14.2014.11
Opposizione per non ritorno a miglior fortuna. Assenza di citazione dell’escusso. Annullamento della sentenza di rigetto dell’opposizione e rinvio della causa al primo giudice per nuovo giudizio "dopo
12 agosto 2014Italiano7 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2014.11
Lugano
12 agosto 2014
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliera:
Simoni
statuendo quale giudice unico (art. 48b LOG)
nella causa SO.2012.108/SE.2013.3 (rigetto definitivo dell’opposizione) della
Giudicatura di pace del Circolo della Navegna promossa con istanza 27 settembre
2012 da:
CO 1
contro
RE 1
giudicando sul reclamo del 16 gennaio 2014 presentato
da RE 1 contro la decisione emessa dal Giudice di pace il 5 novembre 2012 e
motivata il 18 dicembre 2013;
ritenuto
in fatto: A. Con
precetto esecutivo n. __________ emesso il 17 settembre 2012 dall’Ufficio
esecuzione e fallimenti (UEF) di Locarno (doc. 2), CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 1'779.45, indicando quale titolo di credito l’attestato
di carenza di beni n. __________ emesso il 14 ottobre 2003 dall’Ufficio esecuzione
e fallimenti di Bellinzona.
B. All’atto
della notifica del precetto esecutivo, avvenuta il 19 settembre 2012, RE 1 ha interposto (normale) opposizione e con scritto separato dello stesso giorno egli ha inoltre formulato
opposizione per non ritorno a miglior fortuna (doc. 3). Con istanza del 27 settembre 2012 l’escutente ne ha chiesto il rigetto
definitivo al Giudice di pace, al quale, in stessa data, l’UEF di
Locarno ha comunicato che l’escusso aveva (anche) interposto opposizione per
non ritorno a miglior fortuna. Il 18 ottobre 2012, il Giudice di pace supplente,
per errore, ha impartito a un terzo, anziché a RE 1, un termine di 10 giorni
per presentare le proprie osservazioni all’istanza.
C. Statuendo
con decisione non motivata del 5 novembre 2012, il Giudice di pace supplente ha
accolto l’istanza e rigettato in via definitiva l’opposizione interposta dalla
parte convenuta, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 150.– e
un’indennità di fr. 20.– a favore dell’istante.
D. Il
9 novembre 2012, a nome dell’escusso __________ ha chiesto al Giudice di pace
di annullare la decisione del 5 novembre e di emettere una nuova decisione
applicando la procedura prescritta dall’art. 265a LEF in caso di
opposizione per non ritorno a miglior fortuna. Il successivo 30 novembre il
Giudice di pace supplente ha trasmesso tale scritto alla Camera come reclamo
contro la decisione del 5 novembre 2012.
E. Con
sentenza del 4 dicembre 2012 (inc. 14.2012.195), la Camera ha dichiarato il
reclamo inammissibile, considerandolo come formale richiesta di motivazione nel
senso dell’art. 239 cpv. 2 CPC e ha quindi rinviato gli atti al primo giudice,
affinché provvedesse a motivare la propria decisione, previo esame della
tempestività dello scritto del 9 novembre.
F. Il
18 dicembre 2013, il Giudice di pace supplente ha emesso la decisione motivata,
attribuendole un numero d’incarto specifico (SE.2013.3).
G. Contro
la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 16
gennaio 2014 per ottenere l’annullamento della stessa, la sua citazione formale
a un’udienza in cui “verificare il non ritorno a miglior fortuna” e l’annullamento
dell’avviso di pignoramento per il 20 gennaio 2014. Invitata a determinarsi sul reclamo, l’istante è rimasta silente.
in diritto: 1. La
sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione – è una
decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC),
contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.
48 lett. e n. 1 LOG).
2. Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con
reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC).
Presentato il 16 gennaio 2014 contro la sentenza notificata alla rappresentante
di RE 1 il 19 dicembre 2013, anche tenuto conto delle ferie natalizie (art. 56
n. 2 LEF e 145 cpv. 4 CPC) il reclamo sarebbe tardivo, il termine essendo
scaduto lunedì 13 gennaio 2014. Sennonché, ignorando il richiamo contenuto
nella sentenza della Camera del 4 dicembre 2013 (inc. 14.2012.195), il primo
giudice ha nuovamente menzionato nella decisione impugnata un termine – errato
– di 30 giorni anziché 10 come stabilito dall’art. 321 cpv. 2 CPC. Siccome RE 1
non è, in questa sede, rappresentato da una persona con cognizioni di diritto né
risulta disporre di conoscenze giuridiche né di una particolare esperienza
sgorgante ad esempio da procedure precedenti (avendo egli agito nella procedura
antecedente per il tramite della fiduciaria __________, v. sentenza della CEF
14.2012.195 del 4 dicembre 2012), egli poteva fidarsi dell’indicazione inesatta
del termine di ricorso contenuta nella sentenza (DTF 135 III 375, consid.
1.2.2; sentenza della CEF 14.2011.48 del 12 aprile 2011). Inoltrato entro il
termine erroneo indicato nella decisione impugnata, il reclamo è quindi da considerare
tempestivo.
3. Nel
reclamo RE 1 si duole che il primo giudice, nonostante due richieste scritte in
questo senso formulate il 24 ottobre e il 9 novembre 2012, non l’abbia
convocato formalmente a un’udienza per verificare se fosse ritornato a miglior
fortuna, ciò che il reclamante nega. Ora, si
evince effettivamente dagli atti che il primo giudice non ha citato le parti a
un’udienza. D’altronde, il 18 ottobre 2012 egli ha intimato per osservazioni l’istanza
di rigetto dell’opposizione (ordinaria) presentata da CO 1 per errore a
un terzo estraneo alla causa (tale __________) e non a RE 1 (ciò che il giudice
di pace supplente ha confermato per scritto il 27 giugno 2014). Manifesta
quindi la violazione del suo diritto di essere sentito. Il reclamo va pertanto
accolto, nel senso che la sentenza impugnata dev’essere annullata e la causa
rinviata al primo giudice per nuovo giudizio (art. 327 cpv. 3 lett. a CPC)
“dopo aver sentito le parti” (art. 265a cpv. 1 LEF), ovvero dato a entrambi
la facoltà di esprimersi.
4. Dato
che la necessità di rinviare la causa al primo giudice non può essere ritenuta
causata da una delle parti, per motivi di equità occorre porre la tassa di giustizia
relativa al presente giudizio a carico dello Stato (art. 107 cpv. 2 CPC). Non si attribuiscono invece ripetibili alle parti, che non sono
patrocinate e non hanno chiesto un’indennità d’inconvenienza (art. 48 e 61 cpv.
1 OTLEF, 95 segg. CPC), l’art. 107 cpv. 2 CPC consentendo del resto di
porre a carico dello Stato soltanto le spese processuali e non anche spese
ripetibili (sentenza della CEF 14.2012.23 del 5 marzo 2012, consid. 5). Le spese di prima sede ed eventuali ripetibili saranno nuovamente fissate
dal Giudice di pace con la nuova decisione.
5. Circa
Fatti
i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore
litigioso, di fr. 1'779.45, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.–
ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il
reclamo è accolto e di conseguenza la decisione impugnata è annullata e la
causa rinviata al primo giudice per nuovo giudizio dopo aver sentito le parti.
2. Non
si prelevano spese né si assegnano indennità.
3. Notificazione
a:
–;
–.
Comunicazione
alla Giudicatura di pace della Navegna.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30
giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia
concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2
LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso
termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale
per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è
sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 2 LTF).