Lexipedia

Decisione

14.2014.112

Rigetto provvisorio dell’esecuzione. Contratto di compravendita dell’inventario di un bar. Eccezione di pagamento. Computo del bonifico su un debito dipendente da un contratto precedente tra le stesse

18 settembre 2014Italiano11 min

Source ti.ch

Fatti

B. Con

precetto esecutivo n. __________ emesso il 13 marzo 2014 dall’Ufficio

esecuzione e fallimenti di Bellinzona (doc. B), CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso

di fr. 10'000.– oltre interessi del 5% dal 31 dicembre 2013, indicando

quale titolo di credito il “contratto di cessione attività del 18 novembre 2013”.

C. Avendo

RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza 21 marzo 2014 CO 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura del

Distretto di Bellinzona. Nel termine impartito, la parte convenuta si è opposta

all’istanza con osservazioni scritte del 14 aprile 2014.

D. Statuendo

con decisione 20 maggio 2014, il Pretore ha accolto l’istanza e rigettato in

via provvisoria l’opposizione interposta dalla parte convenuta, ponendo a suo carico

le spese processuali di fr. 150.– e un’indennità di fr. 100.– a

favore dell’istante.

E. Contro

la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 30

maggio 2014 per ottenerne l’annullamento e la reiezione dell’istanza. Nelle sue

osservazioni del 3 luglio 2014, CO 1 ha contestato le argomentazioni del reclamante

e, seppur implicitamente, chiesto la conferma della decisione impugnata.

Considerandi

in diritto: 1. La

sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione – è una

decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC),

contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.

48.

lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

1.1

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con

reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC).

Presentato il 30 maggio 2014 contro la sentenza notificata a RE 1 il 23 maggio,

in concreto il reclamo è tempestivo.

1.2

La

Camera esamina solo le censure esplicitamente formulate e motivate in modo

sufficiente, i requisiti al riguardo, che discendono dall’art. 321 cpv. 1 CPC, imponendo

al reclamante di formulare delle conclusioni chiare e di spiegare perché la

sentenza impugnata sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue opinioni

sarebbero pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale

federale 5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). La Camera decide in

linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore

(art. 327 cpv. 1 e 2 CPC). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere

censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente

errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni

di fatti e mezzi di prove nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

2.

Nella

decisione impugnata, il Pretore ha ritenuto il contratto concluso dalle parti

il 18 novembre 2013 un valido riconoscimento di debito ai sensi dell’art. 82

LEF e ha quindi rigettato in via provvisoria l’opposizione da lui interposta,

dopo aver respinto l’eccezione dell’escusso, secondo cui il suo debito nei

confronti dell’istante sarebbe stato saldato con il bonifico di fr. 10'000.–

eseguito lo stesso 18 novembre 2013 (doc. 3). Il primo giudice ha infatti considerato

che l’accordo del 18 novembre 2013 è un’aggiunta a quello inizialmente

sottoscritto dalle parti il 13 novembre 2013 (doc. 1), motivo per cui l’avvenuto

pagamento di fr. 10'000.– è per lui riferito al primo contratto, mentre l’importo

di fr. 5'000.– e quello ancora scoperto di fr. 10'000.– sono da

ricondurre al secondo.

3.

Nel

reclamo RE 1 rimprovera al Pretore di aver accertato in modo errato che la

“clausola definitiva” del 18 novembre 2013 costituisce un nuovo contratto che

si aggiunge a quello iniziale, sommando così erroneamente i fr. 15'000.–

pattuiti il 18 novembre ai primi fr. 10'000.–. A suo modo di vedere il riconoscimento

aggiunto a mano il 29 dicembre 2013 sul secondo contratto fu stipulato solo per

definire un “termine di pagamento certo” riguardo al prezzo iniziale di fr. 10'000.–,

con la sola aggiunta di fr. 5'000.–, poi pagati in contanti. A mente del

reclamante, il bonifico di fr. 10'000.– ha quindi estinto il suo debito,

motivo per cui chiede la reiezione dell’istanza. Da parte sua, l’istante

ribadisce che il prezzo di vendita finale del bar concordato dalle parti era di

fr. 25'000.–. Fu, a detta sua, l’acquirente a proporre di anticipare gli

iniziali fr. 10'000.– “nei prossimi giorni” e il saldo di fr. 15'000.–

entro la fine dicembre del 2013.

4.

In

virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione

ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito

constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso

sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il riconoscimento

di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess),

il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione

bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza

probatoria del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi

conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili

eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142, consid. 4.1.1).

5.

In

ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio,

a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la documentazione prodotta

costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione e se vi è identità tra l’escutente

indicato sul precetto esecutivo (e nell’istanza) e il creditore designato nel

titolo, tra l’escusso e il debitore menzionato nel titolo e tra la pretesa

posta in esecuzione e il debito accertato o riconosciuto (DTF 139 III 447

consid. 4.1.1).

5.1

Costituisce

un riconoscimento di debito nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF la scrittura

privata, firmata dall’escusso – o dal suo rappresentante –, da cui si evince la

sua volontà di pagare (o perlomeno di riconoscere) all’escutente, senza riserve

né condizioni, una somma di denaro determinata o facilmente determinabile ed

esigibile (DTF 139 III 301 consid. 2.3.1 con rimandi). Un contratto di

compravendita sottoscritto dal compratore costituisce titolo di rigetto

provvisorio dell’opposizione per il pagamento del prezzo di vendita esigibile,

a condizione che il venditore abbia consegnato la cosa venduta oppure l’abbia

depositata se il prezzo era pagabile in anticipo o a contanti (sentenza del Tribunale federale 5A_179/2012 dell’11

ottobre 2012 consid. 3.2; sentenza 5A_630/2010 del 1° settembre 2011 consid.

2.

; Staehelin in: Ba­s­ler

Kommentar, SchKG I, 2a ed.

2010, n. 113 ad art. 82 LEF).

5.2

Nel

caso specifico, il contratto di cessione dell’inventario del bar sottoscritto

dal reclamante il 18 novembre 2013 costituisce senz’alcun dubbio un

riconoscimento dell’importo di fr. 10'000.– posto in esecuzione, esigibile

dal 16 gennaio 2014, e dunque un titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione

(art. 82 cpv. 1 LEF) per lo stesso ammontare, oltre interessi di mora del 5%

dalla scadenza originaria del 31 dicembre 2013, non risultando che il creditore,

con il consenso alla dilazione, abbia anche rinunciato agli interessi moratori

(cfr. per analogia la sentenza del Tribunale federale 4A_719/2011 del 7

marzo 2012, consid. 6). Non è infatti contestato che il venditore abbia

correttamente adempiuto ai propri obblighi. L’unica questione litigiosa, a ben

vedere, è di sapere se il bonifico del 18 novembre 2013 ha estinto tale debito.

6.

All’escusso

incombe l’onere di rendere verosimili le eccezioni che deduce in giudizio (DTF

132.

III 142 consid. 4.1.1 con rinvii). Secondo la giurisprudenza le eccezioni

non solo devono essere esposte in modo convincente ma devono anche essere sostanziate

in modo perlomeno verosimile nel senso che a conforto delle allegazioni devono

esserci riscontri oggettivi (Staehelin,

op. cit., n. 87 seg. ad art. 82).

6.1

Nella

fattispecie, il reclamante asserisce che l’importo posto in esecuzione è già

stato saldato con il bonifico addebitato dal suo conto il 18 novembre 2013

(doc. 3). Per il Pretore, invece, tale pagamento è avvenuto ben prima che l’escusso,

il 29 dicembre 2013, desse atto di essere ancora debitore di fr. 10'000.–.

Appare così verosimile, a mente sua, che il noto bonifico abbia estinto il

debito di fr. 10'000.– pattuito nella convenzione del 13 novembre 2013, mentre

l’accordo del 18 novembre 2013 costituisce un’ag­giunta a quello precedente e

rimane scoperto a concorrenza dell’importo posto in esecuzione.

6.2

Ora,

nulla nel secondo contratto indica che lo stesso abbia ad annullare o a

sostituire il primo contratto. Certo, entrambi gli atti vertono sull’inventario

del bar, ma il primo contratto contempla anche l’avviamento dell’esercizio

pubblico. Ma quanto più conta è che il reclamante si è riconosciuto debitore di

fr. 10'000.– il 29 dicembre 2014 (doc. A, clausola redatta a mano)

allorquando, secondo la sua stessa tesi, tale debito sarebbe già stato saldato

con il bonifico del 18 novembre. Ed egli non fornisce alcun motivo plausibile

per cui avrebbe dovuto riconoscere un debito già estinto da tempo. Asserire che

il venditore aveva dichiarato di non aver ricevuto il bonifico non giova alla

tesi del reclamante. Ancora non si spiega perché, se così fosse, egli si

sarebbe riconosciuto incondizionatamente debitore di fr. 10'000.–, senz’alcuna

allusione al noto bonifico. Allude sì al fatto che l’istante non avrebbe

ricevuto il bonifico e ch’egli si sarebbe preoccupato d’intervenire presso la

propria banca per farglielo pervenire entro il 15 gennaio 2014 (reclamo, pag. 1

ad 3), ma a parte il fatto che si tratta di allegazione nuova – e pertanto

irricevibile (sopra consid. 1.2) – essa non è corroborata dai documenti agli

atti. Anzi, la data dell’avviso di addebito

– il 20 novembre 2013 (doc. 3) – con­traddice la tesi del disguido tecnico

e dell’addebito retroattivo (v. osservazioni all’istanza). L’accertamento del

Pretore, secondo cui appare verosimile che l’importo di fr. 10'000.–

riconosciuto il 29 dicembre 2013 sia tuttora scoperto, è quindi lungi dal poter

essere qualificato come manifestamente errato nel senso del­l’art. 320 lett. b

CPC. Il reclamo è così votato all’insuccesso.

7.

La

tassa del presente giudizio segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), mentre

non si pone problema di ripetibili, non richieste dal resistente. Circa i

rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore

litigioso, di fr. 10'000.–, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.–

ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il

reclamo è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

2. La

tassa di giustizia e le spese processuali di complessivi fr. 180.– relative

al presente giudizio, già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico.

3. Notificazione

a:

–;

–.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo

se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza

fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto

è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale

al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF).

Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1

LTF).