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1

LTF).