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Decisione

14.2014.106

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29 settembre 2014Italiano14 min

Source ti.ch

Fatti

B. Avendo

RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza 19 dicembre 2013

CO 1 ha chiesto alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, di dichiarare

esecutiva la sentenza del Tribunale di A__________ del 26 giugno 2010 e di

rigettare in via definitiva l’opposizione interposta dall’escussa. All’udienza

di discussione tenutasi il 14 marzo 2014, l’istante ha confermato la sua

domanda mentre la parte convenuta vi si è opposta con osservazioni scritte incorporate

nel verbale di udienza.

C. Statuendo

con decisione 12 maggio 2014, il Pretore ha accolto l’istanza “nel senso dei

considerandi”, riconoscendo e dichiarando esecutiva (in Svizzera) la sentenza

del Tribunale di A__________, rigettando in via definitiva l’opposizione interposta

dalla parte convenuta limitatamente a fr. 68'051.50 oltre interessi del 5%

dal 20 agosto 2013 su fr. 46'056.19, e ponendo a suo carico le spese

processuali di fr. 300.– e un’indennità di fr. 2'000.– a favore dell’istante.

D. Contro

la sentenza appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 23

maggio 2014 per ottenerne la parziale riforma, nel senso che l’opposizione sia

rigettata in via definitiva limitatamente a fr. 41'056.19 oltre interessi

del 5% dal 20 agosto 2013 e che le spese processuali siano poste a carico delle

parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili. Il 3 giugno 2014

il presidente della Camera ha concesso al reclamo effetto sospensivo parziale. Nelle

sue osservazioni del 20 giugno 2014, CO 1 ha chiesto di respingere il reclamo

con protesta di tasse, spese e ripetibili.

Considerandi

in diritto: 1. La

sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione – è una

decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC),

contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.

48.

lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

1.1

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con

reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC).

Presentato il 23 maggio 2014 contro la sentenza notificata alla patrocinatrice

di RE 1 il 14 maggio, in concreto il reclamo è tempestivo.

1.2

La

Camera esamina solo le censure esplicitamente formulate e motivate in modo

sufficiente, i requisiti al riguardo, che discendono dall’art. 321 cpv. 1 CPC,

imponendo al reclamante di formulare delle conclusioni chiare e di spiegare

perché la sentenza impugnata sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue

opinioni sarebbero pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del

Tribunale federale 5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). La Camera

decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore

(art. 327 cpv. 1 e 2 CPC). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere

censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente

errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni

di fatti e mezzi di prove nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

1.3

Nelle

sue osservazioni (ad 4) l’istante chiede di dichiarare il reclamo d’acchito

irricevibile relativamente alla censura contro il rigetto dell’opposizione

anche per costi di € 1'490.80, reputandone la motivazione insufficiente

siccome limitata a una mera ripetizione di quanto già sostenuto in prima sede.

In realtà, l’istante ha verosimilmente saltato i punti 2.1 e 2.2 del reclamo,

in cui la reclamante si è confrontata con la motivazione del Pretore, circostanziando

correttamente la propria censura (v. sotto consid. 3 e 4.3).

2.

Nella

decisione impugnata, il Pretore ha parzialmente accolto l’istanza previa

dichiarazione di riconoscimento e di esecuzione in Svizzera della sentenza 26

giugno 2010 del Tribunale di A__________, in applicazione della Convenzione di

Lugano concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione

delle decisioni in materia civile e commerciale del 16 settembre 1988. Oltre

che per gli importi di € 28'800.– (oltre interessi di mora su € 5'000.–

dal 5 dicembre 2005 e su € 23'800.– dal 28 gennaio 2006), di € 398.25

per esborsi, di € 1'400.– per “diritti” e di € 3'500.– per onorari

esplicitamente menzionati nella sentenza italiana, il primo giudice ha concesso

il rigetto definitivo dell’opposizione anche per i “costi aggiuntivi” di

€ 1'490.– fatti valere dall’istante, reputando gli stessi strettamente

legati alla decisione e previsti dall’ordinamento italiano. Il Pretore ha d’altronde

respinto la censura sollevata dalla convenuta in merito al tasso d’interesse

applicato e alle modalità di calcolo adottate per determinare gli interessi di

mora e accolto, invece, quella relativa alla violazione del divieto di

anatocismo, limitando il rigetto su questo punto all’interesse del 5% sul capitale

(di € 35'750.98, pari a fr. 46'056.19) dal 20 agosto 2013.

3.

Nel

reclamo, RE 1 contesta unicamente l’importo per il quale l’opposizione è stata

rigettata in via definitiva, rimproverando anzitutto al Pretore di avervi

incluso costi supplementari per € 1'490.80, a suo dire non menzionati

nella sentenza italiana, misconoscendo l’assenza su questo punto d’identità tra

la pretesa posta in esecuzione e il debito stabilito dal Tribunale di A__________.

La reclamante contesta il rigetto dell’opposizione altresì per quanto riguarda

gli interessi di mora (di € 19'561.96), l’istante non avendo secondo lei dimostrato

il tasso d’interesse – che in Italia non è notorio, siccome variabile – né le

modalità del calcolo adottate per giungere a tale importo. RE 1 lamenta infine

un errore del Pretore nel calcolare gli interessi di mora.

4.

In

virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione

ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria

esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che

dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il

pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura

di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo non

è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di

un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo

prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza

esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni

liberatorie (DTF 132 III 142, consid. 4.1.1).

4.1

In

ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio,

a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la documentazione prodotta

costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione e se vi è identità segnatamente

tra la pretesa posta in esecuzione e il debito accertato o riconosciuto (DTF

139.

III 447 consid. 4.1.1).

4.2

Nella

fattispecie, dal momento che la sentenza 26 giugno 2010 del Tribunale di A__________

è stata riconosciuta e dichiarata esecutiva in Svizzera (decisione impugnata,

pag. 6, dispositivo n. 1.1), essa costituisce di per sé un valido titolo di

rigetto definitivo dell’opposizione nel senso dell’art. 80 cpv. 1 LEF (cfr. pure

art. 81 cpv. 3 LEF a contrario). Al riguardo, del resto, la reclamante

nulla eccepisce (reclamo, pag. 4 in alto), limitandosi a contestare, come

visto, l’identità del credito posto in esecuzione con il credito accertato

nella sentenza italiana relativamente ai costi aggiuntivi di € 1'490.80 e

agli interessi di mora.

4.3

Ora,

per quanto attiene alla prima censura sia il Pretore che l’istante (nelle

osservazioni al reclamo) considerano che il rigetto si estenda ai costi

aggiuntivi di complessivi € 1'490.– (recte: € 1'490.80)

menzionati nella lettera 2 agosto 2010 del patrocinatore italiano della CO 1

(doc. D) perché essi sono previsti dall’ordinamento italiano e sono

strettamente legati all’importo stabilito nel dispositivo della decisione

stessa (doc. C). Sennonché tale atto non menziona l’importo in questione né

rinvia a documenti che permettano di calcolarlo in modo inconfutabile. Non vi è

dunque identità tra il credito posto in esecuzione e quello contenuto nel

titolo invocato dall’istante. E la lettera del 2 agosto 2010 testé citata non è

una decisione esecutiva nel senso dell’art. 80 LEF. Non è poi rilevante il

riferimento dell’istante alla sentenza del Tribunale federale 5A_427/2011 del

10.

ottobre 2011 (osservazioni al reclamo, n. 10), relativo alla menzione di una

decisione cantonale in un considerando (“B”) in fatto. Infine, la circostanza

secondo cui la questione sia, a detta dell’istante, regolata da decreti

legislativi è indifferente, perché una norma di legge non può sostituirsi a un

valido titolo di rigetto dell’oppo­si­zi­one, se non nei casi in cui l’importo

del credito possa essere facilmente appurato (cfr. Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010,

n. 32 ad art. 82 LEF), ciò che non si verifica nella fattispecie. Sotto questo

profilo, il reclamo pertanto merita accoglimento.

4.4

Non

è controverso che neppure il saggio dell’interesse di mora è menzionato nella

sentenza invocata dall’istante come titolo di rigetto definitivo. Sulla

questione il Pretore è rimasto silente. Si è limitato a confermare la correttezza

delle date di decorrenza e di quella di scadenza (la quale, invero, non

corrisponde alla data indicata nello scritto 30 luglio 2013 [doc. E] in cui

figura l’importo di € 19'561.96 richiesto). Per la prima volta in questa

sede l’istante afferma, nelle osservazioni al reclamo (n. 16-20), che il

calcolo degli interessi di mora è una questione di diritto regolata da

imprecisati decreti legislativi italiani e sarebbe ad ogni modo un fatto

notorio facilmente accertabile consultando internet.

a) Essa

misconosce però il fatto che la prova del diritto straniero nelle procedure

sommarie in materia patrimoniale spetta in linea di massima a chi l’invoca (cfr. art.

16.

cpv. 1, 3° periodo LDIP; sentenza della CEF 14.2009.13 del 26 maggio 2009,

consid. 6). E in ogni caso il giudice svizzero è tenuto ad accertarne il contenuto

solo se i fatti a cui va applicato sono stati debitamente allegati e dimostrati

(v. Hurni in: Berner Kommentar,

Schweizerische ZPO, vol. I,

2012, n. 23 ad art. 57 CPC). Orbene,

nel caso di specie l’istante non ha minimamente spiegato come sia giunto all’ammontare

di € 19'561.96 citato nel suo scritto 30 luglio 2013 (doc. E). Non

spettava quindi al primo giudice – né incombe alla Camera – di ricercare d’ufficio

le norme italiane applicabili al calcolo degli interessi di mora riconosciuti

nella sentenza del Tribunale di A__________.

b) Dalla

giurisprudenza citata dall’istante nelle sue osservazioni al reclamo (ad n. 19)

non risulta d’altronde che tutte le informazioni contenute in Internet siano da

considerare notorie, ma soltanto che alcuni dati (tassi di cambio: DTF 135 III

88; costi della sanità in Svizzera: sentenza 5A_435/2011 del 14 novembre 2011,

consid. 9.3.3; durata del tempo di lavoro settimanale in Svizzera: sentenza 9C_748/2009

del 16 aprile 2010 consid. 4.5; tassi d’interesse delle obbligazioni della

Confederazione svizzera: sentenza 6B_387/2012 del 25 febbraio 2013, consid. 3.4

e 3.5; dati dei registri di commercio svizzeri: sentenza 4A_412/2011 del 4

maggio 2012, consid. 2.2), tra i quali non figurano i tassi degli interessi di

mora del diritto italiano, sono ritenuti notori, poiché sono consultabili su

siti ufficiali affidabili. L’istante non cita del resto alcun sito in cui

consultare i dati in questione. Ancora una volta non incombe alla Camera

sostituirsi all’escutente. La documentazione prodotta deve infatti permettere

una chiara e immediata ricostruzione del quantum della pretesa, ritenuto

che un’indagine approfondita sfugge al potere di cognizione del giudice del

rigetto (cfr. Flavio Cometta,

Il rigetto provvisorio dell’opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in:

Rep 1989, pag. 339; Stae­he­lin,

op. cit., n. 25 ad art. 82). La sentenza di questa Camera dell’11 settembre

2013.

citata dall’istante (inc. 14.2013.92) non dice altro, giacché non tratta

il tema degli interessi, che in quella fattispecie non erano stati contestati

esplicitamente dall’escusso in seconda sede. Il reclamo in esame va dunque

accolto anche su questo punto.

4.5

Da

ultimo la reclamante si duole di un errore di calcolo riguardo al tasso di

cambio applicato dal Pretore per definire gli interessi di mora maturati dopo l’ultima

capitalizzazione. A ragione. Effettivamente, non fa dubbio che detraendo dall’importo

capitale di € 55'312.94 gli interessi maturati (pari a € 19'561.96),

si ottenga € 35'750,98, somma che convertita al tasso di cambio di 1.22

equivale a fr. 43'616.20. Togliendo anche i costi di € 1'490.80 che

non figurano nella sentenza italiana (sopra consid. 4.3), il capitale

riconosciuto si riduce a € 34'260,18, pari a fr. 41'797.40, che

corrisponde all’importo per cui la reclamante chiede che l’opposizione sia

rigettata in via definitiva (v. punto 4 del reclamo, la somma di fr. 41'056.19

menzionata nella conclusione essendo il frutto di una svista manifesta).

Richiamato il divieto di attribuire a una parte più di quanto essa abbia domandato

(art. 58 cpv. 1 CPC) – detto in sede di ricorso divieto della reformatio in

peius –, a tale importo capitale vanno aggiunti interessi di mora del 5%

dal 20 agosto 2013, come riconosciuto dal reclamante nelle sue conclusioni. Il

reclamo va così integralmente accolto.

5.

La

tassa del presente giudizio e le ripetibili seguono la soccombenza totale dell’istante

(art. 106 cpv. 1 CPC). Tenuto conto della sua soccombenza ora parziale in prima

sede, occorre riformare parzialmente anche il dispositivo n. 2 della sentenza

impugnata, nel senso che le spese processuali di fr. 300.– sono da porre a

carico dell’istante per 2/5 e per il resto a carico della convenuta,

tenuta a rifondere a controparte ripetibili ridotte di fr. 400.–. Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art.

112.

cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 26'254.10 (fr. 68'051.50

./. fr. 41'797.40), non raggiunge

la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b

LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il

reclamo è accolto e di conseguenza i dispositivi n. 1, 1.2 e 2 della decisione

impugnata sono così riformati:

1. L’istanza

è parzialmente accolta.

1.2 È

rigettata in via definitiva l’opposizione interposta al precetto esecutivo n. __________

dell’Ufficio esecuzione di Lugano limitatamente a fr. 41'797.40 oltre interessi

del 5% dal 20 agosto 2013.

2. Le spese

e la tassa di giustizia per complessivi fr. 300.–, da anticipare dalla

parte istante, sono poste per fr. 120.– a carico di quest’ultima e per fr. 180.–

a carico della convenuta, tenuta a rifondere all’istante fr. 400.– per

ripetibili ridotte.

2. Gli

oneri processuali di complessivi fr. 500.– relative al presente giudizio,

già anticipati dalla reclamante, sono poste a carico di CO 1, che rifonderà

alla reclamante fr. 1000.– per ripetibili.

3. Notificazione

a:

– avv. __________,

Studio legale PA 1, __________;

– avv. __________, Studio legale PA 2, __________.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo

se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale”

(art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro

lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al

Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il

termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).