14.2014.113
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17 settembre 2014Italiano9 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2014.113
Lugano
17 settembre 2014
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliere:
Cassina,
vicecancelliere
statuendo quale giudice unico (art. 48b LOG)
nella causa SO.2014.1088 (rigetto provvisorio dell’opposizione) della Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 11 marzo 2014 da:
CO 1
(patrocinato dall’__________. __________, __________)
contro
RE 1
(patrocinata dall’__________. __________, __________)
giudicando sul reclamo del 30 maggio 2014 presentato
da RE 1 contro la decisione emessa il 20 maggio 2014 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Con
precetto esecutivo n. __________ emesso il 28 febbraio 2014 dall’Ufficio
esecuzione del Distretto di Lugano (doc. A), CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 28'500.– oltre interessi del 5% dal 1° marzo 2014,
indicando quale titolo di credito la “Cessione inventario come da lista inventario
del 31.12.2011”.
Fatti
B. Avendo
RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza 11 marzo 2014 l’escutente
ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura del Distretto di Lugano,
sezione 5. All’udienza di discussione tenutasi il 20 maggio 2014, l’istante ha
confermato la sua domanda mentre la parte convenuta vi si è opposta.
C. Statuendo
con decisione 20 maggio 2014, il Pretore ha accolto l’istanza e rigettato in
via provvisoria l’opposizione interposta dalla parte convenuta, ponendo a suo
carico le spese processuali di fr. 210.– e un’indennità di fr. 600.–
a favore dell’istante.
D. Contro
la sentenza appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 30
maggio 2014 per ottenerne l’annullamento e la reiezione dell’istanza. Nelle sue
osservazioni del 30 giugno 2014, CO 1 ha chiesto che il reclamo venga respinto.
Considerandi
in diritto: 1. La
sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione – è una
decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC),
contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.
48.
lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con
reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC).
Presentato il 30 maggio 2014 contro la sentenza notificata al patrocinatore di RE
1.
il 21 maggio, in concreto il reclamo è tempestivo.
1.2
La
Camera esamina solo le censure esplicitamente formulate e motivate in modo
sufficiente, i requisiti al riguardo, che discendono dall’art. 321 cpv. 1 CPC,
imponendo al reclamante di formulare delle conclusioni chiare e di spiegare
perché la sentenza impugnata sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue
opinioni sarebbero pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del
Tribunale federale 5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). La Camera
decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore
(art. 327 cpv. 1 e 2 CPC). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere
censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente
errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni
di fatti e mezzi di prove nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
2.
Nella
decisione impugnata, il Pretore si è limitato a costatare, in modo generico,
che la documentazione prodotta dall’istante (precetto esecutivo, contratto di
cessione d’inventario sottoscritto dalle parti il 31 dicembre 2011, lista degli
oggetti che compongono l’inventario e procura) costituisce un valido titolo di
rigetto provvisorio dell’opposizione.
3.
Nel
reclamo RE 1 contesta invece la conclusione del Pretore, poiché a suo parere il
contratto di cessione d’inventario del 31 dicembre 2011 (doc. B) “non
rappresenta, di per sé, documento probatorio dell’esatto adempimento da
parte del sig. CO 1, dei propri obblighi contrattuali di consegna effettiva
dei beni oggetto della cessione e di trasferimento della proprietà in capo alla
società RE 1”. Da parte sua, CO 1 osserva che se la reclamante ha potuto
esplicare la propria attività è anche grazie al fatto di aver potuto usufruire
di tutto l’inventario esistente nei locali di proprietà di lui.
4.
In
virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione
ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito
constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso
sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il
riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura documentale
(Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito
posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice, d’ufficio,
verifica solo la forza probatoria del titolo prodotto dal creditore – la sua
natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda
immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142, consid.
4.1
).
4.1
Un
contratto di compravendita sottoscritto dal compratore costituisce titolo di
rigetto provvisorio dell’opposizione per il pagamento del prezzo di vendita
esigibile, a condizione che il venditore abbia consegnato la cosa venduta
oppure l’abbia depositata se il prezzo era pagabile in anticipo o a contanti
(sentenze del Tribunale federale 5A_179/2012 dell’11 ottobre 2012 consid. 3.2,
5A_630/2010 del 1° settembre 2011 consid. 2.1; Staehelin
in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 113 ad art. 82 LEF).
4.2
Nell’esecuzione
basata su contratti bilaterali sinallagmatici – come appunto il contratto di
compravendita – in cui le parti sono tenute a prestazioni simultanee o in cui spetta
al creditore l’obbligo della prestazione anticipata, la Camera seguiva in materia
di rigetto dell’opposizione la prassi di Basilea-Campagna, condivisa dal
Tribunale federale (sentenza del 13 ottobre 1986 apparsa in: Rep. 1987, pag. 150 seg., consid. 3),
secondo la quale l’eccezione d’inadempimento della controprestazione o di non
corretto adempimento (art. 82 CO) dev’essere resa verosimile nel senso dell’art.
82.
cpv. 2 LEF e non solo asserita (sentenza
della CEF 14.2003.15 del 16 ottobre 2003, consid. 4.2 e 4.4; Rep.
1986.
pag. 112 seg.; Rep. 1995, n. 75, consid. 2; Flavio Cometta,
Il rigetto provvisorio dell’opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in:
Rep 1989, pag. 348). Siffatto orientamento sembra condiviso dalla
giurisprudenza attuale del Tribunale federale (sentenze STF 5A_179/2012 dell’11
ottobre 2012, consid. 3.3;5A_630/2010 del 1° settembre 2011, consid. 2.2;
5A_400/2009 del 12 novembre 2009, consid. 3; cfr. però la sentenza
5A_367/2007 del 15 ottobre 2007, consid. 3.1).
In alcune sentenze più recenti (tra
cui: 14.2013.25 del 27 marzo 2013, consid. 4; 14.2011.109 del 30 agosto 2011,
consid. 6), tuttavia, la Camera si è implicitamente riferita alla
cosiddetta “Basler Praxis” (di Basilea-Città), oggi apparentemente dominante (cfr. Staehelin,
op. cit., n. 99 ad art. 82 con numerosi riferimenti; Vock in:
SchKG, Kurzkommentar, 2a
ed. 2014, n. 18-21 ad art. 82 LEF), secondo cui è sufficiente per l’escusso
contestare l’adempimento della prestazione promessa dall’escutente in
modo non palesemente insostenibile (ma senza rendere verosimile la propria
allegazione) per obbligarlo a doverne dimostrare la corretta esecuzione. Non
pone però conto, in concreto, riesaminare la questione in modo approfondito,
poiché in un caso come nell’altro incombe all’escusso come minimo di allegare
espressamente la mancata o carente esecuzione della controprestazione,
altrimenti essa è presunta.
4.3
Orbene,
nella fattispecie l’escussa non ha, in prima sede, contestato espressamente la
consegna effettiva dell’inventario ceduto, limitandosi a dichiarare in modo generico
che il contratto di cessione dell’inventario, a suo parere, non costituiva
valido riconoscimento di debito (verbale d’udienza del 20 maggio 2014). Il
Pretore, per le precedenti considerazioni, poteva in queste circostanze
presumere il corretto adempimento del contratto da parte dell’istante. Neppure
nel reclamo, del resto, RE 1 ha
esplicitamente eccepito l’inadempimento dell’obbligo di trasferire gli oggetti inventariati,
limitandosi a rilevare che il contratto non ne comprova la consegna. Sarà anche
vero, ma ciò non esclude che il trasferimento di possesso sia comunque avvenuto,
circostanza che, come visto, è presunta in caso di silenzio dell’escusso. Ad
ogni modo, la reclamante non avrebbe potuto sollevare tale eccezione per la
prima volta in questa sede, ostandovi il divieto di allegare fatti nuovi (sopra
consid. 1.2; cfr. già prima del 2011: RtiD 2011 II 788 n. 56c). Il reclamo
si rivela così infondato. La decisione impugnata merita dunque conferma,
ritenuto che l’escusso, firmando il contratto, si è riconosciuta debitrice del
prezzo di vendita, il quale in assenza di menzione contraria risultava
immediatamente esigibile (art. 75 CO).
5.
La
tassa del presente giudizio e le ripetibili, commisurate al limitato impegno
fornito dalla patrocinatrice della parte escutente, seguono la soccombenza
(art. 106 cpv. 1 CPC). In merito alla domanda, formulata dal resistente nelle
sue osservazioni del 30 giugno 2014, intesa a tenere in considerazione il
carattere definito temerario del reclamo, occorre ricordare che una condotta
processuale abusiva o in malafede non è più sanzionata dalla nuova procedura
civile con una formale dichiarazione di temerarietà, come disponeva il previgente
art. 152 CPC ticinese né con una maggiorazione delle ripetibili. Chi agisce con
manifesta ingiustizia si vede dichiarare l’azione irricevibile o ritornare l’atto
processuale senza formalità (art. 132 cpv. 2 CPC) e può vedersi addebitare le
spese processuali nelle procedure gratuite (art. 115 CPC) e sanzionato
disciplinarmente (art. 128 cpv. 3 CPC).
Circa i rimedi esperibili sul piano
federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 28'500.–,
non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1
lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il
reclamo è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
2. Gli
oneri processuali di complessivi fr. 350.– relativi al presente giudizio,
già anticipati dalla reclamante, sono poste a suo carico. Essa rifonderà a CO 1
fr. 400.– per ripetibili.
3. Notificazione
a:
–__________. PA 2,
__________;
–__________. PA 1,
__________.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi
giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30
giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia
concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2
LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso
termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale
per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è
sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 2 LTF).