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Rigetto definitivo dell’opposizione. Reclamo tardivo e comunque insufficientemente motivato
26 giugno 2014Italiano5 min
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Incarto n.
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Lugano
26 giugno 2014
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliera
Simoni
statuendo quale giudice unico (art. 48b LOG)
nelle cause __________ (rigetto definitivo dell’opposizione) della Giudicatura
di pace del Circolo delle Isole promosse con istanze 15 aprile 2014 da:
CO 1
(rappr. dall’Ufficio esazione e condoni, Bellinzona)
contro
RE 1
giudicando sul reclamo del 25 maggio 2014 presentato
da RE 1 contro le quattro decisioni emesse il 9 maggio 2014 dal Giudice di
pace;
ritenuto
in fatto: A. Con
precetti esecutivi n. __________, __________, __________ e __________ emessi
il 17 dicembre 2013 dall’Ufficio esecuzione e fallimenti di Locarno, lo CO 1 ha
escusso RE 1 per l’incasso di fr. 2'613.35 (imposta cantonale 2011),
rispettivamente di fr. 2'613.35 (imposta cantonale 2010), di fr. 317.35
(imposta federale diretta del 2011) e di fr. 364.05 (imposta federale diretta
del 2010), oltre interessi, tassa di diffida e spese.
Fatti
B. Avendo
RE 1 interposto opposizione ai menzionati precetti esecutivi, con istanze 15
aprile 2014 l’escutente ne ha chiesto il rigetto definitivo al Giudice di pace.
Statuendo con decisioni del 9 maggio 2014, il Giudice di pace ha accolto tutte
e quattro le istanze e rigettato in via definitiva le opposizioni interposte
dalla parte convenuta, ponendo a suo carico per ogni procedura le spese
processuali (di fr. 200.– per le due prime e di fr. 100.– per le due
ultime) e un’indennità (di fr. 30.– per le due prime e di fr. 15.–
per le due ultime) a favore dell’istante.
C. Contro
le sentenze appena citate RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo unico
del 25 maggio 2014 in cui elenca i motivi per cui da 13 anni non inoltra
dichiarazioni d’imposta e non risponde a pretori e giudici di pace.
Considerandi
in diritto: 1. Le
sentenze impugnate – emanate in materia di rigetto dell’opposizione – sono
decisioni di prima istanza finale e inappellabili (art. 309 lett. b n. 3 CPC),
contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.
48.
lett. e n. 1 LOG). Per semplificazione le
quattro procedure possono essere congiunte (art. 125 lett. c CPC).
2.
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione di rigetto
dell’opposizione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla
notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Nel caso specifico, le quattro sentenze
impugnate sono state recapitate a RE 1 in un’unica busta giovedì 15 maggio
2014.
Il termine di reclamo, iniziato l’indomani (art. 142 cpv. 1 CPC cui
rinvia anche l’art. 31 LEF), è quindi scaduto lunedì 26 maggio 2014, il 25 essendo
una domenica (cfr. art. 142 cpv. 3 CPC). Ancorché recante la data del 25
maggio 2014, il reclamo è stato consegnato alla posta solo martedì 27 maggio
(v. adesivo sulla busta di trasmissione). Tardiva (art. 143 cpv. 1 CPC)
l’impugnazione è dunque irricevibile. Ad ogni modo lo sarebbe anche dal punto
di vista del suo contenuto, poiché RE 1, disattendendo i requisiti di motivazione
che discendono dall’art. 321 cpv. 1 CPC, non spiega perché la sentenza impugnata
sarebbe erronea (v. DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale
5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3).
3.
La
tassa del presente giudizio, commisurata al fatto che esso si esaurisce in una
dichiarazione d’irricevibilità unica per le quattro procedure, segue la
soccombenza del reclamante (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si assegnano indennità,
il reclamo non essendo stato notificato alla controparte per osservazioni. Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art.
112.
cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, sia per ogni singola causa che
complessivamente per le quattro procedure, non raggiunge la soglia di
fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il
reclamo inoltrato nella causa __________
è irricevibile.
2. Il reclamo inoltrato nella causa __________ è
irricevibile.
3. Il
reclamo inoltrato nella causa __________
è irricevibile.
4. Il
reclamo inoltrato nella causa __________
è irricevibile.
5. La
tassa di giustizia e le spese processuali di complessivi fr. 150.– relative
al presente giudizio, già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico.
Non si assegnano indennità.
6. Notificazione
a:
– ;
–.
Comunicazione
alla Giudicatura di pace delle Isole.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30
giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia
concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2
LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso
termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale
per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è
sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 2 LTF).