14.2014.106
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29 settembre 2014Italiano14 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2014.106
Lugano
29 settembre 2014
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliera:
Simoni
statuendo quale giudice unico
(art. 48b LOG) nella causa __________ (rigetto definitivo dell’opposizione)
della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 19
dicembre 2013 da:
CO 1
(patrocinata dagli PA 2, __________)
contro
RE 1
(patrocinata dall’avv. PA 1, __________)
giudicando sul reclamo del 23 maggio 2014 presentato
da RE 1 contro la decisione emessa il 12 maggio 2014 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 28
ottobre 2013 dall’Ufficio esecuzione di Lugano (doc. G), CO 1 ha escusso
RE 1 per l’incasso di fr. 68'051.50 oltre interessi del 5% dal 20 agosto
2013, indicando quale titolo di credito la “sentenza del Tribunale di A__________
del 20 [recte: 26] giugno 2010 (definitiva)”.
Fatti
B. Avendo
RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza 19 dicembre 2013
CO 1 ha chiesto alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, di dichiarare
esecutiva la sentenza del Tribunale di A__________ del 26 giugno 2010 e di
rigettare in via definitiva l’opposizione interposta dall’escussa. All’udienza
di discussione tenutasi il 14 marzo 2014, l’istante ha confermato la sua
domanda mentre la parte convenuta vi si è opposta con osservazioni scritte incorporate
nel verbale di udienza.
C. Statuendo
con decisione 12 maggio 2014, il Pretore ha accolto l’istanza “nel senso dei
considerandi”, riconoscendo e dichiarando esecutiva (in Svizzera) la sentenza
del Tribunale di A__________, rigettando in via definitiva l’opposizione interposta
dalla parte convenuta limitatamente a fr. 68'051.50 oltre interessi del 5%
dal 20 agosto 2013 su fr. 46'056.19, e ponendo a suo carico le spese
processuali di fr. 300.– e un’indennità di fr. 2'000.– a favore dell’istante.
D. Contro
la sentenza appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 23
maggio 2014 per ottenerne la parziale riforma, nel senso che l’opposizione sia
rigettata in via definitiva limitatamente a fr. 41'056.19 oltre interessi
del 5% dal 20 agosto 2013 e che le spese processuali siano poste a carico delle
parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili. Il 3 giugno 2014
il presidente della Camera ha concesso al reclamo effetto sospensivo parziale. Nelle
sue osservazioni del 20 giugno 2014, CO 1 ha chiesto di respingere il reclamo
con protesta di tasse, spese e ripetibili.
Considerandi
in diritto: 1. La
sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione – è una
decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC),
contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.
48.
lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con
reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC).
Presentato il 23 maggio 2014 contro la sentenza notificata alla patrocinatrice
di RE 1 il 14 maggio, in concreto il reclamo è tempestivo.
1.2
La
Camera esamina solo le censure esplicitamente formulate e motivate in modo
sufficiente, i requisiti al riguardo, che discendono dall’art. 321 cpv. 1 CPC,
imponendo al reclamante di formulare delle conclusioni chiare e di spiegare
perché la sentenza impugnata sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue
opinioni sarebbero pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del
Tribunale federale 5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). La Camera
decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore
(art. 327 cpv. 1 e 2 CPC). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere
censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente
errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni
di fatti e mezzi di prove nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
1.3
Nelle
sue osservazioni (ad 4) l’istante chiede di dichiarare il reclamo d’acchito
irricevibile relativamente alla censura contro il rigetto dell’opposizione
anche per costi di € 1'490.80, reputandone la motivazione insufficiente
siccome limitata a una mera ripetizione di quanto già sostenuto in prima sede.
In realtà, l’istante ha verosimilmente saltato i punti 2.1 e 2.2 del reclamo,
in cui la reclamante si è confrontata con la motivazione del Pretore, circostanziando
correttamente la propria censura (v. sotto consid. 3 e 4.3).
2.
Nella
decisione impugnata, il Pretore ha parzialmente accolto l’istanza previa
dichiarazione di riconoscimento e di esecuzione in Svizzera della sentenza 26
giugno 2010 del Tribunale di A__________, in applicazione della Convenzione di
Lugano concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione
delle decisioni in materia civile e commerciale del 16 settembre 1988. Oltre
che per gli importi di € 28'800.– (oltre interessi di mora su € 5'000.–
dal 5 dicembre 2005 e su € 23'800.– dal 28 gennaio 2006), di € 398.25
per esborsi, di € 1'400.– per “diritti” e di € 3'500.– per onorari
esplicitamente menzionati nella sentenza italiana, il primo giudice ha concesso
il rigetto definitivo dell’opposizione anche per i “costi aggiuntivi” di
€ 1'490.– fatti valere dall’istante, reputando gli stessi strettamente
legati alla decisione e previsti dall’ordinamento italiano. Il Pretore ha d’altronde
respinto la censura sollevata dalla convenuta in merito al tasso d’interesse
applicato e alle modalità di calcolo adottate per determinare gli interessi di
mora e accolto, invece, quella relativa alla violazione del divieto di
anatocismo, limitando il rigetto su questo punto all’interesse del 5% sul capitale
(di € 35'750.98, pari a fr. 46'056.19) dal 20 agosto 2013.
3.
Nel
reclamo, RE 1 contesta unicamente l’importo per il quale l’opposizione è stata
rigettata in via definitiva, rimproverando anzitutto al Pretore di avervi
incluso costi supplementari per € 1'490.80, a suo dire non menzionati
nella sentenza italiana, misconoscendo l’assenza su questo punto d’identità tra
la pretesa posta in esecuzione e il debito stabilito dal Tribunale di A__________.
La reclamante contesta il rigetto dell’opposizione altresì per quanto riguarda
gli interessi di mora (di € 19'561.96), l’istante non avendo secondo lei dimostrato
il tasso d’interesse – che in Italia non è notorio, siccome variabile – né le
modalità del calcolo adottate per giungere a tale importo. RE 1 lamenta infine
un errore del Pretore nel calcolare gli interessi di mora.
4.
In
virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione
ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria
esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che
dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il
pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura
di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo non
è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di
un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo
prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza
esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni
liberatorie (DTF 132 III 142, consid. 4.1.1).
4.1
In
ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio,
a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la documentazione prodotta
costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione e se vi è identità segnatamente
tra la pretesa posta in esecuzione e il debito accertato o riconosciuto (DTF
139.
III 447 consid. 4.1.1).
4.2
Nella
fattispecie, dal momento che la sentenza 26 giugno 2010 del Tribunale di A__________
è stata riconosciuta e dichiarata esecutiva in Svizzera (decisione impugnata,
pag. 6, dispositivo n. 1.1), essa costituisce di per sé un valido titolo di
rigetto definitivo dell’opposizione nel senso dell’art. 80 cpv. 1 LEF (cfr. pure
art. 81 cpv. 3 LEF a contrario). Al riguardo, del resto, la reclamante
nulla eccepisce (reclamo, pag. 4 in alto), limitandosi a contestare, come
visto, l’identità del credito posto in esecuzione con il credito accertato
nella sentenza italiana relativamente ai costi aggiuntivi di € 1'490.80 e
agli interessi di mora.
4.3
Ora,
per quanto attiene alla prima censura sia il Pretore che l’istante (nelle
osservazioni al reclamo) considerano che il rigetto si estenda ai costi
aggiuntivi di complessivi € 1'490.– (recte: € 1'490.80)
menzionati nella lettera 2 agosto 2010 del patrocinatore italiano della CO 1
(doc. D) perché essi sono previsti dall’ordinamento italiano e sono
strettamente legati all’importo stabilito nel dispositivo della decisione
stessa (doc. C). Sennonché tale atto non menziona l’importo in questione né
rinvia a documenti che permettano di calcolarlo in modo inconfutabile. Non vi è
dunque identità tra il credito posto in esecuzione e quello contenuto nel
titolo invocato dall’istante. E la lettera del 2 agosto 2010 testé citata non è
una decisione esecutiva nel senso dell’art. 80 LEF. Non è poi rilevante il
riferimento dell’istante alla sentenza del Tribunale federale 5A_427/2011 del
10.
ottobre 2011 (osservazioni al reclamo, n. 10), relativo alla menzione di una
decisione cantonale in un considerando (“B”) in fatto. Infine, la circostanza
secondo cui la questione sia, a detta dell’istante, regolata da decreti
legislativi è indifferente, perché una norma di legge non può sostituirsi a un
valido titolo di rigetto dell’opposizione, se non nei casi in cui l’importo
del credito possa essere facilmente appurato (cfr. Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010,
n. 32 ad art. 82 LEF), ciò che non si verifica nella fattispecie. Sotto questo
profilo, il reclamo pertanto merita accoglimento.
4.4
Non
è controverso che neppure il saggio dell’interesse di mora è menzionato nella
sentenza invocata dall’istante come titolo di rigetto definitivo. Sulla
questione il Pretore è rimasto silente. Si è limitato a confermare la correttezza
delle date di decorrenza e di quella di scadenza (la quale, invero, non
corrisponde alla data indicata nello scritto 30 luglio 2013 [doc. E] in cui
figura l’importo di € 19'561.96 richiesto). Per la prima volta in questa
sede l’istante afferma, nelle osservazioni al reclamo (n. 16-20), che il
calcolo degli interessi di mora è una questione di diritto regolata da
imprecisati decreti legislativi italiani e sarebbe ad ogni modo un fatto
notorio facilmente accertabile consultando internet.
a) Essa
misconosce però il fatto che la prova del diritto straniero nelle procedure
sommarie in materia patrimoniale spetta in linea di massima a chi l’invoca (cfr. art.
16.
cpv. 1, 3° periodo LDIP; sentenza della CEF 14.2009.13 del 26 maggio 2009,
consid. 6). E in ogni caso il giudice svizzero è tenuto ad accertarne il contenuto
solo se i fatti a cui va applicato sono stati debitamente allegati e dimostrati
(v. Hurni in: Berner Kommentar,
Schweizerische ZPO, vol. I,
2012, n. 23 ad art. 57 CPC). Orbene,
nel caso di specie l’istante non ha minimamente spiegato come sia giunto all’ammontare
di € 19'561.96 citato nel suo scritto 30 luglio 2013 (doc. E). Non
spettava quindi al primo giudice – né incombe alla Camera – di ricercare d’ufficio
le norme italiane applicabili al calcolo degli interessi di mora riconosciuti
nella sentenza del Tribunale di A__________.
b) Dalla
giurisprudenza citata dall’istante nelle sue osservazioni al reclamo (ad n. 19)
non risulta d’altronde che tutte le informazioni contenute in Internet siano da
considerare notorie, ma soltanto che alcuni dati (tassi di cambio: DTF 135 III
88; costi della sanità in Svizzera: sentenza 5A_435/2011 del 14 novembre 2011,
consid. 9.3.3; durata del tempo di lavoro settimanale in Svizzera: sentenza 9C_748/2009
del 16 aprile 2010 consid. 4.5; tassi d’interesse delle obbligazioni della
Confederazione svizzera: sentenza 6B_387/2012 del 25 febbraio 2013, consid. 3.4
e 3.5; dati dei registri di commercio svizzeri: sentenza 4A_412/2011 del 4
maggio 2012, consid. 2.2), tra i quali non figurano i tassi degli interessi di
mora del diritto italiano, sono ritenuti notori, poiché sono consultabili su
siti ufficiali affidabili. L’istante non cita del resto alcun sito in cui
consultare i dati in questione. Ancora una volta non incombe alla Camera
sostituirsi all’escutente. La documentazione prodotta deve infatti permettere
una chiara e immediata ricostruzione del quantum della pretesa, ritenuto
che un’indagine approfondita sfugge al potere di cognizione del giudice del
rigetto (cfr. Flavio Cometta,
Il rigetto provvisorio dell’opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in:
Rep 1989, pag. 339; Staehelin,
op. cit., n. 25 ad art. 82). La sentenza di questa Camera dell’11 settembre
2013.
citata dall’istante (inc. 14.2013.92) non dice altro, giacché non tratta
il tema degli interessi, che in quella fattispecie non erano stati contestati
esplicitamente dall’escusso in seconda sede. Il reclamo in esame va dunque
accolto anche su questo punto.
4.5
Da
ultimo la reclamante si duole di un errore di calcolo riguardo al tasso di
cambio applicato dal Pretore per definire gli interessi di mora maturati dopo l’ultima
capitalizzazione. A ragione. Effettivamente, non fa dubbio che detraendo dall’importo
capitale di € 55'312.94 gli interessi maturati (pari a € 19'561.96),
si ottenga € 35'750,98, somma che convertita al tasso di cambio di 1.22
equivale a fr. 43'616.20. Togliendo anche i costi di € 1'490.80 che
non figurano nella sentenza italiana (sopra consid. 4.3), il capitale
riconosciuto si riduce a € 34'260,18, pari a fr. 41'797.40, che
corrisponde all’importo per cui la reclamante chiede che l’opposizione sia
rigettata in via definitiva (v. punto 4 del reclamo, la somma di fr. 41'056.19
menzionata nella conclusione essendo il frutto di una svista manifesta).
Richiamato il divieto di attribuire a una parte più di quanto essa abbia domandato
(art. 58 cpv. 1 CPC) – detto in sede di ricorso divieto della reformatio in
peius –, a tale importo capitale vanno aggiunti interessi di mora del 5%
dal 20 agosto 2013, come riconosciuto dal reclamante nelle sue conclusioni. Il
reclamo va così integralmente accolto.
5.
La
tassa del presente giudizio e le ripetibili seguono la soccombenza totale dell’istante
(art. 106 cpv. 1 CPC). Tenuto conto della sua soccombenza ora parziale in prima
sede, occorre riformare parzialmente anche il dispositivo n. 2 della sentenza
impugnata, nel senso che le spese processuali di fr. 300.– sono da porre a
carico dell’istante per 2/5 e per il resto a carico della convenuta,
tenuta a rifondere a controparte ripetibili ridotte di fr. 400.–. Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art.
112.
cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 26'254.10 (fr. 68'051.50
./. fr. 41'797.40), non raggiunge
la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b
LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il
reclamo è accolto e di conseguenza i dispositivi n. 1, 1.2 e 2 della decisione
impugnata sono così riformati:
1. L’istanza
è parzialmente accolta.
1.2 È
rigettata in via definitiva l’opposizione interposta al precetto esecutivo n. __________
dell’Ufficio esecuzione di Lugano limitatamente a fr. 41'797.40 oltre interessi
del 5% dal 20 agosto 2013.
2. Le spese
e la tassa di giustizia per complessivi fr. 300.–, da anticipare dalla
parte istante, sono poste per fr. 120.– a carico di quest’ultima e per fr. 180.–
a carico della convenuta, tenuta a rifondere all’istante fr. 400.– per
ripetibili ridotte.
2. Gli
oneri processuali di complessivi fr. 500.– relative al presente giudizio,
già anticipati dalla reclamante, sono poste a carico di CO 1, che rifonderà
alla reclamante fr. 1000.– per ripetibili.
3. Notificazione
a:
– avv. __________,
Studio legale PA 1, __________;
– avv. __________, Studio legale PA 2, __________.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo
se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale”
(art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro
lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al
Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il
termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).