14.2014.115
Rigetto definitivo dell’opposizione fondato su una decisione di tassazione. Limitazione del credito fiscale al dividendo stabilito in un concordato. Improponibilità dell’eccezione che poteva già esser
13 ottobre 2014Italiano9 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2014.115
Lugano
13 ottobre 2014/lw
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliera:
Simoni
statuendo quale giudice unico (art. 48b LOG)
nella causa __________ (rigetto definitivo dell’opposizione) della Pretura del
Distretto di Riviera promossa con istanza 22 gennaio 2013 da
Stato del Canton Ticino,
(rappr. dall’Ufficio esazione e condoni, Bellinzona)
contro
RE 1
giudicando sul reclamo del 29 maggio 2014 presentato
da RE 1 contro la decisione emessa il 19 maggio 2014 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Con
precetto esecutivo n. __________ emesso il 14 novembre 2012 dall’Ufficio
esecuzione e fallimenti di Riviera (doc. A), lo Stato del Canton Ticino ha
escusso RE 1 per l’incasso di fr. 15'379.80 oltre interessi del 2.5% dal
10 novembre 2012 (indicando quale causa del credito l’“imposta cantonale 2009”) – dedotto l’acconto di fr. 2'089.90 versato lo stesso 10
novembre 2012 –, di fr. 1'040.50 (“interessi aggiornati sino al
09.11.2012”) e di fr. 30.– (“tassa di diffida (31.07.2012)”).
B. Avendo
RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza 22 gennaio 2013
lo Stato del Canton Ticino ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Pretura del
Distretto di Riviera. A causa dell’impossibilità della RE 1 di partecipare all’udienza
di discussione indetta per il 6 marzo 2013 il Pretore, con ordinanza dello
stesso giorno, ne ha annullato la citazione, impartendo un termine scadente il
6 aprile 2013 per presentare eventuali osservazioni scritte. Nel termine assegnato,
la parte convenuta si è opposta all’istanza con un allegato scritto del 27
marzo 2013, in cui ha inoltre postulato che il credito posto in esecuzione sia
annullato e che sia fatto ordine all’ufficio d’esecuzione di cancellare il
precetto esecutivo. Con replica del 2 maggio 2013, lo Stato del Canton Ticino
ha confermato l’istanza, ma tenendo conto degli acconti versati dall’escussa l’ha
limitata a fr. 9'075.85, oltre agli interessi residui pari a fr. 1'184.25,
alla tassa di diffida e alle spese esecutive.
C. Statuendo
con decisione 19 maggio 2014, il Pretore ha accolto l’istanza e rigettato in
via definitiva l’opposizione interposta dalla parte convenuta limitatamente a fr. 9'075.85
oltre interessi del 2.5% dal 3 maggio 2013, a fr. 1'184.25 per interessi sino al 2 maggio 2013 e alle spese esecutive, ponendo a suo carico le spese
processuali di fr. 250.– e un’indennità di fr. 50.– a favore dell’istante.
Il primo giudice, d’altronde, ha dichiarato irricevibile l’istanza formulata
dalla parte convenuta.
D. Contro
la sentenza appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 29
maggio 2014 per ottenerne l’annullamento e la reiezione dell’istanza. Nel suo
scritto del 23 giugno 2014 lo Stato del Canton Ticino ha rinunciato a presentare
osservazioni, confermando quanto deciso nella sentenza impugnata.
in diritto: 1. La
sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione – è una
decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC),
contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.
48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1 Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con
reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC).
Presentato il 29 maggio 2014 contro la sentenza notificata a RE 1 il 20 maggio,
in concreto il reclamo è tempestivo.
1.2 La
Camera esamina solo le censure esplicitamente formulate e motivate in modo
sufficiente, i requisiti al riguardo, che discendono dall’art. 321 cpv. 1 CPC,
imponendo al reclamante di formulare delle conclusioni chiare e di spiegare
perché la sentenza impugnata sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue
opinioni sarebbero pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del
Tribunale federale 5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). La Camera decide in linea di principio in base
agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC). Secondo
l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione
errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo
restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di
prove nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
2. La
reclamante, alludendo verosimilmente alla sua richiesta 4 marzo 2013 di rinvio
di un mese dell’udienza fissata originariamente per il 6 marzo 2013, rimprovera
al giudice di averle assegnato un termine fino al 6 aprile 2013 per presentare
osservazioni scritte anziché rinviare l’udienza. A parte il fatto, però, che
nella procedura sommaria il giudice gode di un ampio potere d’apprezzamento
quanto alla scelta se dare alla controparte la possibilità di presentare le
proprie osservazioni oralmente o per iscritto (cfr. art. 253 CPC), nel
caso specifico, ad ogni modo, non risulta che tale modo di procedere abbia
recato un danno alla reclamante – che del resto nel reclamo non ne evoca alcuno
–, tanto meno ove si pensi che nelle sue osservazioni del 27 marzo 2013 essa
non censura affatto la scelta del primo giudice. Non occorre quindi dilungarsi
ulteriormente su questo tema.
3. Nella
decisione impugnata, il Pretore ha anzitutto stabilito che la decisione di
tassazione del 24 febbraio 2012 relativa all’imposta cantonale 2009, da tempo passata
in giudicato, costituisce un valido titolo di rigetto definitivo dell’opposizione
nel senso degli art. 80 LEF e 244 cpv. 3 LT (legge tributaria, RL 10.2.1.1). In
sintesi, appurato che il credito posto in esecuzione – dedotti gli acconti già
versati dall’escussa – era sorto dopo la dichiarazione del fallimento (del 12
marzo 2008), il primo giudice ha considerato che lo stesso non sottostava alla
forza obbligatoria del concordato, omologato il 19 giugno 2009, sicché era da
pagare integralmente e non solo a concorrenza del dividendo concordatario del
10%. Il Pretore ha però concesso il rigetto definitivo dell’opposizione
limitatamente a fr. 9'075.85 (oltre interessi e spese), così come
richiesto dallo Stato del Canton Ticino nella replica.
4. Nel
reclamo RE 1 ribadisce che alla decisione fiscale invocata quale titolo di
rigetto definitivo è opponibile il concordato, che ne limita l’ammontare al
10%. A suo parere, anziché trattare l’incarto come una procedura ordinaria, il
Pretore avrebbe quindi dovuto respingere l’istanza. Tanto più, essa soggiunge,
che l’autorità fiscale ha omesso negligentemente di notificare il proprio credito
per gli anni 2008 e 2009 nella procedura concordataria, come invece richiesto
dal commissario. Richiamandosi alla giurisprudenza del Tribunale federale, la
reclamante ne deduce che le imposte in questione non costituiscono debiti di
massa, neppure dopo l’apertura del fallimento, e che le stesse, anche se
fossero da considerare privilegiate o superprivilegiate, sono comunque sottoposte
al concordato, poiché non sono state notificate “nell’ambito dell’omologazione”.
5. In
virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione
ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria
esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che
dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il
pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura
di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo non
è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di
un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo
prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza
esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni
liberatorie (DTF 132 III 142, consid. 4.1.1).
6. Giusta
l’art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF sono parificate alle sentenze giudiziarie, e valgono
quindi quale titolo di rigetto definitivo, le decisioni di autorità
amministrative svizzere, purché siano esecutive e, per quanto riguarda le
imposte dirette, “cresciute in giudicato” (art. 165 cpv. 3 LIFD e 244 cpv. 3 LT).
Nel caso specifico, è indubbio che la tassazione dell’imposta cantonale del
2009 (doc. E), spedita il 24 febbraio 2012 e regolarmente passata in giudicato
– ciò che la reclamante del resto non contesta (reclamo, ad n. 12) – costituisce un valido titolo di rigetto dell’opposizione
per l’importo accertato dall’autorità fiscale, ovvero fr. 15'379.80, ridotto
in seguito al pagamento di acconti alla somma di fr. 9'075.85 oltre interessi e spese richiesta dall’istante
in sede di replica.
7. In
virtù dell’art. 81 cpv. 1 LEF l’escusso può opporsi al rigetto definitivo ove
provi con documenti che dopo la decisione il debito è stato estinto o il
termine per il pagamento è stato prorogato ovvero dimostri che è prescritto.
Motivi di estinzione verificatisi prima e che sarebbero potuti essere
sollevati già nella procedura che ha portato alla decisione non possono più
essere fatti valere in sede di rigetto (Staehelin
in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 5 ad art. 81 LEF). Ciò posto, la censura della reclamante,
secondo cui l’imposta del 2009 debba rientrare tra i crediti concordatari
soggetti al dividendo del 10% (giusta l’art. 310 cpv. 2 LEF) e quindi
considerarsi estinta dagli acconti già versati, risulta improponibile in questa
sede, perché sarebbe dovuta essere sollevata mediante reclamo contro la
decisione di tassazione del 24 febbraio 2012. Il reclamo risulta così infondato
e la sentenza impugnabile meritevole di conferma, ancorché per un motivo
diverso da quello indicato dal Pretore.
8. La
tassa e le spese del presente giudizio e le ripetibili seguono la soccombenza
(art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone problema di ripetibili, la controparte
avendo rinunciato a formulare osservazioni. Circa
Fatti
i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore
litigioso, di fr. 10'260.10, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.–
ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Nella
misura in cui è ammissibile, il reclamo è respinto e la sentenza impugnata è
confermata.
2. La
tassa di giustizia e le spese processuali di complessivi fr. 350.– relative
al presente giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico.
3. Notificazione
a:
–;
–.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Riviera.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo
se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza
fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto
è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale
al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF).
Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1
LTF).