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Decisione

14.2014.108

Rigetto definitivo dell’opposizione. Reclamo tardivo e comunque insufficientemente motivato

26 giugno 2014Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

B. Avendo

RE 1 interposto opposizione ai menzionati precetti esecutivi, con istanze 15

aprile 2014 l’escutente ne ha chiesto il rigetto definitivo al Giudice di pace.

Statuendo con decisioni del 9 maggio 2014, il Giudice di pace ha accolto tutte

e quattro le istanze e rigettato in via definitiva le opposizioni interposte

dalla parte convenuta, ponendo a suo carico per ogni procedura le spese

processuali (di fr. 200.– per le due prime e di fr. 100.– per le due

ultime) e un’indennità (di fr. 30.– per le due prime e di fr. 15.–

per le due ultime) a favore dell’istante.

C. Contro

le sentenze appena citate RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo unico

del 25 maggio 2014 in cui elenca i motivi per cui da 13 anni non inoltra

dichiarazioni d’imposta e non risponde a pretori e giudici di pace.

Considerandi

in diritto: 1. Le

sentenze impugnate – emanate in materia di rigetto dell’opposizione – sono

decisioni di prima istanza finale e inappellabili (art. 309 lett. b n. 3 CPC),

contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.

48.

lett. e n. 1 LOG). Per semplificazione le

quattro procedure possono essere congiunte (art. 125 lett. c CPC).

2.

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione di rigetto

dell’opposizione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla

notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Nel caso specifico, le quattro sentenze

impugnate sono state recapitate a RE 1 in un’unica busta giovedì 15 maggio

2014.

Il termine di reclamo, iniziato l’indomani (art. 142 cpv. 1 CPC cui

rinvia anche l’art. 31 LEF), è quindi scaduto lunedì 26 maggio 2014, il 25 essendo

una domenica (cfr. art. 142 cpv. 3 CPC). Ancorché recante la data del 25

maggio 2014, il reclamo è stato consegnato alla posta solo martedì 27 maggio

(v. adesivo sulla busta di trasmissione). Tardiva (art. 143 cpv. 1 CPC)

l’impugnazione è dunque irricevibile. Ad ogni modo lo sarebbe anche dal punto

di vista del suo contenuto, poiché RE 1, disattendendo i requisiti di motivazione

che discendono dall’art. 321 cpv. 1 CPC, non spiega perché la sentenza impugnata

sarebbe erronea (v. DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale

5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3).

3.

La

tassa del presente giudizio, commisurata al fatto che esso si esaurisce in una

dichiarazione d’irricevibilità unica per le quattro procedure, segue la

soccombenza del reclamante (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si assegnano indennità,

il reclamo non essendo stato notificato alla controparte per osservazioni. Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art.

112.

cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, sia per ogni singola causa che

complessivamente per le quattro procedure, non raggiunge la soglia di

fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il

reclamo inoltrato nella causa __________

è irricevibile.

2. Il reclamo inoltrato nella causa __________ è

irricevibile.

3. Il

reclamo inoltrato nella causa __________

è irricevibile.

4. Il

reclamo inoltrato nella causa __________

è irricevibile.

5. La

tassa di giustizia e le spese processuali di complessivi fr. 150.– relative

al presente giudizio, già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico.

Non si assegnano indennità.

6. Notificazione

a:

– ;

–.

Comunicazione

alla Giudicatura di pace delle Isole.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30

giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia

concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2

LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso

termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale

per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è

sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 2 LTF).