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Decisione

14.2014.107

Rigetto definitivo dell’opposizione. Identità fra l’escusso e il debitore. Transazione giudiziaria quale titolo definitivo dell’opposizione. Eccezione d’inefficacia

1 ottobre 2014Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

B. Avendo

RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza 3 aprile 2014 la

CO 1 ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Giudicatura di pace del Circolo

di Bellinzona. Nel termine impartito, la parte convenuta si è opposta all’istanza

con osservazioni scritte del 9 aprile 2014, cui sono seguite il 12 maggio 2014

quelle di parte istante.

C. Statuendo

con decisione 21 maggio 2014, il “Vice” (recte: supplente) Giudice di

pace ha accolto l’istanza e rigettato in via definitiva l’opposizione

interposta dalla parte convenuta, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 250.–

e un’indennità di fr. 50.– a favore dell’istante.

D. Contro

la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 27

maggio 2014 per ottenerne l’annullamento e la reiezione dell’istanza. Nelle sue

osservazioni del 13 giugno 2014, la CO 1 ha chiesto di respingere il reclamo.

Considerandi

in diritto: 1. La

sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione – è una

decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC),

contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.

48.

lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

1.1

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con

reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC).

Presentato il 27 maggio 2014 contro la sentenza notificata a RE 1 il 22 maggio 2014, in concreto il reclamo è tempestivo.

1.2

La

Camera esamina solo le censure esplicitamente formulate e motivate in modo

sufficiente, i requisiti al riguardo, che discendono dall’art. 321 cpv. 1 CPC,

imponendo al reclamante di formulare delle conclusioni chiare e di spiegare

perché la sentenza impugnata sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue

opinioni sarebbero pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del

Tribunale federale 5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). La Camera

decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore

(art. 327 cpv. 1 e 2 CPC). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere

censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente

errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni

di fatti e mezzi di prove nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

2.

Nella

decisione impugnata, il Giudice di pace supplente ha considerato come valido

titolo di rigetto definitivo dell’opposizione la transazione giudiziale

intervenuta in occasione dell’udienza di conciliazione del 5 giugno 2013 tenuta

dallo stesso giudice nella causa creditoria n. ____________________, in cui RE

1.

– in rappresentanza della __________ (L__________) –, firmando il relativo verbale,

si è impegnato a versare alla CO 1 fr. 2'000.– entro il 30 giugno 2013 e fr. 2'326.85

entro il 31 luglio 2013 a saldo dell’intero ammontare della pretesa fatta

valere dalla Cassa.

3.

Nel

reclamo RE 1 sostiene, invero, richiamando altresì le sue osservazioni del 9

aprile 2014 presentate in prima sede, che la transazione giudiziale intervenuta

fra le parti è invalida. Infatti egli afferma di essere venuto a conoscenza di fatti

nuovi, a lui non noti al momento della sottoscrizione dell’accordo menzionato,

che a suo parere rendono la transazione nulla.

4.

In

virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione

ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria

esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che

dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il

pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura

di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo non

è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di

un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo

prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza

esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni

liberatorie (DTF 132 III 142, consid. 4.1.1).

5.

In

ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio,

a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la documentazione prodotta

costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione e se vi è identità tra l’escutente

indicato sul precetto esecutivo (e nell’istanza) e il creditore designato nel

titolo, tra l’escusso e il debitore menzionato nel titolo e tra la pretesa

posta in esecuzione e il debito accertato o riconosciuto (DTF 139 III 447

consid. 4.1.1).

5.1

Per

quanto concerne il requisito d’identità tra escusso e debitore, nel verbale dell’udienza

di conciliazione che funge da titolo di rigetto dell’opposizione quale parte

debitrice dell’importo riconosciuto figura L__________ – per la quale è

comparso RE 1 –, mentre il precetto esecutivo è diretto contro il reclamante

personalmente. A tal proposito, ci si potrebbe interrogare se L__________, che

non è iscritta nel registro di commercio, sia un’associazione o una ditta individuale

e quali siano – di conseguenza – il ruolo e la posizione assunti in essa dal

reclamante. Il quesito, tuttavia, può rimanere indeciso, ritenuto ch’egli non

contesta di essere personalmente parte nella procedura di rigetto in oggetto né

sostiene il contrario. È pertanto verosimile che L__________ sia una ditta

individuale, di cui l’insorgente è il titolare. In definitiva, non vi sono

quindi dubbi circa l’identità tra l’escusso indicato nel precetto esecutivo e

nell’istanza e il debitore designato nel titolo.

5.2

Giusta

l’art. 80 cpv. 2 cifra 1 LEF, le transazioni giudiziali, ove siano esecutive,

sono parificate alle decisioni giudiziarie e ne hanno tutti gli effetti (art.

208.

cpv. 2 e 241 cpv. 2 CPC). Perché sia equiparato a una transazione

giudiziale, l’accordo concluso dalle parti deve poi figurare in un verbale d’udienza

firmato dalle stesse (art. 241 cpv. 1 CPC; DTF 139 III 133 consid. 1.1). Nel

caso di specie l’intesa raggiunta dalle parti all’udienza del 5 giugno 2013,

debitamente verbalizzata dal Giudice di pace supplente (doc. D accluso all’istanza),

soddisfa i requisiti di una transazione giudiziale e va quindi parificata a una

decisione esecutiva e passata in giudicato (come esplicitamente menzionato nel

verbale), da valere quale titolo di rigetto definitivo dell’opposizione per l’importo

– corrispondente a quello posto in esecuzione – che RE 1 si è impegnato a

pagare in due rate, da tempo esigibili.

5.3

Entro i termini stabiliti all’art. 329 CPC la transazione giudiziale

può essere impugnata mediante revisione se la parte che ricorre fa valere che

la stessa è inefficace (art. 328 cpv. 1 lett. c CPC). Quale mezzo d’impugnazione

straordinario, la domanda di revisione non preclude l’efficacia e l’esecutività

della decisione impugnata, a meno che il giudice non differisca l’esecuzione

della decisione impugnata (art. 331 cpv. 1 e 2 CPC). La semplice contestazione

della transazione è dunque insufficiente a impedire il rigetto definitivo dell’opposizione

(Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 25 ad art. 80

LEF; sentenza della CEF 14.2014.42 del 25 giugno 2014, consid. 5.2).

5.4

Nella

fattispecie il reclamante sostiene che, a seguito della scoperta di rilevanti

fatti nuovi, l’accordo “in precedenza preso con il Giudice di pace” è

necessariamente da considerarsi nullo. Egli, nondimeno, non documenta né

peraltro sostiene di aver presentato una domanda di revisione contro la transazione

e di aver eventualmente ottenuto dal giudice il conferimento dell’ef­fetto

sospensivo. Come visto, la mera contestazione della transazione non ne inficia

gli effetti, sicché il primo giudice ha correttamente rigettato in via

definitiva l’opposizione formulata dal reclamante. A scanso di equivoci, si ricorda che la presente procedura ha uno

scopo esclusivamente formale (v. sopra consid. 4) e non pregiudica le ragioni

delle parti nel merito, su cui né il primo giudice né la Camera hanno la

competenza a decidere. Donde la reiezione del reclamo.

6.

Gli oneri processuali del presente giudizio

seguono la soccombenza del reclamante (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece

problema di ripetibili, la controparte non avendo formulato alcuna domanda in

proposito. Circa i rimedi esperibili

sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 4'326.85,

non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1

lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il

reclamo è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

2. La

tassa di giustizia e le spese processuali di complessivi fr. 380.– relative

al presente giudizio, già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico.

3. Notificazione

a:

– ;

– .

Comunicazione

alla Giudicatura di pace di Bellinzona.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo

se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale”

(art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro

lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al

Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il

termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).