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Decisione

14.2014.113

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

17 settembre 2014Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

B. Avendo

RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza 11 marzo 2014 l’escutente

ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura del Distretto di Lugano,

sezione 5. All’udienza di discussione tenutasi il 20 maggio 2014, l’istante ha

confermato la sua domanda mentre la parte convenuta vi si è opposta.

C. Statuendo

con decisione 20 maggio 2014, il Pretore ha accolto l’istanza e rigettato in

via provvisoria l’opposizione interposta dalla parte convenuta, ponendo a suo

carico le spese processuali di fr. 210.– e un’indennità di fr. 600.–

a favore dell’istante.

D. Contro

la sentenza appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 30

maggio 2014 per ottenerne l’annullamento e la reiezione dell’istanza. Nelle sue

osservazioni del 30 giugno 2014, CO 1 ha chiesto che il reclamo venga respinto.

Considerandi

in diritto: 1. La

sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione – è una

decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC),

contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.

48.

lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

1.1

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con

reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC).

Presentato il 30 maggio 2014 contro la sentenza notificata al patrocinatore di RE

1.

il 21 maggio, in concreto il reclamo è tempestivo.

1.2

La

Camera esamina solo le censure esplicitamente formulate e motivate in modo

sufficiente, i requisiti al riguardo, che discendono dall’art. 321 cpv. 1 CPC,

imponendo al reclamante di formulare delle conclusioni chiare e di spiegare

perché la sentenza impugnata sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue

opinioni sarebbero pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del

Tribunale federale 5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). La Camera

decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore

(art. 327 cpv. 1 e 2 CPC). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere

censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente

errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni

di fatti e mezzi di prove nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

2.

Nella

decisione impugnata, il Pretore si è limitato a costatare, in modo generico,

che la documentazione prodotta dall’istante (precetto esecutivo, contratto di

cessione d’inventario sottoscritto dalle parti il 31 dicembre 2011, lista degli

oggetti che compongono l’inventario e procura) costituisce un valido titolo di

rigetto provvisorio dell’opposizione.

3.

Nel

reclamo RE 1 contesta invece la conclusione del Pretore, poiché a suo parere il

contratto di cessione d’inventario del 31 dicembre 2011 (doc. B) “non

rappresenta, di per sé, documento probatorio dell’esatto adempimento da

parte del sig. CO 1, dei propri obblighi contrattuali di consegna effettiva

dei beni oggetto della cessione e di trasferimento della proprietà in capo alla

società RE 1”. Da parte sua, CO 1 osserva che se la reclamante ha potuto

esplicare la propria attività è anche grazie al fatto di aver potuto usufruire

di tutto l’inventario esistente nei locali di proprietà di lui.

4.

In

virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione

ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito

constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso

sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il

riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura documentale

(Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esisten­za del credito

posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice, d’ufficio,

verifica solo la forza probatoria del titolo prodotto dal creditore – la sua

natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda

immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142, consid.

4.1

).

4.1

Un

contratto di compravendita sottoscritto dal compratore costituisce titolo di

rigetto provvisorio dell’opposizione per il pagamento del prezzo di vendita

esigibile, a condizione che il venditore abbia consegnato la cosa venduta

oppure l’abbia depositata se il prezzo era pagabile in anticipo o a contanti

(sentenze del Tribunale federale 5A_179/2012 dell’11 ottobre 2012 consid. 3.2,

5A_630/2010 del 1° settembre 2011 consid. 2.1; Staehelin

in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 113 ad art. 82 LEF).

4.2

Nell’esecuzione

basata su contratti bilaterali sinallagmatici – come appunto il contratto di

compravendita – in cui le parti sono tenute a prestazioni simultanee o in cui spetta

al creditore l’obbligo della prestazione anticipata, la Camera seguiva in materia

di rigetto dell’opposizione la prassi di Basilea-Campagna, condivisa dal

Tribunale federale (sentenza del 13 ottobre 1986 apparsa in: Rep. 1987, pag. 150 seg., consid. 3),

secondo la quale l’eccezione d’inadempimento della controprestazione o di non

corretto adempimento (art. 82 CO) dev’essere resa verosimile nel senso dell’art.

82.

cpv. 2 LEF e non solo asserita (sentenza

della CEF 14.2003.15 del 16 ottobre 2003, consid. 4.2 e 4.4; Rep.

1986.

pag. 112 seg.; Rep. 1995, n. 75, consid. 2; Flavio Cometta,

Il rigetto provvisorio dell’opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in:

Rep 1989, pag. 348). Siffatto orientamento sembra condiviso dalla

giurisprudenza attuale del Tribunale federale (sentenze STF 5A_179/2012 dell’11

ottobre 2012, consid. 3.3;5A_630/2010 del 1° settembre 2011, consid. 2.2;

5A_400/2009 del 12 novembre 2009, consid. 3; cfr. però la sentenza

5A_367/2007 del 15 ottobre 2007, consid. 3.1).

In alcune sentenze più recenti (tra

cui: 14.2013.25 del 27 marzo 2013, consid. 4; 14.2011.109 del 30 agosto 2011,

consid. 6), tuttavia, la Camera si è implicitamente riferita alla

cosiddetta “Basler Praxis” (di Basilea-Città), oggi apparentemente dominante (cfr. Staehelin,

op. cit., n. 99 ad art. 82 con numerosi riferimenti; Vock in:

SchKG, Kurzkommentar, 2a

ed. 2014, n. 18-21 ad art. 82 LEF), secondo cui è sufficiente per l’escusso

contestare l’adem­pi­mento della prestazione promessa dall’escutente in

modo non palesemente insostenibile (ma senza rendere verosimile la propria

allegazione) per obbligarlo a doverne dimostrare la corretta esecuzione. Non

pone però conto, in concreto, riesaminare la questione in modo approfondito,

poiché in un caso come nell’altro incombe all’escusso come minimo di allegare

espressamente la mancata o carente esecuzione della controprestazione,

altrimenti essa è presunta.

4.3

Orbene,

nella fattispecie l’escussa non ha, in prima sede, contestato espressamente la

consegna effettiva dell’inventario ceduto, limitandosi a dichiarare in modo generico

che il contratto di cessione dell’inventario, a suo parere, non costituiva

valido riconoscimento di debito (verbale d’udienza del 20 maggio 2014). Il

Pretore, per le precedenti considerazioni, poteva in queste circostanze

presumere il corretto adempimento del contratto da parte dell’istante. Neppure

nel reclamo, del resto, RE 1 ha

esplicitamente eccepito l’inadempimento dell’obbligo di trasferire gli oggetti inventariati,

limitandosi a rilevare che il contratto non ne comprova la consegna. Sarà anche

vero, ma ciò non esclude che il trasferimento di possesso sia comunque avvenuto,

circostanza che, come visto, è presunta in caso di silenzio dell’escusso. Ad

ogni modo, la reclamante non avrebbe potuto sollevare tale eccezione per la

prima volta in questa sede, ostandovi il divieto di allegare fatti nuovi (sopra

consid. 1.2; cfr. già prima del 2011: RtiD 2011 II 788 n. 56c). Il reclamo

si rivela così infondato. La decisione impugnata merita dunque conferma,

ritenuto che l’escusso, firmando il contratto, si è riconosciuta debitrice del

prezzo di vendita, il quale in assenza di menzione contraria risultava

immediatamente esigibile (art. 75 CO).

5.

La

tassa del presente giudizio e le ripetibili, commisurate al limitato impegno

fornito dalla patrocinatrice della parte escutente, seguono la soccombenza

(art. 106 cpv. 1 CPC). In merito alla domanda, formulata dal resistente nelle

sue osservazioni del 30 giugno 2014, intesa a tenere in considerazione il

carattere definito temerario del reclamo, occorre ricordare che una condotta

processuale abusiva o in malafede non è più sanzionata dalla nuova procedura

civile con una formale dichiarazione di temerarietà, come disponeva il previgente

art. 152 CPC ticinese né con una maggiorazione delle ripetibili. Chi agisce con

manifesta ingiustizia si vede dichiarare l’azione irricevibile o ritornare l’atto

processuale senza formalità (art. 132 cpv. 2 CPC) e può vedersi addebitare le

spese processuali nelle procedure gratuite (art. 115 CPC) e sanzionato

disciplinarmente (art. 128 cpv. 3 CPC).

Circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 28'500.–,

non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1

lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il

reclamo è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

2. Gli

oneri processuali di complessivi fr. 350.– relativi al presente giudizio,

già anticipati dalla reclamante, sono poste a suo carico. Essa rifonderà a CO 1

fr. 400.– per ripetibili.

3. Notificazione

a:

–__________. PA 2,

__________;

–__________. PA 1,

__________.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi

giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30

giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia

concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2

LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso

termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale

per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è

sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 2 LTF).